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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/11/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E S E C O N D A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1106 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2023 promossa da
, C.F. , con il proprio A.d.S. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , e , C.F. , rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'Avvocato ALESSANDRA DELLA MONACA
ATTORI contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato MARIACHIARA GIAMPAOLO
CONVENUTA
, C.F. , CP_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come a verbale di udienza del 13/11/2025 e quindi la parte attrice come in atto di citazione e la parte convenuta, preliminarmente richiamata l'eccezione di improcedibilità svolta nelle note scritte autorizzate del 21/10/2025, come in comparsa di costituzione e risposta.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Il presente contenzioso ha per oggetto la richiesta risarcitoria che gli attori hanno avanzato nei confronti della Compagnia assicurativa convenuta, nonché contro rimasto contumace, CP_2 in conseguenza del sinistro verificatosi il 16/09/2020 alle ore 06:20 circa a Modena, via Virgilio, zona fiera.
2. Il giudizio è stato istruito con prove per testi per nonché con CTU medico-legale con la dott.ssa per l'esatta quantificazione del danno subito. Persona_1
3. A seguito del deposito della CTU, con ordinanza del 29/05/2025, il G.I. ha rimesso le parti in mediazione ai sensi dell'art. 5, secondo comma, d. lgs. 28/2010, rinviando la causa ex art. 127 ter c.p.c. al 21/10/2025.
4. La mediazione non è stata avviata e la Compagnia assicurativa ha eccepito l'improcedibilità della domanda avversaria.
La Difesa degli attori ha replicato come, benché non sia stata svolta mediazione avanti a Organismo accreditato, è stata tuttavia effettuata intensa attività con la Collega avversaria tesa alla ricerca di un accordo transattivo, che però non ha sortito esiti, di talché una mediazione sarebbe risultata comunque inutile.
5. La domanda degli attori è improcedibile.
E' pacifico che, a seguito del provvedimento del 29/05/2025, con cui le parti sono state rimesse in mediazione dal Giudice, la Difesa degli attori abbia omesso di dare corso all'incombente, il cui esperimento, come noto, è previsto dall'art. 5, secondo comma, d. lgs. 28/2010 quale “condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”.
Un simile inequivocabile dato normativo all'evidenza non consente margine discrezionale al
Difensore di valutare l'eventuale inutilità dell'incombente disposto dal Giudice, che deve necessariamente essere svolto a pena, appunto, di improcedibilità della domanda.
6. Risulta, poi, irrilevante che l'ordinanza del 29/05/2025, con cui è stata disposta la mediazione delegata, non menzionasse il termine di giorni 15 per il relativo avvio, trattandosi di termine ordinatorio che avrebbe anche potuto essere sforato (Cass., 14/12/2021, n. 40035) purché però la mediazione venisse almeno avviata entro la successiva udienza (fissata ben oltre i tre mesi previsti dall'art. 6 d. lgs. 28/2010), come non avvenuto.
7. Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste a carico degli attori, l'inerzia della cui Difesa ha dato luogo all'improcedibilità della domanda, ora dichiarata. La convenuta, infatti, non aveva all'evidenza interesse alcuno alla prosecuzione della causa.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 15.000,00 per compenso professionale di avvocato, oltre accessori di legge, considerando la controversia di valore ricompreso nello scaglione da euro 520.000,00 a euro
2 1.000.000,00 (così come dichiarato in atto di citazione) ritenendo svolte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari, vista la semplicità delle questioni ora trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- dichiara improcedibile la domanda degli attori;
- condanna gli attori a rifondere le spese di lite alla convenuta, liquidate in euro 15.000,00 per compenso professionale di avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA.
Si comunichi.
Modena, 14/11/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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