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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLTRASIO STEFANO, Presidente
GR FR, Relatore
REGGIO FR, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 536/2019 depositato il 09/12/2019
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Piazza Turati 4 15121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AL0058080 DET.RENDITA CAT 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: afferma che la CTU non ha dato risposta precisa al quesito. Chiede che la causa venga decisa contemplando la condanna alle spese. Chiede infine che vengano accollati all'ufficio le spese della CTU.
Resistente/Appellato: Richiama le controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 31.07.19 la ricorrente_1. opponeva l'avviso di accertamento catastale n. AL0058080 notificatole a cura dell'Agenzia delle Entrate di Alessandria relativamente all'immobile ad uso alberghiero di sua proprietà sito in Comune di Acqui Terme con il quale la rendita catastale veniva rideterminata al valore di € 55.153,00.
L'atto impugnato conseguiva all'avvenuta presentazione di un DOCFA con il quale la Società dichiarava alcune modifiche interne dell'immobile che ne avrebbero ridotto il valore peraltro non condiviso dall'Ufficio.
A motivo del gravame la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 DPR 138/98; degli artt. 27, 28, 29, 30, 53 e 54 DPR 1142/49; dell'art. 1 c. 21 208/15; della Circolare n. 6/2012 nonché dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente.
Si doleva infatti della metodologa accertativa applicata dall'Ufficio, della carenza di istruttoria e di motivazione dell'avviso concludendo per il suo annullamento con vittoria di spese.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate di Alessandria contestando le allegazioni della ricorrente ed affermando la correttezza del proprio operato nel rispetto della normativa di riferimento.
Evidenziava l'Ufficio i criteri attraverso i quali era pervenuto alla determinazione del valore catastale dell'immobile mediante l'utilizzo del cosiddetto procedimento “indiretto” prendendo a base gli elementi indice di cui alla normativa vigente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
A fronte della evidente divergenza dei valori rispettivamente dichiarati ed accertati dalle parti, veniva pertanto disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio all'esito della quale l'Ufficio, avvalendosi dei poteri di autotutela sostitutiva, provvedeva ad emettere un nuovo atto contenente la rideterminazione della rendita catastale.
All'udienza fissata per la discussione, pertanto, l'Agenzia delle Entrate di Alessandria dava atto della intervenuta cessazione della materia del contendere concludendo per la pronuncia di estinzione del presente giudizio a spese compensate.
La difesa della ricorrente si opponeva a tale richiesta insistendo, invece, per la liquidazione delle stesse a fronte della soccombenza rituale dell'Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto annullamento dell'atto impugnato e la rideterminazione di una nuova rendita catastale concretano indubbiamente, a carico dell'Ufficio, la fattispecie della soccombenza virtuale.
L'avvenuta cessazione della materia del contendere impone, pertanto, la pronuncia di estinzione del presente giudizio e la conseguente condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente, ivi comprese quelle di C.T.U. come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Alessandria attesa l'avvenuta cessazione della materia del contendere dichiara l'estinzione del presente giudizio e condanna l'Agenzia delle Entrate di Alessandria alla rifusione, a favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 nonché al rimborso delle spese di C.T.U. "liquidate in € 2.415,52 oltre IVA e Cassa Geometri come da decreto presidenziale".
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLTRASIO STEFANO, Presidente
GR FR, Relatore
REGGIO FR, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 536/2019 depositato il 09/12/2019
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Piazza Turati 4 15121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AL0058080 DET.RENDITA CAT 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: afferma che la CTU non ha dato risposta precisa al quesito. Chiede che la causa venga decisa contemplando la condanna alle spese. Chiede infine che vengano accollati all'ufficio le spese della CTU.
Resistente/Appellato: Richiama le controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 31.07.19 la ricorrente_1. opponeva l'avviso di accertamento catastale n. AL0058080 notificatole a cura dell'Agenzia delle Entrate di Alessandria relativamente all'immobile ad uso alberghiero di sua proprietà sito in Comune di Acqui Terme con il quale la rendita catastale veniva rideterminata al valore di € 55.153,00.
L'atto impugnato conseguiva all'avvenuta presentazione di un DOCFA con il quale la Società dichiarava alcune modifiche interne dell'immobile che ne avrebbero ridotto il valore peraltro non condiviso dall'Ufficio.
A motivo del gravame la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 DPR 138/98; degli artt. 27, 28, 29, 30, 53 e 54 DPR 1142/49; dell'art. 1 c. 21 208/15; della Circolare n. 6/2012 nonché dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente.
Si doleva infatti della metodologa accertativa applicata dall'Ufficio, della carenza di istruttoria e di motivazione dell'avviso concludendo per il suo annullamento con vittoria di spese.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate di Alessandria contestando le allegazioni della ricorrente ed affermando la correttezza del proprio operato nel rispetto della normativa di riferimento.
Evidenziava l'Ufficio i criteri attraverso i quali era pervenuto alla determinazione del valore catastale dell'immobile mediante l'utilizzo del cosiddetto procedimento “indiretto” prendendo a base gli elementi indice di cui alla normativa vigente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
A fronte della evidente divergenza dei valori rispettivamente dichiarati ed accertati dalle parti, veniva pertanto disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio all'esito della quale l'Ufficio, avvalendosi dei poteri di autotutela sostitutiva, provvedeva ad emettere un nuovo atto contenente la rideterminazione della rendita catastale.
All'udienza fissata per la discussione, pertanto, l'Agenzia delle Entrate di Alessandria dava atto della intervenuta cessazione della materia del contendere concludendo per la pronuncia di estinzione del presente giudizio a spese compensate.
La difesa della ricorrente si opponeva a tale richiesta insistendo, invece, per la liquidazione delle stesse a fronte della soccombenza rituale dell'Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto annullamento dell'atto impugnato e la rideterminazione di una nuova rendita catastale concretano indubbiamente, a carico dell'Ufficio, la fattispecie della soccombenza virtuale.
L'avvenuta cessazione della materia del contendere impone, pertanto, la pronuncia di estinzione del presente giudizio e la conseguente condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente, ivi comprese quelle di C.T.U. come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Alessandria attesa l'avvenuta cessazione della materia del contendere dichiara l'estinzione del presente giudizio e condanna l'Agenzia delle Entrate di Alessandria alla rifusione, a favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 nonché al rimborso delle spese di C.T.U. "liquidate in € 2.415,52 oltre IVA e Cassa Geometri come da decreto presidenziale".