Sentenza 23 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2003, n. 6480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6480 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' IN 06 48 0 /03 REPUB LICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE - Presidente R.G.N. 22731/00 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere- Cron.14034 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud.17/01/03 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI A TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 326 presso lo326 studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MA UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO 2003 ANGELETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato 279 ANTONIO BELLESI, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 1024/00 del Tribunale di LIVORNO, depositata il 20/06/00 R.G. N. 718/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato PORCELLI per delega SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato ANGELETTI per delega BELLESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Livorno, GI AR chiedeva, nei confronti della sua datrice di lavoro S.p.a. Ferrovie dello Stato, il riconoscimento del suo diritto all'inquadramento, in forza delle "norme di garanzia" di cui all'accordo sindacale 17.7.1991, nell'ottava categoria (area V quadri) del c.c.n.l. 18.7.1990 (triennio 1990- 1992) e la condanna della controparte al pagamento delle conseguenti differenze retributive con decorrenza dal 1°.12.1991. Le domande erano accolte dal Pretore con sentenza che, appellata dalle Ferrovie dello Stato, era confermata dal Tribunale di Livorno con sentenza depositata il 20 giugno 2000. Osservava il giudice di appello che sulle suindicate norme di garanzia non aveva inciso l'accordo successivamente intervenuto nell'unità di produzione di Livorno del 31.7.1991, esclusivamente diretto in conformità delle previsioni degli accordi Stofle nazionali del 17 e del 26 luglio 1991, che avevano riservato alla contrattazione in sede compartimentale l'individuazione delle attività da valorizzare, la definizione del loro numero e la ripartizione fra la tipologia A e la tipologia B delle attività da valorizzare in ragione delle particolari situazioni locali di natura organizzativa, di fabbisogno e produttività. L'accordo locale, infatti, era interpretabile in chiave integrativa e non derogativa delle norme di garanzia concordate in sede centrale, in base alle quali le Ferrovie si impegnavano “a non rimuovere i dipendenti attualmente utilizzati in tali mansioni, ancorché privi dei requisiti del c.c.n.l.", a ricollocare i dipendenti eventualmente rimossi nelle mansioni precedentemente ricoperte, a condizione che queste abbisognassero di organico, e, altrimenti, a promuovere ugualmente i lavoratori, sempreché lo svolgimento delle mansioni avesse avuto una durata superiore ai tre mesi. Nella specie era stato dimostrato documentalmente e a mezzo di testimoni che l'appellato sin dal 31.1.1989 e fino alla data iniziale delle valorizzazioni (1.12.1991) aveva svolto per metà turno giornaliero le mansioni superiori di dirigente del movimento interno della cabina "Acei" di Livorno, qualificate dalle F.S. di tipologia A, 3 e che quindi aveva diritto, in base alle clausole di garanzia, ad essere inquadrato nella 8 categoria dall'1.12.1991 Le Ferrovie dello Stato propongono ricorso per cassazione, formulando un unico complesso motivo. Il lavoratore resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 39 Cost., degli artt. 1372, 2077, 2103, 1362 e segg., 1387 e segg., 2697 c.c., unitamente a carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo. Preliminarmente richiama passi dell'art. 106 del c.c.n.l. 1.11.1990 - prevedente la stipulazione di specifici accordi per la determinazione di criteri funzionali ed organizzativi per il passaggio con decorrenza dall'1.12.1991 di 995 funzioni dall'8^ alla 9^ categoria nell'ambito dell'area V quadri e di 4908 funzioni dalla 7^ categoria dell'area IV tecnici qualificati alla 8^ categoria dell'are V quadri , l'intesa 17.7.1991, sulle procedure e modalità dei posti da valorizzare, e l'accordo 26.7.1991, relativo alle valorizzazioni di cui agli artt. 32 e 106 del c.c.n.l. suindicato (il cui punto 4 rinvia agli accordi specifici raggiunti in sede di compartimento, in ragione delle particolari situazioni locali di natura organizzativa, di fabbisogno e di produttività, per la ripartizione tra tipologia A, relativa ai posti non legati alla nuova organizzazione del lavoro, e tipologia B, relativa ai posti coinvolti direttamente in processi riorganizzativi dell'Ente). La ricorrente osserva, quindi, in particolare, che, alla stregua di detto ultimo accordo, dall'espletamento di un'attività da valorizzare di tipo A discendeva l'immediato inquadramento nel corrispondente livello retributivo (o categoria), mentre per l'attività B si doveva passare attraverso un preventivo processo di selezione delle attività da valorizzare. Tanto premesso, le linee argomentative del ricorso possono così riassumersi: con l'accordo del 31.7.1991 le F.S. e le organizzazioni sindacali hanno individuato presso l'unità produttiva di Livorno attività da valorizzare sulla base dei 4 criteri oggettivi legati al numero di valorizzazioni da effettuare e alle particolari mansioni ritenute meritevoli di valorizzazione;
- la norma in materia di valorizzazioni di cui all'art. 106 del c.c.n.l. ha natura ed efficacia meramente obbligatoria;
nell'ipotesi di successione di contratti collettivi di diverso livello, il conflitto tra le relative clausole va risolto alla stregua dell'effettiva volontà delle parti stipulanti e non già secondo principi di gerarchia e specialità; - l'argomento secondo cui l'accordo del 31.7.1991 aveva carattere integrativo è “non pertinente”, perché si risolve nell'aprioristica negazione della competenza delle parti sociali a disciplinare diversamente la materia controversa in sede locale, ed è “semmai controproducente", perché la funzione integrativa rimessa alle sede locali implica la scelta dei posti da valorizzare secondo le possibilità e le esigenze organizzative dell'unità produttiva;
- legittimamente sono state quindi individuate, d'intesa con le organizzazioni sindacali, cinque posizioni tra dieci, da valorizzare in 8^ categoria tra i dirigenti del movimento interno, adottando il criterio ineccepibile dell'anzianità di servizio;
- il collegio di appello è incorso in errore nel presupporre che le mansioni in questione appartenessero alla tipologia A, poiché, a quanto risulta dagli atti di causa (è richiamata pag. 10 del ricorso in appello), doveva trattarsi di mansioni di tipologia B, cioè di posti coinvolti in processi riorganizzativi dell'Ente, riguardo ai quali non dovevano applicarsi le norme di garanzia;
non risulta che il AR avesse espletato mansioni identiche a quelle successivamente valorizzate di dirigente di movimento interno;
inoltre l'assegnazione alle mansioni poi valorizzate era stata saltuaria e per tempo limitato, per cui non poteva applicarsi la prima norma di garanzia: insomma non era stato né dedotto né provato che il ricorrente avesse espletato mansioni esclusive o quanto meno prevalenti di dirigenti di movimento interno di livello 8°; 105 -non poteva trovare applicazione la seconda norma di garanzia, poiché non era stato accertato che il lavoratore avesse prestato la sua opera per tre mesi in mansioni superiori a posto vacante;
non era applicabile neanche la terza norma di garanzia;
il ricorrente non aveva mai espletato mansioni superiori all'inquadramento riconosciutogli, né lo aveva mai dedotto. Il ricorso non è fondato. La sentenza impugnata con adeguata motivazione ha proceduto alla ricognizione e interpretazione delle norme contrattuali collettive applicabili nella specie e all'accertamento di circostanze di fatto che, in relazione a tale disciplina, attribuivano al ricorrente il diritto all'inquadramento nell'ottava categoria. Quanto, in particolare, al rapporto tra gli accordi stipulati il 17.7.1991 e il 26.7.1991 a livello nazionale e l'accordo adottato il 31.7.1991 in sede locale, il Tribunale ha esplicitamente rilevato che quest'ultimo aveva funzione integrativa dei primi e che con lo stesso le parti non avevano inteso mettere in discussione le "norme di garanzia" pattuite a livello nazionale. Le critiche formulate a tale accertamento dalla ricorrente appaiono "perplesse" e comunque non evidenziano violazione delle norme legali sull'interpretazione dei contratti e vizi logici della motivazione. E' immotivata infatti la tesi che l'accertamento compiuto dal Tribunale si risolva in un'aprioristica negazione della competenza delle parti sociali a disciplinare diversamente la materia controversa a livello locale, poiché al contrario l'affermazione secondo cui non sussiste incompatibilità tra i due livelli di accordi è espressamente collegata al rilievo che gli aspetti coperti dalle norme di garanzia non avevano formato oggetto di diversa regolamentazione nell'ambito locale e che, in particolare, non era stato posto in discussione il divieto di rimozione dei dipendenti utilizzati in mansioni di tipologia A e il diritto alla promozione in base allo svolgimento per tre mesi delle medesime mansioni. 6 Non sono decisive, quindi, le censure rivolte contro la concorrente affermazione del giudice di merito sulla possibile prevalenza, nella specie, degli accordi di livello nazionale su quello di livello locale. D'altra parte, il rilievo che in realtà le mansioni di dirigente del movimento interno appartenevano non alla tipologia A, ma quella B, è motivato con un generico rinvio a difese svolte in appello e quindi non è inquadrabile in uno dei tipi di censura alle decisioni di merito ammissibile in cassazione a norma dell'art. 360 c.p.c. Riguardo alle mansioni effettivamente svolte dall'attuale controricorrente, i rilievi della ricorrente sono chiaramente inammissibili nella parte in cui propongono (peraltro apoditticamente) una ricostruzione dei fatti in contrasto con l'accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito, secondo cui il lavoratore dal 31 gennaio 1989 all'1.12.1991 era stato addetto ogni giorno di lavoro per metà del turno a tali mansioni. E' irrilevante, poi, il rilievo relativo al mancato svolgimento di mansioni (di dirigente di movimento interno) di livello 8°, se con ciò si intende dedurre l'assenza dei presupposti per l'inquadramento in tale categoria evincibili dalle declaratorie di carattere generale del c.c.n.l., poiché la sentenza impugnata ha dato rilievo alle disposizioni contrattuali sulle valorizzazioni. La doglianza può, tuttavia, interpretarsi anche nel senso che con la stessa si sia inteso comunque censurare la rilevanza attribuita dal Tribunale allo svolgimento non esclusivo o prevalente delle mansioni di dirigente interno. La stessa non può ritenersi fondata. Al riguardo, in una pronuncia in termini di questa Corte (Cass. 23 marzo 1999 n. 2744), si è osservato che era applicabile per analogia il principio, di cui implicitamente aveva fatto applicazione il giudice di merito, secondo cui, in caso di mansioni promiscue, non deve attribuirsi rilievo al solo rapporto quantitativo tra le mansioni svolte, ma la prevalenza deve essere attribuita alla mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica o occasionale. E, in effetti, la giurisprudenza di questa Corte è sostanzialmente concorde, anche se i principi formulati nelle varie occasioni possono riflettere le specificità delle varie fattispecie, nel senso che, per l'identificazione delle attribuzioni che assumano 7 rilievo professionale preminentex ai fini dell'inquadramento del lavoratore, i dati qualitativi concorrono con quelli quantitativi (cfr. Cass. 23 febbraio 1996 n. 1433, 23 giugno 1998 n. 6230, 2 gennaio 2001 n. 9). La pertinenza di questo principio, d'altra parte, è dimostrata dal fatto che, in buona sostanza, la disciplina contrattuale sulle valorizzazioni è valsa ad individuare nuovi ruoli professionali da inquadrare in determinate categorie o livelli contrattuali, con la sola particolarità che l'individuazione degli stessi è avvenuta con appositi accordi nazionali integrativi della contrattazione nazionale, e che l'operatività del nuovo inquadramento è stata fissata ad una data successiva a quella di stipulazione dei relativi accordi: in questo quadro le norme di garanzia hanno avuto evidentemente la funzione, riconducibile ai principi di cui all'art. 2103 c.c., di tutelare professionalità di fatto già conseguite dai lavoratori, anche se messe in evidenza, espressamente tutelate e valorizzate sul piano retributivo, dalla nuova disciplina contrattuale. In definitiva non è oggetto di idonee censure l'accertamento del giudice di merito circa il diritto del AR all'inquadramento nella categoria superiore e al relativo trattamento retributivo sulla base della seconda delle suddette norme di garanzia. E' appena il caso di rilevare l'inconferenza delle osservazioni circa l'inapplicabilità della terza norma di garanzia, che riguarderebbe la copertura dei posti eventualmente rimasti senza titolare. Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare al 26, oltre a Euro controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro milleottocento per onorari. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2003. II Presidente Il Consigliere est. Scherio Tellelтлы 50 НапокPerfis ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA ANCELLIERE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Depositato in Cancelleria 8 joggi, 23 APR. 2003 EMADI BelleIL CANCELLIERE