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Sentenza 1 febbraio 2026
Sentenza 1 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 01/02/2026, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 671/2026
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1090/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 674010395507 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la intimazione di pagamento numero
09420249006599356000, notificata alla ricorrente il 1 dicembre 2024, della somma di euro 362,56 per omesso pagamento della tassa automobilistica, oltre sanzioni e interessi, relativa agli anni 2017/2018 che trae origine dalla cartella n°09420220007497759000 avvenuta in data 6 luglio 2022.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Non si costituiva l'ente impositore Regione Calabria.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
la cartella esattoriale n. 094 2022 0007497759 000 è stata ricevuta in data 06/07/2022 ed è stata ritirata da una persona di famiglia che ha regolarmente firmato l'avviso di ricevimento.
Evidenziava anche che dal 06/07/2022, data di notifica della più volte citata cartella di pagamento n. 094
2022 0007497759 000, al 01/12/2024 data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nessuna prescrizione nemmeno triennale può essere lamentata
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Deve innanzitutto rammentarsi che in base all'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l.
2/86 convertito nella legge 60/86, dal 1° gennaio 1983, l'azione per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Per quanto attiene al termine iniziale di decorrenza della prescrizione la Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza
n. 9120 del 17/04/2009 (Rv. 607555) ha chiarito che “La prescrizione del credito erariale riguardante il versamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale ed inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui tale adempimento doveva essere effettuato, in virtù dell'art. 3, primo comma, del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60” (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4137 del 26/04/1999, n. 3658 del 1997)..
In relazione al termine prescrizionale deve evidenziarsi come un evidente contrasto interpretativo anche all'interno della Suprema Corte di Cassazione è stato superato dalla decisione n. 23397 del 25.10.2016 depositata in data 17.11.2016 il Supremo Collegio, a sezioni Unite ha – forse definitivamente - stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) che si prescrivono in un termine “breve” (di cinque anni), non si possono convertire ad un termine decennale a meno che la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
***
Ciò chiarito va osservato che:
- Da un lato il ricorrente ha sostenuto/eccepito di non aver ricevuto, prima della notifica dell'atto oggi impugnato
(l'avviso di intimazione recapitatagli quando erano abbondantemente decorsi i tre anni previsti per la prescrizione del tributo) alcun atto (in particolare la cartella esattoriale e/o l'avviso di accertamento prodromico antecedente) interruttivo della prescrizione.
- Dall'altro l'Agente per la riscossione con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che dal 06/07/2022, data di notifica della più volte citata cartella di pagamento n. 094 2022 0007497759 000, al 01/12/2024 data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non è decorso il termine triennale.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi
€ 143,00 oltre a IVA, spese e CPA.
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1090/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 674010395507 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la intimazione di pagamento numero
09420249006599356000, notificata alla ricorrente il 1 dicembre 2024, della somma di euro 362,56 per omesso pagamento della tassa automobilistica, oltre sanzioni e interessi, relativa agli anni 2017/2018 che trae origine dalla cartella n°09420220007497759000 avvenuta in data 6 luglio 2022.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Non si costituiva l'ente impositore Regione Calabria.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
la cartella esattoriale n. 094 2022 0007497759 000 è stata ricevuta in data 06/07/2022 ed è stata ritirata da una persona di famiglia che ha regolarmente firmato l'avviso di ricevimento.
Evidenziava anche che dal 06/07/2022, data di notifica della più volte citata cartella di pagamento n. 094
2022 0007497759 000, al 01/12/2024 data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nessuna prescrizione nemmeno triennale può essere lamentata
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Deve innanzitutto rammentarsi che in base all'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l.
2/86 convertito nella legge 60/86, dal 1° gennaio 1983, l'azione per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Per quanto attiene al termine iniziale di decorrenza della prescrizione la Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza
n. 9120 del 17/04/2009 (Rv. 607555) ha chiarito che “La prescrizione del credito erariale riguardante il versamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale ed inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui tale adempimento doveva essere effettuato, in virtù dell'art. 3, primo comma, del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60” (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4137 del 26/04/1999, n. 3658 del 1997)..
In relazione al termine prescrizionale deve evidenziarsi come un evidente contrasto interpretativo anche all'interno della Suprema Corte di Cassazione è stato superato dalla decisione n. 23397 del 25.10.2016 depositata in data 17.11.2016 il Supremo Collegio, a sezioni Unite ha – forse definitivamente - stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) che si prescrivono in un termine “breve” (di cinque anni), non si possono convertire ad un termine decennale a meno che la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
***
Ciò chiarito va osservato che:
- Da un lato il ricorrente ha sostenuto/eccepito di non aver ricevuto, prima della notifica dell'atto oggi impugnato
(l'avviso di intimazione recapitatagli quando erano abbondantemente decorsi i tre anni previsti per la prescrizione del tributo) alcun atto (in particolare la cartella esattoriale e/o l'avviso di accertamento prodromico antecedente) interruttivo della prescrizione.
- Dall'altro l'Agente per la riscossione con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che dal 06/07/2022, data di notifica della più volte citata cartella di pagamento n. 094 2022 0007497759 000, al 01/12/2024 data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non è decorso il termine triennale.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi
€ 143,00 oltre a IVA, spese e CPA.