Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 10070 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. Pollara' Rosaria e Sansone Agostino)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
SEDE LEGALE IN ROMA VIA Controparte_1
CIRO IL GRANDE N.21 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO
TEMPORE (Avv. SOTGIA STEFANIA)
Resistente
◊
All'udienza di discussione del 7.02.2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
CP_ condanna l in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
CP_ Condanna, altresì, l a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida con distrazione in favore dei procuratori antistatari in € 1.190,00 oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l' 8.08.2023, la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo al Tribunale di condannare l' , in persona del suo CP_1 CP_1
legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione dell'assegno unico ed universale per la figlia a carico con decorrenza e modalità di Parte_2
legge, deducendo di avere presentato in data 05/05/2022 domanda di corresponsione dell'assegno unico universale per la figlia a carico Pt_2
, nata il [...] Assumeva ancora che, raggiunta in data 3/9/2022 la
[...]
suddetta figlia la maggiore età (risultando per tale motivo nel cassetto previdenziale la domanda respinta), in data 23/11/2022 trasmetteva all'Istituto il certificato di frequenza scolastica della figlia medesima ma l'Istituto non provvedeva alla erogazione della prestazione .
Priva di esito risultava anche la istanza di riesame presentata in data 20/01/2023
e reiterata in data 22/02/2023.
Ritualmente notificato il ricorso, l' si costituiva chiedendone il rigetto. CP_1
Deduceva che il ricorrente ha usufruito dell'assegno unico sino alla maggiore età della figlia, ovvero sino alla rata del mese di settembre 2022, allorché sarebbe stato sospeso in quanto (al raggiungimento della maggiore età della figlia) avrebbe dovuto presentare autocertificazione attestante la frequenza scolastica, mentre era
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro stato trasmesso all'Istituto il certificato di frequenza per l'anno scolastico 2022 –
2023 (rilasciato dall'Istituto Magistrale Statale Camillo Finochiaro Aprile) e pertanto dopo alcuni mesi il ricorrente era stato dichiarato decaduto dalla domanda.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Risulta incontestato oltre che documentalmente provato che il ricorrente al raggiungimento della maggiore età della figlia ha tempestivamente inoltrato certificato di frequenza scolastica rilasciato dall'Istituto Magistrale Camillo
Finocchiaro Aprile.
Il ricorrente ha inoltre documentato di avere più volte inoltrato domanda di riesame rimasta senza esito.
L non ha dato alcun riscontro a dette istanze, né ha contestato la validità CP_1
della certificazione di frequenza scolastica, che si doveva ritenere regolarmente acquisita non avendo l medesimo richiesto di sostituirla con una CP_1
autocertificazione, come viceversa avrebbe dovuto fare in osservanza del dovere di collaborazione e buona fede espressamente previsti dall'art. 1 comma 2 bis dalla
Legge 241/1990 e successive modifiche,
Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, il ricorso deve essere accolto con le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo anche in ordine alle spese di lite.
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 07/02/2025.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 4 -
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Tribunale di Palermo sez. Lavoro