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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/05/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 15 maggio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2002/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
( , in Parte_1 C.F._1
qualità di erede di , rapp.ta e difesa Persona_1 dall'Avv.to Giovanna Ponte ed elett.te domiciliata in Avella
(AV), alla Piazza Municipio n. 3, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
( ), in persona del legale rapp.te pro tempore, P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede, in qualità di
CP_ erede di la condanna dell' al Persona_1 pagamento dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo dallo 01 agosto 2019 allo 01 maggio 2020, data di decesso della sig.ra ) Per_1
CP_ si è costituto.
Il ricorso va rigettato.
Il D.L 69/1988 convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988 n. 153 all'art.2 individua i soggetti beneficiari di
ANF nei “lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali…”.
Il citato D.L, dopo aver individuato la composizione del nucleo familiare (art.2 co.6), stabilisce all'art. 2 co.9 che “Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al
30 giugno dell'anno successivo…Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura…”. CP_ Come da circolare n. 45 del 22 marzo 2019, la richiesta per l'assegno per il nucleo familiare dei dipendenti va CP_ presentata ogni anno e va effettuata direttamente all'
Nel caso di specie, parte ricorrente non produce la domanda di assegno familiare per l'anno 2019.
Al rigetto della domanda segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite che vanno liquidate, ai sensi del
D.M 147/2022, nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque), oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se applicabili.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro
Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2002/2023 R.G.
Lavoro, e vertente tra nei confronti Parte_1
CP_ di ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle Parte_1
CP_ spese di lite a favore di che liquida nella somma di
€#1.865# (milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 15 maggio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 15 maggio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2002/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
( , in Parte_1 C.F._1
qualità di erede di , rapp.ta e difesa Persona_1 dall'Avv.to Giovanna Ponte ed elett.te domiciliata in Avella
(AV), alla Piazza Municipio n. 3, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
( ), in persona del legale rapp.te pro tempore, P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede, in qualità di
CP_ erede di la condanna dell' al Persona_1 pagamento dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo dallo 01 agosto 2019 allo 01 maggio 2020, data di decesso della sig.ra ) Per_1
CP_ si è costituto.
Il ricorso va rigettato.
Il D.L 69/1988 convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988 n. 153 all'art.2 individua i soggetti beneficiari di
ANF nei “lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali…”.
Il citato D.L, dopo aver individuato la composizione del nucleo familiare (art.2 co.6), stabilisce all'art. 2 co.9 che “Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al
30 giugno dell'anno successivo…Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura…”. CP_ Come da circolare n. 45 del 22 marzo 2019, la richiesta per l'assegno per il nucleo familiare dei dipendenti va CP_ presentata ogni anno e va effettuata direttamente all'
Nel caso di specie, parte ricorrente non produce la domanda di assegno familiare per l'anno 2019.
Al rigetto della domanda segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite che vanno liquidate, ai sensi del
D.M 147/2022, nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque), oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se applicabili.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro
Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2002/2023 R.G.
Lavoro, e vertente tra nei confronti Parte_1
CP_ di ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle Parte_1
CP_ spese di lite a favore di che liquida nella somma di
€#1.865# (milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 15 maggio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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