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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 29/05/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6344 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Carlo
MI e dall'avv. Michele Rosati, elettivamente domiciliata in Eboli (SA), alla Via M. Ripa, n.
46, presso lo studio dei difensori;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
Email_3
Ricorrente
E
(C.F.: ), con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesca Iacoe, elettivamente domiciliata in
1 Cosenza, al Corso Luigi Fera, n. 115, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_4
E
(C.F.: ), Controparte_3 P.IVA_2
in pers. del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Fiumicino del 23/01/2023, dall'avv. Per_1
RA BO, elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell'Ente;
PEC: t;
Email_5
Resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 14/11/2023 agiva contro l e l Parte_1 CP_3 [...]
, dinanzi al Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro, impugnando Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 10020239008003604000, notificata il 13/10/2023, relativa agli avvisi di addebito:
1) n. 40020140001730916000, notificato il 03/06/2014, dell'importo di € 6.603,10;
2) n. 40020140005742953000, notificato il 24/10/2014, dell'importo di € 13.135,88;
3) n. 40020150004392416000, notificato il 27/10/2015, dell'importo di € 4.868,69;
4) n. 40020160002597903000, notificato il 13/05/2016, dell'importo di € 2.732,40;
5) n. 40020160006996500000, notificato il 22/12/2016, dell'importo di € 2.706,62;
6) n. 40020170004367310000, notificato il 05/10/2017, dell'importo di € 5.436,24;
7) n. 40020180002342822000, notificato il 31/07/2018, dell'importo di € 4.065,24;
2 8) n. 40020210003147621000, notificato il 27/01/2022, dell'importo di € 3.866,70;
9) n. 40020220002507823000, notificato il 06/09/2022, dell'importo di € 4.353,73, per mancato pagamento di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni 2011, 2012,
2013, 2015, 2016, 2017, 2019 e 2020.
La ricorrente eccepiva a sostegno dell'opposizione la prescrizione del credito azionato,
essendo decorso il relativo termine quinquennale, l'illegittimità della pretesa creditoria per insussistente notifica degli avvisi di addebito, nonché la violazione dell'art. 7, comma 1, della
L. n. 212/2000, per omessa allegazione della copia notificata degli atti presupposti.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'intimazione di pagamento impugnata, di:
<2) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o
illegittimità e/o infondatezza, anche nel quantum debeatur, della intimazione in parola nella
CP_ parte relativa alle somme richieste dall' a titolo di omessa contribuzione per un totale
complessivo di € 47768,60 e per l'effetto, accertare e dichiarare non dovute le somme
richieste per intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato ovvero, comunque, per i
motivi espressi in narrativa;
3) Condannare, di conseguenza, i convenuti in solido tra loro, al pagamento tutto delle
spese, diritti ed onorari del presente giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati
che dichiarano di averne fatto anticipo>>.
2. Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 01/03/2024, si costituiva in giudizio l che, in via preliminare, eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità della domanda ex art. 617 c.p.c., con riferimento ai vizi formali dell'intimazione di pagamento, per tardività dell'opposizione, essendo decorso il termine di impugnazione previsto dalla legge, decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica degli avvisi di addebito, attività preliminare della fase di riscossione, rientrante tra gli oneri
3 dell'ente impositore, unico soggetto legittimato a controdedurre sul merito delle pretese contributive, nonché la genericità e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione,
considerata la notifica di plurimi validi atti interruttivi.
Evidenziava, infine, la tardività e l'infondatezza della doglianza relativa all'obbligo di allegazione degli atti prodromici all'intimazione, considerato quanto affermato dalla Corte
di Giustizia Tributaria, secondo la quale tale obbligo riguardava solo ed esclusivamente i provvedimenti del Concessionario e non gli atti degli Enti impositori.
Pertanto, concludeva chiedendo al Giudice del Lavoro di:
<in via cautelare, rigettare la richiesta sospensione dell'esecuzione, per difetto dei requisiti
essenziali del fumus boni iuris e del periculum in mora, nonché per inammissibilità della
stessa, così per come esposto in narrativa;
in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile la presente opposizione per tardività, ai sensi
dell'art. 617 c.p.c., relativamente alle eccezioni formali proposte, per i motivi di cui in
narrativa;
nel merito, previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva di relativamente CP_4
alle eccezioni proposte e di competenza dell'Ente impositore, rigettare la domanda per
come motivato in narrativa, tenendo comunque indenne da Controparte_2
qualsiasi onere di carattere giudiziario connesso all'eventuale accoglimento della stessa>>
Con vittoria delle spese del giudizio.
3. L' si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 11/03/2024, CP_3
con la quale contestava quanto ex adverso dedotto, evidenziando, innanzitutto, l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito de quo, peraltro, non opposti dalla ricorrente nei termini di legge.
L'ente rappresentava, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, considerato che la stessa avrebbe dovuto essere sollevata in sede di opposizione ai titoli oggetto di causa e che non era decorso il termine prescrizionale, anche in virtù del compimento di validi atti
4 interruttivi da parte della società concessionaria per la riscossione, nonché della sospensione introdotta dalla normativa emergenziale da Covid-19.
Riteneva, altresì, infondata l'eccezione relativa all'omessa allegazione degli atti prodromici all'intimazione di pagamento, trattandosi di atti di cui la ricorrente aveva avuto piena e legale conoscenza.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di:
<…dichiarare inammissibile ed infondata la domanda e confermare l'intimazione di
pagamento opposta e gli avvisi di addebito indicati in ricorso;
in via subordinata, ordinare uno sgravio parziale dei titoli opposti entro i limiti della diversa
somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio e della quale si richiede
l'accertamento>>.
Con vittoria delle spese del giudizio.
4. Con ordinanza del 29/04/2024, il G.d.L. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli opposti, per insussistenza del periculum in mora e con ordinanza del
29/05/2025 onerava l di indicare le risultanze in base alle quali aveva notificato CP_3
l'AVA n. 40020180002342822000 presso l'indirizzo della ricorrente di Eboli, Via dei
Marcangioni, n. 8, e rinviava la discussione all'udienza del 21/11/2025, che veniva sostituita,
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai rispettivi atti di costituzione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
In particolare, l evidenziava di aver depositato certificato tratto dall'archivio CP_3
anagrafico unico da cui si evinceva che l'avviso di addebito suddetto era stato correttamente notificato presso l'indirizzo di Eboli, ove la ricorrente risiedeva, avendo cambiato la sua residenza solo nel 2020.
5 Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va parzialmente accolto.
Ed, invero è fondata la doglianza di prescrizione delle pretese contributive dell' CP_3
relativamente ai crediti azionati con gli AVA sub 1) n. 40020140001730916000 e 2) n.
40020140005742953000.
Al contrario, sono infondate ed in parte inammissibili tutte le altre ragioni di doglianza.
2. Va premesso che, stante l'avvenuta notifica alla ricorrente di un atto di intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione, prodromico all'inizio di un'azione esecutiva e da considerarsi, quindi, giuridicamente equipollente ad un atto di precetto, la domanda è pienamente ammissibile quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
Risulta, inoltre, contestata, sotto il profilo del rispetto del dettato dell'art. 7, comma 1, della
L. n. 212/2000, la regolarità formale dell'intimazione di pagamento, sicché sotto tale profilo l'opposizione integra un'opposizione agli atti esecutivi sussumibile nella previsione di cui all'art. 617 c.p.c.
Sussiste, dunque, la legittimazione passiva sia in capo all' Controparte_2
, in quanto soggetto che ha posto in essere l'atto prodromico all'inizio dell'azione
[...]
esecutiva oggetto dell'opposizione di cui si discute, sia in capo all'Ente impositore, venendo in rilievo la tematica, attinente alla sussistenza stessa nel merito dei crediti azionati,
dell'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie dell' . CP_3
2. Partendo proprio dal profilo dei vizi formali dell'intimazione di pagamento, occorre evidenziare come si tratti di deduzione inammissibile per tardività della domanda.
6 E, infatti, come detto, con riferimento a detta deduzione si versa nel campo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., posto che con essa viene contestata la legittimità formale dell'atto di intimazione di pagamento.
Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale di legittimità, invero, le azioni di opposizione alle intimazioni di pagamento proposte per vizi attinenti alla regolarità formale del titolo e degli atti di esecuzione, appartengono al novero delle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con la conseguente applicabilità dei relativi limiti decadenziali previsti per tale tipo di opposizioni dal comma 2 dell'art. 617 c.p.c. (cfr., tra le molte, Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018, a mente della quale: <In tema di opposizione
a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento,
carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa
impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi>> e, nello stesso senso, la già richiamata Cass. n. 16757/2019).
Di conseguenza, poiché l'intimazione opposta risulta notificata in data 13.10.2023, mentre il ricorso in opposizione risulta presentato telematicamente in data 14.11.2023,
l'opposizione ex art. 617 c.p.c. risulta proposta tardivamente oltre il termine decadenziale di giorni venti previsto dal succitato art. 617, comma 2, c.p.c. e, di conseguenza sono inammissibili le suddette deduzioni di ordine formale.
3. Passando, poi, alla prima deduzione concernente la sussistenza dei titoli esecutivi, cioè
quella concernente l'omessa notifica dei titoli azionati, va evidenziato che l ha fornito CP_3
piena prova, versando agli atti le copie delle ricevute di ritorno attestanti l'avvenuta consegna degli AVA, dell'avvenuta e regolare notificazione di tutti i titoli ricompresi nell'intimazione di pagamento in parola, oggetto dell'odierna opposizione.
In punto di diritto, in tema di regolarità delle notificazioni delle cartelle esattoriali e degli
Avvisi di addebito, va rammentato che la Suprema Corte ha avuto modo in più occasioni di affermare i seguenti condivisibili principi:
7 a) in tema di riscossione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi non soltanto la notifica della cartella di pagamento può essere pacificamente eseguita, ai sensi dell'art. 26,
comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ma, anzi, in tale ipotesi trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.
890 del 1982 (Cass. n. 2339/2021, n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n.
17598/2010), sicché non può trovare applicazione il disposto dell'art. 7, comma 6, della legge da ultimo citata, introdotto dall'articolo 36, comma 2-quater del D.L. 31 dicembre 2007,
n. 248 – convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 – e poi abrogato nel 2014, che prevedeva l'invio di una raccomandata in caso di consegna non personale dell'atto (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. Trib., Ordinanza n. 9866 dell'11/4/2024 e,
precedentemente, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018; Cass. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 10037 del 10/4/2019);
b) pertanto in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, non vi è necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), sicché laddove vi sia mancato recapito per temporanea assenza del destinatario la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica
(Cass. n. 2339/2021); detto assetto disciplinare è stato ritenuto costituzionalmente ammissibile dalla Corte Costituzionale, la quale nella sentenza n. 175/2018 ha ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento
8 degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n. 10131/2020);
c) la Corte ha anche affermato che “non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o
annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato
consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi
ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.
1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa
nell'impossibilità di prenderne cognizione” (così Cass. Civ., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9246;
Sez. Trib., 4 luglio 2014, n. 15315; 6 giugno 2012, n. 9111, nonchè, in fattispecie analoga,
30 settembre 2011, n. 20027, dove si precisa che la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 cod. civ., l'invio e la conoscenza dell'atto, “spettando al destinatario
l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso”, non operando tale presunzione ed invertendosi l'onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza).
d) la Corte ha anche affermato, a tale proposito, che pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è
pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 e, da ultimo, Cass. n. 4160 del
9 e) secondo Cass n. 9246/2015, poi, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
f) con specifico riferimento alla notifica a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il rapporto di convivenza,
almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario e abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è
sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 24
settembre 2015, n. 18951).
Come può agevolmente rilevarsi, alla luce di tali condivisibili e consolidati principi di diritto le deduzioni difensive, piuttosto assertive, concernenti l'omessa notifica dei titoli esecutivi posti a base dell'intimazione di pagamento sono prive di fondamento.
In merito alla contestata notificazione dell'AVA sub 7), n. 40020180002342822000, è vero che la notifica è stata tentata all'indirizzo di via Marcangioni n. 8 di Eboli, laddove la certificazione anagrafica prodotta da parte ricorrente evidenzia che sino al 6.9.2021 la ricorrente era ancora residente sempre in Eboli alla c.da Rosale s.n.c., e, tuttavia, per un verso, tutte le coeve notificazioni eseguite presso quest'ultimo indirizzo hanno acclarato l'irreperibilità della ricorrente anche in c.da Rosale, sicché comunque la notifica sarebbe stata eseguita con la stessa modalità della compiuta giacenza;
in ogni caso la ricorrente,
come si dirà ha ricevuto regolare comunicazione del titolo mediante la notifica
10 dell'intimazione di pagamento n. 10020199003234287000, perfezionatasi il 19.1.2020,
entro il termine di prescrizione quinquennale delle pretese oggetto dell'AVA.
4. Una volta appurata la regolare notifica dei titoli esecutivi e stante la mancata opposizione avverso di essi nei termini di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, vanno giudicate tardive ed inammissibili le deduzioni che mirano a contestare la sussistenza dei titoli esecutivi e la sussistenza nel merito dei crediti dell'Istituto impositore, ormai divenuti irretrattabili a seguito del decorso del termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto.
Ed, invero, va rammentato che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999 (o agli AVA che sono giuridicamente ad esse equipollenti), determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità
del credito contributivo.
Di conseguenza in caso di mancata impugnazione tempestiva degli AVA – come consta essere avvenuto nel caso in esame – non possono essere più fatti valere, in sede esecutiva o pre-esecutiva, ipotetici vizi attinenti al procedimento di formazione del ruolo antecedenti a detta inoppugnabilità del credito.
Ciò vale sia per la doglianza concernente l'avvenuta prescrizione delle pretese contributive per decorso del termine quinquennale estintivo del credito prima della notifica delle cartelle e degli avvisi sia per ogni doglianza involgente presunti vizi formali dei titoli.
5. Nondimeno le doglianze concernenti la prescrizione delle pretese contributive successivamente alla notifica dei titoli sono in parte fondate.
Occorre, a tal riguardo, rammentare che con la previsione di cui all'art. 3, commi 9 e 10,
legge n. 335/95, il legislatore ha ridotto i termini prescrizionali anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge ed ha invertito la precedente tendenza all'allungamento dei tempi di prescrizione dei contributi (in cambio dell'affermazione del principio di impossibilità
del versamento dei contributi prescritti), al fine di salvaguardare sia le esigenze di certezza
11 dei datori di lavoro debitori, sia le esigenze di speditezza e, quindi, di semplificazione dell'accertamento. In particolare, come specificato dalla Suprema Corte: <In materia di
prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina
posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi
a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui il
precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del
lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero
iniziate dall' nel rispetto della normativa preesistente - il termine di Controparte_5
prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine,
in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se
tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente>> (Cass.,
Sez. Un., n. 6173/2008).
E' anche utile richiamare il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 – principio ormai consolidato anche in sede di merito ed al quale questo giudice ritiene di doversi attenere – a mente del quale la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (come detto quinquennale, secondo l'art. 3,
commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione – ha rimarcato la Corte Regolatrice – si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare
CP_ efficacia di giudicato. Altrettanto è a dirsi con riferimento all'avviso di addebito dell' , che,
dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura
12 previdenziale di detto , ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_3
dalla legge n. 122 del 2010.
Orbene, in relazione agli AVA sub 1) n. 40020140001730916000 e 2) n.
40020140005742953000, deve rilevarsi che tra la data di compimento del primo atto interruttivo, costituito dalla notificazione degli AVA in parola (notifiche eseguite il 3.6.2014
ed il 24.10.2014), e i primi susseguenti atti interruttivi risultanti dagli atti, cioè le notifiche rispettivamente dell'intimazione di pagamento n. 10020189013084426000 e dell'intimazione di pagamento n. 10020199003234287000 è decorso un lasso di tempo più
ampio di cinque anni, posto che la prima intimazione di pagamento è stata notificata l'11.10.2019 e la seconda intimazione è stata notificata il 12.11.2019, con la conseguenza che il termine prescrizionale di estinzione dei crediti si è maturato prima della comunicazione al debitore delle intimazioni in parola.
La situazione non muta alla luce della sospensione dei termini disposta a seguito dei provvedimenti legislativi emergenziali adottati nel corso della pandemia da Covid-19, posto che la prescrizione si è maturata assai prima della sospensione de qua.
Ne consegue che va dichiarata l'insussistenza del diritto dell' a Controparte_6
procedere ad esecuzione forzata in relazione ai crediti oggetto di detti titoli per l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati.
6. A conclusioni opposte deve pervenirsi in relazione ai debiti della ricorrente oggetto degli altri avvisi di addebito opposti, i quali non soltanto risultano regolarmente notificati a parte opponente e non tempestivamente opposti, ma, altresì, hanno ad oggetto pretese creditorie che non si sono estinte per prescrizione.
A tal riguardo va detto che l'agente della riscossione ha dato prova della notifica, prima del decorso di un quinquennio dalla notifica dei titoli esecutivi in questione (avvenuta tra il
27.10.2016 ed il 6.9.2022), dell'intimazione di pagamento n. 10020199011992867000,
notificata il 9.1.2020.
13 Detta intimazione di pagamento, differentemente da quanto affermato dalla ricorrente, è
stata ritualmente notificata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del DPR n. 600/73, posto che nel gennaio 2020 la ricorrente era ancora residente alla c.da Rosale s.n.c. di Eboli e non aveva ancora mutato la sua residenza, sicché, dopo essere stata per ben due volte cercata invano presso detto indirizzo, se ne è acclarata in data 9.1.2020 l'irreperibilità ed il notificante ha provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale, con il conseguente perfezionamento della notifica il 9.1.2020.
Di conseguenza la notifica dell'odierna intimazione di pagamento n.
10020239008003604000, perfezionatasi il 13.10.2023, è avvenuta certamente entro un quinquennio dalla notifica dei precedenti atti interruttivi.
Ne deriva che l'intimazione di paramento in questione va reputata pienamente valevole come tempestivo atto interruttivo della prescrizione.
Con riferimento ai titoli di cui al presente paragrafo, di conseguenza, l'opposizione va respinta, sussistendo il diritto dell'agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata.
7. Sotto il profilo della ripartizione delle spese di lite deve prendersi atto della soccombenza reciproca, stante il parziale accoglimento della domanda introduttiva e va, quindi, disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 6344 del ruolo generale dell'anno 2023, promosso da Parte_1
nei confronti di e dell' , in persona dei rispettivi legali Controparte_7 CP_3
rappresentanti p.t., così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuti per intervenuta prescrizione i crediti previdenziali oggetto dei seguenti titoli: 1) n. 40020140001730916000;
14 2) n. 40020140005742953000, dichiarando insussistente, con esclusivo riguardo a detti titoli, il diritto dell'agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata;
2) rigetta nel resto l'opposizione;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, 4.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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2022 e n. 1686 del 2023);