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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 26/02/2026, n. 3325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3325 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3325/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4382/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Renato Rajola 50 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240172915109 IRES-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3415/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbale ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Grouplineashop srl”, rappresentata e difesa come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 6.3.2025
e costituzione in giudizio effettuata il giorno successivo, impugna:
- la cartella di pagamento n. 07120240172915109000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente creditore: Agenzia Entrate DP2 Napoli;
- anno d'imposta: 2021;
- tributo: Ires;
- data di notifica atto: 29.1.2025;
- importo complessivo: € 2.838,10;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omesso avviso bonario;
-) violazione art. 25 del DPR 602/73:
-) assenza contraddittorio endoprocedimentale;
-) incertezze su aspetti rilevanti della DU;
-) carente motivazione ed omessa specifica del calcolo interessi.
Entrambe le convenute resistono.
Con memoria del 27.10.2025 la difesa attorea insiste sulla omissione di atti prodromici ed invoca il principio di non contestazione;
inoltre insiste sulla decadenza per violazione dell'art. 25.
Il 7.11.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
L'avviso bonario non era dovuto, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, poiché trattasi di imposte dichiarate e non versate, quindi, senza alcuna incertezza sul dovuto. Per le iscrizioni ex art. 36 bis, trattandosi di iscrizioni in seguito al controllo automatico, nessuna norma prevede il contraddittorio endoprocedimentale.
Circa l'eccezione sull'omessa specificazione del calcolo degli interessi, a pagina 6 della cartella è indicato che i tassi sono quelli determinati ex art. 30 del DPR 602/73 e art. 15 del D. L.vo 159/2015.
Infine, nemmeno l'eccezione di decadenza per violazione dell'art. 25 del DPR 602/73 si palesa fondata poiché la fattispecie rientra nel comma 1 lettera “a” che per le iscrizioni ex art. 36 bis concede per notificare la cartella, a pena di decadenza, fino al 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui la DU è stata presentata;
nel caso di specie, la DU per l'anno 2021 è stata inoltrata nel 2022 e la cartella è stata notificata il 29.1.2025, quindi entro il termine de quo.
Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in favore dell'ADER e della DP2 di Napoli per complessivi € 852,00 ciascuna.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4382/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Renato Rajola 50 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240172915109 IRES-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3415/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbale ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Grouplineashop srl”, rappresentata e difesa come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 6.3.2025
e costituzione in giudizio effettuata il giorno successivo, impugna:
- la cartella di pagamento n. 07120240172915109000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente creditore: Agenzia Entrate DP2 Napoli;
- anno d'imposta: 2021;
- tributo: Ires;
- data di notifica atto: 29.1.2025;
- importo complessivo: € 2.838,10;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omesso avviso bonario;
-) violazione art. 25 del DPR 602/73:
-) assenza contraddittorio endoprocedimentale;
-) incertezze su aspetti rilevanti della DU;
-) carente motivazione ed omessa specifica del calcolo interessi.
Entrambe le convenute resistono.
Con memoria del 27.10.2025 la difesa attorea insiste sulla omissione di atti prodromici ed invoca il principio di non contestazione;
inoltre insiste sulla decadenza per violazione dell'art. 25.
Il 7.11.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
L'avviso bonario non era dovuto, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, poiché trattasi di imposte dichiarate e non versate, quindi, senza alcuna incertezza sul dovuto. Per le iscrizioni ex art. 36 bis, trattandosi di iscrizioni in seguito al controllo automatico, nessuna norma prevede il contraddittorio endoprocedimentale.
Circa l'eccezione sull'omessa specificazione del calcolo degli interessi, a pagina 6 della cartella è indicato che i tassi sono quelli determinati ex art. 30 del DPR 602/73 e art. 15 del D. L.vo 159/2015.
Infine, nemmeno l'eccezione di decadenza per violazione dell'art. 25 del DPR 602/73 si palesa fondata poiché la fattispecie rientra nel comma 1 lettera “a” che per le iscrizioni ex art. 36 bis concede per notificare la cartella, a pena di decadenza, fino al 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui la DU è stata presentata;
nel caso di specie, la DU per l'anno 2021 è stata inoltrata nel 2022 e la cartella è stata notificata il 29.1.2025, quindi entro il termine de quo.
Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in favore dell'ADER e della DP2 di Napoli per complessivi € 852,00 ciascuna.