Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 26/02/2026, n. 3325
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omesso avviso bonario

    Il giudice ha ritenuto non dovuto l'avviso bonario poiché trattasi di imposte dichiarate e non versate, senza incertezze sul dovuto.

  • Rigettato
    Violazione art. 25 del DPR 602/73

    Il giudice ha ritenuto l'eccezione infondata poiché la fattispecie rientra nel comma 1 lettera “a” che per le iscrizioni ex art. 36 bis concede per notificare la cartella, a pena di decadenza, fino al 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui la DU è stata presentata; nel caso di specie, la DU per l'anno 2021 è stata inoltrata nel 2022 e la cartella è stata notificata il 29.1.2025, quindi entro il termine di decadenza.

  • Rigettato
    Assenza contraddittorio endoprocedimentale

    Il giudice ha ritenuto non necessario il contraddittorio endoprocedimentale per le iscrizioni ex art. 36 bis, trattandosi di controlli automatici.

  • Rigettato
    Incertezze su aspetti rilevanti della DU

    Non specificato nel dettaglio dalla sentenza, ma implicitamente rigettato in quanto parte delle motivazioni complessive del rigetto del ricorso.

  • Rigettato
    Carente motivazione ed omessa specifica del calcolo interessi

    Il giudice ha ritenuto la motivazione adeguata, indicando che a pagina 6 della cartella sono indicati i tassi di interesse determinati ex art. 30 del DPR 602/73 e art. 15 del D. L.vo 159/2015.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 26/02/2026, n. 3325
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3325
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo