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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 783/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente
EI CO, Relatore
RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5826/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo N.3 95124 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29748/2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 19/09/2025 al Comune di Catania, qui inviato con PEC in data 16/10/2025 e iscritto al n. 5826/2025 R.G.R., l'Ricorrente_1, sito in Catania, Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 29748 del 12/04/2025, relativo all'IMU 2020, con richiesta di pagamento di tributi per un importo complessivo di € 95.340,00= notificato il 04/07/2025.
Premetteva l'Istituto che l'avviso contestava l'insufficiente corresponsione dell'IMU dovuta sugli immobili di proprietà dell'Istituto siti nel Comune di Catania, identificati catastalmente come segue:
1. Indirizzo_1 snc, foglio 69, part. 31973, sub. 10 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 10.872,46
2. Indirizzo_2, foglio 69, part.31973, sub.17 – cat. A/10 – cl. 1 – rendita €4.203,96
3. Indirizzo_2, foglio 69, part. 31973, sub. 1 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 2.644,26
4. Indirizzo_2, foglio 69, part. 31973, sub. 2 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 1.933,62
5. Indirizzo_2, foglio 69, part. 31973, sub. 3 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 1.132,07
6. Indirizzo_2, foglio 69, part. 31973, sub. 4 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 3.650,32
7. Indirizzo_2, foglio 69, part. 31973, sub. 6 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 714,78
8. Indirizzo_1, foglio 69, part. 31973, sub. 7 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 4.119,27
9. Indirizzo_1, foglio 69, part. 31973, sub. 8 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 7.647,70
10. Indirizzo_1, foglio 69, part. 31973, sub. 9 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 5.222,42
11. Indirizzo_2, foglio 69, part. 31973, sub. 11 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 2.264,15
12. Indirizzo_2, foglio 69, part. 31973, sub. 12 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 5.811,17
13. Indirizzo_1, foglio 69, part. 31973, sub. 13 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 1.410,96
14. Indirizzo_1, foglio 69, part. 31973, sub. 14 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 495,80
15. Indirizzo_1, foglio 69, part. 31973, sub. 15 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 1.753,89.
Sulla base di tali premesse, l'Istituto proponeva ricorso avverso l'avviso, contestandone la legittimità e richiedendo l'annullamento, deducendo che trattavasi di beni in relazione ai quali l'IMU era stata regolarmente corrisposta, ovvero rientravano fra quelli esenti da IMU di cui art.7, comma 1 lett. i) del D.
Lgs. 504/92.
§2. Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio. §3. All'odierna udienza erano presente soltanto il difensore del ricorrente, che insisteva nelle proprie deduzioni. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Il ricorso è fondato.
§5. Osserva la Corte che con riferimento all'immobile indicato al punto 1, sito in Catania, Indirizzo_1 snc, foglio 69, part. 31973, sub. 10, cat. B/1, cl. 2, il Comune resistente non ha contestato l'intervenuto pagamento dell'IMU relativa a tale immobile, dovendosi in tal senso applicare il principio di non contestazione.
§6. Per ciò che riguarda i rimanenti immobili, l'Ente ricorrente ha dato prova che gli immobili sono stati adibiti a residenza della Comunità Religiosa e ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, e che, pertanto, gli stessi rispondono al requisito soggettivo, oggettivo ed economico per ottenere l'esenzione dal tributo ex art. 1, comma 759, lett. g, della l. n. 160 del 2019, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 71, della l. n. 213 del 2023 e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 212 del 2000, riconosce l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n.
504 del 1992, quale richiamato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011, e segnatamente:
a. Requisito di carattere soggettivo: deve trattarsi di ente non commerciale (Circ. MEF 124 del
12.05.1998) caratterizzato tra l'altro dal divieto di distribuire, direttamente o indirettamente, utili o avanzi di gestione;
con l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi;
obbligo (in caso di liquidazione) di devoluzione ad altro ente;
b. Requisito di carattere oggettivo: l'immobile deve essere destinato alle attività specificatamente individuate dalla legge, di "attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive", e di "attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana". (Cass. civ., Sez. 5 - , Ordinanza n. 31346 del 06/12/2024 (Rv. 672968 - 01).
c. Requisito di carattere economico: le attività devono essere svolte con modalità non commerciali, come risulta dal regolamento dell'Istituto ex art. 3 D.M. 200/2012 (in atti) e dalle Convenzioni stipulate con numerosi enti assistenziali per l'utilizzo degli immobili.
Per pacifica giurisprudenza,
"L'esenzione ICI, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è applicabile agli immobili di culto dove viene svolta attività didattica quando sussistono cumulativamente sia il requisito soggettivo - riguardante la natura non commerciale dell'ente - sia quello oggettivo - la realizzazione dell'attività con modalità non commerciali -, i quali devono essere provati dal contribuente, tenuto a dimostrare la loro sussistenza in concreto e, cioè, che l'attività a cui l'immobile è destinato, rientrando tra quelle esenti, è posta in essere con modalità non economiche, in quanto resa a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico". (Cass. civ., Sez. 5 - , Ordinanza n. 20971 del 26/07/2024 (Rv.
671952 - 01)
§7. Sul punto l'Istituto ricorrente ha puntualmente allegato e comprovato i requisiti di carattere soggettivo e oggettivo, con documentazione rimasta non contestata, attesa la mancata costituzione del
Comune resistente. Sussisteva, invero, uno specifico onere di contestazione in capo al Comune a fronte di specifici e puntuali fatti dedotti dal ricorrente.
§8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, il provvedimento impugnato annullato. §9. La complessità della normativa in esame e la sussistenza di contrapposti orientamenti in materia legittimano la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e dichiara irripetibili le spese.
Catania, 26.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
NC IO IO IA
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente
EI CO, Relatore
RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5826/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo N.3 95124 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29748/2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 19/09/2025 al Comune di Catania, qui inviato con PEC in data 16/10/2025 e iscritto al n. 5826/2025 R.G.R., l'Ricorrente_1, sito in Catania, Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 29748 del 12/04/2025, relativo all'IMU 2020, con richiesta di pagamento di tributi per un importo complessivo di € 95.340,00= notificato il 04/07/2025.
Premetteva l'Istituto che l'avviso contestava l'insufficiente corresponsione dell'IMU dovuta sugli immobili di proprietà dell'Istituto siti nel Comune di Catania, identificati catastalmente come segue:
1. Indirizzo_1 snc, foglio 69, part. 31973, sub. 10 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 10.872,46
2. Indirizzo_2, foglio 69, part.31973, sub.17 – cat. A/10 – cl. 1 – rendita €4.203,96
3. Indirizzo_2, foglio 69, part. 31973, sub. 1 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 2.644,26
4. Indirizzo_2, foglio 69, part. 31973, sub. 2 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 1.933,62
5. Indirizzo_2, foglio 69, part. 31973, sub. 3 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 1.132,07
6. Indirizzo_2, foglio 69, part. 31973, sub. 4 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 3.650,32
7. Indirizzo_2, foglio 69, part. 31973, sub. 6 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 714,78
8. Indirizzo_1, foglio 69, part. 31973, sub. 7 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 4.119,27
9. Indirizzo_1, foglio 69, part. 31973, sub. 8 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 7.647,70
10. Indirizzo_1, foglio 69, part. 31973, sub. 9 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 5.222,42
11. Indirizzo_2, foglio 69, part. 31973, sub. 11 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 2.264,15
12. Indirizzo_2, foglio 69, part. 31973, sub. 12 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 5.811,17
13. Indirizzo_1, foglio 69, part. 31973, sub. 13 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 1.410,96
14. Indirizzo_1, foglio 69, part. 31973, sub. 14 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 495,80
15. Indirizzo_1, foglio 69, part. 31973, sub. 15 – cat. B/1 – cl. 2 – rendita € 1.753,89.
Sulla base di tali premesse, l'Istituto proponeva ricorso avverso l'avviso, contestandone la legittimità e richiedendo l'annullamento, deducendo che trattavasi di beni in relazione ai quali l'IMU era stata regolarmente corrisposta, ovvero rientravano fra quelli esenti da IMU di cui art.7, comma 1 lett. i) del D.
Lgs. 504/92.
§2. Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio. §3. All'odierna udienza erano presente soltanto il difensore del ricorrente, che insisteva nelle proprie deduzioni. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Il ricorso è fondato.
§5. Osserva la Corte che con riferimento all'immobile indicato al punto 1, sito in Catania, Indirizzo_1 snc, foglio 69, part. 31973, sub. 10, cat. B/1, cl. 2, il Comune resistente non ha contestato l'intervenuto pagamento dell'IMU relativa a tale immobile, dovendosi in tal senso applicare il principio di non contestazione.
§6. Per ciò che riguarda i rimanenti immobili, l'Ente ricorrente ha dato prova che gli immobili sono stati adibiti a residenza della Comunità Religiosa e ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, e che, pertanto, gli stessi rispondono al requisito soggettivo, oggettivo ed economico per ottenere l'esenzione dal tributo ex art. 1, comma 759, lett. g, della l. n. 160 del 2019, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 71, della l. n. 213 del 2023 e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 212 del 2000, riconosce l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n.
504 del 1992, quale richiamato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011, e segnatamente:
a. Requisito di carattere soggettivo: deve trattarsi di ente non commerciale (Circ. MEF 124 del
12.05.1998) caratterizzato tra l'altro dal divieto di distribuire, direttamente o indirettamente, utili o avanzi di gestione;
con l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi;
obbligo (in caso di liquidazione) di devoluzione ad altro ente;
b. Requisito di carattere oggettivo: l'immobile deve essere destinato alle attività specificatamente individuate dalla legge, di "attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive", e di "attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana". (Cass. civ., Sez. 5 - , Ordinanza n. 31346 del 06/12/2024 (Rv. 672968 - 01).
c. Requisito di carattere economico: le attività devono essere svolte con modalità non commerciali, come risulta dal regolamento dell'Istituto ex art. 3 D.M. 200/2012 (in atti) e dalle Convenzioni stipulate con numerosi enti assistenziali per l'utilizzo degli immobili.
Per pacifica giurisprudenza,
"L'esenzione ICI, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è applicabile agli immobili di culto dove viene svolta attività didattica quando sussistono cumulativamente sia il requisito soggettivo - riguardante la natura non commerciale dell'ente - sia quello oggettivo - la realizzazione dell'attività con modalità non commerciali -, i quali devono essere provati dal contribuente, tenuto a dimostrare la loro sussistenza in concreto e, cioè, che l'attività a cui l'immobile è destinato, rientrando tra quelle esenti, è posta in essere con modalità non economiche, in quanto resa a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico". (Cass. civ., Sez. 5 - , Ordinanza n. 20971 del 26/07/2024 (Rv.
671952 - 01)
§7. Sul punto l'Istituto ricorrente ha puntualmente allegato e comprovato i requisiti di carattere soggettivo e oggettivo, con documentazione rimasta non contestata, attesa la mancata costituzione del
Comune resistente. Sussisteva, invero, uno specifico onere di contestazione in capo al Comune a fronte di specifici e puntuali fatti dedotti dal ricorrente.
§8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, il provvedimento impugnato annullato. §9. La complessità della normativa in esame e la sussistenza di contrapposti orientamenti in materia legittimano la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e dichiara irripetibili le spese.
Catania, 26.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
NC IO IO IA