Ordinanza collegiale 25 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 3 aprile 2025
Ordinanza collegiale 21 maggio 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
Decreto collegiale 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00339/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01547/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2024, proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica SV AL AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Carratelli, con domicilio eletto presso lo studio EM AL in Catanzaro, via Schipani, 110;
contro
Comune di AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Deni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente – Calabria (ARPACAL), non costituita in giudizio;
nei confronti
Questura di Cosenza e Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
A.S.D. ARMENTUM – il Branco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Annetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l''annullamento
della nota n. 3127 del 12 luglio 2024, emessa dal Comune di AN, con cui si dispone il prosieguo dell’attività di poligono di tiro, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi gli accertamenti eseguiti dall’ARPACAL ed in particolare il rapporto tecnico dell’ARPACAL del 5 luglio 2024 (prot. n. 2996 dell’8 luglio 2024 del Comune di AN) e relativi atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di AN, della Questura di Cosenza, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza e di A.S.D. ARMENTUM – il Branco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. RI RC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia trae origine dalla nota del 7 marzo 2023, con la quale la ricorrente Associazione Sportiva Dilettantistica SV AL AN richiedeva al Comune di AN la sospensione delle attività del poligono di tiro, gestito da A.S.D. ARMENTUM – il Branco su un'area limitrofa ai propri impianti sportivi, a causa delle gravi immissioni sonore prodotte.
A fronte del riscontro interlocutorio del Comune, il quale si limitava a trasmettere documentazione tecnica pregressa e una dichiarazione di rinuncia ad azioni legali risalente al 2018, la ricorrente reiterava la diffida in data 26 aprile 2023, coinvolgendo anche la Questura e la Prefettura di Cosenza, affinché esercitassero i rispettivi poteri di vigilanza e pubblica sicurezza.
2. Il successivo ricorso proposto dall’Associazione Sportiva Dilettantistica SV AL AN veniva accolto dal TAR Calabria, che, con la sentenza n. 742 del 10 maggio 2024, dichiarava l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni intimate, ordinando loro di definire il procedimento con un provvedimento espresso.
3. Quindi, in esecuzione della sopra citata sentenza, il Comune di AN adottava la nota n. 3127 del 12 luglio 2024, con la quale disponeva la prosecuzione dell’attività del poligono di tiro, sulla base degli accertamenti eseguiti dall’ARPACAL, i quali evidenziavano il rispetto dei limiti di immissione sonora vigenti nella zona.
4. Con il ricorso indicato in epigrafe, l’Associazione Associazione Sportiva Dilettantistica SV AL AN ha impugnato la citata nota del Comune di AN per i seguenti motivi:
- l’ARPACAL non avrebbe svolto alcuna verifica presso la sede dell’associazione ricorrente, non osservando le indicazioni contenute nella sentenza di questo TAR n. 742 del 10 maggio 2024;
- gli esiti delle verifiche sarebbero erronei, poiché, come evidenziato dalla relazione del perito di parte, si fondano sulla mancanza di un piano di zonizzazione acustica comunale e su modalità di calcolo fallaci;
- le verifiche sarebbero state effettuate in assenza di partecipazione della parte interessata, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
5. Si sono costituiti l’Ufficio Territoriale del Governo e la Questura di Cosenza, con memoria solo formale e depositando relazione dell’amministrazione.
6. Si è costituita in giudizio anche l’A.S.D. ARMENTUM – Il Branco, in qualità di controinteressata, contestando integralmente il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
- non sussisterebbe alcun obbligo di istruttoria partecipata, in quanto l’attività di controllo sui presupposti di un’attività già precedentemente autorizzata non conferirebbe al privato controinteressato un potere di controllo preventivo sull'operato dell’amministrazione;
- le verifiche compiute dall’ARPACAL risulterebbero immuni da vizi, essendo state eseguite in posizione prossima alla fonte sonora; l’eventuale spostamento del punto di rilevazione verso la sede dell’associazione ricorrente avrebbe, infatti, determinato un impatto acustico inferiore, data la maggiore distanza;
- sarebbe applicabile il regime derogatorio introdotto dall’art. 25 del D.L. n. 69/2013 (c.d. "Decreto del Fare"), secondo il quale i comuni possano autorizzare il superamento dei limiti fissati dalla legge n. 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico) nei luoghi in cui si svolgono, in forma stabile, attività sportive di discipline olimpiche.
7. Si è costituito in giudizio anche il Comune di AN, sostenendo la legittimità dell'operato dell’amministrazione, in quanto:
- il provvedimento impugnato costituirebbe l’esito di una rigorosa verifica tecnica eseguita dall’ARPACAL in data 3 luglio 2024, che ha accertato il pieno rispetto dei limiti di immissione, in ottemperanza alla sentenza del TAR n. 742 del 10 maggio 2024;
- la natura vincolata del provvedimento, basato su dati oggettivi accertati dall'ARPACAL, renderebbe irrilevanti eventuali vizi partecipativi, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990;
- in via subordinata e nell'ipotesi in cui l'attività non fosse ritenuta vincolata, si tratterebbe, comunque, di un accertamento di natura squisitamente tecnica la cui giurisdizione spetterebbe del giudice ordinario, coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo.
8. Con ordinanza n. 1511 del 25 ottobre 2024, questo TAR ha disposto la ripetizione degli accertamenti da parte di ARPACAL, prescrivendo che i rilievi fossero effettuati: anche presso la sede della ricorrente; negli orari di picco dell’attività del poligono; nel pieno rispetto del contraddittorio tecnico; previa verifica della presenza di un piano acustico del territorio comunale.
9. In data 3 dicembre 2024, l’ARPACAL ha depositato il nuovo rapporto tecnico, le cui conclusioni hanno confermato il rispetto dei limiti di immissione sonora.
10. Con successiva memoria, l’associazione ricorrente ha contestato le risultanze del secondo accertamento, lamentando, tra l’altro: l’incompleto utilizzo delle linee di tiro durante i rilievi (rendendo, di conseguenza, le verifiche non rappresentative), il mancato riferimento al piano acustico comunale e l’errata disapplicazione del criterio differenziale di immissione.
11. Con ordinanza n. 637 del 3 aprile 2025, il TAR ha disposto una verificazione per acquisire ulteriori elementi tecnici e fattuali necessari alla decisione. L’incarico è stato affidato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Salerno, con il compito di rispondere ai seguenti quesiti:
“ a) descrivere, preliminarmente, la strumentazione e la metodologia utilizzata per la misurazione del livello sonoro dell’attività svolta presso il poligono di tiro;
b) precisare se la strumentazione e la metodologia impiegata dall’ARPACAL nel secondo accertamento (cfr. rapporto tecnico depositato in giudizio in data 3 dicembre 2024) sia conforme alla normativa applicabile a tale tipologia di misurazione e, comunque, corrisponda alle best practice in uso;
b) accertare quali siano i limiti di emissione acustica previsti per la zona ove insiste la struttura sportiva dell’ASD AL AN;
c) accertare (con le modalità sopra descritte e in contraddittorio con tecnici di fiducia delle parti, se indicati) quale sia il livello sonoro rilevabile presso gli indicati locali dell’ASD AL AN e se siano rispettati i valori limite di immissione previsti per la zona ”.
12. Successivamente, con ordinanza n. 873 del 21 maggio 2025, il Collegio ha autorizzato il verificatore ad avvalersi di un Tecnico Competente in Acustica (iscritto all’elenco ENTECA) e ha prorogato il termine per il deposito della relazione definitiva al 30 settembre 2025, ponendo a carico della parte ricorrente un anticipo sul compenso pari a euro 2.000,00.
13. In data 30 settembre 2025, è stata ritualmente depositata la relazione di verificazione.
14. A seguito delle osservazioni presentate dai consulenti delle parti, il verificatore ha depositato le proprie repliche, confermando integralmente e senza variazioni le risultanze della relazione del 30 settembre 2025.
15. Con memoria depositata il 27 novembre 2025, l’associazione ricorrente ha formulato una sintesi conclusiva delle proprie contestazioni tecniche e giuridiche, censurando gli esiti della verificazione e ribadendo l’illegittimità dell’attività del poligono.
16. All’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
17. Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno confermare la giurisdizione del giudice amministrativo nella presente vicenda.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa comunale, la discrezionalità tecnica non esclude la spendita di potere autoritativo. Il giudice amministrativo ha piena giurisdizione nel sindacare le valutazioni tecniche dell’amministrazione, poiché tali valutazioni attengono alla legittimità dell'esercizio del potere e non a un mero accertamento paritetico di diritti.
Tuttavia, come noto, tale sindacato non può spingersi fino al cd. merito amministrativo, essendo limitato alla sola verifica dei profili di ragionevolezza o di attendibilità tecnica.
18. Nel merito il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
19. Il Collegio ritiene di dover porre a fondamento della presente decisione le risultanze della verificazione, che confermano il rispetto dei limiti di immissione sonora già accertato dall’ARPACAL.
20. Dalle verifiche tecniche, condotte attraverso due distinte campagne di rilevamento fonometrico in contraddittorio (29-31 agosto 2025 e 12-14 settembre 2025), è emerso il rispetto dei limiti assoluti di immissione.
Le misurazioni effettuate presso i ricettori sensibili dell’Associazione Sportiva Dilettantistica SV AL AN (aree esterne, bar e spogliatoi) hanno accertato che il livello sonoro prodotto dal poligono di tiro rientra nei parametri normativi, anche in condizioni di massimo utilizzo della struttura.
Sul piano della disciplina applicabile, stante la comprovata omessa approvazione da parte del Comune di AN del piano di classificazione acustica, risulta corretta la scelta del verificatore di ricorrere alla disciplina sussidiaria nazionale (artt. 2 e 6 del DPCM 1° marzo 1991), applicando il limite di immissione di 70 dB(A) previsto per i territori non ancora classificati, ai sensi dell’art. 8 del DPCM 14 novembre 1997, secondo il quale “[i] n attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n.447 [ossia la classificazione del territorio comunale] , si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 ”.
Le campagne di misura hanno confermato che i livelli generati dall’A.S.D. ARMENTUM restano entro tale soglia per il tempo di riferimento diurno.
21. Di contro, le articolate censure mosse dalla ricorrente nei confronti della relazione di verificazione non meritano accoglimento.
21.1. Quanto all’asserita applicabilità dei limiti differenziali (sul presupposto che il "tiro dinamico" non sia disciplina olimpica), l’osservazione perde di rilievo alla luce dei dati fattuali. Infatti, il verificatore, per scrupolo istruttorio, ha proceduto, comunque, alla misurazione del valore differenziale, accertandone la conformità ai parametri fissati dall’art. 4, comma 1, del DPCM 14 novembre 1997 per il periodo diurno, ossia 5 dB(A).
Priva di pregio è anche la tesi secondo cui l’affollamento degli ambienti peggiorerebbe il valore ottenuto: come correttamente rilevato dal verificatore, la presenza di persone incrementa il cd. rumore residuo, determinando (contrario di quanto sostenuto) una riduzione del valore differenziale percepito.
21.2. In ordine ai livelli di picco (superiori a 90 dB(A)) e alla frequenza degli spari, si condivide la replica del verificatore: la tollerabilità non può essere valutata sul singolo evento sonoro, ma deve essere mediata sul Tempo di Riferimento (TR) diurno di 16 ore, come prescritto dal DPCM 16 marzo 1998. La “spalmatura” dell'energia sonora sull'arco temporale riconduce i valori entro le soglie di legge. I rischi per l'udito derivanti dai picchi rilevati attengono esclusivamente agli operatori interni al poligono (tenuti all'uso di DPI) e non sono trasponibili ai ricettori esterni per dedurne l'illegittimità dell'attività.
21.3. Quanto alla natura degli ambienti (bar e spogliatoi), il Collegio osserva che la questione della loro qualificazione come “abitativi” è assorbita dal dato oggettivo, che ha dimostrato il rispetto dei limiti differenziali.
21.4. Infine, quanto alla presunta discrepanza con i dati del Geoportale Comunale, si osserva che tale strumento costituisce un supporto di mera consultazione e non può sostituire l'efficacia degli atti di zonizzazione acustica formalmente approvati dal Consiglio Comunale. In assenza di una deliberazione consiliare di approvazione, la situazione di “mancata classificazione” è giuridicamente corretta, con conseguente applicazione del limite di 70 dB(A), previsto per i territori non ancora classificati, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 14 novembre 1997.
22. In conclusione, alla luce delle risultanze della verificazione e della documentazione in atti, il ricorso deve essere respinto. L'istruttoria tecnica ha, infatti, accertato che i livelli di immissione sonora prodotti dal poligono di tiro, pur attestandosi in prossimità dei valori soglia, risultano contenuti entro i limiti consentiti.
Tuttavia, il Collegio non può esimersi dal rilevare come l'attuale equilibrio tra l'attività svolta nel poligono di tiro e la fruizione dei limitrofi impianti ricreativi appaia precario, sia pure nei limiti di legge tali da non indurre a rilevare una illegittimità nel provvedimento impugnato.
Pertanto, nel confermare la legittimità degli atti impugnati, questo Tribunale fa proprie le raccomandazioni formulate dal verificatore, demandando all’amministrazione comunale di AN la valutazione circa l'opportunità dell’adozione di misure di mitigazione acustica supplementari suggerite nella relazione tecnica, al fine di garantire una più armonica convivenza tra le diverse destinazioni d'uso dell'area e prevenire futuri aggravamenti del clima acustico, ferma restando la possibilità di un intervento regolatorio strutturale mediante adozione del piano di classificazione acustica comunale, strumento preposto proprio al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di inquinamento acustico a tutela della salute pubblica e della quiete della comunità.
Il tutto, ovviamente, salvo il ricorso da parte della ricorrente a diversi strumenti che l’ordinamento prevede per la verificabilità delle immissioni sonore da un fondo a un altro, avanti all’a.g.o.
23. Quanto alle spese di lite, la peculiarità della questione affrontata ne giustifica la compensazione tra le parti, mentre le spese della verificazione sono poste a carico della parte ricorrente e saranno liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando così dispone:
- rigetta il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese della verificazione, che saranno liquidate con separato decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
RI RC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RC | VO OR |
IL SEGRETARIO