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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/02/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Terza Civile
in composizione monocratica
in persona del Giudice dott.ssa Luisa INTINI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8845/2021 R.G. ;
promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. GUGLIELMO LENZO , in forza di procura speciale in atti;
PARTE ATTRICE-
contro
:
(C.F.: ), rappresentato e Email_1 C.F._1
difeso dall'Avv. ARMANDO VERBOROSSO, in forza di procura speciale in atti;
-PARTE CONVENUTA-
avente per oggetto: opposizione all'esecuzione;
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per Parte Attrice: come da atto di citazione in appello
Per Parte Convenuta: come da nota di precisazione delle conclusioni del 30.11.24
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione in appello ha convenuto Parte_1
, chiedendo la riforma della sentenza n. 183 emessa Controparte_1
dal Giudice di Pace di Acireale in data 11.5.21, il quale ha dichiarato “la
pretesa impositiva relativa al ruolo di cui alla cartella di pagamento n.
29320110015519369, ruolo n. 1313/2011 estinta per intervenuta
prescrizione”, con conseguente condanna dell'Agente per la Riscossione
al pagamento delle spese di lite.
A sostegno dell'appello ha rappresentato che Parte_1
erroneamente il Giudice di Pace aveva ritenuto che, a seguito della notificazione della predetta cartella esattoriale avvenuta in data 9.6.11,
non fossero stati più notificati atti interruttivi della prescrizione, non essendo sufficiente a dimostrare la notificazione la documentazione prodotta dall'appellante relativa alla notifica dell'avviso di intimazione n.
29320149050216400.
Parte appellata si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto e ha proposto gravame incidentale condizionato, chiedendo di “dichiarare l'estinzione del diritto di credito
incorporato nella cartella di pagamento n.29320110015519369 in virtù
della maturata “prescrizione quinquennale successiva” ex art. 209 CdS
ed art. 28 legge 689/1981, della cartella di pagamento e del credito che
2 essa incorpora, conseguente al mancato compimento da parte
dell'esattore di atti interruttivi medio tempore”
Tanto premesso si ritiene che parte appellata non abbia formulato alcun appello incidentale in senso tecnico, atteso che la stessa non è risultata soccombente in relazione ad alcuna domanda all'esito del giudizio di primo grado;
, di fatto, si è limitato a chiedere il rigetto Controparte_1
dell'appello, anche con adozione di una formula diversa rispetto al dispositivo della sentenza di primo grado.
Sempre sotto il profilo processuale, deve essere dichiarata l'inutilizzabilità a fini probatori dell'autorizzazione alla notificazione degli atti giudiziari e di contravvenzioni al codice della strada rilasciata dal MISE a Nexive S.p.A. il 25.1.19, atteso che essa è stata prodotta da per la prima volta in appello quale allegato alle Parte_1
note di trattazione per l'udienza del 17.11.21, in violazione dell'art. 345,
comma 3 c.p.c..
Venendo al merito del gravame si ritiene che esso sia infondato.
Agli atti, infatti, non consta la produzione da parte di Parte_1
delle intimazioni di pagamento asseritamente notificate, essendo stati versati in atti solamente una relata di notifica avente ad oggetto un documento portante n. 29320149050216400000, nonché un prospetto elaborato dal solo Concessionario della Riscossione dal quale si dovrebbe evincere che il documento predetto notificato il 27.9.14 ha ad oggetto l'intimazione di pagamento del credito portato dalla cartella esattoriale n. 29320110015519369; il prospetto in esame, stando a quanto sostenuto dall'appellante, dovrebbe essere idoneo a provare
3 anche le notifiche di ulteriori intimazioni di pagamento relative al medesimo credito, operate mediante poste private in data 22.9.17 e
1.3.19 (cfr. docc. 1 e 2 allegati all'atto di appello).
Orbene, a fronte della tempestiva contestazione del riferimento della notifica dell'intimazione di pagamento 29320149050216400000 al credito portato dalla cartella predetta (cfr. verbale di udienza del
2.11.20 celebrata innanzi al Giudice di Pace), non può, a fronte della mancata produzione dell'intimazione stessa, ritenersi provato un tempestivo atto interruttivo della prescrizione.
Ritiene, infatti, il Tribunale, che nel caso di specie debba trovare applicazione la giurisprudenza di legittimità in forza della quale “In tema
di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione
quinquennale, affinché abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara
indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio
diritto, con l'intento sostanziale di costituirlo in mora, in mancanza della
quale non è sufficiente la verificata corrispondenza tra i numeri
identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della
cartella esattoriale, cui si riferisce l'intimazione contenuta in piego
raccomandato inviato all'obbligato, e quelli impressi nei report interni
della società di riscossione” (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, sull'assunto della corrispondenza dei numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report prodotti dalla società di
4 riscossione, aveva confermato l'effetto interruttivo della prescrizione derivato dalle raccomandate, ancorché non fossero stati prodotti gli atti di intimazione di pagamento - cfr. Cass. Civ., Ord. n. 24677/21).
Le superiori considerazioni comportano il rigetto dell'appello con valore assorbente rispetto a tutte le altre difese spiegate dalle parti, atteso che dalla notificazione della cartella esattoriale n. 29320110015519369 in data 9.6.11 deve ritenersi decorso il termine di prescrizione quinquennale del credito vantato in forza di sanzioni applicate quale conseguenza della violazione delle disposizioni del Codice della Strada,
dal momento che non vi èprova della notificazione di idonei atti interruttivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico di parte appellante nella misura determinata in dispositivo, avuto riguardo alla natura e al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania,
definitivamente pronunciando respinge l'appello proposto da Parte_1
condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.552,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%. c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Catania, 5.2.25 il giudice
Dott.ssa Luisa Intini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Terza Civile
in composizione monocratica
in persona del Giudice dott.ssa Luisa INTINI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8845/2021 R.G. ;
promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. GUGLIELMO LENZO , in forza di procura speciale in atti;
PARTE ATTRICE-
contro
:
(C.F.: ), rappresentato e Email_1 C.F._1
difeso dall'Avv. ARMANDO VERBOROSSO, in forza di procura speciale in atti;
-PARTE CONVENUTA-
avente per oggetto: opposizione all'esecuzione;
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per Parte Attrice: come da atto di citazione in appello
Per Parte Convenuta: come da nota di precisazione delle conclusioni del 30.11.24
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione in appello ha convenuto Parte_1
, chiedendo la riforma della sentenza n. 183 emessa Controparte_1
dal Giudice di Pace di Acireale in data 11.5.21, il quale ha dichiarato “la
pretesa impositiva relativa al ruolo di cui alla cartella di pagamento n.
29320110015519369, ruolo n. 1313/2011 estinta per intervenuta
prescrizione”, con conseguente condanna dell'Agente per la Riscossione
al pagamento delle spese di lite.
A sostegno dell'appello ha rappresentato che Parte_1
erroneamente il Giudice di Pace aveva ritenuto che, a seguito della notificazione della predetta cartella esattoriale avvenuta in data 9.6.11,
non fossero stati più notificati atti interruttivi della prescrizione, non essendo sufficiente a dimostrare la notificazione la documentazione prodotta dall'appellante relativa alla notifica dell'avviso di intimazione n.
29320149050216400.
Parte appellata si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto e ha proposto gravame incidentale condizionato, chiedendo di “dichiarare l'estinzione del diritto di credito
incorporato nella cartella di pagamento n.29320110015519369 in virtù
della maturata “prescrizione quinquennale successiva” ex art. 209 CdS
ed art. 28 legge 689/1981, della cartella di pagamento e del credito che
2 essa incorpora, conseguente al mancato compimento da parte
dell'esattore di atti interruttivi medio tempore”
Tanto premesso si ritiene che parte appellata non abbia formulato alcun appello incidentale in senso tecnico, atteso che la stessa non è risultata soccombente in relazione ad alcuna domanda all'esito del giudizio di primo grado;
, di fatto, si è limitato a chiedere il rigetto Controparte_1
dell'appello, anche con adozione di una formula diversa rispetto al dispositivo della sentenza di primo grado.
Sempre sotto il profilo processuale, deve essere dichiarata l'inutilizzabilità a fini probatori dell'autorizzazione alla notificazione degli atti giudiziari e di contravvenzioni al codice della strada rilasciata dal MISE a Nexive S.p.A. il 25.1.19, atteso che essa è stata prodotta da per la prima volta in appello quale allegato alle Parte_1
note di trattazione per l'udienza del 17.11.21, in violazione dell'art. 345,
comma 3 c.p.c..
Venendo al merito del gravame si ritiene che esso sia infondato.
Agli atti, infatti, non consta la produzione da parte di Parte_1
delle intimazioni di pagamento asseritamente notificate, essendo stati versati in atti solamente una relata di notifica avente ad oggetto un documento portante n. 29320149050216400000, nonché un prospetto elaborato dal solo Concessionario della Riscossione dal quale si dovrebbe evincere che il documento predetto notificato il 27.9.14 ha ad oggetto l'intimazione di pagamento del credito portato dalla cartella esattoriale n. 29320110015519369; il prospetto in esame, stando a quanto sostenuto dall'appellante, dovrebbe essere idoneo a provare
3 anche le notifiche di ulteriori intimazioni di pagamento relative al medesimo credito, operate mediante poste private in data 22.9.17 e
1.3.19 (cfr. docc. 1 e 2 allegati all'atto di appello).
Orbene, a fronte della tempestiva contestazione del riferimento della notifica dell'intimazione di pagamento 29320149050216400000 al credito portato dalla cartella predetta (cfr. verbale di udienza del
2.11.20 celebrata innanzi al Giudice di Pace), non può, a fronte della mancata produzione dell'intimazione stessa, ritenersi provato un tempestivo atto interruttivo della prescrizione.
Ritiene, infatti, il Tribunale, che nel caso di specie debba trovare applicazione la giurisprudenza di legittimità in forza della quale “In tema
di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione
quinquennale, affinché abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara
indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio
diritto, con l'intento sostanziale di costituirlo in mora, in mancanza della
quale non è sufficiente la verificata corrispondenza tra i numeri
identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della
cartella esattoriale, cui si riferisce l'intimazione contenuta in piego
raccomandato inviato all'obbligato, e quelli impressi nei report interni
della società di riscossione” (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, sull'assunto della corrispondenza dei numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report prodotti dalla società di
4 riscossione, aveva confermato l'effetto interruttivo della prescrizione derivato dalle raccomandate, ancorché non fossero stati prodotti gli atti di intimazione di pagamento - cfr. Cass. Civ., Ord. n. 24677/21).
Le superiori considerazioni comportano il rigetto dell'appello con valore assorbente rispetto a tutte le altre difese spiegate dalle parti, atteso che dalla notificazione della cartella esattoriale n. 29320110015519369 in data 9.6.11 deve ritenersi decorso il termine di prescrizione quinquennale del credito vantato in forza di sanzioni applicate quale conseguenza della violazione delle disposizioni del Codice della Strada,
dal momento che non vi èprova della notificazione di idonei atti interruttivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico di parte appellante nella misura determinata in dispositivo, avuto riguardo alla natura e al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania,
definitivamente pronunciando respinge l'appello proposto da Parte_1
condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.552,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%. c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Catania, 5.2.25 il giudice
Dott.ssa Luisa Intini
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