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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/10/2025, n. 7888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7888 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21653/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice monocratico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da
) con il patrocinio dell'avv. Wania Tosolini, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Via Giustiniano n. 6, a Limbiate, presso l'avv. Wania Tosolini, come da procura agli atti;
-attore -
CONTRO
( ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
DA AN GU, indirizzo PEC come Email_1 da procura agli atti;
-convenuto- Conclusioni:
Per parte attrice: “Voglia il Giudice del Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare 1) Nel merito: Accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il saldo della fornitura per cui è causa, pari a € 18.928,06 e, per l'effetto, condannare la Parte_1 convenuta al pagamento della predetta somma di € 18.928,06, ovvero della minor Controparte_1 somma che dovesse risultare accertata in corso di causa. Il tutto oltre interessi di mora ex art. 5 d. lgs 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo effettivo. 2) Sempre nel merito: respingere tutte le eccezioni e le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta
[...] in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti. 3) Controparte_1 In via subordinata riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per cui è causa, accertare e dichiarare che ha utilizzato il dehors a far data dal mese di luglio Controparte_1 2022 sino al 24 ottobre 2024 e, per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere a il compenso derivante Parte_1 dall'utilizzo del manufatto pari a € 12.000,00.=, salva la diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia se del caso da liquidarsi anche equitativamente ex art. 1226 c.c.; somma da compensarsi con le eventuali somme che dovessero essere Cont riconosciute di spettanza di all'esito del presente giudizio. 4) In via istruttoria: si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate, nonché di tutte le richieste di prova diretta e prova contraria sui capitoli di prova articolati con riferimento ai rispettivi testi, come meglio indicati nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. 5) In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare GIUDICARE In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare la presenza di gravissimi vizi, difetti e difformità nell'opera realizzata da
come meglio illustrati in narrativa e documentati, così come la mancanza di collaudo ex art. 1655 cc o comunque Parte_1 la mancanza di accettazione dell'opera e, per l'effetto, • accertare e dichiarare l'inesigibilità del prezzo contrattualmente previsto ex art. 1655 cc;
• accertare e dichiarare che non è tenuta al pagamento del prezzo contrattualmente previsto ex art. 1460 cc a CP_1 fronte del gravissimo inadempimento avversario;
• accertare e dichiarare – anche in via riconvenzionale - che è Parte_1 gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti di con il contratto oggetto di CP_1 causa e, conseguentemente, • dichiarare risolto il contratto intercorso per fatto e colpa di In ogni caso, sempre in via Parte_1 principale e nel merito: • Rigettare la domanda di pagamento avversaria, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, per tutte le motivazioni indicate in atti, • Rigettare la domanda riconvenzionale avversaria, generica, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, per tutte le motivazioni indicati in atti. In via riconvenzionale: • Accertare e dichiarare il diritto di CP_1 ad ottenere la restituzione dell'acconto versato a per euro 8.112,00 per tutte le motivazioni indicate in narrativa
[...] Parte_1 e, conseguentemente, condannare a restituire a la somma di euro 8.112,00 oltre interessi nella misura di Parte_1 CP_1 legge dall'intimazione di risoluzione del contratto o, in via subordinata, dalla domanda giudiziale o quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa. • In merito alla domanda di rimozione del dehors, si prende atto della cessazione della materia del contendere, tenuto conto dal fatto che seppur con grave ritardo, ha rimosso in corso di causa il manufatto Parte_1 qualificato come abusivo dal CTU. Sempre in via riconvenzionale: • Accertare e dichiarare tenuta a risarcire il Parte_1 danno subito da quale conseguenza del proprio inadempimento ex art. 1218 cc, ovvero, anche quale danno all'immagine CP_1 di compromessa dall'inadempimento avversario, per tutte le motivazioni indicate in atti, per un importo non inferiore ad CP_1 euro 5.000,00 o a quella diversa somma ritenuta di giustizia dal Giudice in via equitativa. • Tenuto conto delle gravi risultanze della CTU, che hanno qualificato il manufatto come abusivo e non emendabile e della decisione di soprassedere all'installazione di un nuovo dehors, allo stato rinuncia alla domanda relativa al danno da lucro cessante per il tempo necessario all'esecuzione CP_1 dei lavori di smontaggio e posa del nuovo manufatto e all'eventuale differenza tra il costo originariamente convenuto per euro
27.040,08 e l'attuale prezzo di mercato. • In merito alla domanda di manleva \ rimborso di ogni eventuale multa \ sanzione dovesse essere irrogata dal di Milano o da ogni altra Autorità a fronte dei vizi, difetti e difformità del dehors o di rimborso CP_2 del permesso di occupazione del suolo per il 2023 e 2024 in caso di revoca, si prende atto della cessazione della materia del contendere, stante la rimozione del dehors in corso di causa. Sempre in via riconvenzionale: • Condannare alle spese Parte_1 per la negoziazione assistita ex dm 55\2014 e successive modifiche pari ad euro 2.316,00 (fase di attivazioni e fase di negoziazione, scaglione indeterminato di complessità media) in favore di o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia. In via CP_1 istruttoria: • Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova già chiesti in corso di causa con la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e con le memorie istruttorie, sui testi già indicati. In ogni caso: Con rifusione delle spese di CTU e vittoria di spese e onorari di causa, oltre rf (15%), Cpa (4%) e iva nella misura dovuta.”.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06/06/2023, ha evocato in giudizio Parte_2 dinanzi all'intestato Tribunale allegando sinteticamente che: a) Controparte_1 come da proposte di commissione del 10/05/2022 e 19/05/2022, parte attrice ha installato a regola d'arte (e in conformità al regolamento del Comune di Milano allora vigente n. 132 del 4/12/2000) presso l'esercizio commerciale di parte convenuta un dehorss esterno;
b) le parti - per l'installazione e la posa in opera del predetto dehorss - hanno pattuito il pagamento a titolo di corrispettivo in favore di di Parte_1 euro 27.040,08 (iva inclusa), di cui sono stati pagati solo euro 8.112,00 a titolo di acconto;
c) in esito alla posa in opera del dehorss, parte convenuta ha denunciato a la irregolare installazione degli Parte_1 ombrelloni poiché all'altezza a cui erano stati posizionati facevano difficoltà a chiudersi;
conseguentemente, DE è intervenuta elevando l'altezza dei predetti ombrelloni;
d) nonostante Contr l'intervento di parte attrice, ha lamentato che la nuova altezza a cui erano stati posizionati gli ombrelloni avrebbe causato la dispersione del calore pregiudicando il riscaldamento del dehorss; e) in data Contr 21/10/2022 all'esito di un incontro tenutosi tra le parti, ha dichiarato di accettare la sostituzione dell'ombrello a palo centrale doppia testa con tre ombrelloni a palo centrale, in conformità all'autorizzazione comunale ricevuta (doc. 5); f) successivamente, in data 02/11/2022 parte convenuta – nonostante la dichiarazione sottoscritta – ha chiesto la realizzazione di un ulteriore diverso progetto
2 altrimenti avrebbe ritenuto risolto il contratto;
g) DE con email del 9/11/2022 ha riscontrato la comunicazione di parte convenuta segnalando come l'ulteriore progetto richiesto (ossia tre ombrelli a palo laterale) non fosse mai stato sottoscritto e si dichiarava disponibile a realizzare il progetto di cui alla dichiarazione sottoscritta in data 21/10/2022; h) parte convenuta in data 14/11/2022 contestò nuovamente il manufatto realizzato da perché affetto da vizi e difetti e realizzato in difformità Parte_1 alle prescrizioni del regolamento del Comune, ritenendo il contratto risolto;
i) con comunicazione a mezzo pec, il legale di ha contestato tutti i rilievi formulati da parte convenuta rendendosi disponibile Parte_1
a sostituire le due teste dell'ombrellone installato in modo tale che non fuoriuscissero dall'area data in concessione, chiedendo in ogni caso il saldo della fattura rimasta impagata pari ad euro 18.928,06; l) nonostante i tentativi di componimento bonario, incluso l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inviata da , le parti non sono riuscite a risolvere la controversia tra di loro CP_3 insorta;
m) sin dall'installazione del dehorss risalente a luglio 2022, parte convenuta ne ha sempre fatto utilizzo. Alla luce delle suddette allegazioni, DE ha concluso chiedendo: - Accertare e dichiarare il diritto di DE ad ottenere il saldo della fattura n. 6/2023 pari ad euro 18.928,06 e condannare parte convenuta al relativo pagamento. Si è costituita tempestivamente in data 08/09/2023 allegando Controparte_1 Contr sinteticamente che: a) al fine di dotare il proprio esercizio commerciale di un'area esterna attrezzata, ha deciso di commissionare a la realizzazione di un dehors (come da progetto e preventivo Parte_1 accettatati in data 19/05/2022) comprendente un ombrellone con palo centrale a due teste di altezza complessiva pari a 2,2 mt;
b) la consegna e l'installazione del manufatto sarebbe dovuta avvenire entro 40 Contr giorni mentre il corrispettivo pattuito era pari ad euro 27.040,08; c) parte attrice ha coadiuvato nella richiesta di concessione di suolo pubblico presso il Comune di Milano allegando tuttavia un disegno parzialmente difforme dal progetto oggetto di commissione;
d) in data 15/07/2022 DE ha provveduto all'installazione del dehors che si è rivelato sin da subito affetto da vizi e difetti, risultando impossibile – a 2,2 mt di altezza – chiudere gli ombrelloni;
e) di propria iniziativa DE – per rimediare agli errori di progettazione - ha deciso di elevare l'altezza degli ombrelloni a 4 mt, in difformità sia al progetto, sia al permesso di occupazione ricevuto, sia alla normativa sull'altezza massima dei dehors e rendendo meno funzionale il manufatto a causa della dispersione del calore;
f) non avendo DE Contr rimediato ai vizi e difetti, in data 2/11/2022 e successivamente in data 14/11/2022 ha comunicato la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile a parte attrice;
g) tuttavia, oltre a quanto suddetto sono emerse ulteriori difformità nel manufatto realizzato da in particolare: la proiezione al Parte_1 Contr suolo delle teste degli ombrelli e della copertura si spinge oltre l'area concessa a la rampa di accesso per disabili è stata realizzata in una posizione diversa rispetto sia al progetto sia al permesso ottenuto e, infine, sia nella progettazione sia nella realizzazione non è stata rispettata la distanza del dehors dal verde pubblico di 1,2 mt;
g) in data 13/03/2023 tutti i predetti vizi sono stati contestati a invocando Parte_1 la risoluzione del contratto, richiedendo la rimozione del dehors e la restituzione dell'acconto già versato;
h) in data 3/7/2023 parte convenuta ha segnalato ancora un ulteriore vizio consistente nel disallineamento delle liste utilizzate come pavimentazione del dehors; l'intervento di DE del 1/8/2023 non è stato tuttavia risolutivo. Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso chiedendo: - accertare e dichiarare l'inesigibilità del prezzo Contr ai sensi dell'art 1655 cc;
- accertare e dichiarare che non è tenuta al pagamento del prezzo ai sensi dell'art. 1460 cc;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento di e dichiarare risolto il Parte_1 contratto;
- in ogni caso rigettare la domanda di pagamento di in quanto infondata in fatto e in Parte_1 Contr diritto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di alla restituzione dell'acconto pari ad Contr euro 8.112,00 e condannare DE al relativo pagamento in favore di - in via riconvenzionale,
3 condannare DE alla rimozione del dehors a propria cura e spese;
accertare e dichiarare DE Contr a risarcire i danni subiti da - condannare DE a manlevare e tenere indenne o comunque a Contr rimborsare a ogni eventuale sanzione dovesse essere irrogata a quest'ultima dal Comune di Milano o da ogni altra autorità. Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c. è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, ha modificato le domande dell'atto Parte_1 di citazione chiedendo, in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, di dichiarare che parte convenuta ha utilizzato il dehors per cui è causa a far data dal mese di luglio 2022 e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di del compenso Parte_1 derivante dall'utilizzo del manufatto pari a € 12.000,00; somma da compensarsi con le eventuali somme Contr che dovessero essere riconosciute di spettanza di all'esito del presente giudizio. Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione – nel corso della quale è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c. – sono state rigettate le prove costituende articolate dalle parti ed è stata disposta Consulenza tecnica d'ufficio e nominato all'uopo l'arch. al quale è stato sottoposto il seguente quesito: “il Persona_1
C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad estrarre copia di eventuale documentazione presso le competenti P.A.: descriva lo stato dei luoghi;
accerti la sussistenza dei vizi e delle difformità lamentati da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione, dica quali sono le cause degli accertati vizi e delle difformità, indicandone le responsabilità; dica quali sono i lavori necessari per l'eliminazione dei riscontrati vizi e difformità, quantificandone i costi e la tempistica, o in caso di impossibilità il minor valore, specificando, altresì, se i vizi e le difformità riscontrati sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione;
tenti la conciliazione tra le parti, dando atto della proposta formulata dal CTU e delle controproposte delle parti”. All'esito del deposito dell'elaborato peritale definitivo, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione e sono stati assegnati i termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. Sulle domande delle parti
Parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere il saldo pari ad euro 18.928,06 di cui alla propria fattura n. 6/2023 emessa a titolo di corrispettivo per la progettazione e realizzazione di un dehors commissionatole Contr da È, infatti, incontestato tra le parti che queste abbiano concluso in data 19/05/2022 un contratto avente ad oggetto la progettazione e l'installazione nell'area esterna ai locali commerciali di parte convenuta di un Contr dehorss composto da un ombrellone a palo centrale con due teste e che avesse versato solo l'acconto pari ad euro 8.112,00. Parte attrice ha, altresì, allegato che il manufatto è stato realizzato ad opera d'arte e che, a fronte delle rimostranze di parte convenuta, DE si è sempre adoperata per porvi rimedio, sia intervenendo direttamente sul manufatto installato (modificandone ad esempio l'altezza), sia dichiarandosi disponibile ad installare gratuitamente un nuovo e diverso dehors conforme al permesso ottenuto dal Comune di Milano. Contr Entro il termine delle preclusioni assertive, inoltre, DE ha allegato che - sin dall'installazione del dehors – ne ha sempre fatto pieno utilizzo. Conseguentemente con la memoria integrativa ex art 171 ter Contr n. 1 parte attrice ha articolato domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna di al pagamento di euro 12.000 a titolo di compenso derivante dall'utilizzo del dehors dal mese di luglio 2022 sino al 24 ottobre 2024.
4 Parte convenuta ha allegato – entro il termine delle preclusioni assertive e istruttorie – da un lato di aver pagato l'acconto pari ad euro 8.112,00 e, dall'altro, ha contestato che il dehors progettato da Parte_1 fosse stato realizzato a regola d'arte. Infatti, sin dall'origine dehors di parte attrice - oltre che essere difforme Contr all'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico ottenuta da e al relativo Regolamento del Comune di Milano – si è rivelato essere affetto da vizi e difetti, tanto che in esito all'installazione DE fu costretta ad intervenire e ad alzare l'altezza degli ombrelloni da 2,2 mt a circa 4 (in spregio all'altezza massima consentita dal regolamento comunale) onde consentirne la chiusura. Contr Oltre al suddetto vizio, ha altresì allegato che il manufatto era stato realizzato in violazione del permesso ottenuto e del Regolamento del Comune di Milano;
in particolare: - la proiezione al suolo delle teste e della copertura del manufatto, si spingeva oltre lo spazio dato in concessione dal Comune di Contr Milano, rendendo passibile di ricevere sanzioni;
- la rampa di accesso per i disabili era stata realizzata in una posizione differente rispetto sia al progetto, sia alla concessione;
- in due punti del dehors (tra l'angolo sinistro e l'albero e tra l'ombrellone e l'albero) non era stata rispettata la distanza di 1,2 mt dal verde pubblico prevista dal Regolamento Comunale. Parte convenuta ha quindi chiesto di accertare il grave inadempimento di parte attrice per aver realizzato un manufatto non a regola d'arte e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto stipulato in data Contr 19/05/2022. ha poi conseguentemente chiesto la restituzione dell'acconto versato pari ad euro 8.112,00 nonché la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni subiti.
2. Sulla qualificazione del contratto come appalto d'opera Ritiene chi scrive, innanzitutto, che il contratto stipulato tra le parti debba essere qualificato come contratto d'appalto d'opera, con conseguente applicazione della disciplina speciale in luogo di quella generale. Giova, sul punto, rammentare la differenza esistente tra il contratto d'opera manuale e il contratto di appalto. Se nel primo caso, le lavorazioni vengono eseguite prevalentemente con il lavoro personale del prestatore d'opera o, tutt'al più, con l'aiuto di qualche collaboratore o di componenti della propria famiglia, nel caso del contratto di appalto, l'appaltatore si avvale di un'organizzazione molto più complessa, costituita da un ampio numero di dipendenti e collaboratori. Risulta a tal fine rilevante – anche se non necessariamente determinante per la qualificazione del contratto come d'opera manuale – la forma societaria rivestita dal soggetto a cui vengono commissionate le opere. Infatti, non necessariamente una ditta individuale potrà concludere solo contratti d'opera manuale, perché nel caso in cui si avvalga di un ampio numero di collaboratori, venendo meno il requisito del lavoro prevalentemente proprio, il contratto dovrà essere qualificato come appalto. Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che: (Sez. 2, Sentenza n. 12519 del 21/05/2010 (Rv. 613167 - 01) “Il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa.” Nel caso di specie, la è una società a responsabilità limitata semplificata e dalle allegazioni sia Parte_1 di parte attrice, sia di parte convenuta, il sig. appare rivestire la qualifica di referente commerciale Tes_1 di non accentrando su se stesso (come nel caso del prestatore d'opera manuale) tutte le attività Parte_1 finalizzate all'adempimento del contratto compresa progettazione e l'installazione del manufatto. Del pari rilevante appare, nel caso in esame, la distinzione esistente tra un contratto d'appalto e un contratto di vendita. Infatti, si è obbligata non solo a realizzare un dehors ma, altresì, alla sua Parte_1 progettazione (che sarebbe dovuta avvenire nel rispetto sia dell'autorizzazione ricevuta di occupazione del suolo pubblico, sia del più ampio Regolamento del Comune di Milano) e all'installazione presso il locale commerciale della convenuta.
5 La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini della distinzione del contratto di appalto da quello di compravendita, qualora alla prestazione di un facere si accompagni la prestazione di un dare (come avviene nei casi in cui il contraente obbligato alla costruzione di una cosa, si impegni anche a fornire il materiale necessario), si deve far riferimento alla prevalenza, o meno, del lavoro sulla materia, onde accertare, con riguardo alla volontà delle parti, se la somministrazione della materia costituisca un semplice mezzo per la produzione dell'opera (appalto), ovvero se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa (compravendita). È stato chiarito, in proposito, che “Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, da considerarsi non in senso oggettivo, bensì con riguardo alla volontà dei contraenti al fine di accertare nei singoli casi se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita).” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20391 del 24/07/2008). Nel caso di specie, l'opera prestata da non si è limitata alla fornitura e al mero montaggio di un Parte_1 Contr ombrellone all'esterno dell'attività commerciale di ma alla vera e propria progettazione, realizzazione e installazione di un'opera consistente in un'area esterna attrezzata con pareti, pavimentazione e copertura, da adibire a spazio esterno sostitutivo del locale commerciale al chiuso.
3. Sulla risoluzione ex art 1668 comma 2 cc e CTU Dalle allegazioni di parte convenuta, oltre che dalle prove precostituite agli atti, emerge come il manufatto realizzato da fosse non solo affetto da vizi e difetti ma altresì realizzato in violazione sia Parte_1 Contr dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ottenuta da in data 29/03/2022 (e a cui parte attrice – anche in qualità di progettista - avrebbe dovuto attenersi nella realizzazione del proprio progetto), sia del Regolamento del Comune di Milano in materia di occupazione del suolo pubblico (che parte attrice avrebbe dovuto conoscere e rispettare trattandosi – come da essa stessa allegato – di leader nel settore della realizzazione di dehors); trattasi, pertanto, di un'opera completamente inadatta all'uso. Parte convenuta ha chiesto, pertanto, l'accertamento del grave inadempimento di parte attrice e per l'effetto la dichiarazione di risoluzione del contratto. Il CTU nominato, arch. rispondendo al quesito sottopostogli ha accertato la sussistenza di tutti i Per_1 vizi elencati da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta e la imputabilità degli stessi all'opera di DE, confermando che l'attrice, nel realizzare il dehors, non si è attenuta alle prescrizioni del Regolamento del Comune di Milano in materia di utilizzazione del suolo pubblico. In considerazione della gravità dei vizi e difetti accertati, che il CTU ha dichiarato essere non sanabili, il manufatto realizzato dall'attrice va dichiarato del tutto inadatto alla sua destinazione. Invero, con riguardo all'altezza degli ombrelloni il CTU ha chiarito che: “ho personalmente verificato che al momento del sopralluogo le stecche dell'ombrellone andavano ad urtare contro le pareti ci contorno del dehors, impedendone la chiusura. La ditta fornitrice ha alzato il punto di culmine dell'ombrellone, senza però ottenere alcun risultato. Vero anche che la maggior altezza degli ombrelloni, da 2,20 mt a 4,00 mt, ha aumentato lo spazio tra l'ombrellone e la parete del dehors e esposto maggiormente alle intemperie le strutture. Inoltre, le persone sedute nel dehors sono risultate maggiormente esposte”. Con riferimento alla proiezione al suolo delle teste e della copertura oltre spazio concesso, il CTU ha precisato: “Vero, risulta infatti che la proiezione degli ombrelloni aperti occupi una superficie di mq. 26,25 (mt3,5x3,75x2), la superficie concessa dal Comune di Milano in data 29/03/2022, risulta di mq. 17,50. Identica area è stata concessa per l'occupazione della pedana.”. Infine, avuto riguardo al mancato rispetto delle distanze del manufatto dal verde pubblico, il CTU ha affermato che: “Vero, il regolamento del Comune di Milano, relativo alla Disciplina per l'Occupazione di suolo
6 pubblico, chiarisce e definisce le caratteristiche di occupazione. In particolare, chiarisce all'art. 7, punto 7.7 Le caratteristiche di occupazione del suolo in generale devono rispettare le seguenti distanze: (punto e) almeno mt. 1,20 misurati a raggio dal colletto delle piante …. Il rilievo eseguito evidenzia che la distanza dall'angolo sinistro del dehors alla pianta è di mt. 0,90, risultando pertanto troppo vicino. L'ombrellone risulta appoggiato alla pianta, ciò conferma ed evidenzia la mancanza del rispetto delle regole.”.
Nel caso di specie trattandosi di opera completa, affetta da vizi e difetti che la rendono completamente inadatta alla sua destinazione ovvero all'uso cui la stessa era preordinata in base al contratto, e che - come chiarito dal CTU alle cui conclusioni si ritiene di aderire in quanto immuni da vizi logici o di altro genere – non sono sanabili, il contratto stipulato tra le parti in data 19/05/2022 deve ritenersi risolto ai sensi dell'art 1668, comma 2 (cfr. Cass. n. 21188 del 05/07/2022 e Cass. n. 26965 del 15/12/2011). Contr A nulla vale la dichiarazione sottoscritta da e predisposta da su propria carta intestata, Parte_1 non avendo in ogni caso parte attrice dato corso a quanto in essa previsto. Il contratto, pertanto, deve dichiararsi risolto ai sensi e per gli effetti di cui agli all'art. 1668 comma 2 cc, poiché l'opera progettata e installata da si è rivelata del tutto inadatta all'uso a cui era Parte_1 destinata, in quanto affetta da vizi e difetti e contraria sia all'autorizzazione all'utilizzo del suolo pubblico Contr ottenuta da e rilasciata dal Comune di Milano, sia al Regolamento del predetto Comune in materia di utilizzo del suolo pubblico.
4. Sulla restituzione dell'acconto e rigetto della domanda riconvenzionale di parte attrice
In conseguenza dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1668 comma Cont 2 cc, viene accolta anche la domanda restitutoria dell'acconto pagato da a e pari ad euro Parte_1
8.112,00 per la progettazione e installazione del dehorss. Come noto, il contratto di appalto d'opera, anche se le attività si siano protratte nel tempo, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata e periodica a differenza del contratto di appalto di servizi;
conseguentemente, si applicherà la regola generale di cui all'art. 1458 cc ai sensi del quale la risoluzione del contratto ha un effetto retroattivo tra le parti, anche rispetto alle prestazioni già eseguite. Pertanto, all'appaltatore – non essendo possibile restituirgli l'opus realizzato - gli dovranno essere riconosciuti, in ogni caso, i compensi per le opere eseguite. Nel caso di specie, tuttavia, trattandosi di un manufatto asportabile, DE ha infatti provveduto alla rimozione del dehorss, che pertanto non è più Contr nella disponibilità di In ragione di ciò parte attrice dovrà essere condannata a restituire l'acconto pari Contr ad euro 8.112,00 pagato da e su cui non vi è contestazione agli atti (e, trattandosi di debito di valuta, dovrà essere maggiorato dagli interessi moratori decorrenti dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo saldo). Alla luce delle superiori considerazioni, appare superfluo esaminare la questione relativa all'ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da parte attrice con la prima memoria integrativa ai sensi dell'art 171 ter cpc e volta a ottenere il pagamento del corrispettivo per il godimento del manufatto da parte della convenuta e quantificato in euro 12.000,00. Ed infatti, le risultanze processuali sopra esposte hanno consentito di verificare che tale domanda non potrebbe, in ogni caso, trovare accoglimento, atteso che il manufatto realizzato da seppur mantenuto in essere fino al momento della sua rimozione ad Parte_1 opera della convenuta, si è rivelato sin da subito affetto da vizi e difetti che lo hanno reso sin dall'origine del tutto inadatto all'uso cui era destinato (costituire uno spazio esterno al locale commerciale, non esposto alle intemperie e al freddo e conforme al Regolamento del Comune di Milano e all'autorizzazione Contr ricevuta), come più volte denunciato da a Parte_1
5. sul risarcimento del danno
Al netto delle domande rinunciate da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, occorre rilevare come non può trovare accoglimento, la domanda di risarcimento del danno emergente e quantificata in euro 5.000,00 (anche a titolo di danno d'immagine) poiché non adeguatamente motivata né
7 provata, e non essendo possibile infatti - dalle prove precostitute agli atti – valutare né l'esistenza, né l'ammontare del predetto danno subito.
6. Conclusioni
In conclusione, il contratto stipulato in data 19/05/2022 deve essere risolto ai sensi dell'art 1668 2 comma cc in quando l'opera progettata e installata da si è rivelata sin da subito completamente Parte_1 inadatta all'uso a cui era destinata a causa dell'inadempimento imputabile unicamente a parte attrice. Contr Va altresì accolta la domanda di restituzione dell'acconto pagato da a e pari ad euro Parte_1
8.112,00 con condanna di quest'ultima al relativo pagamento in favore di parte convenuta, oltre interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo saldo. Deve invece essere rigettata la domanda riconvenzionale articolata da parte convenuta e l'ulteriore Contr domanda di risarcimento del danno articolata da Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta del DM 55/2014 e del DM 147/2022, sulla base del decisum, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento e tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta. Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, devono pure essere poste integralmente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide: 1) dichiara la risoluzione ai sensi dell'art 1668, comma 2 cc del contratto d'appalto stipulato in data 19/05/2022 tra e per fatto imputabile a Parte_1 Controparte_1
Parte_1
2) condanna al pagamento, a favore di , a titolo di Parte_1 Controparte_1 restituzione, della somma di euro 8.112,00 oltre interessi moratori decorrenti dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo saldo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u.;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento, incluse le spese di Parte_1 CTU in favore di che si liquidano in euro 4..800,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge. Così deciso in Milano il 16.10.2025
La giudice (Paola Condorelli)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice monocratico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da
) con il patrocinio dell'avv. Wania Tosolini, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Via Giustiniano n. 6, a Limbiate, presso l'avv. Wania Tosolini, come da procura agli atti;
-attore -
CONTRO
( ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
DA AN GU, indirizzo PEC come Email_1 da procura agli atti;
-convenuto- Conclusioni:
Per parte attrice: “Voglia il Giudice del Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare 1) Nel merito: Accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il saldo della fornitura per cui è causa, pari a € 18.928,06 e, per l'effetto, condannare la Parte_1 convenuta al pagamento della predetta somma di € 18.928,06, ovvero della minor Controparte_1 somma che dovesse risultare accertata in corso di causa. Il tutto oltre interessi di mora ex art. 5 d. lgs 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo effettivo. 2) Sempre nel merito: respingere tutte le eccezioni e le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta
[...] in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti. 3) Controparte_1 In via subordinata riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per cui è causa, accertare e dichiarare che ha utilizzato il dehors a far data dal mese di luglio Controparte_1 2022 sino al 24 ottobre 2024 e, per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere a il compenso derivante Parte_1 dall'utilizzo del manufatto pari a € 12.000,00.=, salva la diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia se del caso da liquidarsi anche equitativamente ex art. 1226 c.c.; somma da compensarsi con le eventuali somme che dovessero essere Cont riconosciute di spettanza di all'esito del presente giudizio. 4) In via istruttoria: si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate, nonché di tutte le richieste di prova diretta e prova contraria sui capitoli di prova articolati con riferimento ai rispettivi testi, come meglio indicati nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. 5) In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare GIUDICARE In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare la presenza di gravissimi vizi, difetti e difformità nell'opera realizzata da
come meglio illustrati in narrativa e documentati, così come la mancanza di collaudo ex art. 1655 cc o comunque Parte_1 la mancanza di accettazione dell'opera e, per l'effetto, • accertare e dichiarare l'inesigibilità del prezzo contrattualmente previsto ex art. 1655 cc;
• accertare e dichiarare che non è tenuta al pagamento del prezzo contrattualmente previsto ex art. 1460 cc a CP_1 fronte del gravissimo inadempimento avversario;
• accertare e dichiarare – anche in via riconvenzionale - che è Parte_1 gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti di con il contratto oggetto di CP_1 causa e, conseguentemente, • dichiarare risolto il contratto intercorso per fatto e colpa di In ogni caso, sempre in via Parte_1 principale e nel merito: • Rigettare la domanda di pagamento avversaria, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, per tutte le motivazioni indicate in atti, • Rigettare la domanda riconvenzionale avversaria, generica, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, per tutte le motivazioni indicati in atti. In via riconvenzionale: • Accertare e dichiarare il diritto di CP_1 ad ottenere la restituzione dell'acconto versato a per euro 8.112,00 per tutte le motivazioni indicate in narrativa
[...] Parte_1 e, conseguentemente, condannare a restituire a la somma di euro 8.112,00 oltre interessi nella misura di Parte_1 CP_1 legge dall'intimazione di risoluzione del contratto o, in via subordinata, dalla domanda giudiziale o quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa. • In merito alla domanda di rimozione del dehors, si prende atto della cessazione della materia del contendere, tenuto conto dal fatto che seppur con grave ritardo, ha rimosso in corso di causa il manufatto Parte_1 qualificato come abusivo dal CTU. Sempre in via riconvenzionale: • Accertare e dichiarare tenuta a risarcire il Parte_1 danno subito da quale conseguenza del proprio inadempimento ex art. 1218 cc, ovvero, anche quale danno all'immagine CP_1 di compromessa dall'inadempimento avversario, per tutte le motivazioni indicate in atti, per un importo non inferiore ad CP_1 euro 5.000,00 o a quella diversa somma ritenuta di giustizia dal Giudice in via equitativa. • Tenuto conto delle gravi risultanze della CTU, che hanno qualificato il manufatto come abusivo e non emendabile e della decisione di soprassedere all'installazione di un nuovo dehors, allo stato rinuncia alla domanda relativa al danno da lucro cessante per il tempo necessario all'esecuzione CP_1 dei lavori di smontaggio e posa del nuovo manufatto e all'eventuale differenza tra il costo originariamente convenuto per euro
27.040,08 e l'attuale prezzo di mercato. • In merito alla domanda di manleva \ rimborso di ogni eventuale multa \ sanzione dovesse essere irrogata dal di Milano o da ogni altra Autorità a fronte dei vizi, difetti e difformità del dehors o di rimborso CP_2 del permesso di occupazione del suolo per il 2023 e 2024 in caso di revoca, si prende atto della cessazione della materia del contendere, stante la rimozione del dehors in corso di causa. Sempre in via riconvenzionale: • Condannare alle spese Parte_1 per la negoziazione assistita ex dm 55\2014 e successive modifiche pari ad euro 2.316,00 (fase di attivazioni e fase di negoziazione, scaglione indeterminato di complessità media) in favore di o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia. In via CP_1 istruttoria: • Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova già chiesti in corso di causa con la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e con le memorie istruttorie, sui testi già indicati. In ogni caso: Con rifusione delle spese di CTU e vittoria di spese e onorari di causa, oltre rf (15%), Cpa (4%) e iva nella misura dovuta.”.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06/06/2023, ha evocato in giudizio Parte_2 dinanzi all'intestato Tribunale allegando sinteticamente che: a) Controparte_1 come da proposte di commissione del 10/05/2022 e 19/05/2022, parte attrice ha installato a regola d'arte (e in conformità al regolamento del Comune di Milano allora vigente n. 132 del 4/12/2000) presso l'esercizio commerciale di parte convenuta un dehorss esterno;
b) le parti - per l'installazione e la posa in opera del predetto dehorss - hanno pattuito il pagamento a titolo di corrispettivo in favore di di Parte_1 euro 27.040,08 (iva inclusa), di cui sono stati pagati solo euro 8.112,00 a titolo di acconto;
c) in esito alla posa in opera del dehorss, parte convenuta ha denunciato a la irregolare installazione degli Parte_1 ombrelloni poiché all'altezza a cui erano stati posizionati facevano difficoltà a chiudersi;
conseguentemente, DE è intervenuta elevando l'altezza dei predetti ombrelloni;
d) nonostante Contr l'intervento di parte attrice, ha lamentato che la nuova altezza a cui erano stati posizionati gli ombrelloni avrebbe causato la dispersione del calore pregiudicando il riscaldamento del dehorss; e) in data Contr 21/10/2022 all'esito di un incontro tenutosi tra le parti, ha dichiarato di accettare la sostituzione dell'ombrello a palo centrale doppia testa con tre ombrelloni a palo centrale, in conformità all'autorizzazione comunale ricevuta (doc. 5); f) successivamente, in data 02/11/2022 parte convenuta – nonostante la dichiarazione sottoscritta – ha chiesto la realizzazione di un ulteriore diverso progetto
2 altrimenti avrebbe ritenuto risolto il contratto;
g) DE con email del 9/11/2022 ha riscontrato la comunicazione di parte convenuta segnalando come l'ulteriore progetto richiesto (ossia tre ombrelli a palo laterale) non fosse mai stato sottoscritto e si dichiarava disponibile a realizzare il progetto di cui alla dichiarazione sottoscritta in data 21/10/2022; h) parte convenuta in data 14/11/2022 contestò nuovamente il manufatto realizzato da perché affetto da vizi e difetti e realizzato in difformità Parte_1 alle prescrizioni del regolamento del Comune, ritenendo il contratto risolto;
i) con comunicazione a mezzo pec, il legale di ha contestato tutti i rilievi formulati da parte convenuta rendendosi disponibile Parte_1
a sostituire le due teste dell'ombrellone installato in modo tale che non fuoriuscissero dall'area data in concessione, chiedendo in ogni caso il saldo della fattura rimasta impagata pari ad euro 18.928,06; l) nonostante i tentativi di componimento bonario, incluso l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inviata da , le parti non sono riuscite a risolvere la controversia tra di loro CP_3 insorta;
m) sin dall'installazione del dehorss risalente a luglio 2022, parte convenuta ne ha sempre fatto utilizzo. Alla luce delle suddette allegazioni, DE ha concluso chiedendo: - Accertare e dichiarare il diritto di DE ad ottenere il saldo della fattura n. 6/2023 pari ad euro 18.928,06 e condannare parte convenuta al relativo pagamento. Si è costituita tempestivamente in data 08/09/2023 allegando Controparte_1 Contr sinteticamente che: a) al fine di dotare il proprio esercizio commerciale di un'area esterna attrezzata, ha deciso di commissionare a la realizzazione di un dehors (come da progetto e preventivo Parte_1 accettatati in data 19/05/2022) comprendente un ombrellone con palo centrale a due teste di altezza complessiva pari a 2,2 mt;
b) la consegna e l'installazione del manufatto sarebbe dovuta avvenire entro 40 Contr giorni mentre il corrispettivo pattuito era pari ad euro 27.040,08; c) parte attrice ha coadiuvato nella richiesta di concessione di suolo pubblico presso il Comune di Milano allegando tuttavia un disegno parzialmente difforme dal progetto oggetto di commissione;
d) in data 15/07/2022 DE ha provveduto all'installazione del dehors che si è rivelato sin da subito affetto da vizi e difetti, risultando impossibile – a 2,2 mt di altezza – chiudere gli ombrelloni;
e) di propria iniziativa DE – per rimediare agli errori di progettazione - ha deciso di elevare l'altezza degli ombrelloni a 4 mt, in difformità sia al progetto, sia al permesso di occupazione ricevuto, sia alla normativa sull'altezza massima dei dehors e rendendo meno funzionale il manufatto a causa della dispersione del calore;
f) non avendo DE Contr rimediato ai vizi e difetti, in data 2/11/2022 e successivamente in data 14/11/2022 ha comunicato la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile a parte attrice;
g) tuttavia, oltre a quanto suddetto sono emerse ulteriori difformità nel manufatto realizzato da in particolare: la proiezione al Parte_1 Contr suolo delle teste degli ombrelli e della copertura si spinge oltre l'area concessa a la rampa di accesso per disabili è stata realizzata in una posizione diversa rispetto sia al progetto sia al permesso ottenuto e, infine, sia nella progettazione sia nella realizzazione non è stata rispettata la distanza del dehors dal verde pubblico di 1,2 mt;
g) in data 13/03/2023 tutti i predetti vizi sono stati contestati a invocando Parte_1 la risoluzione del contratto, richiedendo la rimozione del dehors e la restituzione dell'acconto già versato;
h) in data 3/7/2023 parte convenuta ha segnalato ancora un ulteriore vizio consistente nel disallineamento delle liste utilizzate come pavimentazione del dehors; l'intervento di DE del 1/8/2023 non è stato tuttavia risolutivo. Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso chiedendo: - accertare e dichiarare l'inesigibilità del prezzo Contr ai sensi dell'art 1655 cc;
- accertare e dichiarare che non è tenuta al pagamento del prezzo ai sensi dell'art. 1460 cc;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento di e dichiarare risolto il Parte_1 contratto;
- in ogni caso rigettare la domanda di pagamento di in quanto infondata in fatto e in Parte_1 Contr diritto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di alla restituzione dell'acconto pari ad Contr euro 8.112,00 e condannare DE al relativo pagamento in favore di - in via riconvenzionale,
3 condannare DE alla rimozione del dehors a propria cura e spese;
accertare e dichiarare DE Contr a risarcire i danni subiti da - condannare DE a manlevare e tenere indenne o comunque a Contr rimborsare a ogni eventuale sanzione dovesse essere irrogata a quest'ultima dal Comune di Milano o da ogni altra autorità. Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c. è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, ha modificato le domande dell'atto Parte_1 di citazione chiedendo, in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, di dichiarare che parte convenuta ha utilizzato il dehors per cui è causa a far data dal mese di luglio 2022 e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di del compenso Parte_1 derivante dall'utilizzo del manufatto pari a € 12.000,00; somma da compensarsi con le eventuali somme Contr che dovessero essere riconosciute di spettanza di all'esito del presente giudizio. Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione – nel corso della quale è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c. – sono state rigettate le prove costituende articolate dalle parti ed è stata disposta Consulenza tecnica d'ufficio e nominato all'uopo l'arch. al quale è stato sottoposto il seguente quesito: “il Persona_1
C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad estrarre copia di eventuale documentazione presso le competenti P.A.: descriva lo stato dei luoghi;
accerti la sussistenza dei vizi e delle difformità lamentati da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione, dica quali sono le cause degli accertati vizi e delle difformità, indicandone le responsabilità; dica quali sono i lavori necessari per l'eliminazione dei riscontrati vizi e difformità, quantificandone i costi e la tempistica, o in caso di impossibilità il minor valore, specificando, altresì, se i vizi e le difformità riscontrati sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione;
tenti la conciliazione tra le parti, dando atto della proposta formulata dal CTU e delle controproposte delle parti”. All'esito del deposito dell'elaborato peritale definitivo, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione e sono stati assegnati i termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. Sulle domande delle parti
Parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere il saldo pari ad euro 18.928,06 di cui alla propria fattura n. 6/2023 emessa a titolo di corrispettivo per la progettazione e realizzazione di un dehors commissionatole Contr da È, infatti, incontestato tra le parti che queste abbiano concluso in data 19/05/2022 un contratto avente ad oggetto la progettazione e l'installazione nell'area esterna ai locali commerciali di parte convenuta di un Contr dehorss composto da un ombrellone a palo centrale con due teste e che avesse versato solo l'acconto pari ad euro 8.112,00. Parte attrice ha, altresì, allegato che il manufatto è stato realizzato ad opera d'arte e che, a fronte delle rimostranze di parte convenuta, DE si è sempre adoperata per porvi rimedio, sia intervenendo direttamente sul manufatto installato (modificandone ad esempio l'altezza), sia dichiarandosi disponibile ad installare gratuitamente un nuovo e diverso dehors conforme al permesso ottenuto dal Comune di Milano. Contr Entro il termine delle preclusioni assertive, inoltre, DE ha allegato che - sin dall'installazione del dehors – ne ha sempre fatto pieno utilizzo. Conseguentemente con la memoria integrativa ex art 171 ter Contr n. 1 parte attrice ha articolato domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna di al pagamento di euro 12.000 a titolo di compenso derivante dall'utilizzo del dehors dal mese di luglio 2022 sino al 24 ottobre 2024.
4 Parte convenuta ha allegato – entro il termine delle preclusioni assertive e istruttorie – da un lato di aver pagato l'acconto pari ad euro 8.112,00 e, dall'altro, ha contestato che il dehors progettato da Parte_1 fosse stato realizzato a regola d'arte. Infatti, sin dall'origine dehors di parte attrice - oltre che essere difforme Contr all'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico ottenuta da e al relativo Regolamento del Comune di Milano – si è rivelato essere affetto da vizi e difetti, tanto che in esito all'installazione DE fu costretta ad intervenire e ad alzare l'altezza degli ombrelloni da 2,2 mt a circa 4 (in spregio all'altezza massima consentita dal regolamento comunale) onde consentirne la chiusura. Contr Oltre al suddetto vizio, ha altresì allegato che il manufatto era stato realizzato in violazione del permesso ottenuto e del Regolamento del Comune di Milano;
in particolare: - la proiezione al suolo delle teste e della copertura del manufatto, si spingeva oltre lo spazio dato in concessione dal Comune di Contr Milano, rendendo passibile di ricevere sanzioni;
- la rampa di accesso per i disabili era stata realizzata in una posizione differente rispetto sia al progetto, sia alla concessione;
- in due punti del dehors (tra l'angolo sinistro e l'albero e tra l'ombrellone e l'albero) non era stata rispettata la distanza di 1,2 mt dal verde pubblico prevista dal Regolamento Comunale. Parte convenuta ha quindi chiesto di accertare il grave inadempimento di parte attrice per aver realizzato un manufatto non a regola d'arte e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto stipulato in data Contr 19/05/2022. ha poi conseguentemente chiesto la restituzione dell'acconto versato pari ad euro 8.112,00 nonché la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni subiti.
2. Sulla qualificazione del contratto come appalto d'opera Ritiene chi scrive, innanzitutto, che il contratto stipulato tra le parti debba essere qualificato come contratto d'appalto d'opera, con conseguente applicazione della disciplina speciale in luogo di quella generale. Giova, sul punto, rammentare la differenza esistente tra il contratto d'opera manuale e il contratto di appalto. Se nel primo caso, le lavorazioni vengono eseguite prevalentemente con il lavoro personale del prestatore d'opera o, tutt'al più, con l'aiuto di qualche collaboratore o di componenti della propria famiglia, nel caso del contratto di appalto, l'appaltatore si avvale di un'organizzazione molto più complessa, costituita da un ampio numero di dipendenti e collaboratori. Risulta a tal fine rilevante – anche se non necessariamente determinante per la qualificazione del contratto come d'opera manuale – la forma societaria rivestita dal soggetto a cui vengono commissionate le opere. Infatti, non necessariamente una ditta individuale potrà concludere solo contratti d'opera manuale, perché nel caso in cui si avvalga di un ampio numero di collaboratori, venendo meno il requisito del lavoro prevalentemente proprio, il contratto dovrà essere qualificato come appalto. Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che: (Sez. 2, Sentenza n. 12519 del 21/05/2010 (Rv. 613167 - 01) “Il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa.” Nel caso di specie, la è una società a responsabilità limitata semplificata e dalle allegazioni sia Parte_1 di parte attrice, sia di parte convenuta, il sig. appare rivestire la qualifica di referente commerciale Tes_1 di non accentrando su se stesso (come nel caso del prestatore d'opera manuale) tutte le attività Parte_1 finalizzate all'adempimento del contratto compresa progettazione e l'installazione del manufatto. Del pari rilevante appare, nel caso in esame, la distinzione esistente tra un contratto d'appalto e un contratto di vendita. Infatti, si è obbligata non solo a realizzare un dehors ma, altresì, alla sua Parte_1 progettazione (che sarebbe dovuta avvenire nel rispetto sia dell'autorizzazione ricevuta di occupazione del suolo pubblico, sia del più ampio Regolamento del Comune di Milano) e all'installazione presso il locale commerciale della convenuta.
5 La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini della distinzione del contratto di appalto da quello di compravendita, qualora alla prestazione di un facere si accompagni la prestazione di un dare (come avviene nei casi in cui il contraente obbligato alla costruzione di una cosa, si impegni anche a fornire il materiale necessario), si deve far riferimento alla prevalenza, o meno, del lavoro sulla materia, onde accertare, con riguardo alla volontà delle parti, se la somministrazione della materia costituisca un semplice mezzo per la produzione dell'opera (appalto), ovvero se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa (compravendita). È stato chiarito, in proposito, che “Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, da considerarsi non in senso oggettivo, bensì con riguardo alla volontà dei contraenti al fine di accertare nei singoli casi se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita).” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20391 del 24/07/2008). Nel caso di specie, l'opera prestata da non si è limitata alla fornitura e al mero montaggio di un Parte_1 Contr ombrellone all'esterno dell'attività commerciale di ma alla vera e propria progettazione, realizzazione e installazione di un'opera consistente in un'area esterna attrezzata con pareti, pavimentazione e copertura, da adibire a spazio esterno sostitutivo del locale commerciale al chiuso.
3. Sulla risoluzione ex art 1668 comma 2 cc e CTU Dalle allegazioni di parte convenuta, oltre che dalle prove precostituite agli atti, emerge come il manufatto realizzato da fosse non solo affetto da vizi e difetti ma altresì realizzato in violazione sia Parte_1 Contr dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ottenuta da in data 29/03/2022 (e a cui parte attrice – anche in qualità di progettista - avrebbe dovuto attenersi nella realizzazione del proprio progetto), sia del Regolamento del Comune di Milano in materia di occupazione del suolo pubblico (che parte attrice avrebbe dovuto conoscere e rispettare trattandosi – come da essa stessa allegato – di leader nel settore della realizzazione di dehors); trattasi, pertanto, di un'opera completamente inadatta all'uso. Parte convenuta ha chiesto, pertanto, l'accertamento del grave inadempimento di parte attrice e per l'effetto la dichiarazione di risoluzione del contratto. Il CTU nominato, arch. rispondendo al quesito sottopostogli ha accertato la sussistenza di tutti i Per_1 vizi elencati da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta e la imputabilità degli stessi all'opera di DE, confermando che l'attrice, nel realizzare il dehors, non si è attenuta alle prescrizioni del Regolamento del Comune di Milano in materia di utilizzazione del suolo pubblico. In considerazione della gravità dei vizi e difetti accertati, che il CTU ha dichiarato essere non sanabili, il manufatto realizzato dall'attrice va dichiarato del tutto inadatto alla sua destinazione. Invero, con riguardo all'altezza degli ombrelloni il CTU ha chiarito che: “ho personalmente verificato che al momento del sopralluogo le stecche dell'ombrellone andavano ad urtare contro le pareti ci contorno del dehors, impedendone la chiusura. La ditta fornitrice ha alzato il punto di culmine dell'ombrellone, senza però ottenere alcun risultato. Vero anche che la maggior altezza degli ombrelloni, da 2,20 mt a 4,00 mt, ha aumentato lo spazio tra l'ombrellone e la parete del dehors e esposto maggiormente alle intemperie le strutture. Inoltre, le persone sedute nel dehors sono risultate maggiormente esposte”. Con riferimento alla proiezione al suolo delle teste e della copertura oltre spazio concesso, il CTU ha precisato: “Vero, risulta infatti che la proiezione degli ombrelloni aperti occupi una superficie di mq. 26,25 (mt3,5x3,75x2), la superficie concessa dal Comune di Milano in data 29/03/2022, risulta di mq. 17,50. Identica area è stata concessa per l'occupazione della pedana.”. Infine, avuto riguardo al mancato rispetto delle distanze del manufatto dal verde pubblico, il CTU ha affermato che: “Vero, il regolamento del Comune di Milano, relativo alla Disciplina per l'Occupazione di suolo
6 pubblico, chiarisce e definisce le caratteristiche di occupazione. In particolare, chiarisce all'art. 7, punto 7.7 Le caratteristiche di occupazione del suolo in generale devono rispettare le seguenti distanze: (punto e) almeno mt. 1,20 misurati a raggio dal colletto delle piante …. Il rilievo eseguito evidenzia che la distanza dall'angolo sinistro del dehors alla pianta è di mt. 0,90, risultando pertanto troppo vicino. L'ombrellone risulta appoggiato alla pianta, ciò conferma ed evidenzia la mancanza del rispetto delle regole.”.
Nel caso di specie trattandosi di opera completa, affetta da vizi e difetti che la rendono completamente inadatta alla sua destinazione ovvero all'uso cui la stessa era preordinata in base al contratto, e che - come chiarito dal CTU alle cui conclusioni si ritiene di aderire in quanto immuni da vizi logici o di altro genere – non sono sanabili, il contratto stipulato tra le parti in data 19/05/2022 deve ritenersi risolto ai sensi dell'art 1668, comma 2 (cfr. Cass. n. 21188 del 05/07/2022 e Cass. n. 26965 del 15/12/2011). Contr A nulla vale la dichiarazione sottoscritta da e predisposta da su propria carta intestata, Parte_1 non avendo in ogni caso parte attrice dato corso a quanto in essa previsto. Il contratto, pertanto, deve dichiararsi risolto ai sensi e per gli effetti di cui agli all'art. 1668 comma 2 cc, poiché l'opera progettata e installata da si è rivelata del tutto inadatta all'uso a cui era Parte_1 destinata, in quanto affetta da vizi e difetti e contraria sia all'autorizzazione all'utilizzo del suolo pubblico Contr ottenuta da e rilasciata dal Comune di Milano, sia al Regolamento del predetto Comune in materia di utilizzo del suolo pubblico.
4. Sulla restituzione dell'acconto e rigetto della domanda riconvenzionale di parte attrice
In conseguenza dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1668 comma Cont 2 cc, viene accolta anche la domanda restitutoria dell'acconto pagato da a e pari ad euro Parte_1
8.112,00 per la progettazione e installazione del dehorss. Come noto, il contratto di appalto d'opera, anche se le attività si siano protratte nel tempo, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata e periodica a differenza del contratto di appalto di servizi;
conseguentemente, si applicherà la regola generale di cui all'art. 1458 cc ai sensi del quale la risoluzione del contratto ha un effetto retroattivo tra le parti, anche rispetto alle prestazioni già eseguite. Pertanto, all'appaltatore – non essendo possibile restituirgli l'opus realizzato - gli dovranno essere riconosciuti, in ogni caso, i compensi per le opere eseguite. Nel caso di specie, tuttavia, trattandosi di un manufatto asportabile, DE ha infatti provveduto alla rimozione del dehorss, che pertanto non è più Contr nella disponibilità di In ragione di ciò parte attrice dovrà essere condannata a restituire l'acconto pari Contr ad euro 8.112,00 pagato da e su cui non vi è contestazione agli atti (e, trattandosi di debito di valuta, dovrà essere maggiorato dagli interessi moratori decorrenti dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo saldo). Alla luce delle superiori considerazioni, appare superfluo esaminare la questione relativa all'ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da parte attrice con la prima memoria integrativa ai sensi dell'art 171 ter cpc e volta a ottenere il pagamento del corrispettivo per il godimento del manufatto da parte della convenuta e quantificato in euro 12.000,00. Ed infatti, le risultanze processuali sopra esposte hanno consentito di verificare che tale domanda non potrebbe, in ogni caso, trovare accoglimento, atteso che il manufatto realizzato da seppur mantenuto in essere fino al momento della sua rimozione ad Parte_1 opera della convenuta, si è rivelato sin da subito affetto da vizi e difetti che lo hanno reso sin dall'origine del tutto inadatto all'uso cui era destinato (costituire uno spazio esterno al locale commerciale, non esposto alle intemperie e al freddo e conforme al Regolamento del Comune di Milano e all'autorizzazione Contr ricevuta), come più volte denunciato da a Parte_1
5. sul risarcimento del danno
Al netto delle domande rinunciate da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, occorre rilevare come non può trovare accoglimento, la domanda di risarcimento del danno emergente e quantificata in euro 5.000,00 (anche a titolo di danno d'immagine) poiché non adeguatamente motivata né
7 provata, e non essendo possibile infatti - dalle prove precostitute agli atti – valutare né l'esistenza, né l'ammontare del predetto danno subito.
6. Conclusioni
In conclusione, il contratto stipulato in data 19/05/2022 deve essere risolto ai sensi dell'art 1668 2 comma cc in quando l'opera progettata e installata da si è rivelata sin da subito completamente Parte_1 inadatta all'uso a cui era destinata a causa dell'inadempimento imputabile unicamente a parte attrice. Contr Va altresì accolta la domanda di restituzione dell'acconto pagato da a e pari ad euro Parte_1
8.112,00 con condanna di quest'ultima al relativo pagamento in favore di parte convenuta, oltre interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo saldo. Deve invece essere rigettata la domanda riconvenzionale articolata da parte convenuta e l'ulteriore Contr domanda di risarcimento del danno articolata da Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta del DM 55/2014 e del DM 147/2022, sulla base del decisum, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento e tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta. Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, devono pure essere poste integralmente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide: 1) dichiara la risoluzione ai sensi dell'art 1668, comma 2 cc del contratto d'appalto stipulato in data 19/05/2022 tra e per fatto imputabile a Parte_1 Controparte_1
Parte_1
2) condanna al pagamento, a favore di , a titolo di Parte_1 Controparte_1 restituzione, della somma di euro 8.112,00 oltre interessi moratori decorrenti dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo saldo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u.;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento, incluse le spese di Parte_1 CTU in favore di che si liquidano in euro 4..800,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge. Così deciso in Milano il 16.10.2025
La giudice (Paola Condorelli)
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