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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/06/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5539/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 5539 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dallAvv.to Controparte_1
[...]
[...] in persona del l.r.p.t. Resistente
[...]
Rappresentata e difesa dallAvv.to Francesco TR
OGGETTO: Retribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Accerta e dichiara che tra e la società Parte_1 Controparte_2 dall'1.10.2015 al 16.01.2022 (ad eccezione del periodo 5.08.2019 al 25.06.2020) è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato full time instaurato a seguito della cessione del lavoratore alla convenuta, ai sensi dell'art. 2112 c.c., da parte della società per la quale lo stesso aveva prestato attività di lavoro Controparte_3
pagina 1 di 10 dipendente dal 22.11.2012 al 30.09.2018 con orario di lavoro part time a 30 ore settimanali.
2. Accerta e dichiara il diritto di nei periodo innanzi indicati Parte_1 ad essere inquadrato nel IV livello del CCNL Turismo/Pubblici Esercizi per le mansioni di cuoco e cuoco pizzaiolo svolte alle dipendenze dei predetti datori di lavoro.
3. Per l'effetto, condanna la società in persona del l.r.p.t., a pagare in Controparte_2 favore di la somma complessiva di € 25.449,91 per i titoli Parte_1 di cui in motivazione, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dal dì della maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 2112 c.c. con riferimento al periodo dal
22.11.2012 al 30.09.2018.
4. Rigetta le altre domande di pagamento.
5. Condanna la società in persona del l.r.p.t., a rimborsare al Controparte_2 ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
6. Pone a carico della società le spese di CTU liquidate con separato Controparte_2 decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato con ricorso depositato in data 2.11.2022, ritualmente notificato, conviene in giudizio la che ha gestito nei periodi di seguito indicati il Controparte_2 ristorante-pizzeria sito in Marino-Castel Gandolfo, via dei Pescatori 7 ad insegna Grapes, affermando di avere prestato la propria attività lavorativa in favore della predetta società nei periodi tra l'1.10.2018 e il 4.08.2019 e tra il 26.06.2020 ed il 16.01.2022 in virtù di un passaggio diretto, e senza soluzione di continuità, avendo lavorato presso il medesimo esercizio fin dal 18.06.2012 alle dipendenze della (anch'essa Controparte_3 riconducibile alla famiglia che lo ha gestito fino al mese di settembre 2018.) Per_1
Precisa che la società odierna convenuta ha provveduto alla regolarizzazione del rapporto di lavoro solo in data 11.11.2018 e che il locale è rimasto chiuso nel periodo 5.08.2019 –
31.05.2020 in virtù di un provvedimento della ASL. Riferisce, ancora, che nel contratto di apprendistato part time di assunzione alle dipendenze della società Controparte_3 venivano indicate le mansioni di cameriere di sala -di cui al IV livello del CCNL Turismo
Pubblici Esercizi- mentre invece, di fatto, ha svolto le mansioni superiori di aiuto cuoco fino al mese di novembre 2012 nonché quelle di cuoco e pizzaiolo dal mese di dicembre
2012 e dal 26.06.2020 alla cessazione definitiva quelle di cuoco. Riferisce, infine, di avere reso la prestazione di lavoro secondo le caratteristiche proprie della subordinazione seguendo le direttive impartite da con obbligo di osservare il seguente CP_4
pagina 2 di 10 orario: fino al 2013 dalle 18,30 alle 3,00 per 6 giorni a settimana con un giorno di riposo a rotazione mai coincidente con il sabato e la domenica;
dal 2014 al 4.06.2019 e poi dal
26.06.2020 al 16.01.2022 dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 18,00 alle 24,30 per 6 giorni a settimana con un giorno di riposo a rotazione mai coincidente con il sabato e la domenica.
Sostiene, quindi, di essere stato retribuito in misura inadeguata e non proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., non avendo peraltro mai percepito alcunché a fronte delle numerose ore di lavoro straordinario, del lavoro domenicale a titolo di indennità sostituiva delle ferie non fruite e a titolo di competenze di fine rapporto. Sulla base di tale premessa fattuale chiede al Tribunale adito di accertare la legittimazione passiva della società per tutto Controparte_2
l'arco temporale del rapporto di lavoro dedotto in ricorso, previa declaratoria di nullità del contratto di apprendistato del 22.12.2012, con diritto ad essere inquadrato nel livello VI
Super del CCNL del Settore fino a novembre 2012 e da dicembre 2012 in poi nel IV livello.
Per l'effetto, chiede di condannare la società convenuta al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 100.983,09 oltre rivalutazione interessi come per legge, anche ai sensi dell'art. 2112 c.c. per il periodo di lavoro alle dipendenze della Controparte_3
La società si costituisce in giudizio e resiste alle domande di parte Controparte_2 ricorrente. Premette che il lavoratore è stato assunto il 17.11.2018 in virtù di un contratto di lavoro subordinato full-time (6,40 ore dal martedì alla domenica dalle 12,00 alle 15,00 e dalle 19,00 alle 22,40) per svolgere le mansioni di cuoco venendo correttamente inquadrato nel IV livello del CCNL del Settore nonché venendo regolarmente retribuito.
Con riferimento ai rapporti con la società afferma che il l.r. Controparte_3 CP_4
era un mero dipendente di quest'ultima società e che il ricorrente ha svolto per la
[...] le mansioni di apprendista aiuto cuoco fino ad aprile 2014 in virtù di un CP_3 contratto di lavoro part-time e da maggio 2014 con contratto full-time. Chiede, quindi, di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dai procuratori delle parti, anche su disposizione del giudicante ai sensi dell'art. 421 c.p.c., con la prova per testi e a mezzo CTU contabile. All'odierna udienza, dopo la discussione, previa concessione di termine per il deposito di note autorizzate, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così delineato il thema decidendum del giudizio, appare utile premettere che, com'è noto,
l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo della deve fornire la prova pagina 3 di 10 dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento. E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro in eccedenza -straordinario lavoro festivo - ferie e permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
Inoltre, nel caso di rapporto di lavoro irregolare, cd in nero il prestatore deve provare le mansioni per le quali è stato assunto e che ha effettivamente svolto, nonché individuare la corrispondente qualifica e grado previsti dal contratto collettivo di categoria al fine di consentire al giudicante di individuare il corrispondente livello di inquadramento e il trattamento retributivo a cui aveva diritto.
Qualora poi il lavoratore agisca in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di allegare e provare, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro, indicando “esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. La giurisprudenza della S.C., in conformità con il dettato normativo, ritiene, quindi, che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, il giudice del merito, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica ed adeguata motivazione, deve seguire un iter logico articolato in tre fasi successive:
a) Accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) Individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) Raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare, quindi, la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte.
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della
Cassazione, un'ulteriore verifica volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e pagina 4 di 10 l'autonomia propria della qualifica rivendicata, sempre che la superiore qualifica implichi l'assunzione di differenti, e maggiori, responsabilità. I Supremi Giudici, infatti, hanno affermato che: “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. n.
6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ. n. 7007/1987 n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n.
3528 del 1999).
Nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società convenuta per svolgere le mansioni di cuoco di cui al IV livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi per cui l'accertamento delle mansioni di superiori riguarda il periodo di lavoro alle dipendenze della società e prima CP_3 che venisse inquadrato anche dalla predetta società nel IV livello (dal mese di giugno al mese di novembre 2012).
Tanto premesso, i testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria hanno dichiarato quanto segue: teste di parte ricorrente non parente indifferente: “Ho lavorato per la Testimone_1 società come lavapiatti dal 22 maggio 2019 al 2021 ma non ricordo il mese, CP_2 probabilmente era estate. Posso dire che in tutto il periodo innanzi indicato vi ha lavorato anche il ricorrente. Non so dire chi gestisse il ristorante per il proprietario era . Persona_2
Ricordo che il ricorrente mi ha detto che aveva il contratto di lavoro. Per quanto a mia conoscenza faceva il cuoco preciso che si occupava della preparazione dei secondi piatti in particolare cucinava la carne stando alla piastra. Dei primi invece se ne occupava un altro ragazzo suo amico che era anche il pizzaiolo. In tutto in cucina lavoravamo in tre.
Il ristorante aveva circa 40 coperti. Se il ragazzo che si occupava delle pizze preparando
l'impasto era assente lo sostituiva lui. Non ho mai visto il ricorrente svolgere le mansioni di cameriere. stava sia in cucina che in sala per gestire l'attività e controllare che Persona_2 tutto andasse bene. Io iniziavo a lavorare alle 20 e smettevo alle 23 tuttavia il fine settimana potevo trattenermi anche oltre fino alla mezzanotte. Quando iniziavo a lavorare il ricorrente stava già sul posto intento a cucinare e di solito veniva via con me. Entrambi lavoravamo dal martedì alla domenica in quanto il ristorante il lunedì era chiuso. Non so dire se doveva chiedere permessi per assentarsi in quanto ha sempre lavorato. Tutti i mezzi e gli strumenti di lavoro erano di proprietà del datore di lavoro. Preciso che lavorava oltre le 23,00 nei giorni del venerdì sabato e domenica. Credo che usufruisse delle ferie e in
pagina 5 di 10 detti giorni veniva sostituito. Preciso che prima del 2019 in cui ho avuto il contratto ho lavorato presso il ristorante senza contratto da dicembre 2017. Come ho detto il ricorrente già vi lavorava e ciò sin dal 2017. Dal 2017 al 2021 il titolare è sempre stato CP_4 che mi ha assunto. Non ho contenziosi in atto contro la società”.
teste di parte resistente non parente indifferente: “Ho lavorato per la Testimone_2 presso il ristorante Grapes gestito dalla società resistente dal 2013 al 2018 CP_2 come operatore di sala e in questo periodo ho conosciuto il ricorrente. Credo che anche lui avesse iniziato a lavorare più o meno nello stesso periodo. Per quanto a mia conoscenza era operatore di cucina e a seconda della necessità svolgeva le mansioni di cuoco, o di pizzaiolo o di lavapiatti. Nel periodo in cui ho lavorato per il ristorante il personale di cucina non era fisso ma non superava le 3 persone. Io lavoravo principalmente dalle 18 alla chiusura, in media fino alle una di notte e per quanto mi risulta il ricorrente lavorava anche per il turno di pranzo dalle 12 alle 15 e la sera dalle 18 fino alle ore 23, orario di chiusura della cucina. Preciso che fino al 2018 il ristorante era gestito dalla società che credo fosse amministrata da , e poi è subentrata la CP_3 Parte_2
Non so dire se nel periodo in cui il ricorrente è stato dipendente della Controparte_2 svolgesse le mansioni di aiuto cuoco ma posso dire che il cambio della CP_3 gestione non ha comportato una modifica sostanziale dell'organizzazione del ristorante.
Come ho detto non essendo mutata l'organizzazione, anche l'orario di lavoro del ricorrente
è rimasto inalterato prima e dopo il cambio di gestione del ristorante. Il ristorante osservava il risposo settimanale il lunedì io lavoravo 3 giorni a settimana come ho detto solo per il turno della cena principalmente nei giorni di venerdì, sabato e domenica. E vero che nella fase del cambio di gestione il ricorrente non ha lavorato per 2 o 3 mesi. Preciso che il cambio di gestione è avvenuto all'incirca nel periodo di Pasqua 2018 sicuramente prima dell'estate. Confermo che lavoravo solo di pomeriggio ma per sentito dire in azienda che il ristorante apriva al pubblico alle ore 12.30”.
teste di parte ricorrente non parente indifferente: Testimone_3
“Sono amico del ricorrente mi è capitato qualche volta di recarmi a cena presso il ristorante Grapes di Castel Gandolfo dove il ricorrente all'inizio si occupava solo di cucinare la carne alla griglia e successivamente della preparazione dei piatti del menù, non sono tuttavia mai entrato nella cucina. Inoltre, meno di una decina di volte mi è capita di accompagnarlo a lavoro perché non aveva la macchina e andarlo a riprendere, e ciò è accaduto la mattina intorno alle 7.30/8 e la sera intorno alle 24, ma non ricordo i giorni della settimana. Anche io cugino lavorava nel ristorante come cuoco insieme ad Mio cugino si chiama . Tutto ciò è accaduto all'incirca 6 o 7 anni fa, Persona_4 indifferentemente sia di inverno che d'estate. Vivo in Italia dal 2008. Non ho mai accompagnato a lavoro mio cugino in quanto lui ha la macchina”.
pagina 6 di 10 teste di parte resistente non parente indifferente: “Ho lavorato Testimone_4 presso il ristorante Grapes di Castel Gandolfo dal 2015 al 2019 inizialmente come dipendente della amministrata dalla sig.ra TR e poi come dipendente CP_3 della . In entrambi i periodi ho svolto la stessa mansione di barman e operatore di CP_2 sala. Ho conosciuto il ricorrente sul posto di lavoro che già lavorava quando io sono stato assunto. Il ricorrente lavorava in cucina ma non svolgeva sempre lo stesso ruolo, ossia poteva lavare i piatti, svolgere le mansioni di cuoco o di pizzaiolo. In cucina non lavoravano mai più di 3 persone ma non so dire esattamente ciascuno di che si occupasse.
Io lavoravo principalmente la sera alle 18 fino a chiusura. La cucina apriva alle 19.30 e chiudeva intorno alle 23. Poiché mi è capitato di lavorare qualche volta durante il turno di pranzo, posso dire che la cucina apriva intorno alle 12.30 fino alle 14.30 ma non dire a che ora il personale di cucina iniziasse a lavorare. Il ristorante era chiuso al pubblico il lunedì io lavoravo 4 o 5 giorni alla settimana e il ricorrente era sempre presente. E' vero che a primavera inizio estate del 2018 in occasione del cambio della gestione, il ricorrente non ha lavora per un paio di mesi. Come ho detto la cucina chiudeva alle 23 ed intendo dire che in tale orario tutto il personale della cucina lasciava il ristorante. Non so dire con esattezza chi si occupasse della pulizia della cucina”. teste di parte ricorrente non parente indifferente: Testimone_5
“Ho conosciuto il ricorrente nel 2015, in quanto mi è stato presentato da un mio amico che lavorava come pizzaiolo presso un ristorante ubicato sotto il Lago di Albano, ad insegna
Anche il ricorrente vi lavorava come pizzaiolo mentre io all'epoca lavoravo Pt_3 sempre come pizzaiolo ma presso un altro ristorante. Il ricorrente all'epoca non aveva la patente di guida per cui quando ero libero mi è capitato di accompagnarlo a lavoro, non so dire quante volte sia successo ma non so dire quante volte sia successo. Preciso che negli altri giorni, per quanto riferito dal ricorrente, veniva accompagnato a lavoro da un cameriere o da altri amici. Preciso che nel 2017 ho diviso l'abitazione sita in Ciampino con lui per 6 mesi per cui posso dire che usciva di casa alle 10. Per prendere il treno in quanto iniziava a lavorare alle 11.00. Le volte in cui sono andato a prenderlo a fine giornata posso dire che lavorava fino a mezzanotte, mentre il sabato e domenica poteva anche lavorare fino alle una e mezza. Come ho detto faceva il pizzaiolo nonché il cuoco in quanto il ristorante serviva anche panini con hamburger all'americana”.
Ciò posto, e precisato che non sussistono dubbi sull'attendibilità soggettiva e oggettiva dei testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria, in quanto hanno reso dichiarazioni circostanziate e precise che hanno trovato in massima parte riscontro reciproco, al fine di accertare l'ammontare dei crediti retributivi maturati dal ricorrente nei periodi per cui è causa -in cui ha lavorato prima alle dipendenze della e poi della Controparte_3 CP_2
pagina 7 di 10 si è reso necessario conferire incarico di CTU purtuttavia circoscrivendo il CP_2 quesito alle circostanze fattuali in relazione alle quali, a parere del giudicante, è stata raggiunta la prova seria e rigorosa della loro sussistenza tenuto conto della distribuzione degli oneri probatori. In particolare è stata accertata la nullità del contratto di apprendistato del 2012, considerato che il ricorrente non è mai stato seguito da un tutor né gli è stata impartita alcuna formazione teorico-pratica, così come può dirsi definitivamente accertato che, benché in assenza di un formale contratto di cessione,
l'azienda gestita dalla è stata di fatto trasferita alla Controparte_3 Controparte_2 essendo emersi una serie di elementi che provano come il da Parte_4 ottobre del 2018 in poi ha continuato ad operare attraverso la nuova società. Sussiste, quindi, la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. a norma del quale costituisce trasferimento di azienda qualsiasi operazione che “comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato”. La prosecuzione del rapporto di lavoro del ricorrente, senza soluzione di continuità, dal 22.11.2012 al
16.01.2022 presso la medesima struttura aziendale, che ha conservato la propria identità negli anni che qui vengono in rilievo, implica come conseguenza la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Si rammenta, inoltre, che le Sezioni Unite della Cassazione, sempre in punto di distribuzione degli oneri probatori, hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001). Per quanto attiene alla prova dei pagamenti, va considerato che, fino a Giugno 2018, la busta paga quietanzata costituiva per il datore di lavoro anche la prova principale dell'avvenuto pagamento delle somme dovute al dipendente, che poteva avvenire anche in contanti. Da Luglio 2018, con la Legge di Bilancio n. 205/2017 (art. 1 commi 910-914), è stato invece introdotto l'obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni al fine di porre un freno agli abusi di datori di lavoro che, in molti casi, consegnavano una busta paga regolare ma erogavano poi in contanti ai lavoratori somme inferiori. Pertanto, dall'1.07.2018, i datori di lavoro o i committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa.
pagina 8 di 10 Pertanto, in virtù del combinato risvolto probatorio degli elementi acquisiti al processo, valutati alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, è stato chiesto al CTU di accertare se nei periodi di lavoro prestati alle dipendenze della e della Controparte_3 il lavoratore è stato retribuito in misura adeguata e proporzionata al Controparte_2 lavoro prestato, tenuto conto degli istituti previsti dal CCNL del Settore (in particolare accertando eventuali differenze sulla paga base;
lavoro domenicale;
mensilità aggiuntive;
TFR) e dei seguenti parametri: in relazione al primo periodo mansione di cuoco di cui al IV
Livello CCNL Turismo/Pubblici Esercizi orario di 30 ore settimanali con lavoro domenicale tenuto conto degli istituti previsti dal CCNL del settore in particolare differenze sulla paga base;
lavoro domenicale;
mensilità aggiuntive;
TFR; in relazione al secondo periodo mansione di cuoco-pizzaiolo di cui al IV Livello CCNL Turismo/pubblici Esercizi orario di 40 ore settimanali con lavoro domenicale.
All'esito delle operazioni peritali il CTU ha accertato che il ricorrente, nel periodo dal
22.11.2012 al 30.09.2018 -in cui ha reso la prestazione con orario part time a 30 ore settimanali- ha maturato nei confronti della un credito per differenze Controparte_3 retributive pari a € 5.143,37 e a € 6.485,97 per TFR;
nel periodo dall'1.10.2018 al
16.01.2022 -con formalizzazione del rapporto di lavoro il 17.11.2018- in cui ha reso la prestazione con orario full time a 40 ore settimanali (ad eccezione del periodo dal
5.08.2019 al 25.06.2020)- ha maturato nei confronti della un credito Controparte_2 per differenze retributive pari a € 9.938,48 e a € 3.882,09 per TFR, per i titoli analiticamente indicati nelle tabelle allegate alla CTU.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della documentazione in atti e applicando in modo corretto e coerente con il quesito posto il
CCNL che ha regolato il rapporto di lavoro tra le parti. Il ragionamento tecnico risulta, altresì, completo, logico e coerente e ne è prova che i procuratori delle parti, ricevuta la bozza della relazione peritale, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
In conclusione, la società in persona del l.r.p.t., va condannata a Controparte_2 pagare in favore di la somma complessiva di € 25.449,91 di Parte_1 cui: € 5.143,37 a titolo di differenze retributive e € 6.485,97 a titolo di TFR ex art. 2112 c.c. nel periodo dal 22.11.2012 al 30.09.2018 in cui il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società € 9.938,48 a titolo di differenze retributive e € 3.882,09 a Controparte_3 titolo di TFR nel periodo dall'1.10.2018 al 16.01.2022 -con formalizzazione del rapporto di lavoro il 17.11.2018- in cui il ricorrente ha lavorato alle dipendenze dirette della società
Controparte_2
pagina 9 di 10 Si evidenzia, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere
d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e
Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014).
Sui crediti del ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza, ex art. 91
c.p.c., e liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'importo del credito accertato all'esito del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della società resistente.
Velletri, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 5539 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dallAvv.to Controparte_1
[...]
[...] in persona del l.r.p.t. Resistente
[...]
Rappresentata e difesa dallAvv.to Francesco TR
OGGETTO: Retribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Accerta e dichiara che tra e la società Parte_1 Controparte_2 dall'1.10.2015 al 16.01.2022 (ad eccezione del periodo 5.08.2019 al 25.06.2020) è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato full time instaurato a seguito della cessione del lavoratore alla convenuta, ai sensi dell'art. 2112 c.c., da parte della società per la quale lo stesso aveva prestato attività di lavoro Controparte_3
pagina 1 di 10 dipendente dal 22.11.2012 al 30.09.2018 con orario di lavoro part time a 30 ore settimanali.
2. Accerta e dichiara il diritto di nei periodo innanzi indicati Parte_1 ad essere inquadrato nel IV livello del CCNL Turismo/Pubblici Esercizi per le mansioni di cuoco e cuoco pizzaiolo svolte alle dipendenze dei predetti datori di lavoro.
3. Per l'effetto, condanna la società in persona del l.r.p.t., a pagare in Controparte_2 favore di la somma complessiva di € 25.449,91 per i titoli Parte_1 di cui in motivazione, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dal dì della maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 2112 c.c. con riferimento al periodo dal
22.11.2012 al 30.09.2018.
4. Rigetta le altre domande di pagamento.
5. Condanna la società in persona del l.r.p.t., a rimborsare al Controparte_2 ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
6. Pone a carico della società le spese di CTU liquidate con separato Controparte_2 decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato con ricorso depositato in data 2.11.2022, ritualmente notificato, conviene in giudizio la che ha gestito nei periodi di seguito indicati il Controparte_2 ristorante-pizzeria sito in Marino-Castel Gandolfo, via dei Pescatori 7 ad insegna Grapes, affermando di avere prestato la propria attività lavorativa in favore della predetta società nei periodi tra l'1.10.2018 e il 4.08.2019 e tra il 26.06.2020 ed il 16.01.2022 in virtù di un passaggio diretto, e senza soluzione di continuità, avendo lavorato presso il medesimo esercizio fin dal 18.06.2012 alle dipendenze della (anch'essa Controparte_3 riconducibile alla famiglia che lo ha gestito fino al mese di settembre 2018.) Per_1
Precisa che la società odierna convenuta ha provveduto alla regolarizzazione del rapporto di lavoro solo in data 11.11.2018 e che il locale è rimasto chiuso nel periodo 5.08.2019 –
31.05.2020 in virtù di un provvedimento della ASL. Riferisce, ancora, che nel contratto di apprendistato part time di assunzione alle dipendenze della società Controparte_3 venivano indicate le mansioni di cameriere di sala -di cui al IV livello del CCNL Turismo
Pubblici Esercizi- mentre invece, di fatto, ha svolto le mansioni superiori di aiuto cuoco fino al mese di novembre 2012 nonché quelle di cuoco e pizzaiolo dal mese di dicembre
2012 e dal 26.06.2020 alla cessazione definitiva quelle di cuoco. Riferisce, infine, di avere reso la prestazione di lavoro secondo le caratteristiche proprie della subordinazione seguendo le direttive impartite da con obbligo di osservare il seguente CP_4
pagina 2 di 10 orario: fino al 2013 dalle 18,30 alle 3,00 per 6 giorni a settimana con un giorno di riposo a rotazione mai coincidente con il sabato e la domenica;
dal 2014 al 4.06.2019 e poi dal
26.06.2020 al 16.01.2022 dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 18,00 alle 24,30 per 6 giorni a settimana con un giorno di riposo a rotazione mai coincidente con il sabato e la domenica.
Sostiene, quindi, di essere stato retribuito in misura inadeguata e non proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., non avendo peraltro mai percepito alcunché a fronte delle numerose ore di lavoro straordinario, del lavoro domenicale a titolo di indennità sostituiva delle ferie non fruite e a titolo di competenze di fine rapporto. Sulla base di tale premessa fattuale chiede al Tribunale adito di accertare la legittimazione passiva della società per tutto Controparte_2
l'arco temporale del rapporto di lavoro dedotto in ricorso, previa declaratoria di nullità del contratto di apprendistato del 22.12.2012, con diritto ad essere inquadrato nel livello VI
Super del CCNL del Settore fino a novembre 2012 e da dicembre 2012 in poi nel IV livello.
Per l'effetto, chiede di condannare la società convenuta al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 100.983,09 oltre rivalutazione interessi come per legge, anche ai sensi dell'art. 2112 c.c. per il periodo di lavoro alle dipendenze della Controparte_3
La società si costituisce in giudizio e resiste alle domande di parte Controparte_2 ricorrente. Premette che il lavoratore è stato assunto il 17.11.2018 in virtù di un contratto di lavoro subordinato full-time (6,40 ore dal martedì alla domenica dalle 12,00 alle 15,00 e dalle 19,00 alle 22,40) per svolgere le mansioni di cuoco venendo correttamente inquadrato nel IV livello del CCNL del Settore nonché venendo regolarmente retribuito.
Con riferimento ai rapporti con la società afferma che il l.r. Controparte_3 CP_4
era un mero dipendente di quest'ultima società e che il ricorrente ha svolto per la
[...] le mansioni di apprendista aiuto cuoco fino ad aprile 2014 in virtù di un CP_3 contratto di lavoro part-time e da maggio 2014 con contratto full-time. Chiede, quindi, di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dai procuratori delle parti, anche su disposizione del giudicante ai sensi dell'art. 421 c.p.c., con la prova per testi e a mezzo CTU contabile. All'odierna udienza, dopo la discussione, previa concessione di termine per il deposito di note autorizzate, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così delineato il thema decidendum del giudizio, appare utile premettere che, com'è noto,
l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo della deve fornire la prova pagina 3 di 10 dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento. E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro in eccedenza -straordinario lavoro festivo - ferie e permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
Inoltre, nel caso di rapporto di lavoro irregolare, cd in nero il prestatore deve provare le mansioni per le quali è stato assunto e che ha effettivamente svolto, nonché individuare la corrispondente qualifica e grado previsti dal contratto collettivo di categoria al fine di consentire al giudicante di individuare il corrispondente livello di inquadramento e il trattamento retributivo a cui aveva diritto.
Qualora poi il lavoratore agisca in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di allegare e provare, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro, indicando “esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. La giurisprudenza della S.C., in conformità con il dettato normativo, ritiene, quindi, che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, il giudice del merito, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica ed adeguata motivazione, deve seguire un iter logico articolato in tre fasi successive:
a) Accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) Individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) Raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare, quindi, la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte.
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della
Cassazione, un'ulteriore verifica volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e pagina 4 di 10 l'autonomia propria della qualifica rivendicata, sempre che la superiore qualifica implichi l'assunzione di differenti, e maggiori, responsabilità. I Supremi Giudici, infatti, hanno affermato che: “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. n.
6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ. n. 7007/1987 n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n.
3528 del 1999).
Nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società convenuta per svolgere le mansioni di cuoco di cui al IV livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi per cui l'accertamento delle mansioni di superiori riguarda il periodo di lavoro alle dipendenze della società e prima CP_3 che venisse inquadrato anche dalla predetta società nel IV livello (dal mese di giugno al mese di novembre 2012).
Tanto premesso, i testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria hanno dichiarato quanto segue: teste di parte ricorrente non parente indifferente: “Ho lavorato per la Testimone_1 società come lavapiatti dal 22 maggio 2019 al 2021 ma non ricordo il mese, CP_2 probabilmente era estate. Posso dire che in tutto il periodo innanzi indicato vi ha lavorato anche il ricorrente. Non so dire chi gestisse il ristorante per il proprietario era . Persona_2
Ricordo che il ricorrente mi ha detto che aveva il contratto di lavoro. Per quanto a mia conoscenza faceva il cuoco preciso che si occupava della preparazione dei secondi piatti in particolare cucinava la carne stando alla piastra. Dei primi invece se ne occupava un altro ragazzo suo amico che era anche il pizzaiolo. In tutto in cucina lavoravamo in tre.
Il ristorante aveva circa 40 coperti. Se il ragazzo che si occupava delle pizze preparando
l'impasto era assente lo sostituiva lui. Non ho mai visto il ricorrente svolgere le mansioni di cameriere. stava sia in cucina che in sala per gestire l'attività e controllare che Persona_2 tutto andasse bene. Io iniziavo a lavorare alle 20 e smettevo alle 23 tuttavia il fine settimana potevo trattenermi anche oltre fino alla mezzanotte. Quando iniziavo a lavorare il ricorrente stava già sul posto intento a cucinare e di solito veniva via con me. Entrambi lavoravamo dal martedì alla domenica in quanto il ristorante il lunedì era chiuso. Non so dire se doveva chiedere permessi per assentarsi in quanto ha sempre lavorato. Tutti i mezzi e gli strumenti di lavoro erano di proprietà del datore di lavoro. Preciso che lavorava oltre le 23,00 nei giorni del venerdì sabato e domenica. Credo che usufruisse delle ferie e in
pagina 5 di 10 detti giorni veniva sostituito. Preciso che prima del 2019 in cui ho avuto il contratto ho lavorato presso il ristorante senza contratto da dicembre 2017. Come ho detto il ricorrente già vi lavorava e ciò sin dal 2017. Dal 2017 al 2021 il titolare è sempre stato CP_4 che mi ha assunto. Non ho contenziosi in atto contro la società”.
teste di parte resistente non parente indifferente: “Ho lavorato per la Testimone_2 presso il ristorante Grapes gestito dalla società resistente dal 2013 al 2018 CP_2 come operatore di sala e in questo periodo ho conosciuto il ricorrente. Credo che anche lui avesse iniziato a lavorare più o meno nello stesso periodo. Per quanto a mia conoscenza era operatore di cucina e a seconda della necessità svolgeva le mansioni di cuoco, o di pizzaiolo o di lavapiatti. Nel periodo in cui ho lavorato per il ristorante il personale di cucina non era fisso ma non superava le 3 persone. Io lavoravo principalmente dalle 18 alla chiusura, in media fino alle una di notte e per quanto mi risulta il ricorrente lavorava anche per il turno di pranzo dalle 12 alle 15 e la sera dalle 18 fino alle ore 23, orario di chiusura della cucina. Preciso che fino al 2018 il ristorante era gestito dalla società che credo fosse amministrata da , e poi è subentrata la CP_3 Parte_2
Non so dire se nel periodo in cui il ricorrente è stato dipendente della Controparte_2 svolgesse le mansioni di aiuto cuoco ma posso dire che il cambio della CP_3 gestione non ha comportato una modifica sostanziale dell'organizzazione del ristorante.
Come ho detto non essendo mutata l'organizzazione, anche l'orario di lavoro del ricorrente
è rimasto inalterato prima e dopo il cambio di gestione del ristorante. Il ristorante osservava il risposo settimanale il lunedì io lavoravo 3 giorni a settimana come ho detto solo per il turno della cena principalmente nei giorni di venerdì, sabato e domenica. E vero che nella fase del cambio di gestione il ricorrente non ha lavorato per 2 o 3 mesi. Preciso che il cambio di gestione è avvenuto all'incirca nel periodo di Pasqua 2018 sicuramente prima dell'estate. Confermo che lavoravo solo di pomeriggio ma per sentito dire in azienda che il ristorante apriva al pubblico alle ore 12.30”.
teste di parte ricorrente non parente indifferente: Testimone_3
“Sono amico del ricorrente mi è capitato qualche volta di recarmi a cena presso il ristorante Grapes di Castel Gandolfo dove il ricorrente all'inizio si occupava solo di cucinare la carne alla griglia e successivamente della preparazione dei piatti del menù, non sono tuttavia mai entrato nella cucina. Inoltre, meno di una decina di volte mi è capita di accompagnarlo a lavoro perché non aveva la macchina e andarlo a riprendere, e ciò è accaduto la mattina intorno alle 7.30/8 e la sera intorno alle 24, ma non ricordo i giorni della settimana. Anche io cugino lavorava nel ristorante come cuoco insieme ad Mio cugino si chiama . Tutto ciò è accaduto all'incirca 6 o 7 anni fa, Persona_4 indifferentemente sia di inverno che d'estate. Vivo in Italia dal 2008. Non ho mai accompagnato a lavoro mio cugino in quanto lui ha la macchina”.
pagina 6 di 10 teste di parte resistente non parente indifferente: “Ho lavorato Testimone_4 presso il ristorante Grapes di Castel Gandolfo dal 2015 al 2019 inizialmente come dipendente della amministrata dalla sig.ra TR e poi come dipendente CP_3 della . In entrambi i periodi ho svolto la stessa mansione di barman e operatore di CP_2 sala. Ho conosciuto il ricorrente sul posto di lavoro che già lavorava quando io sono stato assunto. Il ricorrente lavorava in cucina ma non svolgeva sempre lo stesso ruolo, ossia poteva lavare i piatti, svolgere le mansioni di cuoco o di pizzaiolo. In cucina non lavoravano mai più di 3 persone ma non so dire esattamente ciascuno di che si occupasse.
Io lavoravo principalmente la sera alle 18 fino a chiusura. La cucina apriva alle 19.30 e chiudeva intorno alle 23. Poiché mi è capitato di lavorare qualche volta durante il turno di pranzo, posso dire che la cucina apriva intorno alle 12.30 fino alle 14.30 ma non dire a che ora il personale di cucina iniziasse a lavorare. Il ristorante era chiuso al pubblico il lunedì io lavoravo 4 o 5 giorni alla settimana e il ricorrente era sempre presente. E' vero che a primavera inizio estate del 2018 in occasione del cambio della gestione, il ricorrente non ha lavora per un paio di mesi. Come ho detto la cucina chiudeva alle 23 ed intendo dire che in tale orario tutto il personale della cucina lasciava il ristorante. Non so dire con esattezza chi si occupasse della pulizia della cucina”. teste di parte ricorrente non parente indifferente: Testimone_5
“Ho conosciuto il ricorrente nel 2015, in quanto mi è stato presentato da un mio amico che lavorava come pizzaiolo presso un ristorante ubicato sotto il Lago di Albano, ad insegna
Anche il ricorrente vi lavorava come pizzaiolo mentre io all'epoca lavoravo Pt_3 sempre come pizzaiolo ma presso un altro ristorante. Il ricorrente all'epoca non aveva la patente di guida per cui quando ero libero mi è capitato di accompagnarlo a lavoro, non so dire quante volte sia successo ma non so dire quante volte sia successo. Preciso che negli altri giorni, per quanto riferito dal ricorrente, veniva accompagnato a lavoro da un cameriere o da altri amici. Preciso che nel 2017 ho diviso l'abitazione sita in Ciampino con lui per 6 mesi per cui posso dire che usciva di casa alle 10. Per prendere il treno in quanto iniziava a lavorare alle 11.00. Le volte in cui sono andato a prenderlo a fine giornata posso dire che lavorava fino a mezzanotte, mentre il sabato e domenica poteva anche lavorare fino alle una e mezza. Come ho detto faceva il pizzaiolo nonché il cuoco in quanto il ristorante serviva anche panini con hamburger all'americana”.
Ciò posto, e precisato che non sussistono dubbi sull'attendibilità soggettiva e oggettiva dei testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria, in quanto hanno reso dichiarazioni circostanziate e precise che hanno trovato in massima parte riscontro reciproco, al fine di accertare l'ammontare dei crediti retributivi maturati dal ricorrente nei periodi per cui è causa -in cui ha lavorato prima alle dipendenze della e poi della Controparte_3 CP_2
pagina 7 di 10 si è reso necessario conferire incarico di CTU purtuttavia circoscrivendo il CP_2 quesito alle circostanze fattuali in relazione alle quali, a parere del giudicante, è stata raggiunta la prova seria e rigorosa della loro sussistenza tenuto conto della distribuzione degli oneri probatori. In particolare è stata accertata la nullità del contratto di apprendistato del 2012, considerato che il ricorrente non è mai stato seguito da un tutor né gli è stata impartita alcuna formazione teorico-pratica, così come può dirsi definitivamente accertato che, benché in assenza di un formale contratto di cessione,
l'azienda gestita dalla è stata di fatto trasferita alla Controparte_3 Controparte_2 essendo emersi una serie di elementi che provano come il da Parte_4 ottobre del 2018 in poi ha continuato ad operare attraverso la nuova società. Sussiste, quindi, la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. a norma del quale costituisce trasferimento di azienda qualsiasi operazione che “comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato”. La prosecuzione del rapporto di lavoro del ricorrente, senza soluzione di continuità, dal 22.11.2012 al
16.01.2022 presso la medesima struttura aziendale, che ha conservato la propria identità negli anni che qui vengono in rilievo, implica come conseguenza la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Si rammenta, inoltre, che le Sezioni Unite della Cassazione, sempre in punto di distribuzione degli oneri probatori, hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001). Per quanto attiene alla prova dei pagamenti, va considerato che, fino a Giugno 2018, la busta paga quietanzata costituiva per il datore di lavoro anche la prova principale dell'avvenuto pagamento delle somme dovute al dipendente, che poteva avvenire anche in contanti. Da Luglio 2018, con la Legge di Bilancio n. 205/2017 (art. 1 commi 910-914), è stato invece introdotto l'obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni al fine di porre un freno agli abusi di datori di lavoro che, in molti casi, consegnavano una busta paga regolare ma erogavano poi in contanti ai lavoratori somme inferiori. Pertanto, dall'1.07.2018, i datori di lavoro o i committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa.
pagina 8 di 10 Pertanto, in virtù del combinato risvolto probatorio degli elementi acquisiti al processo, valutati alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, è stato chiesto al CTU di accertare se nei periodi di lavoro prestati alle dipendenze della e della Controparte_3 il lavoratore è stato retribuito in misura adeguata e proporzionata al Controparte_2 lavoro prestato, tenuto conto degli istituti previsti dal CCNL del Settore (in particolare accertando eventuali differenze sulla paga base;
lavoro domenicale;
mensilità aggiuntive;
TFR) e dei seguenti parametri: in relazione al primo periodo mansione di cuoco di cui al IV
Livello CCNL Turismo/Pubblici Esercizi orario di 30 ore settimanali con lavoro domenicale tenuto conto degli istituti previsti dal CCNL del settore in particolare differenze sulla paga base;
lavoro domenicale;
mensilità aggiuntive;
TFR; in relazione al secondo periodo mansione di cuoco-pizzaiolo di cui al IV Livello CCNL Turismo/pubblici Esercizi orario di 40 ore settimanali con lavoro domenicale.
All'esito delle operazioni peritali il CTU ha accertato che il ricorrente, nel periodo dal
22.11.2012 al 30.09.2018 -in cui ha reso la prestazione con orario part time a 30 ore settimanali- ha maturato nei confronti della un credito per differenze Controparte_3 retributive pari a € 5.143,37 e a € 6.485,97 per TFR;
nel periodo dall'1.10.2018 al
16.01.2022 -con formalizzazione del rapporto di lavoro il 17.11.2018- in cui ha reso la prestazione con orario full time a 40 ore settimanali (ad eccezione del periodo dal
5.08.2019 al 25.06.2020)- ha maturato nei confronti della un credito Controparte_2 per differenze retributive pari a € 9.938,48 e a € 3.882,09 per TFR, per i titoli analiticamente indicati nelle tabelle allegate alla CTU.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della documentazione in atti e applicando in modo corretto e coerente con il quesito posto il
CCNL che ha regolato il rapporto di lavoro tra le parti. Il ragionamento tecnico risulta, altresì, completo, logico e coerente e ne è prova che i procuratori delle parti, ricevuta la bozza della relazione peritale, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
In conclusione, la società in persona del l.r.p.t., va condannata a Controparte_2 pagare in favore di la somma complessiva di € 25.449,91 di Parte_1 cui: € 5.143,37 a titolo di differenze retributive e € 6.485,97 a titolo di TFR ex art. 2112 c.c. nel periodo dal 22.11.2012 al 30.09.2018 in cui il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società € 9.938,48 a titolo di differenze retributive e € 3.882,09 a Controparte_3 titolo di TFR nel periodo dall'1.10.2018 al 16.01.2022 -con formalizzazione del rapporto di lavoro il 17.11.2018- in cui il ricorrente ha lavorato alle dipendenze dirette della società
Controparte_2
pagina 9 di 10 Si evidenzia, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere
d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e
Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014).
Sui crediti del ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza, ex art. 91
c.p.c., e liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'importo del credito accertato all'esito del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della società resistente.
Velletri, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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