Sentenza 27 settembre 2023
Massime • 1
In tema di custodia cautelare in carcere, la presunzione relativa di pericolosità sociale posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. determina la necessità che il giudice, senza dover dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", si limiti a apprezzare le ragioni della sua esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano sia il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, sia la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, desumibile da indicatori concreti, quali le attività risocializzanti svolte in regime carcerario, volte al reinserimento nel circuito lavorativo lecito, nonché l'assenza di comportamenti criminali.
Commentario • 1
- 1. Captatore informatico e associazioni mafiose: tra esigenze investigative e limiti di legittimità (Cass. Pen. n. 29382/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 agosto 2025
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti, mentre nel resto va rigettato. 2. Il primo motivo principale e il motivo aggiunto sono nel complesso infondati, pur presentando diversi profili di inammissibilità. Il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., eccepisce la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni autorizzate con i decreti rit. nn. 3619 e 3620 del 2024 (primo motivo principale e motivo aggiunto) e con i decreti rit. nn. 2872 e 3123 del 2022 (motivo aggiunto), facendo leva essenzialmente sul mancato rispetto dei contenuti minimi dei decreti e dei relativi obblighi motivazionali ex art. 266 e 267 cod. proc. pen., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2023, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2023 |
Testo completo
In caso di diffusione del 00806-24 CORTE DI CASSAZIONE presente provvedimento V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA | uttare le generalità e deti identificativi, no vellait 52 09 GEN 2024 196/03 in quanto pero d'ufficio REPUBBLICA ITALIANA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ichiesta di parte Carmela Lanzuise In nome del Popolo Italiano ☐ posto dalla logge LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1206/2023 MARIA VESSICHELLI Presidente - CC 27/09/2023- GIUSEPPE DE MARZO R.G.N. 22324/2023 EGLE PILLA Relatore MATILDE BRANCACCIO ROSARIA GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S.G. nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/05/2023 del TRIBUNALE PER I MINORI di NAPOLI. SEZIONE RIESAME udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori: l'avv. VALERIO SPIGARELLI del foro di ROMA che insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. l'avv. LEOPOLDO PERONE del foro di NAPOLI che si associa alle conclusioni del co- difensore e insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata e l'accoglimento dei motivi del ricorso. CUB RITENUTO IN FATTO S.G. ricorre, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale per i minori di Napoli, sezione Riesame, che a seguito di annullamento con rinvio della precedente ordinanza del Riesame, disposto dalla Prima Sezione Penale con sentenza n. 14797 del 17/11/2022, dep. 2023 - ha rigettato la richiesta di annullamento del provvedimento applicativo, nei suoi confronti, della misura della custodia cautelare in Istituto Penale Minorile, disposta con ordinanza del GIP del Tribunale per i Minori di Napoli in data 9.5.2022, in relazione ai delitti, in continuazione, di concorso nell'omicidio di R.P. e nel tentato omicidio di N.G. entrambi attinti da colpi d'arma da fuoco in data 11.10.2009, nell'ambito di un agguato di camorra, organizzato dal clan omissis, in cui l'indagato è inserito, per il dominio territoriale sulla zona di San Giovanni a Teduccio, contesa con il sodalizio rivale, capeggiato dalla vittima, scarcerata il giorno precedente all'agguato e gestore di una "piazza di spaccio". I delitti sono stati contestati come pluriaggravati, anche dalla finalità mafiosa.
1.1. L'annullamento da parte di questa Corte, adita dal pubblico ministero, della precedente ordinanza del Riesame con cui era stata annullata, a sua volta, la misura della custodia cautelare in IPM, è stato limitato alla decisione relativa alle esigenze cautelari e motivato in ragione dell'adesione all'orientamento che aderisce alla ricostruzione di una "doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere" per i delitti inseriti nel novero dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., disposizione prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicchè, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Secondo la sentenza rescindente, il provvedimento del Riesame annullato che aveva - confermato la gravità indiziaria nei confronti del ricorrente - non aveva adeguatamente indicato e spiegato le ragioni idonee a smentire, dal punto di vista delle esigenze cautelari, la citata presunzione, né poteva essere utilizzato il mero decorso del tempo dai fatti come elemento favorevole.
2. Il ricorrente propone tre motivi distinti di ricorso.
2.1. Con il primo argomento di censura si denuncia violazione di legge per motivazione apparente avuto riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Le indagini - riaperte in seguito alle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti, D.U. complicespecificamente, del ricorrente dal collaboratore di giustizia nell'agguato e figlio del capo dell'omonimo clan hanno individuato il ricorrente come- 2 componente del gruppo di fuoco ed esecutore materiale nell'omicidio e nel tentato omicidio contestati nell'ambito del procedimento. Gli accertamenti investigativi, tuttavia, scontano, secondo la difesa (che, corrispondentemente, ne trae vizi nella ricostruzione del provvedimento impugnato), la scarsa affidabilità delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia D.U. (intervenute circa dieci anni dopo i fatti, sicchè le informazioni in suo possesso possono aver avuto molteplici matrici) e la mancanza di riscontri precisi sulla partecipazione del ricorrente ai delitti. In particolare, sarebbe errato il presupposto ricostruttivo del quadro indiziario, vale a dire che il ricorrente sarebbe stato utilizzato come killer, in quanto soggetto la cui appartenenza al clan omissis era ignota, smentito dalle intercettazioni in atti (richiamate nel ricorso); sarebbe inattendibile anche la ricostruzione della dinamica dell'agguato, poiché è impossibile che l'indagato sia stato dapprima inviato in avanscoperta, per verificare sul posto la fattibilità dell'attentato, con la scusa di acquistare sostanza stupefacente dalla vittima e poi, immediatamente dopo, vi sia ritornato in R.P. qualità di esecutore materiale. Infine, sarebbero illogiche le argomentazioni utilizzate dall'ordinanza impugnata per superare le aporie tra il racconto del collaboratore di giustizia e i dati accertati investigativamente (il numero dei colpi di pistola esplosi e le persone presenti sul posto dell'agguato). L'ordinanza impugnata, infine, avrebbe operato una valutazione atomistica degli indizi stessi, senza tener conto della illogicità anche della causale dell'omicidio individuata dal collaboratore D.U. e cioè la necessità di prevenire aggressione del gruppo criminale rivale, guidato da R.P.
2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e motivazione apparente ed illogica in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche per il tentato omicidio di nonché con riguardo alla stessa qualificazione giuridicaN.G. del fatto, che i giudici hanno tratto da una considerazione assertiva: la circostanza che gli sparatori abbiano preso di mira un campo vitale - il torace - laddove la vittima è stata colpita al braccio, senza che sia stato spiegato alcun particolare della posizione dell'arto tale da confortare l'ipotesi di volontà di ferire mortalmente. La stessa informativa della polizia giudiziaria era intitolata alle "lesioni da arma da fuoco" provocate alla vittima. Inoltre, sarebbe smentita anche la considerazione logica riferita al fatto che il gruppo di fuoco mirasse ad uccidere G.N. per non lasciare testimoni scomodi: erano, infatti, presenti sul luogo teatro dell'omicidio due minori R.M. e R.G. |), i quali non sono stati in alcun modo fatti bersaglio dell'azione di fuoco.
2.3. La terza censura è dedicata a contestare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. La sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione aveva aderito all'orientamento (non univoco) secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle 3 esigenze cautelari - prevista, per i reati aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen., dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - sarebbe superabile solo allorchè si provi l'esistenza di elementi da cui desumere l'assenza del pericolo cautelare, ed aveva valutato l'esistenza di un vizio di motivazione nel provvedimento originario del Riesame, che aveva annullato la misura cautelare disposta dal GIP, proprio ritenendo insussistenti le esigenze cautelari. Il provvedimento rescissorio, tuttavia, non ha fornito adeguata motivazione sul se gli elementi in atti fossero in grado di superare la presunzione predetta, ma ha attribuito significato negativo ai medesimi elementi che avevano condotto lo stesso Tribunale per i minori ad affermare, invece, l'insussistenza di un pericolo di reiterazione criminosa. Sono stati, inoltre, esclusi dall'orizzonte di verifica elementi decisivi: l'informativa del 8.10.2021 che ha evidenziato l'assenza di legami dell'indagato con il contesto criminale in cui erano maturati i reati;
l'effetto deterrente rappresentato dall'aver il ricorrente scontato un lungo periodo di detenzione (pari a quasi dieci anni) per un altro reato di tentato omicidio aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. commesso nel 2011, da maggiorenne, successivo ai delitti in esame;
il fatto che nessun reato sia stato commesso nei due anni trascorsi dal giorno in cui la DDA di Napoli ha trasmesso gli atti alla Procura dei Minori a quello in cui si è chiesta misura cautelare.
3. Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto, con requisitoria scritta, la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente alle censure relative alle esigenze cautelari.
2. I primi due motivi, dedicati a contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono inammissibili. Il Collegio rileva come venga in esame, anzitutto, dal punto di vista logico-giuridico, la questione relativa al formarsi o meno del giudicato cautelare, successivamente al giudizio di rinvio limitato alla sola sussistenza delle esigenze di prevenire la reiterazione di analoghe condotte delittuose, come accaduto nel caso di specie. Secondo un orientamento, che si può definire dominante, in tema di misure cautelari personali, l'annullamento parziale con rinvio dell'ordinanza applicativa di una misura coercitiva in punto di esigenze cautelari determina, in assenza di successivo apprezzabile mutamento del fatto, la preclusione del giudicato in ordine alle ulteriori questioni concernenti la sussistenza dei gravi indizi di reità (Sez. 6, n. 57572 del 8/11/2018, Medda, Rv. 274813; Sez. 1, n. 23624 del 12/12/2013, dep. 2014, Mannarino, Rv. 259612). 4 Se il punto della gravità indiziaria non si presenta in connessione essenziale con quello del pericolo di reiterazione, infatti, qualora oggetto del giudizio rescindente sia stata la sola valutazione di adeguatezza della misura applicata, nel giudizio di rinvio non è controvertibile la sussistenza dei gravi indizi di reato. Del resto, anche nel caso inverso, di impugnazione, in sede di riesame, dei soli profili del provvedimento cautelare relativi alla gravità indiziaria, si è affermato l'analogo principio della non proponibilità con ricorso per cassazione di ragioni attinenti alle esigenze cautelari, per il formarsi del giudicato cautelare (cfr. Sez. 5, n. 47078 del 19/6/2019, Zavettieri, Rv. 277543). Seguendo tale impostazione, che applica al giudizio cautelare i medesimi criteri regolatori del giudizio di cognizione, nel rapporto con il vincolo di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., sarebbero inammissibili - perché preclusi dal giudicato, ancorchè cautelare - entrambi i motivi di ricorso formulati dal ricorrente in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria ed alle aporie degli elementi indiziari a suo carico per i reati contestatigli.
2.1. A prescindere, tuttavia, dalla questione relativa alla formazione del giudicato in sede di giudizio di impugnazione cautelare e, quindi, alla possibilità o meno di dedurre motivi inerenti alla gravità indiziaria nel ricorso avverso il provvedimento rescissorio con cui il giudice del riesame si sia adeguato al vincolo di rinvio, derivante dall'annullamento della sentenza rescindente del giudice di legittimità, pronunciata esclusivamente sul tema delle esigenze ex art. 274 cod. proc. pen., i motivi formulati dalla difesa del ricorrente sono inammissibili perché formulati secondo direttrici di censura "in fatto", volte alla rivalutazione degli esiti valutativi dei giudici cautelari di merito. Come noto, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, nonostante premetta di essere stato chiamato, con la sentenza di annullamento con rinvio, a rivalutare unicamente l'aspetto delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura custodiale decisa dal GIP, si cura di rispondere alle eccezioni riproposte dalla difesa sulla gravità indiziaria, motivando con dovizia di particolari l'esistenza di una congrua piattaforma indiziaria a carico dell'indagato. 5 Le prospettazioni del Riesame e le valutazioni degli elementi di fatto allineati nel circuito indiziario, lontani da qualsiasi obiezione di illogicità, si rivelano, invece, puntuali e coerenti, in linea con i canoni interpretativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità. Ampia la ricognizione svolta, che occupa le pagine da 3 ad 8 del provvedimento impugnato, in cui si dà atto, tra l'altro e principalmente, del tenore preciso e riscontrato delle dichiarazioni del collaboratore D.U. il quale si è accusato dell'agguato spontaneamente, quando non risultava alcun indizio che lo collegasse a tali crimini, attribuendo a sé stesso il ruolo di "staffetta" (vale a dire di complice incaricato di controllare i luoghi e coprire i sicari) ed all'indagato quello di esecutore materiale (insieme ad altro soggetto), indicando anche i mandanti e fornendo particolari e circostanze, tutte sintomatiche - secondo le considerazioni del tutto congrue del Riesame - della sua attendibilità e credibilità. Tra i tanti particolari narrativi che hanno convinto i giudici di merito, si richiamano i seguenti passaggi logico-motivazionali, nei quali si dà che il collaboratore di giustizia: ha collocato nel tempo esattamente l'agguato, avvicinandolo al compleanno dell'indagato, come effettivamente risulta;
ha indicato senza rilevanti discrasie i colpi sparati (ed il provvedimento risponde alla denunciata mancanza di precisione sul numero esatto, sottolineandone l'irrilevanza, vista la sostanziale precisione di massima); ha descritto corrispondentemente i luoghi dei reati;
ha evidenziato la circostanza, nota soltanto a pochi ed emersa significativamente dalle intercettazioni tra R. in carcere, relativa al fatto che il ricorrente aveva effettuato un sopralluogo sulla scenda del futuro crimine, con la scusa di acquistare sostanza stupefacente;
ha descritto l'accaduto in maniera coerente con i due testimoni minorenni presenti. Le dichiarazioni del collaboratore D.U. in definitiva, sono state attentamente vagliate dal Riesame che le ha considerate idonee a sostenere la gravità indiziaria solo perché confortate da ampi e diffusi riscontri. Quanto alla richiesta di riqualificare l'accusa provvisoria di tentato omicidio nei confronti di in quella di lesioni aggravate, si tratta pur sempre di una malcelata N.G. finalità di coinvolgere il Collegio in valutazioni di merito non consentite e di adottare una lettura alternativa dei fatti, dimenticando di confrontarsi effettivamente con i contenuti dell'ordinanza impugnata, che ha valorizzato punto del corpo cui hanno mirato gli attentatori e quello attinto dal colpo di pistola, sostenendo come si tratti di sede vitale (il torace), non raggiunta soltanto per la fretta di fuggire che avevano gli autori del ferimento, tanto più per non essere riconosciuti, motivo ulteriore per non lasciare testimoni che potessero fondatamente accusarli (ed il particolare relativo al fatto che non siano stati colpiti o, peggio, uccisi, i due ragazzini presenti ai fatti non prova nulla, dal punto di vista logico-fattuale, in termini di direzione omicidiaria dei colpi sparati). Le richieste del ricorrente, pertanto, alla luce dell'analisi sinteticamente riportata, sono evidentemente volte a chiedere al Collegio di sostituirsi al giudice della cautela e ribaltare 6 il suo convincimento, leggendo in chiave alternativa-pertanto inammissibile in sede di legittimità - gli elementi e gli spunti indiziari oggetto della narrazione di merito.
3. Il terzo motivo, dedicato a contestare la motivazione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari è, invece, fondato. Il ricorso, pur evocando la questione relativa alla significatività del decorso del tempo dal reato quando si ragioni di esigenze cautelari assistite dalla doppia presunzione relativa di sussistenza ed adeguatezza prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., si duole della mancata, effettiva risposta al vincolo di rinvio, laddove il provvedimento non ha verificato la valenza positiva degli indicatori favorevoli di un "cambio di passo" nella vita criminale del ricorrente. La censura corrisponde ad una lacuna effettiva del provvedimento impugnato, avuto riguardo alle indicazioni della sentenza rescindente, e, pertanto, deve essere accolta. Il vincolo di rinvio è stato posto aderendo alla tesi secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, pone una presunzione relativa di pericolosità sociale, che inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione (la sentenza di annullamento cita: Sez. 1, n. 45657 del 6/10/2015, Varzaru, Rv. 265419; Sez. 3, n. 6284 del 16/1/2019, Pianta, Rv. 274861). La sentenza rescindente ha poi spiegato che, nell'ordinanza del riesame annullata, non erano state indicate ragioni idonee a smentire la presunzione, sottolineandosi come il decorso del tempo di per sé solo non abbia rilievo. Tanto premesso, è bene rammentare, anzitutto, come, intorno alla questione giuridica ж indicata, si agitino, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, logiche interpretative non univoche.
3.1. Secondo una prima opzione, la presunzione relativa di pericolosità sociale per il partecipe ad associazione mafiosa, di cui all'attuale dettato dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicchè, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766; Sez. 1, n. 21900 del 7/5/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 5, n. 4321 7 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 6, n. 19787 del 26/3/2019, Bonforte, Rv. 275681; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombacca, Rv. 278569; Sez. 5, n. 40206 del 2/7/2018, Lombardo, n. m.; Sez. 5, n. 35847 del 11/6/2018, C., Rv. 274174; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726; nello stesso orientamento possono iscriversi anche Sez. 3, n. 33051 del 8/3/2016, Barra, Rv. 268664; Sez. 1, n. 24135 del 10/5/2019, Castorina, Rv. 276193 e le sentenze non massimate: Sez. 5, n. 26368 del 24/7/2020, Polito;
Sez. 5, n. 26369 del 24/7/2020, C.; Sez. 5, n. 26374 del 24 luglio 2020, Campicelli). Tale principio è stato affermato anche quando la gravità indiziaria concerneva un reato non di vera e propria partecipazione mafiosa ma solo caratterizzato dalla aggravante delle modalità o della finalità mafiosa (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112) e si radica anche nella constatazione del carattere "speciale" della disposizione relativa alla presunzione prevista dall'art. 275 rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen. (cfr. da ultimo la citata sentenza Sez. 5, n. 26371 del 2020). Una specifica declinazione interna dell'orientamento suddetto (Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626; Sez. 5, n. 36389 del 15/7/2019, Forgetti, Rv. 276905), le cui basi sono tuttora oggetto di acceso dibattito interpretativo, ha proposto una distinzione tra "mafie storiche" e quelle che tali non sono, legando unicamente alle prime la presunzione relativa di pericolosità cautelare alla quale non è necessaria la verifica in punto di attualità del pericolo, potendo essere vinta la presunzione solo dalla prova del distacco dal contesto mafioso (cfr. anche Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022, dep. 2023, Bella, Rv. 284474, in cui si è precisato che esiste un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolo cautelare, anche nei casi in cui sussista una significativa distanza temporale tra l'applicazione della misura e la richiesta di sostituzione della stessa, posto che l'attualità delle esigenze è immanente a tale tipo di reato, potendo essere esclusa solo in presenza di prove della rescissione di ogni rapporto dell'accusato con il sodalizio. Contra altre pronunce alimentano un sub-contrasto interno al primo orientamento in esame: Sez. 6, n. 15753 del 27/3/2018, Pisano, Rv. 272887 e, con diversi accenti, anche la citata Sez. 2, n. 7260 del 2020). Da ultimo, una sentenza ha affermato che la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ha natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest'ultima superabile nei soli casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen., ossia laddove il destinatario del vincolo dimostri l'esigenza di accudire i propri figli di età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia 8 AB incompatibile con la detenzione intramuraria (Sez. 2, n. 24515 del 19/1/2023, Simeoli, Rv. 284857) 3.2. Un diverso orientamento, invece, ritiene che, anche per meglio aderire ad una esegesi costituzionalmente orientata della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia comunque da intendere esistente un onere motivazionale, ovviamente incentrato sulla valutazione del requisito dell'attualità, allorché si registri una consistente distanza temporale tra i fatti ed il provvedimento cautelare, anche tenendo conto che in tale rilevante arco temporale non vi siano state ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, circostanza, quest'ultima, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce la disposizione normativa citata (Sez. 6, n. 19863 del 4/5/2021, Scozzafava, Rv. 281273; Sez. 1, n. 28991 del 25/9/2020, Felice, Rv. 279728; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Lo Russo, Rv. 279720; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 42714 del 19/7/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 3, n. 6284 del 16/1/2019, Pianta, Rv. 274861; Sez. 6, n. 16867 del 20/3/2018, Morabito, Rv. 272919; Sez. 6, n. 29807 del 4/5/2017, Nocerino, Rv. 270738; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo e altri, Rv. 268727). Nell'ambito di tale orientamento, Sez. 5, n. 25670 del 13/3/2018, Gullo, Rv. 273805 ha ribadito la configurabilità di un obbligo a motivare puntualmente il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari pur in presenza di ipotesi riconducibili alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ma in special modo declinando il principio con riguardo ai reati non permanenti aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa (nella specie, un omicidio).
3.3. Una terza opzione si pone come intermedia, e tale è stata ritenuta anche nella seconda delle due Relazioni dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione che hanno segnalato l'esistenza del contrasto (la n. 94 del 2020), poiché suggerisce di ritenere che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ponga una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò, ovviamente, se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, con la precisazione che, tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, a differenza della rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza che ha valore determinante nel senso dell'insussistenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 35891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471; Sez. 5, n. 57580 del 14 settembre 2017, P.M. in proc. Lupia, Rv. 272435; vedi anche Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986; Sez. 1, n. 45657 del 6/10/2015, Varzaru, Rv. 265419; Sez. 5, n. 45840 del 14/6/2018, M., Rv. 9 274180 che, pur aderendo in linea teorica al primo degli orientamenti esaminati, ha tuttavia deciso una fattispecie di reato associativo contestato in fase cautelare con condotta "perdurante", dando atto, in motivazione, della vicinanza dei fatti di reato all'applicazione della custodia cautelare ed incentrando su tale valutazione la prima delle due rationes decidendi).
4. Il Collegio ritiene che la Prima Sezione Penale, nel disporre il rinvio, abbia aderito all'opzione più garantista, alla base della valutazione motivazionale rafforzata richiesta, in determinate condizioni, dagli ultimi due orientamenti illustrati, richiamandone, infatti, anche alcuni precedenti (la sentenza Verzaru e la sentenza Pianta, citate). Il giudice del rinvio, pertanto, avrebbe dovuto conformare il proprio obbligo motivazionale ai parametri ivi adottati, comunque condivisi dal Collegio anche nella verifica attuale della posizione cautelare del ricorrente. Il provvedimento impugnato ha, invece, illogicamente evidenziato la pervasività dell'inserimento camorristico del ricorrente e quindi l'impossibilità di trarre la sua dissociazione da tale contesto, desumendola dalla gravità dei reati commessi nel 2009 e nel 2011 (anche per le modalità partecipative-organizzative, indice di coinvolgimento ad alto livello nelle dinamiche criminali organizzate), dall'attuale mancanza di stabile lecita attività lavorativa, dalla permanenza dell'indagato nello stesso contesto geografico in cui sono maturati i delitti. -Ebbene, al di là dell'incoerenza dell'ultimo parametro valutativo utilizzato poiché se si può desumere un elemento positivo dal distacco del sottoposto alla cautela dal contesto territoriale criminale di appartenenza, viceversa, la sua permanenza geografica nelle medesime località non può assumere connotazioni negative sono stati erroneamente del tutto eliminati dalla valutazione i numerosi indicatori di un mutamento della prospettiva criminale del ricorrente derivanti dal periodo di detenzione, nel corso del quale (ne dà atto la motivazione del Riesame) egli si è dedicato ad attività lavorative e risocializzanti per un consistente e duraturo periodo pluriannuale (dal 2016 al 2019, ha conseguito un diploma di pizzaiolo ed ha seguito in laboratorio teatrale). Tale eliminazione si fonda sull'erroneo presupposto che, proprio perché legati a tale periodo, detti fattori non potessero essere considerati significativi delle attuali scelte di vita del ricorrente;
di conseguenza, se ne è ignorato qualsiasi impatto viceversa doverosamente da valutarsi sulla valutazione collegata del tempo trascorso dai fatti: - un periodo decisamente lungo. Si tratta di un'impostazione non condivisibile, che smentisce il senso rieducativo della pena cui guarda la fase dell'esecuzione costituzionalmente orientata, ai sensi dell'art. 27 Cost. e che entra in conflitto con lo stesso vincolo di rinvio, in cui era stata evidenziata, al di là del fatto che si stesse annullando l'ordinanza con cui erano state ritenute insussistenti le esigenze cautelari nel caso di specie, la necessità di valutare elementi 10 сека concreti per superare la doppia presunzione. La sottolineatura della Prima Sezione Penale sull'irrilevanza del tempo trascorso dai fatti, di per sé solo considerato, non deve fuorviare rispetto, invece, all'impostazione generale che ha ispirato il provvedimento di annullamento, in cui, attraverso il richiamo alle ragioni concrete utili a smentire la presunzione relativa in esame, si è inteso implicitamente dar risalto motivazionale al tempo "significativo" impiegato in attività carcerarie ed alla sua eco positiva sulla personalità e sul momento rieducativo, che devono far parte del giudizio valutativo cautelare.
4.1. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, che dovrà conformarsi alle indicazioni di rinvio dettate al par. 4 e in particolare al seguente principio di diritto: in tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari, desumibile da indicatori concreti, tra i quali possono rientrare anche le attività risocializzanti svolte durante periodi di detenzione, in chiave di reinserimento nel circuito lavorativo lecito, in collegamento con l'assenza di comportamenti criminali.
4.2. Deve essere disposto, infine che, in caso di diffusione del provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge, trattandosi di indagato che, all'epoca dei reati, era minorenne.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per i Minorenni di Napoli. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d. lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 27 settembre 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Vessichelli Matilde Brancaccio Jahall ед 11