Articolo 2605 del Codice civile
Articolo 2477Articolo 2463 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 2605.

(Controllo sull'attivita' dei singoli consorziati).

I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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