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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/05/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2067/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott. Massimo Vicini Giudice Relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2067/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADRIANI Parte_1 C.F._1
ANGELA e dell'avv. FANTUZZI CLAUDIA, elettivamente domiciliato in VIA
BELVEDERE 10 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. FANTUZZI CLAUDIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ADRIANI ANGELA e dell'avv. FANTUZZI CLAUDIA, elettivamente domiciliata in
VIA BELVEDERE 10 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. FANTUZZI
CLAUDIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
ADRIANI ANGELA e dell'avv. FANTUZZI CLAUDIA, elettivamente domiciliato in
VIA BELVEDERE 10 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. FANTUZZI
CLAUDIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4
ADRIANI ANGELA e dell'avv. FANTUZZI CLAUDIA, elettivamente domiciliata in
1 VIA BELVEDERE 10 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. FANTUZZI
CLAUDIA
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._5
PIRACCINI ENRICO e dell'avv. MOSCATELLI EMANUELE, elettivamente domiciliata in PIAZZA A. COSTA 15 48015 CERVIA (RA) presso il difensore avv.
PIRACCINI ENRICO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e figli del defunto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
(deceduto in data 13/04/2011) e della sua prima moglie R_ Persona_2
(deceduta in data 26/01/1997), hanno promosso il presente giudizio nei confronti di seconda moglie di per fare accertare l'avvenuta Controparte_1 Persona_1
integrale lesione della quota di legittima spettante agli attori per effetto della disposizione a favore della convenuta contenuta nel testamento olografo del de cuius datato 10/05/2002 e pubblicato in data 13/07/2011, e per ottenere conseguentemente la reintegrazione della quota a loro riservata mediante la restituzione a proprio favore, da parte della di quanto eccedente la quota disponibile. CP_1
si è ritualmente costituita in giudizio, eccependo in via pregiudiziale Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione avversaria per mancato o errato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, e chiedendo nel merito di essere dichiarata titolare della quota di 10/28 del patrimonio del defunto e del diritto di Persona_1
abitazione sugli immobili siti in Cervia (RA), Via Oriani n. 61 (appartamento ove il de
2 cuius risiedeva con la seconda moglie) e Via Spallicci (pertinenza di detto appartamento), previo accertamento del valore dell'asse ereditario, dedotte le spese funerarie, di tumulazione, di successione, e quelle relative alla manutenzione straordinaria e alle migliorie apportate ai beni caduti in successione, sostenute dalla convenuta dopo la morte del marito.
All'esito dell'espletata istruttoria, esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve rilevarsi in primo luogo l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità, proposta dalla convenuta sulla base delle seguenti considerazioni:
- jl procedimento di mediazione obbligatoria era stato promosso dal solo e Parte_1
la aveva ricevuto in data 22/03/2021 la relativa comunicazione dall'organismo CP_1
di mediazione;
solo in data 12/04/2021 sono “intervenuti” nella procedura così avviata e e la relativa comunicazione non è Parte_2 Parte_3 Parte_4
pervenuta all'odierna convenuta, che si è quindi avveduta della loro presenza in mediazione solo il 14/04/2021, data fissata per il primo incontro;
- la domanda di mediazione non conteneva un'idonea indicazione della pretesa dell'istante, tale da garantire la corrispondenza tra quanto sottoposto all'organismo di mediazione e quanto successivamente portato alla cognizione del giudice.
In realtà la procedura di mediazione risulta regolarmente esperita, con esito negativo a causa della volontà di non procedere manifestata dalla all'incontro del CP_1
14/04/2021.
L'intervento in mediazione dei fratelli di anche se non reso noto alla Parte_1
prima della data dell'incontro, non esclude certamente la regolarità CP_1
dell'espletata procedura, non essendo necessaria alcuna comunicazione preventiva dell'intervento di terzi, che nel caso di specie non ha peraltro comportato un sostanziale mutamento dell'oggetto della mediazione indicato nella relativa domanda.
3 Tale oggetto, inoltre, era stato sufficientemente individuato da nell'atto Parte_1
introduttivo del procedimento di mediazione, contenente la seguente descrizione dei fatti e delle questioni controverse, dell'oggetto della domanda e delle ragioni della pretesa:
“Successione , deceduto in data 13 aprile 2011, padre di parte istante, Persona_1
coniugato con parte invitata. In particolare, redazione di testamento olografo non in possesso di parte istante. Eventuale lesione di legittima”.
Va poi osservato che il de cuius ha così disposto dei propri beni con il summenzionato testamento olografo del 10/05/2002, pubblicato in data 13/07/2011 (doc. 2 allegato all'atto di citazione):
“Lascio tutti i beni immobili e mobili, situati nel Comune di Cervia, in Via Isonzo 44, a mia moglie nata a [...] il [...], che provvederà al Controparte_1
pagamento dell'imposta di registro”.
In corso di causa è stata disposta ed espletata C.T.U. contabile volta ad accertare e quantificare l'effettiva consistenza del patrimonio ereditario relitto da e Persona_1
l'eventuale lesione della quota di legittima spettante agli attori.
Il nominato C.T.U. dott.ssa ha così risposto ai quesiti sottopostigli: Persona_3
“
2.1 Esame dell'incarico
Come si evince dall'estratto di morte in atti, in data 13.04.2011, è deceduto a Cesena il sig. (cod. fisc. ), nato in [...] il 18 agosto Persona_1 CodiceFiscale_6
1929 e residente in [...].
Il defunto, al momento del decesso era coniugato con la sig.ra (nata il Controparte_1
18/02/1951)
Eredi legittimi risultano la moglie ed i sette figli: Controparte_1
, figlio, (cod. fisc. ), residente in [...] C.F._1
Felice, n. 55;
, figlia, (cod. fisc. ), residente in [...], Controparte_2 C.F._7
via San Quirico, n. 54;
4 , figlia, (cod. fisc. ), residente in [...] C.F._2
Paolo Martini, n. l6;
, figlio, (cod. fisc. ), residente in [...]Parte_3 CodiceFiscale_8
(BO), via Pieve del Pino, n. 52;
, figlia, (cod. fisc. ), residente in [...]in Parte_4 C.F._4
Casale (BO), via Pescerelli, n. 87;
, figlia (cod. fisc. residente in [...]; Controparte_3 C.F._9
, figlio (cod. fisc. ) residente in [...]. Controparte_4 C.F._10
Con testamento olografo datato 10.05.2002 il sig. ha disposto Persona_1
testualmente quanto segue:
"Lascio tutti i beni immobili e mobili situati nel Comune di Cervia, in Via Isonzo 44, a mia moglie nata a [...] il 7. 02.1951, che provvederà al Controparte_1
pagamento dell'imposta di registro".
Il testamento è stato pubblicato in data 13.07.2011 a rogito Dott. Persona_4
Notaio in Cervia, a seguito di richiesta della SI con verbale di Controparte_1
deposito di testamento olografo ed accettazione dell'eredità Repertorio n. 86.353 -
Fascicolo n. 33 .898 registrato all'Agenzia delle Entrate di Lugo (RA) in data 20.07.2011 al n. 4013.
L'incarico affidato alla sottoscritta è volto ad accertare e quantificare l'effettiva consistenza del patrimonio ereditario relitto di e l'eventuale lesione della Persona_1
quota di legittima spettante agli attori.
2.2 Effettiva consistenza del patrimonio ereditario
Per accertare l'effettiva consistenza del patrimonio ereditario relitto devono essere accertati e valorizzati i beni appartenuti al defunto al tempo del decesso detraendo l'ammontare dei debiti ereditari e aggiungendo il valore di eventuali beni donati dal defunto.
Nel caso specifico, al fine di individuare i beni appartenuti al sig. al Persona_1
momento del decesso, la sottoscritta ha preso come riferimento in primis la
5 dichiarazione di successione presentata dalla SI presso l'Ufficio Controparte_1
del Registro di Ravenna in data 10.11.2011 al Numero 2105 - Volume 8990 nonché le visure catastali relative agli immobili.
Si precisa inoltre che la sig.ra era coniugata con il defunto marito in regime di CP_1
comunione legale dei beni.
a) Immobili era proprietario al momento del decesso dei seguenti immobili: Persona_1
- Appartamento posto al piano primo in condominio di tre piani fuori terra oltre a lavanderia posta al piano quarto con accesso dal lastrico solare, ubicato in Cervia con accesso da Via Isonzo n.44 (interno 1); sito in Viale Oriani, 61, Cervia (RA);
- Deposito posto al piano primo sottostrada con accesso da rampa posta su via Spallicci,
Cervia (RA).
Ai fini dell'accertamento della consistenza e del valore della unità immobiliari alla data di apertura della successione la scrivente ha assunto le stime indicate dall'Ing.
[...]
nel suo elaborato peritale (allegato a). Persona_5
L'atto di acquisto degli immobili stipulato dal sig. è datato 22.11.1990 a Persona_1
ministero del Dott. Notaio in Cervia;
nel rogito viene dato atto del Persona_6
regime di comunione dei beni fra i coniugi.
La scrivente pertanto, non ravvisando alcuna delle ipotesi previste dall'art. 179 c.c. per l'esclusione di tali beni dalla comunione legale ha considerato gli stessi come patrimonio comune dei coniugi e pertanto la quota caduta in successione risulta pari alla metà del valore assegnato a ciascuna unità immobiliare.
Si fa presente che nella dichiarazione di successione presentata dalla SI CP_1
i due immobili sono stati erroneamente dichiarati per l'intero, mentre come
[...]
sopra indicato in ragione del regime di comunione legale dei coniugi la quota caduta in successione è pari al 50%.
6 L'Ing. conclude il proprio elaborato peritale individuando in euro Persona_5
217.000,00 il più probabile valore di mercato delle unità immobiliari come identificate al paragrafo “C”, all'epoca dell'apertura della successione (13/04/2011).
Pertanto la quota caduta in successione risulta pari ad euro 108.500,00
b) Rapporti bancari
Quota di possesso pari a 1/2, del c/c n. 10806 - Banca Popolare di Ravenna S.p.A.
Filiale di Cervia (RA), cointestato al Signor ed alla SI Persona_1 CP_1
con saldo attivo, alla data del decesso, pari a euro 2.286,96.
[...]
Il valore è stato desunto dalla dichiarazione di successione in quanto non è presente agli atti copia dell'estratto conto.
Quota caduta in successione euro 1.143,48.
c) Crediti d'imposta
Si tratta di un credito d'imposta IRPEF, relativo all'anno 2010 risultante dalla dichiarazione dei redditi presentato nel 2011 pari ad euro 1.778,00.
Il valore è stato desunto dalla dichiarazione di successione in quanto non è presente agli atti copia della dichiarazione dei redditi.
Quota caduta in successione euro 1.778,00
d) Debiti ereditari e donazioni
Per quanto presente agli atti e così come da dichiarazione di successione presentata dalla
SI , al momento del decesso del Signor non risulta Controparte_1 Persona_1
alcuna passività. Non si hanno elementi che possano configurare donazioni dirette o indirette o legati disposti defunto.
In seguito a quanto sopra riportato il patrimonio ereditario relitto da può Persona_1
essere quantificato alla data del decesso in euro 111.421,48 come analiticamente indicato nel prospetto sottostante:
Patrimonio alla data del
Quota successione Patrimonio ereditario relitto
Decesso
Appartamento 189.000,00 50% 94.500,00
Deposito 28.000,00 50% 14.000,00
7 Conto corrente 2.286,96 50% 1.143,48
Credito d'imposta 1.778,00 100% 1.778,00
221.064,96 111.421,48
2.3 Eventuale lesione della legittima
Per poter calcolare la quota disponibile (e quindi anche la legittima) è stato dapprima individuato il patrimonio ereditario relitto (la scrivente non ha trovato riscontro di eventuali donazioni eseguite in vita dal medesimo né di eventuali debiti).
Una volta effettuato detto calcolo, è possibile procedere a verificare se le quote dei legittimari siano state lese e, a contrario, determinare la parte di quota disponibile.
Come previsto dall'art. 542 c.c. in presenza di coniuge e più figli, un quarto dell'eredità spetta alla moglie, una metà si divide in parti uguali tra i figli, il restante quarto fa parte della quota disponibile.
Patrimonio ereditario relitto 111.421,48
Quota di legittima del coniuge ¼ 27.855,37
Quota di legittima dei figli ½ 55.710,74
Quota disponibile ¼ 27.855,37
Nel caso di specie il sig. con testamento olografo così ha disposto: Persona_1
"Lascio tutti i beni immobili e mobili situati nel Comune di Cervia, in Via Isonzo 44, a mia moglie nata a [...] il 7. 02.1951, che provvederà al Controparte_1
pagamento dell 'imposta di registro".
Pertanto la quota disponibile spettante alla sig.ra è pari ad euro Controparte_1
27.855,37.
Qualora il testamento leda i diritti dei riservatari, il testamento stesso produrrà i suoi effetti solo parzialmente;
l'art. 554 c.c. stabilisce infatti che le disposizioni eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.
Come si evince dal prospetto sopra riportato ai sette figli spetta una quota di legittima pari a metà del patrimonio ereditario relitto di complessivi euro 55.710,00; pertanto la quota di legittima per ciascun figlio è pari ad euro 7.958,67.
8 Le disposizioni testamentarie del sig. non rispettando la “legittima” Persona_1
spettante ai figli potranno essere dunque essere soggette a riduzione.
L'azione di riduzione è un'azione individuale, in quanto ciascun legittimario agisce in giudizio solo per far valere i suoi diritti e per la sua quota.
3. CONCLUSIONI
In risposta al quesito la sottoscritta ha dapprima accertato l'effettiva consistenza del patrimonio ereditario relitto da quantificandolo in euro 111.421,48. Persona_1
Una volta effettuato detto calcolo, è stato possibile verificare la lesione della legittima per gli attori come segue:
- , figlio euro 7.958,00 Parte_1
- , figlia euro 7.958,00 Parte_2
- , figlio euro 7.958,00 Parte_3
- , figlia euro 7.958,00” (pagg.
5-11 della relazione peritale depositata Parte_4
in data 11/05/2023).
Ritiene il Tribunale di dover condividere e fare proprie le risultanze dell'espletata
C.T.U. contabile, in quanto sorrette da congrua ed esauriente motivazione, immune da vizi logici e giuridici.
Deve pertanto concludersi che:
- ciascuno degli odierni attori ha diritto, a norma dell'art. 542, comma 2, c.c., alla quota di 1/14 del patrimonio ereditario del defunto è irrilevante il fatto che gli Persona_1
altri tre figli del de cuius non abbiano agito in riduzione per ottenere le quote di legittima di loro spettanza, poiché ciò non comporta alcun accrescimento delle quote degli altri legittimari, come affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, citata dagli stessi attori (c.d. teoria della cristallizzazione delle quote di legittima al momento dell'apertura della successione)1; - il diritto degli attori alle quote loro riservate risulta integralmente leso per effetto della disposizione a favore di contenuta nel testamento olografo di Controparte_1 [...]
datato 10/05/2002 e pubblicato in data 13/07/2011; R_
- le quote di legittima spettanti agli attori possono essere liquidate in denaro, non avendo le parti espresso alcuna opposizione o contrarietà alla reintegrazione per equivalente pecuniario, anziché in natura;
- nessuna somma può essere riconosciuta alla per le spese funerarie, cimiteriali CP_1
e di successione asseritamente sostenute, non avendo la convenuta fornito alcuna prova di tali esborsi;
né può esserle riconosciuta alcuna somma per le asserite spese relative alla manutenzione straordinaria e alle migliorie apportate agli immobili caduti in successione, stante la mancata instaurazione tra le parti di una comunione ereditaria avente ad oggetto detti beni;
- la convenuta dovrà pertanto reintegrare le quote riservate agli attori corrispondendo a ciascuno di loro la somma di € 7.958,00.
Le domande attoree meritano quindi accoglimento nei limiti sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) accerta e dichiara che e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali figli del defunto (deceduto in data 13/04/2011), hanno diritto Persona_1
ciascuno, a norma dell'art. 542, comma 2, c.c., alla quota di 1/14 del patrimonio ereditario di quest'ultimo, e che tale diritto risulta integralmente leso per effetto della disposizione a favore di contenuta nel testamento olografo di Controparte_1 [...]
datato 10/05/2002 e pubblicato in data 13/07/2011; R_
2) dispone la reintegrazione delle quote riservate ad Parte_1 Parte_2
e condannando a corrispondere a Parte_3 Parte_4 Controparte_1
ciascuno degli attori la somma di € 7.958,00;
10 3) condanna a rifondere agli attori le spese del presente giudizio, che Controparte_1
liquida in € 545,00 per anticipazioni ed € 6.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., ponendo in via definitiva a carico della convenuta l'intero compenso dovuto al C.T.U., così come liquidato con decreto del 09/06/2023.
Così deciso in Ravenna, il giorno 15/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Massimo Vicini) (dott.ssa Mariapia Parisi)
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In tema di successione necessaria, l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia
o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari” (Cass. S.U. 09/06/2006 n. 13429; nello stesso senso v. Cass. S.U. 12/06/2006 n. 13524; Cass. 16/11/2017 n. 27259).
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott. Massimo Vicini Giudice Relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2067/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADRIANI Parte_1 C.F._1
ANGELA e dell'avv. FANTUZZI CLAUDIA, elettivamente domiciliato in VIA
BELVEDERE 10 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. FANTUZZI CLAUDIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ADRIANI ANGELA e dell'avv. FANTUZZI CLAUDIA, elettivamente domiciliata in
VIA BELVEDERE 10 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. FANTUZZI
CLAUDIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
ADRIANI ANGELA e dell'avv. FANTUZZI CLAUDIA, elettivamente domiciliato in
VIA BELVEDERE 10 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. FANTUZZI
CLAUDIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4
ADRIANI ANGELA e dell'avv. FANTUZZI CLAUDIA, elettivamente domiciliata in
1 VIA BELVEDERE 10 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. FANTUZZI
CLAUDIA
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._5
PIRACCINI ENRICO e dell'avv. MOSCATELLI EMANUELE, elettivamente domiciliata in PIAZZA A. COSTA 15 48015 CERVIA (RA) presso il difensore avv.
PIRACCINI ENRICO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e figli del defunto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
(deceduto in data 13/04/2011) e della sua prima moglie R_ Persona_2
(deceduta in data 26/01/1997), hanno promosso il presente giudizio nei confronti di seconda moglie di per fare accertare l'avvenuta Controparte_1 Persona_1
integrale lesione della quota di legittima spettante agli attori per effetto della disposizione a favore della convenuta contenuta nel testamento olografo del de cuius datato 10/05/2002 e pubblicato in data 13/07/2011, e per ottenere conseguentemente la reintegrazione della quota a loro riservata mediante la restituzione a proprio favore, da parte della di quanto eccedente la quota disponibile. CP_1
si è ritualmente costituita in giudizio, eccependo in via pregiudiziale Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione avversaria per mancato o errato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, e chiedendo nel merito di essere dichiarata titolare della quota di 10/28 del patrimonio del defunto e del diritto di Persona_1
abitazione sugli immobili siti in Cervia (RA), Via Oriani n. 61 (appartamento ove il de
2 cuius risiedeva con la seconda moglie) e Via Spallicci (pertinenza di detto appartamento), previo accertamento del valore dell'asse ereditario, dedotte le spese funerarie, di tumulazione, di successione, e quelle relative alla manutenzione straordinaria e alle migliorie apportate ai beni caduti in successione, sostenute dalla convenuta dopo la morte del marito.
All'esito dell'espletata istruttoria, esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve rilevarsi in primo luogo l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità, proposta dalla convenuta sulla base delle seguenti considerazioni:
- jl procedimento di mediazione obbligatoria era stato promosso dal solo e Parte_1
la aveva ricevuto in data 22/03/2021 la relativa comunicazione dall'organismo CP_1
di mediazione;
solo in data 12/04/2021 sono “intervenuti” nella procedura così avviata e e la relativa comunicazione non è Parte_2 Parte_3 Parte_4
pervenuta all'odierna convenuta, che si è quindi avveduta della loro presenza in mediazione solo il 14/04/2021, data fissata per il primo incontro;
- la domanda di mediazione non conteneva un'idonea indicazione della pretesa dell'istante, tale da garantire la corrispondenza tra quanto sottoposto all'organismo di mediazione e quanto successivamente portato alla cognizione del giudice.
In realtà la procedura di mediazione risulta regolarmente esperita, con esito negativo a causa della volontà di non procedere manifestata dalla all'incontro del CP_1
14/04/2021.
L'intervento in mediazione dei fratelli di anche se non reso noto alla Parte_1
prima della data dell'incontro, non esclude certamente la regolarità CP_1
dell'espletata procedura, non essendo necessaria alcuna comunicazione preventiva dell'intervento di terzi, che nel caso di specie non ha peraltro comportato un sostanziale mutamento dell'oggetto della mediazione indicato nella relativa domanda.
3 Tale oggetto, inoltre, era stato sufficientemente individuato da nell'atto Parte_1
introduttivo del procedimento di mediazione, contenente la seguente descrizione dei fatti e delle questioni controverse, dell'oggetto della domanda e delle ragioni della pretesa:
“Successione , deceduto in data 13 aprile 2011, padre di parte istante, Persona_1
coniugato con parte invitata. In particolare, redazione di testamento olografo non in possesso di parte istante. Eventuale lesione di legittima”.
Va poi osservato che il de cuius ha così disposto dei propri beni con il summenzionato testamento olografo del 10/05/2002, pubblicato in data 13/07/2011 (doc. 2 allegato all'atto di citazione):
“Lascio tutti i beni immobili e mobili, situati nel Comune di Cervia, in Via Isonzo 44, a mia moglie nata a [...] il [...], che provvederà al Controparte_1
pagamento dell'imposta di registro”.
In corso di causa è stata disposta ed espletata C.T.U. contabile volta ad accertare e quantificare l'effettiva consistenza del patrimonio ereditario relitto da e Persona_1
l'eventuale lesione della quota di legittima spettante agli attori.
Il nominato C.T.U. dott.ssa ha così risposto ai quesiti sottopostigli: Persona_3
“
2.1 Esame dell'incarico
Come si evince dall'estratto di morte in atti, in data 13.04.2011, è deceduto a Cesena il sig. (cod. fisc. ), nato in [...] il 18 agosto Persona_1 CodiceFiscale_6
1929 e residente in [...].
Il defunto, al momento del decesso era coniugato con la sig.ra (nata il Controparte_1
18/02/1951)
Eredi legittimi risultano la moglie ed i sette figli: Controparte_1
, figlio, (cod. fisc. ), residente in [...] C.F._1
Felice, n. 55;
, figlia, (cod. fisc. ), residente in [...], Controparte_2 C.F._7
via San Quirico, n. 54;
4 , figlia, (cod. fisc. ), residente in [...] C.F._2
Paolo Martini, n. l6;
, figlio, (cod. fisc. ), residente in [...]Parte_3 CodiceFiscale_8
(BO), via Pieve del Pino, n. 52;
, figlia, (cod. fisc. ), residente in [...]in Parte_4 C.F._4
Casale (BO), via Pescerelli, n. 87;
, figlia (cod. fisc. residente in [...]; Controparte_3 C.F._9
, figlio (cod. fisc. ) residente in [...]. Controparte_4 C.F._10
Con testamento olografo datato 10.05.2002 il sig. ha disposto Persona_1
testualmente quanto segue:
"Lascio tutti i beni immobili e mobili situati nel Comune di Cervia, in Via Isonzo 44, a mia moglie nata a [...] il 7. 02.1951, che provvederà al Controparte_1
pagamento dell'imposta di registro".
Il testamento è stato pubblicato in data 13.07.2011 a rogito Dott. Persona_4
Notaio in Cervia, a seguito di richiesta della SI con verbale di Controparte_1
deposito di testamento olografo ed accettazione dell'eredità Repertorio n. 86.353 -
Fascicolo n. 33 .898 registrato all'Agenzia delle Entrate di Lugo (RA) in data 20.07.2011 al n. 4013.
L'incarico affidato alla sottoscritta è volto ad accertare e quantificare l'effettiva consistenza del patrimonio ereditario relitto di e l'eventuale lesione della Persona_1
quota di legittima spettante agli attori.
2.2 Effettiva consistenza del patrimonio ereditario
Per accertare l'effettiva consistenza del patrimonio ereditario relitto devono essere accertati e valorizzati i beni appartenuti al defunto al tempo del decesso detraendo l'ammontare dei debiti ereditari e aggiungendo il valore di eventuali beni donati dal defunto.
Nel caso specifico, al fine di individuare i beni appartenuti al sig. al Persona_1
momento del decesso, la sottoscritta ha preso come riferimento in primis la
5 dichiarazione di successione presentata dalla SI presso l'Ufficio Controparte_1
del Registro di Ravenna in data 10.11.2011 al Numero 2105 - Volume 8990 nonché le visure catastali relative agli immobili.
Si precisa inoltre che la sig.ra era coniugata con il defunto marito in regime di CP_1
comunione legale dei beni.
a) Immobili era proprietario al momento del decesso dei seguenti immobili: Persona_1
- Appartamento posto al piano primo in condominio di tre piani fuori terra oltre a lavanderia posta al piano quarto con accesso dal lastrico solare, ubicato in Cervia con accesso da Via Isonzo n.44 (interno 1); sito in Viale Oriani, 61, Cervia (RA);
- Deposito posto al piano primo sottostrada con accesso da rampa posta su via Spallicci,
Cervia (RA).
Ai fini dell'accertamento della consistenza e del valore della unità immobiliari alla data di apertura della successione la scrivente ha assunto le stime indicate dall'Ing.
[...]
nel suo elaborato peritale (allegato a). Persona_5
L'atto di acquisto degli immobili stipulato dal sig. è datato 22.11.1990 a Persona_1
ministero del Dott. Notaio in Cervia;
nel rogito viene dato atto del Persona_6
regime di comunione dei beni fra i coniugi.
La scrivente pertanto, non ravvisando alcuna delle ipotesi previste dall'art. 179 c.c. per l'esclusione di tali beni dalla comunione legale ha considerato gli stessi come patrimonio comune dei coniugi e pertanto la quota caduta in successione risulta pari alla metà del valore assegnato a ciascuna unità immobiliare.
Si fa presente che nella dichiarazione di successione presentata dalla SI CP_1
i due immobili sono stati erroneamente dichiarati per l'intero, mentre come
[...]
sopra indicato in ragione del regime di comunione legale dei coniugi la quota caduta in successione è pari al 50%.
6 L'Ing. conclude il proprio elaborato peritale individuando in euro Persona_5
217.000,00 il più probabile valore di mercato delle unità immobiliari come identificate al paragrafo “C”, all'epoca dell'apertura della successione (13/04/2011).
Pertanto la quota caduta in successione risulta pari ad euro 108.500,00
b) Rapporti bancari
Quota di possesso pari a 1/2, del c/c n. 10806 - Banca Popolare di Ravenna S.p.A.
Filiale di Cervia (RA), cointestato al Signor ed alla SI Persona_1 CP_1
con saldo attivo, alla data del decesso, pari a euro 2.286,96.
[...]
Il valore è stato desunto dalla dichiarazione di successione in quanto non è presente agli atti copia dell'estratto conto.
Quota caduta in successione euro 1.143,48.
c) Crediti d'imposta
Si tratta di un credito d'imposta IRPEF, relativo all'anno 2010 risultante dalla dichiarazione dei redditi presentato nel 2011 pari ad euro 1.778,00.
Il valore è stato desunto dalla dichiarazione di successione in quanto non è presente agli atti copia della dichiarazione dei redditi.
Quota caduta in successione euro 1.778,00
d) Debiti ereditari e donazioni
Per quanto presente agli atti e così come da dichiarazione di successione presentata dalla
SI , al momento del decesso del Signor non risulta Controparte_1 Persona_1
alcuna passività. Non si hanno elementi che possano configurare donazioni dirette o indirette o legati disposti defunto.
In seguito a quanto sopra riportato il patrimonio ereditario relitto da può Persona_1
essere quantificato alla data del decesso in euro 111.421,48 come analiticamente indicato nel prospetto sottostante:
Patrimonio alla data del
Quota successione Patrimonio ereditario relitto
Decesso
Appartamento 189.000,00 50% 94.500,00
Deposito 28.000,00 50% 14.000,00
7 Conto corrente 2.286,96 50% 1.143,48
Credito d'imposta 1.778,00 100% 1.778,00
221.064,96 111.421,48
2.3 Eventuale lesione della legittima
Per poter calcolare la quota disponibile (e quindi anche la legittima) è stato dapprima individuato il patrimonio ereditario relitto (la scrivente non ha trovato riscontro di eventuali donazioni eseguite in vita dal medesimo né di eventuali debiti).
Una volta effettuato detto calcolo, è possibile procedere a verificare se le quote dei legittimari siano state lese e, a contrario, determinare la parte di quota disponibile.
Come previsto dall'art. 542 c.c. in presenza di coniuge e più figli, un quarto dell'eredità spetta alla moglie, una metà si divide in parti uguali tra i figli, il restante quarto fa parte della quota disponibile.
Patrimonio ereditario relitto 111.421,48
Quota di legittima del coniuge ¼ 27.855,37
Quota di legittima dei figli ½ 55.710,74
Quota disponibile ¼ 27.855,37
Nel caso di specie il sig. con testamento olografo così ha disposto: Persona_1
"Lascio tutti i beni immobili e mobili situati nel Comune di Cervia, in Via Isonzo 44, a mia moglie nata a [...] il 7. 02.1951, che provvederà al Controparte_1
pagamento dell 'imposta di registro".
Pertanto la quota disponibile spettante alla sig.ra è pari ad euro Controparte_1
27.855,37.
Qualora il testamento leda i diritti dei riservatari, il testamento stesso produrrà i suoi effetti solo parzialmente;
l'art. 554 c.c. stabilisce infatti che le disposizioni eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.
Come si evince dal prospetto sopra riportato ai sette figli spetta una quota di legittima pari a metà del patrimonio ereditario relitto di complessivi euro 55.710,00; pertanto la quota di legittima per ciascun figlio è pari ad euro 7.958,67.
8 Le disposizioni testamentarie del sig. non rispettando la “legittima” Persona_1
spettante ai figli potranno essere dunque essere soggette a riduzione.
L'azione di riduzione è un'azione individuale, in quanto ciascun legittimario agisce in giudizio solo per far valere i suoi diritti e per la sua quota.
3. CONCLUSIONI
In risposta al quesito la sottoscritta ha dapprima accertato l'effettiva consistenza del patrimonio ereditario relitto da quantificandolo in euro 111.421,48. Persona_1
Una volta effettuato detto calcolo, è stato possibile verificare la lesione della legittima per gli attori come segue:
- , figlio euro 7.958,00 Parte_1
- , figlia euro 7.958,00 Parte_2
- , figlio euro 7.958,00 Parte_3
- , figlia euro 7.958,00” (pagg.
5-11 della relazione peritale depositata Parte_4
in data 11/05/2023).
Ritiene il Tribunale di dover condividere e fare proprie le risultanze dell'espletata
C.T.U. contabile, in quanto sorrette da congrua ed esauriente motivazione, immune da vizi logici e giuridici.
Deve pertanto concludersi che:
- ciascuno degli odierni attori ha diritto, a norma dell'art. 542, comma 2, c.c., alla quota di 1/14 del patrimonio ereditario del defunto è irrilevante il fatto che gli Persona_1
altri tre figli del de cuius non abbiano agito in riduzione per ottenere le quote di legittima di loro spettanza, poiché ciò non comporta alcun accrescimento delle quote degli altri legittimari, come affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, citata dagli stessi attori (c.d. teoria della cristallizzazione delle quote di legittima al momento dell'apertura della successione)1; - il diritto degli attori alle quote loro riservate risulta integralmente leso per effetto della disposizione a favore di contenuta nel testamento olografo di Controparte_1 [...]
datato 10/05/2002 e pubblicato in data 13/07/2011; R_
- le quote di legittima spettanti agli attori possono essere liquidate in denaro, non avendo le parti espresso alcuna opposizione o contrarietà alla reintegrazione per equivalente pecuniario, anziché in natura;
- nessuna somma può essere riconosciuta alla per le spese funerarie, cimiteriali CP_1
e di successione asseritamente sostenute, non avendo la convenuta fornito alcuna prova di tali esborsi;
né può esserle riconosciuta alcuna somma per le asserite spese relative alla manutenzione straordinaria e alle migliorie apportate agli immobili caduti in successione, stante la mancata instaurazione tra le parti di una comunione ereditaria avente ad oggetto detti beni;
- la convenuta dovrà pertanto reintegrare le quote riservate agli attori corrispondendo a ciascuno di loro la somma di € 7.958,00.
Le domande attoree meritano quindi accoglimento nei limiti sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) accerta e dichiara che e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali figli del defunto (deceduto in data 13/04/2011), hanno diritto Persona_1
ciascuno, a norma dell'art. 542, comma 2, c.c., alla quota di 1/14 del patrimonio ereditario di quest'ultimo, e che tale diritto risulta integralmente leso per effetto della disposizione a favore di contenuta nel testamento olografo di Controparte_1 [...]
datato 10/05/2002 e pubblicato in data 13/07/2011; R_
2) dispone la reintegrazione delle quote riservate ad Parte_1 Parte_2
e condannando a corrispondere a Parte_3 Parte_4 Controparte_1
ciascuno degli attori la somma di € 7.958,00;
10 3) condanna a rifondere agli attori le spese del presente giudizio, che Controparte_1
liquida in € 545,00 per anticipazioni ed € 6.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., ponendo in via definitiva a carico della convenuta l'intero compenso dovuto al C.T.U., così come liquidato con decreto del 09/06/2023.
Così deciso in Ravenna, il giorno 15/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Massimo Vicini) (dott.ssa Mariapia Parisi)
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In tema di successione necessaria, l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia
o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari” (Cass. S.U. 09/06/2006 n. 13429; nello stesso senso v. Cass. S.U. 12/06/2006 n. 13524; Cass. 16/11/2017 n. 27259).
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