TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/07/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2390/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, alla Via C. Marini n. 6, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Giovanni Parise che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso la propria sede in Reggio Calabria, Via Sbarre Superiori n.
42, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Rita Marrapodi e Annamaria Tripodi
- resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad
ottenere la corresponsione dell'indennità chilometrica nella misura, prevista dal CCNL, in
un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso;
per l'effetto: b)
condannare l , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
con sede in 88100 Catanzaro (CZ), Via Lucrezia Della Valle nr. 34, P.I.: , al P.IVA_1
pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, per il periodo da gennaio
2021 a marzo 2023, della somma di € 1.738,84 oltre interessi e rivalutazioni dalla data di
maturazione del diritto e fino al soddisfo, per le causali di cui in premessa, ovvero alla
maggiore o minore somma che verrà accertata dall'Ecc.mo Giudice adito oltre interessi
1 legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino al soddisfo;
c)
vinte le spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, con
vittoria di spese e competenze di causa …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare per l'ente resistente con la qualifica di operaio specializzato e contratto a tempo indeterminato;
che trovava applicazione il CCNL Idraulico Forestale ed Agraria, di natura privatistica, in virtù di quanto disposto dall'art. 7 bis D.L. 120/2021, convertito dalla legge 155/2021; che la Regione
Calabria aveva emesso il decreto dirigenziale n. 5348 del 17.5.2022, con il quale aveva recepito l'applicazione del CCNL indicato e dichiarato la sussistenza della copertura finanziaria nel bilancio regionale per tale applicazione, secondo quanto previsto dall'art. 7
bis D.L. 120/2021 in relazione ai limiti di spesa;
che la parte resistente aveva applicato il
CCNL indicato;
che gli artt. 15 e 54 CCNL prevedevano il rimborso chilometrico nel caso di utilizzo di mezzi propri da parte del lavoratore per raggiungere i luoghi di lavoro in misura pari ad 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro percorso dal centro di raccolta al luogo di lavoro;
che l'art. 7 CIRL applicato dalla parte resistente, che prevedeva un rimborso secondo fasce di percorrenza, non era in realtà applicabile poiché la materia dell'indennità chilometrica non rientrava in quelle di competenza del CIRL;
che spettava la differenza tra quanto percepito secondo l'art. 7 CIRL e quanto spettante secondo gli artt.
15 e 54 CCNL;
che la richiesta di pagamento stragiudiziale non aveva avuto esito. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che aveva natura di ente pubblico non economico, sicché trovava applicazione il D. Lgs. 165/2001; che, conseguentemente, il CCNL di natura privatistica indicato da parte ricorrente non poteva trovare applicazione;
che anche la Regione
2 Calabria, con il decreto dirigenziale n. 5348/2022 richiamato da parte ricorrente, aveva fatto salva in via primaria la disciplina pubblicistica;
che il rimborso chilometrico non spettava secondo il D.L. 78/2010; che il rimborso come chiesto non aveva copertura finanziaria,
relativa invece al rimborso secondo le fasce di percorrenza, sicché si poneva in contrasto con le finalità di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica;
che, in subordine,
le differenze retributive spettavano solo dal 9.11.2021, data di entrata in vigore della legge
155/2021. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 17.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Posta la premessa, non contestata tra le parti, per cui è ente Controparte_1
pubblico non economico (come previsto dalla legge regionale di istituzione n. 25/2013), la parte ricorrente assume l'applicabilità del CCNL sulla base dell'art. 7 bis D.L. 120/2021,
convertito dalla legge 155/2021, secondo cui: “Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali
assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei
lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione
forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-
rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a
legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale
delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e
provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale
e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico
un rappresentante delle regioni”.
3 La norma fa dunque salvi i limiti di spesa ed il rispetto dei vincoli finanziari previsti e, per tale aspetto, occorre far riferimento al decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 5348
del 17.5.2022.
In merito, deve affermarsi che tale decreto ha attestato la copertura di spesa nei limiti delle risorse determinate sulla base del criterio meno oneroso delle fasce di percorrenza rispetto a quello previsto dall'art. 54 CCNL, considerato che tale criterio era quello concretamente seguito dalla parte resistente, dovendosi anche affermare - in ordine all'applicabilità dell'art. 54 CCNL chiesto dalla parte ricorrente - che la Regione non era obbligata a recepire tutti gli istituti del CCNL in esame ma, ex art 7 bis D.L. 120/2021, solo quelli che le risorse pubbliche disponibili fossero state in grado poi di finanziare e sostenere concretamente.
L'applicazione dell'art. 54 CCNL, su tali premesse, in ragione dell'indubbio aggravio di spese che comporterebbe (la stessa parte ricorrente agisce per ottenere la differenza tra quanto percepito e quanto asseritamente spettante), costituirebbe uno sforamento della spesa pubblica non consentito dall'art. 7 bis D.L. 120/2021.
Per tali ragioni la domanda deve rigettarsi, rimanendo assorbite ulteriori considerazioni.
La peculiarità delle questioni affrontate determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 14.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2390/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, alla Via C. Marini n. 6, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Giovanni Parise che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso la propria sede in Reggio Calabria, Via Sbarre Superiori n.
42, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Rita Marrapodi e Annamaria Tripodi
- resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad
ottenere la corresponsione dell'indennità chilometrica nella misura, prevista dal CCNL, in
un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso;
per l'effetto: b)
condannare l , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
con sede in 88100 Catanzaro (CZ), Via Lucrezia Della Valle nr. 34, P.I.: , al P.IVA_1
pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, per il periodo da gennaio
2021 a marzo 2023, della somma di € 1.738,84 oltre interessi e rivalutazioni dalla data di
maturazione del diritto e fino al soddisfo, per le causali di cui in premessa, ovvero alla
maggiore o minore somma che verrà accertata dall'Ecc.mo Giudice adito oltre interessi
1 legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino al soddisfo;
c)
vinte le spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, con
vittoria di spese e competenze di causa …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare per l'ente resistente con la qualifica di operaio specializzato e contratto a tempo indeterminato;
che trovava applicazione il CCNL Idraulico Forestale ed Agraria, di natura privatistica, in virtù di quanto disposto dall'art. 7 bis D.L. 120/2021, convertito dalla legge 155/2021; che la Regione
Calabria aveva emesso il decreto dirigenziale n. 5348 del 17.5.2022, con il quale aveva recepito l'applicazione del CCNL indicato e dichiarato la sussistenza della copertura finanziaria nel bilancio regionale per tale applicazione, secondo quanto previsto dall'art. 7
bis D.L. 120/2021 in relazione ai limiti di spesa;
che la parte resistente aveva applicato il
CCNL indicato;
che gli artt. 15 e 54 CCNL prevedevano il rimborso chilometrico nel caso di utilizzo di mezzi propri da parte del lavoratore per raggiungere i luoghi di lavoro in misura pari ad 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro percorso dal centro di raccolta al luogo di lavoro;
che l'art. 7 CIRL applicato dalla parte resistente, che prevedeva un rimborso secondo fasce di percorrenza, non era in realtà applicabile poiché la materia dell'indennità chilometrica non rientrava in quelle di competenza del CIRL;
che spettava la differenza tra quanto percepito secondo l'art. 7 CIRL e quanto spettante secondo gli artt.
15 e 54 CCNL;
che la richiesta di pagamento stragiudiziale non aveva avuto esito. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che aveva natura di ente pubblico non economico, sicché trovava applicazione il D. Lgs. 165/2001; che, conseguentemente, il CCNL di natura privatistica indicato da parte ricorrente non poteva trovare applicazione;
che anche la Regione
2 Calabria, con il decreto dirigenziale n. 5348/2022 richiamato da parte ricorrente, aveva fatto salva in via primaria la disciplina pubblicistica;
che il rimborso chilometrico non spettava secondo il D.L. 78/2010; che il rimborso come chiesto non aveva copertura finanziaria,
relativa invece al rimborso secondo le fasce di percorrenza, sicché si poneva in contrasto con le finalità di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica;
che, in subordine,
le differenze retributive spettavano solo dal 9.11.2021, data di entrata in vigore della legge
155/2021. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 17.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Posta la premessa, non contestata tra le parti, per cui è ente Controparte_1
pubblico non economico (come previsto dalla legge regionale di istituzione n. 25/2013), la parte ricorrente assume l'applicabilità del CCNL sulla base dell'art. 7 bis D.L. 120/2021,
convertito dalla legge 155/2021, secondo cui: “Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali
assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei
lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione
forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-
rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a
legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale
delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e
provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale
e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico
un rappresentante delle regioni”.
3 La norma fa dunque salvi i limiti di spesa ed il rispetto dei vincoli finanziari previsti e, per tale aspetto, occorre far riferimento al decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 5348
del 17.5.2022.
In merito, deve affermarsi che tale decreto ha attestato la copertura di spesa nei limiti delle risorse determinate sulla base del criterio meno oneroso delle fasce di percorrenza rispetto a quello previsto dall'art. 54 CCNL, considerato che tale criterio era quello concretamente seguito dalla parte resistente, dovendosi anche affermare - in ordine all'applicabilità dell'art. 54 CCNL chiesto dalla parte ricorrente - che la Regione non era obbligata a recepire tutti gli istituti del CCNL in esame ma, ex art 7 bis D.L. 120/2021, solo quelli che le risorse pubbliche disponibili fossero state in grado poi di finanziare e sostenere concretamente.
L'applicazione dell'art. 54 CCNL, su tali premesse, in ragione dell'indubbio aggravio di spese che comporterebbe (la stessa parte ricorrente agisce per ottenere la differenza tra quanto percepito e quanto asseritamente spettante), costituirebbe uno sforamento della spesa pubblica non consentito dall'art. 7 bis D.L. 120/2021.
Per tali ragioni la domanda deve rigettarsi, rimanendo assorbite ulteriori considerazioni.
La peculiarità delle questioni affrontate determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 14.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4