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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/09/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2116 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CARROCCIA ALFREDO Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
LORENI LAURA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
1 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea ha ad oggetto l'accertamento negativo dell'indebito rivendicato dall' con del 20.9.2023 sulla pens. INV. CIV n. 07085428 per il periodo dal CP_1 CP_2
1.3.2023 al 31.10.2023 per l'importo di € 2.614,58.
3. Alla luce della costituzione dell' e della documentazione allegata alla memoria, può CP_1 essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla difesa attorea.
4. Come noto, infatti, la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione.
È bensì vero che, in talune pronunce della Suprema Corte, si rinviene l'affermazione secondo cui una siffatta situazione si avvera solo quando tutti i contendenti si diano reciprocamente atto della mutata situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi. Ma ciò non può essere inteso nel senso che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, essendo invece sufficiente che sia incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione.
5. Nella fattispecie in esame il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'accertamento negativo, unicamente l'indebito rivendicato dall' con nota del 20.9.2023 sulla pensione INV CIV CP_1
07085428 per il periodo dal 1.3.2023 al 31.10.2023, eccependo la sussistenza del requisito reddituale per il periodo di riferimento.
2 Con la memoria di costituzione l' ha rappresentato che a seguito della proposizione del CP_1 ricorso giudiziario è stata effettuata d'ufficio una ricostituzione reddituale esitata, per quanto qui di interesse, nell'annullamento dell'indebito sulla pensione INV CIV n. 07085428, con riconoscimento del diritto all'assegno per il periodo da marzo a dicembre 2023; tale circostanza oltre ad essere rappresentata in memoria è chiaramente evincibile dalla documentazione prodotta (in particolare comunicazione di riliquidazione del 7.4.2025).
6. È evidente, pertanto, rispetto a quello che è l'oggetto del presente giudizio, che la materia del contendere può ritenersi cessata.
7. Definito in tal modo il contenuto della decisione occorre provvedere sulle spese di lite, le quali devono essere valutate sul presupposto della soccombenza virtuale.
8.
Considerato che
le ragioni dell'indebito rivendicato avevano quale presupposto la insussistenza del requisito reddituale per l'anno 2023, circostanza rispetto alla quale l' ha CP_1 poi rettificato la precedente valutazione solo a seguito dell'esame del ricorso giudiziario, le spese di lite devono essere poste a carico dell' in ossequio al principio di causalità e si CP_3 liquidano nella misura indicata in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, in considerazione del valore della causa e della attività processuale svolta, liquidate nei minimi in ragione della scarsa complessità giuridica delle questioni oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , (R.G. 2116/2024 ), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_1 difesa respinte, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla refusione nei confronti del ricorrente delle spese di lite che si liquidano CP_1 in € 886,00 oltre iva, cpa e accessori come per legge, da distrarsi
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
3
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2116 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CARROCCIA ALFREDO Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
LORENI LAURA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
1 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea ha ad oggetto l'accertamento negativo dell'indebito rivendicato dall' con del 20.9.2023 sulla pens. INV. CIV n. 07085428 per il periodo dal CP_1 CP_2
1.3.2023 al 31.10.2023 per l'importo di € 2.614,58.
3. Alla luce della costituzione dell' e della documentazione allegata alla memoria, può CP_1 essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla difesa attorea.
4. Come noto, infatti, la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione.
È bensì vero che, in talune pronunce della Suprema Corte, si rinviene l'affermazione secondo cui una siffatta situazione si avvera solo quando tutti i contendenti si diano reciprocamente atto della mutata situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi. Ma ciò non può essere inteso nel senso che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, essendo invece sufficiente che sia incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione.
5. Nella fattispecie in esame il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'accertamento negativo, unicamente l'indebito rivendicato dall' con nota del 20.9.2023 sulla pensione INV CIV CP_1
07085428 per il periodo dal 1.3.2023 al 31.10.2023, eccependo la sussistenza del requisito reddituale per il periodo di riferimento.
2 Con la memoria di costituzione l' ha rappresentato che a seguito della proposizione del CP_1 ricorso giudiziario è stata effettuata d'ufficio una ricostituzione reddituale esitata, per quanto qui di interesse, nell'annullamento dell'indebito sulla pensione INV CIV n. 07085428, con riconoscimento del diritto all'assegno per il periodo da marzo a dicembre 2023; tale circostanza oltre ad essere rappresentata in memoria è chiaramente evincibile dalla documentazione prodotta (in particolare comunicazione di riliquidazione del 7.4.2025).
6. È evidente, pertanto, rispetto a quello che è l'oggetto del presente giudizio, che la materia del contendere può ritenersi cessata.
7. Definito in tal modo il contenuto della decisione occorre provvedere sulle spese di lite, le quali devono essere valutate sul presupposto della soccombenza virtuale.
8.
Considerato che
le ragioni dell'indebito rivendicato avevano quale presupposto la insussistenza del requisito reddituale per l'anno 2023, circostanza rispetto alla quale l' ha CP_1 poi rettificato la precedente valutazione solo a seguito dell'esame del ricorso giudiziario, le spese di lite devono essere poste a carico dell' in ossequio al principio di causalità e si CP_3 liquidano nella misura indicata in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, in considerazione del valore della causa e della attività processuale svolta, liquidate nei minimi in ragione della scarsa complessità giuridica delle questioni oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , (R.G. 2116/2024 ), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_1 difesa respinte, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla refusione nei confronti del ricorrente delle spese di lite che si liquidano CP_1 in € 886,00 oltre iva, cpa e accessori come per legge, da distrarsi
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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