TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4214 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10694 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza del giorno 21 novembre 2025, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
, (c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Fontana (c.f. ), presso il cui C.F._2 studio sito in Napoli (NA), al Corso Duca D'Aosta n. 37, elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RICORRENTE
E
, (c.f. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio e assegnarsi la causa a sentenza.
Il P.M. apponeva il visto in data 11.03.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.2024, premetteva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile il 10.03.1997 in Napoli (NA) con la sig.ra (estratto CP_1 per riassunto dal registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, Atto n. 14, p. I, serie S., Sez. W),
e che da tale unione nascevano (precedentemente al matrimonio, il 13.07.1993), (il Per_1 Per_2
07.01.1998) e (il 16.10.2004), oggi economicamente autosufficienti;
Per_3
- che il Tribunale di Napoli Nord, con decreto n. 5679/2020, emesso il 10.11.2020, omologava la separazione consensuale tra i coniugi nell'ambito del giudizio R.G. n. 647/2020, stabilendo a suo carico l'obbligo di versare a titolo di mantenimento la somma di € 300,00 (trecento/00) in favore del figlio al tempo ancora minorenne, e di € 100,00 (cento/00) in favore della resistente;
Per_3
- che dal novembre 2024 egli percepiva una pensione mensile pari a circa € 1.000,00 (mille/00), di valore inferiore a quello dello stipendio mensile conseguito all'epoca della separazione, e che era sottoposto a una perdurante terapia medica, dalla quale gli derivava un notevole aggravio economico;
- che il figlio era ormai divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente, giacché Per_3 già svolgeva lavori saltuari come operaio ed era in cerca di un'occupazione stabile.
Inizialmente chiedeva, pertanto, pronunciare lo scioglimento del matrimonio e la riduzione ad €
200,00 (duecento/00) del valore dell'assegno di mantenimento in favore del figlio.
All'udienza del 21.11.2025 il Giudice, all'esito dele rinotifica del ricorso e del decreto di fissazione, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, rimasta contumace, procedeva al libero interrogatorio del ricorrente, il quale dichiarava che dalla proposizione del ricorso le sue condizioni economiche erano peggiorate. Dunque, il procuratore concludeva per lo scioglimento del matrimonio e per la revoca dell'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente in favore del figlio e della moglie. Per_3
Pertanto, il Giudice delegato assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente, , ritualmente citata e non CP_1 costituita.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord il giorno 28.10.2020 nel giudizio di separazione conclusosi con decreto n. 5679/2020, emesso il 10.11.2020, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va altresì ritenuta fondata la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore di
, in mancanza di domanda, non essendosi costituti né la resistente né il figlio Persona_4 maggiorenne, per il quale tra l'latro il ricorrente ha dedotto una raggiunta autosufficienza economica avendo il ragazzo trovato occupazione lavorativa.
Ciò premesso, il Collegio revoca l'assegno di mantenimento a favore della resistente per il figlio
. Non essendovi domanda nulla va disposto inoltre a titolo di assegno divorzile Persona_4
Attesa la natura della pronuncia, vanno dichiarate non ripetibili le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 10.03.1997 in Napoli (NA) da Parte_1
e (Atto n. 14, p. I, Serie S, Sez. W, dell'anno 1997);
[...] CP_1
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) revoca l'assegno di mantenimento dovuto da in favore di Parte_1 Persona_4
[...]
d) dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Giudice est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dr.ssa Alessandro Tabarro