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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 3094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3094 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, il giudice dà lettura della sentenza che segue in assenza delle parti
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015 il 15 dicembre 2015 al numero 10643 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità e risarcimento del danno
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti TE
stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore del
01 ottobre 2021, dall'avv. Claudio Cantelmi, presso lo studio del quale è
elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
, con il patrocinio dell'avv. Raffaele Barone in virtù di Controparte_1
procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in Salerno alla via
Sichelmanno n. 22 presso lo studio dell'avv. Marco Raimo;
1 Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate – integralmente richiamate in queste sede - e all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 10 luglio 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 09 dicembre 2015 ha citato in TE
giudizio innanzi al Tribunale di Salerno per ivi sentire Controparte_1
accogliere le seguenti testuali conclusioni: “a) Previo accertamento,
dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la Sig.ra alla Controparte_1
riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
b) in alternativa, condannare
l'odierna convenuta a versare l'equivalente in denaro dei costi necessari per
l'esecuzione delle opere di riduzione in pristino, che si quantificano in via
prudenziale nella somma di Euro 25.000,00; c) in ogni caso, condannare la
convenuta al risarcimento, in favore della Sig. di tutti i TE
danni patiti e patenti, patrimoniali e non, tutti inclusi e nessuno escluso, anche
esistenziali, derivanti dai fatti di cui narrativa, nella misura che il Giudice
riterrà di liquidare, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre a
rivalutazione monetaria e/o interessi compensativi dalla data
dell'inadempimento sino all'effettivo soddisfo;
d) con vittoria di spese e
compensi con clausola di attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”
A fondamento delle pretese esperite, l'attrice ha dedotto: - di essere proprietaria di un fondo agricolo con entrostante fabbricato rurale sito in
Salerno, località Vainisi di Giovi, identificato al foglio 21 del catasto e contrassegnato dalle particelle 532 e 533; - che sul lato est del fondo, all'esito dell'accertamento tecnico preventivo condotto svolto dal geometra incaricato,
era stata riscontrata l'assenza di un notevole volume di terreno che, “a colpo
d'occhio”, era risultato riversato alla base della scarpata, in corrispondenza
2 dell'appezzamento appartenente, sino al 29 maggio 2008, a;
- Controparte_1
che la convenuta aveva effettuato tale sbancamento di terreno per creare una strada di accesso al proprio fondo, adibito a cantiere per la costruzione di un fabbricato;
- che detto sbancamento era stato eseguito sulla base di un accordo con la convenuta, accordo che aveva previsto l'assunzione, da parte di
[...]
, dell'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi una volta terminati i CP_1
lavori di edificazione del fabbricato;
- che lo sbancamento era stato necessario per consentire ai mezzi pesanti di raggiungere il cantiere;
- che gli interventi realizzati avevano determinato lo sconvolgimento della linea di demarcazione tra i fondi confinanti e compromesso l'equilibrio statico del proprio fabbricato rurale;
- che il tentativo di comporre bonariamente la controversia era fallito.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 25 febbraio 2016 ha accettato il contraddittorio , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti testuali conclusioni: “a. preliminarmente, accertarsi e dichiararsi
l'improcedibilità della domanda relativamente per i motivi di cui al capo 1)
della presente comparsa;
b. nel merito, rigettare la domanda attrice così come
formulata siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui sopra;
c.
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, IVA
e CPA come per legge”.
Più in dettaglio, la convenuta ha dedotto: - l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
- la distanza tra i fondi, non confinanti per la presenza di una strada interpoderale sterrata utile al passaggio di mezzi di trasporto;
- la natura migliorativa dell'intervento eseguito, volto a realizzare una “superficie maggiormente
carrabile” del fondo della riferita strada e la mancata realizzazione di opere di sbancamento o sconfinamento;
- che il terrapieno dell'attrice non era costituito
3 da materiali drenanti, bensì da rifiuti speciali (materiali di risulta edile frammisti a terreno) e che la scarpata del fondo di aveva già TE
patito, da tempo, un ammaloramento, versando in condizioni di totale incuria;
- che il crollo del terreno lungo la scarpate non protette era già in atto ben prima di qualsivoglia intervento;
- che non vi era stato alcun accordo con l'attrice,
ma che, originariamente, ella era intenzionata a costruire un manufatto all'interno del proprio fondo, tanto da aver iniziato a realizzare lo scavo al centro dello stesso per l'avvio dei lavori;
- che, allarmata dai propri tecnici di fiducia sul precario stato di conservazione e manutenzione del terreno dell'attrice e appurato che quest'ultima non aveva intenzione di frenare lo scivolamento del materiale di risulta costituente il terrapieno antistante il proprio fondo, era stata costretta a interrompere la realizzazione delle opere già avviate, ripristinando lo status quo ante del fondo e ponendo quest'ultimo in vendita,
All'udienza del 28 aprile 2016 il Tribunale ha concesso all'attrice il termine per attivare la condizione di procedibilità.
Successivamente, all'udienza del 16 novembre 2016 il giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
Svolta l'istruttoria orale, disposto lo svolgimento di un accertamento tecnico ed esaurite le operazioni in seguito alla sostituzione del nominato ausiliare, la causa è stata assegnata allo scrivente, il quale ha fissato la discussione orale ex
art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
Tanto puntualizzato, la domanda attorea – da qualificarsi in termini di azione di risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo di ripristino dell'originaria condizione dei luoghi, alterata a causa dello sbancamento,
4 assunto come autorizzato, ai fini dell'edificazione del manufatto edilizio - è
infondata e, pertanto, va rigettata.
Invero, in disparte la prova dell'accordo dedotto dalla parte attrice, il dibattito processuale non ha lasciato emergere la prova dell'alterazione delle originarie condizioni dei luoghi - di cui la parte attrice ha invocato il ripristino -, causata dalle rappresentate opere di sbancamento.
Il consulente dell'ufficio, con motivazione appagante sul piano logico,
costruita secondo un convincente impianto motivazionale, supportato sul piano tecnico, non contestato dalle parti [è appena il caso di rammentare che la prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione ammette che il fatto storico oggetto di discussione tra le parti decisivo possa essere rappresentato anche dai fatti accertati dal consulente dell'ufficio, che può avere natura percipiente (vedi in tal senso Cass. n. 14599 del 2021; Cass. n. 18598 del 2020; Cass. n. 13770
del 2018)], non ha rilevato né all'esito dell'accesso ai luoghi di causa né sulla scorta dell'esame delle cartografie preesistenti né, tantomeno, all'esito della visione delle ortofoto di diverse annate acquisite anche successivamente all'anno 2007, alcuna significativa alterazione dello stato dei luoghi in corrispondenza del confine sud orientale della particella 532 con quella contrassegnata dal numero 267 (“Il consulente tecnico di parte attrice,
ET , riporta nella propria relazione di perizia Controparte_2
del 08/06/2009 che lungo il confine sud orientale della particella 532 vi
sarebbe uno sbancamento, ma che il sottoscritto non ha rilevato nè durante
l'accesso ai luoghi, come mostrato nelle foto allegate, né dall'esame delle
cartografie preesistenti né tanto meno dalle ortofoto di diverse annate
acquisite anche successivamente all'anno 2007”), tale da potere essere ascritta,
sul piano causale, all'evocata opera di sbancamento del terreno lamentata
5 dall'attrice [il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del
consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della
motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e
adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni
siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo, Cass. n. 1257 del
2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo
puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente
tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non
incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per
relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza
tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a
riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte
dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione” (si confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222 del
2009; Cass. n. 10668 del 2005)].
Più analiticamente, la conclusione raggiunta dall'ausiliare ha tratto alimento della visione del servizio di consultazione del geoportale nazionale e dall'analisi delle ortofoto di diversi anni (1988, 1994, 2000, 2006 e 2012), a cui sono stati sovrapposti i limiti catastali delle particelle delle parti.
Il consulente dell'ufficio ha, dunque, rilevato che la stradina (tratturo) presente lungo i confini delle particelle 532, appartenente all'attrice, e 267, riferibile alla convenuta sino al 29 maggio 2008, è stata realizzata nel 1988, conservando inalterati i profili strutturali e morfologici [“In particolare tramite il servizio
di consultazione del Geoportale
Nazionale1(https://gn.mase.gov.it/portale/servizio-di-consultazione-wms
sono state esaminate le ortofoto di diversi anni (1988 - 1994 - 2000 - 2006 -
6 2012), a cui sono stati sovrapposti i limiti catastali delle particelle di proprietà
di parte attrice e di parte convenuta attraverso l'opportuna georeferenziazione
con l'utilizzo di un software G.I.S. e che sono mostrate in Allegato 7 in cui sono
riportate in scala 1: 2000 le cartografie relative alle diverse annate.
Da tali sovrapposizioni si rileva facilmente che la stradina (o tratturo) che
corre lungo il limite tra le particelle catastali 532 e 267 innanzitutto esiste sin
dal 1988 e sia la sua posizione sia le sue dimensioni risultano praticamente
uguali nelle ortofoto delle diverse annate disponibili ed analizzate”]
Ancora, l'ausiliare non ha riscontrato elementi tali da persuadere circa la pregressa realizzazione di un'opera di sbancamento del terreno nell'area indicata, rilevando, infine, che, dall'anno 1994, solo il fondo dell'attrice è stato interessato da accumuli di terreno probabilmente derivanti dallo scavo per la realizzazione del fabbricato rurale [“dal confronto tra le isoipse ad 1 m
dell'anno 2010 e la morfologia visibile dall'ortofoto dell'anno 2006 non si
evidenzia alcuno sbancamento nell'area indicata nell'allegata planimetria
catastale nella relazione del c.t.p. Geom. . Inoltre dall'osservazione CP_2
delle ortofoto in Allegato 7 si può rilevare che sin dal 1994 solo l'area di
proprietà attrice è stata interessata da accumuli probabilmente di terreno
derivante dallo scavo per la realizzazione del fabbricato nell'ambito della
particella 533. A tal proposito si sottolinea che quanto affermato al punto C)
della relazione del c.t.p. Geom. evidentemente vuole da riferirsi proprio CP_2
agli accumuli superficiali di terreno di escavo per la realizzazione delle
fondazioni del fabbricato e che il Geom. definisce materiale di
"DRENAGGIO", ma che dal punto di vista geotecnico, allorquando
accumulati su scarpate già con una certa pendenza, possono invece essere
causa di innesco di franamenti”].
7 Le conclusioni raggiunte dall'ausiliare non possono essere destituite di fondamento alla luce delle inattendibili dichiarazioni di - tra Testimone_1
l'altro marito dell'attrice - il quale ha dichiarato, invero genericamente, di aver verificato la realizzazione, da parte del marito della convenuta, delle opere lamentate, negando finanche il perfezionamento di un accordo tra le odierne parti processuali circa lo sbancamento, accordo che – si ribadisca – è stato posto alla base delle deduzioni difensive della parte attrice.
Nessuno degli altri tre testimoni escussi ha, poi, riferito della realizzazione di opere di sbancamento. In particolare, ha dichiarato soltanto Testimone_2
di aver sentito il proprietario del fondo confinante con quello attoreo chiedere il permesso di passare sul fondo con mezzi pesanti al fine di eseguire lavori sul proprio terreno.
Dal canto loro, i testimoni e hanno Testimone_3 Testimone_4
rappresentato l'esecuzione, da parte di , di un intervento di Controparte_1
miglioramento della stradina interpoderale presente tra i fondi oggetto di causa attraverso la posa in opera lungo la predetta strada di pietra da cava, senza alcuna incidenza sulla scarpata e, in generale, sul fondo dell'attrice.
In definitiva, il dibattito processuale, anche all'esito del procedimento di consulenza tecnica d'ufficio, non ha consentito il raggiungimento della prova dello sbancamento lamentato dall'attrice e, dunque, di quell'alterazione dello stato dei luoghi, assunta come lesiva e, dunque, produttiva di un danno risarcibile, che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe dovuto fondare,
innanzitutto, un intervento ripristinatorio in esecuzione dell'accordo invocato dalla parte attrice.
Quanto precede, assorbendo ogni ulteriore profilo tematico, conducendo al rigetto di tutte le domande attoree.
8 Le spese seguono la soccombenza della convenuta nei confronti dell'attrice e sono liquidate tenuto conto del disputatum [valore indeterminabile –
complessità bassa, in ragione della domanda di ripristino dello stato dei luoghi
(Cass. n. 22719 del 2022)], delle questioni oggetto di trattazione e dell'attività
difensiva concretamente svolta, che orientano verso l'applicazione dei parametri prossimi ai minimi [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della
Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014,
non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89
del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate in virtù di separato decreto del 21 agosto 2024, vanno poste a definitivo carico di . TE
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte da;
TE
9 - condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da TE
, che liquidano in euro 3.900,00 per competenze della Controparte_1
difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
- pone definitivamente le spese di consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico di . TE
Salerno, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
10
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015 il 15 dicembre 2015 al numero 10643 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità e risarcimento del danno
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti TE
stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore del
01 ottobre 2021, dall'avv. Claudio Cantelmi, presso lo studio del quale è
elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
, con il patrocinio dell'avv. Raffaele Barone in virtù di Controparte_1
procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in Salerno alla via
Sichelmanno n. 22 presso lo studio dell'avv. Marco Raimo;
1 Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate – integralmente richiamate in queste sede - e all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 10 luglio 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 09 dicembre 2015 ha citato in TE
giudizio innanzi al Tribunale di Salerno per ivi sentire Controparte_1
accogliere le seguenti testuali conclusioni: “a) Previo accertamento,
dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la Sig.ra alla Controparte_1
riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
b) in alternativa, condannare
l'odierna convenuta a versare l'equivalente in denaro dei costi necessari per
l'esecuzione delle opere di riduzione in pristino, che si quantificano in via
prudenziale nella somma di Euro 25.000,00; c) in ogni caso, condannare la
convenuta al risarcimento, in favore della Sig. di tutti i TE
danni patiti e patenti, patrimoniali e non, tutti inclusi e nessuno escluso, anche
esistenziali, derivanti dai fatti di cui narrativa, nella misura che il Giudice
riterrà di liquidare, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre a
rivalutazione monetaria e/o interessi compensativi dalla data
dell'inadempimento sino all'effettivo soddisfo;
d) con vittoria di spese e
compensi con clausola di attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”
A fondamento delle pretese esperite, l'attrice ha dedotto: - di essere proprietaria di un fondo agricolo con entrostante fabbricato rurale sito in
Salerno, località Vainisi di Giovi, identificato al foglio 21 del catasto e contrassegnato dalle particelle 532 e 533; - che sul lato est del fondo, all'esito dell'accertamento tecnico preventivo condotto svolto dal geometra incaricato,
era stata riscontrata l'assenza di un notevole volume di terreno che, “a colpo
d'occhio”, era risultato riversato alla base della scarpata, in corrispondenza
2 dell'appezzamento appartenente, sino al 29 maggio 2008, a;
- Controparte_1
che la convenuta aveva effettuato tale sbancamento di terreno per creare una strada di accesso al proprio fondo, adibito a cantiere per la costruzione di un fabbricato;
- che detto sbancamento era stato eseguito sulla base di un accordo con la convenuta, accordo che aveva previsto l'assunzione, da parte di
[...]
, dell'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi una volta terminati i CP_1
lavori di edificazione del fabbricato;
- che lo sbancamento era stato necessario per consentire ai mezzi pesanti di raggiungere il cantiere;
- che gli interventi realizzati avevano determinato lo sconvolgimento della linea di demarcazione tra i fondi confinanti e compromesso l'equilibrio statico del proprio fabbricato rurale;
- che il tentativo di comporre bonariamente la controversia era fallito.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 25 febbraio 2016 ha accettato il contraddittorio , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti testuali conclusioni: “a. preliminarmente, accertarsi e dichiararsi
l'improcedibilità della domanda relativamente per i motivi di cui al capo 1)
della presente comparsa;
b. nel merito, rigettare la domanda attrice così come
formulata siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui sopra;
c.
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, IVA
e CPA come per legge”.
Più in dettaglio, la convenuta ha dedotto: - l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
- la distanza tra i fondi, non confinanti per la presenza di una strada interpoderale sterrata utile al passaggio di mezzi di trasporto;
- la natura migliorativa dell'intervento eseguito, volto a realizzare una “superficie maggiormente
carrabile” del fondo della riferita strada e la mancata realizzazione di opere di sbancamento o sconfinamento;
- che il terrapieno dell'attrice non era costituito
3 da materiali drenanti, bensì da rifiuti speciali (materiali di risulta edile frammisti a terreno) e che la scarpata del fondo di aveva già TE
patito, da tempo, un ammaloramento, versando in condizioni di totale incuria;
- che il crollo del terreno lungo la scarpate non protette era già in atto ben prima di qualsivoglia intervento;
- che non vi era stato alcun accordo con l'attrice,
ma che, originariamente, ella era intenzionata a costruire un manufatto all'interno del proprio fondo, tanto da aver iniziato a realizzare lo scavo al centro dello stesso per l'avvio dei lavori;
- che, allarmata dai propri tecnici di fiducia sul precario stato di conservazione e manutenzione del terreno dell'attrice e appurato che quest'ultima non aveva intenzione di frenare lo scivolamento del materiale di risulta costituente il terrapieno antistante il proprio fondo, era stata costretta a interrompere la realizzazione delle opere già avviate, ripristinando lo status quo ante del fondo e ponendo quest'ultimo in vendita,
All'udienza del 28 aprile 2016 il Tribunale ha concesso all'attrice il termine per attivare la condizione di procedibilità.
Successivamente, all'udienza del 16 novembre 2016 il giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
Svolta l'istruttoria orale, disposto lo svolgimento di un accertamento tecnico ed esaurite le operazioni in seguito alla sostituzione del nominato ausiliare, la causa è stata assegnata allo scrivente, il quale ha fissato la discussione orale ex
art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
Tanto puntualizzato, la domanda attorea – da qualificarsi in termini di azione di risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo di ripristino dell'originaria condizione dei luoghi, alterata a causa dello sbancamento,
4 assunto come autorizzato, ai fini dell'edificazione del manufatto edilizio - è
infondata e, pertanto, va rigettata.
Invero, in disparte la prova dell'accordo dedotto dalla parte attrice, il dibattito processuale non ha lasciato emergere la prova dell'alterazione delle originarie condizioni dei luoghi - di cui la parte attrice ha invocato il ripristino -, causata dalle rappresentate opere di sbancamento.
Il consulente dell'ufficio, con motivazione appagante sul piano logico,
costruita secondo un convincente impianto motivazionale, supportato sul piano tecnico, non contestato dalle parti [è appena il caso di rammentare che la prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione ammette che il fatto storico oggetto di discussione tra le parti decisivo possa essere rappresentato anche dai fatti accertati dal consulente dell'ufficio, che può avere natura percipiente (vedi in tal senso Cass. n. 14599 del 2021; Cass. n. 18598 del 2020; Cass. n. 13770
del 2018)], non ha rilevato né all'esito dell'accesso ai luoghi di causa né sulla scorta dell'esame delle cartografie preesistenti né, tantomeno, all'esito della visione delle ortofoto di diverse annate acquisite anche successivamente all'anno 2007, alcuna significativa alterazione dello stato dei luoghi in corrispondenza del confine sud orientale della particella 532 con quella contrassegnata dal numero 267 (“Il consulente tecnico di parte attrice,
ET , riporta nella propria relazione di perizia Controparte_2
del 08/06/2009 che lungo il confine sud orientale della particella 532 vi
sarebbe uno sbancamento, ma che il sottoscritto non ha rilevato nè durante
l'accesso ai luoghi, come mostrato nelle foto allegate, né dall'esame delle
cartografie preesistenti né tanto meno dalle ortofoto di diverse annate
acquisite anche successivamente all'anno 2007”), tale da potere essere ascritta,
sul piano causale, all'evocata opera di sbancamento del terreno lamentata
5 dall'attrice [il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del
consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della
motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e
adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni
siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo, Cass. n. 1257 del
2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo
puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente
tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non
incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per
relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza
tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a
riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte
dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione” (si confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222 del
2009; Cass. n. 10668 del 2005)].
Più analiticamente, la conclusione raggiunta dall'ausiliare ha tratto alimento della visione del servizio di consultazione del geoportale nazionale e dall'analisi delle ortofoto di diversi anni (1988, 1994, 2000, 2006 e 2012), a cui sono stati sovrapposti i limiti catastali delle particelle delle parti.
Il consulente dell'ufficio ha, dunque, rilevato che la stradina (tratturo) presente lungo i confini delle particelle 532, appartenente all'attrice, e 267, riferibile alla convenuta sino al 29 maggio 2008, è stata realizzata nel 1988, conservando inalterati i profili strutturali e morfologici [“In particolare tramite il servizio
di consultazione del Geoportale
Nazionale1(https://gn.mase.gov.it/portale/servizio-di-consultazione-wms
sono state esaminate le ortofoto di diversi anni (1988 - 1994 - 2000 - 2006 -
6 2012), a cui sono stati sovrapposti i limiti catastali delle particelle di proprietà
di parte attrice e di parte convenuta attraverso l'opportuna georeferenziazione
con l'utilizzo di un software G.I.S. e che sono mostrate in Allegato 7 in cui sono
riportate in scala 1: 2000 le cartografie relative alle diverse annate.
Da tali sovrapposizioni si rileva facilmente che la stradina (o tratturo) che
corre lungo il limite tra le particelle catastali 532 e 267 innanzitutto esiste sin
dal 1988 e sia la sua posizione sia le sue dimensioni risultano praticamente
uguali nelle ortofoto delle diverse annate disponibili ed analizzate”]
Ancora, l'ausiliare non ha riscontrato elementi tali da persuadere circa la pregressa realizzazione di un'opera di sbancamento del terreno nell'area indicata, rilevando, infine, che, dall'anno 1994, solo il fondo dell'attrice è stato interessato da accumuli di terreno probabilmente derivanti dallo scavo per la realizzazione del fabbricato rurale [“dal confronto tra le isoipse ad 1 m
dell'anno 2010 e la morfologia visibile dall'ortofoto dell'anno 2006 non si
evidenzia alcuno sbancamento nell'area indicata nell'allegata planimetria
catastale nella relazione del c.t.p. Geom. . Inoltre dall'osservazione CP_2
delle ortofoto in Allegato 7 si può rilevare che sin dal 1994 solo l'area di
proprietà attrice è stata interessata da accumuli probabilmente di terreno
derivante dallo scavo per la realizzazione del fabbricato nell'ambito della
particella 533. A tal proposito si sottolinea che quanto affermato al punto C)
della relazione del c.t.p. Geom. evidentemente vuole da riferirsi proprio CP_2
agli accumuli superficiali di terreno di escavo per la realizzazione delle
fondazioni del fabbricato e che il Geom. definisce materiale di
"DRENAGGIO", ma che dal punto di vista geotecnico, allorquando
accumulati su scarpate già con una certa pendenza, possono invece essere
causa di innesco di franamenti”].
7 Le conclusioni raggiunte dall'ausiliare non possono essere destituite di fondamento alla luce delle inattendibili dichiarazioni di - tra Testimone_1
l'altro marito dell'attrice - il quale ha dichiarato, invero genericamente, di aver verificato la realizzazione, da parte del marito della convenuta, delle opere lamentate, negando finanche il perfezionamento di un accordo tra le odierne parti processuali circa lo sbancamento, accordo che – si ribadisca – è stato posto alla base delle deduzioni difensive della parte attrice.
Nessuno degli altri tre testimoni escussi ha, poi, riferito della realizzazione di opere di sbancamento. In particolare, ha dichiarato soltanto Testimone_2
di aver sentito il proprietario del fondo confinante con quello attoreo chiedere il permesso di passare sul fondo con mezzi pesanti al fine di eseguire lavori sul proprio terreno.
Dal canto loro, i testimoni e hanno Testimone_3 Testimone_4
rappresentato l'esecuzione, da parte di , di un intervento di Controparte_1
miglioramento della stradina interpoderale presente tra i fondi oggetto di causa attraverso la posa in opera lungo la predetta strada di pietra da cava, senza alcuna incidenza sulla scarpata e, in generale, sul fondo dell'attrice.
In definitiva, il dibattito processuale, anche all'esito del procedimento di consulenza tecnica d'ufficio, non ha consentito il raggiungimento della prova dello sbancamento lamentato dall'attrice e, dunque, di quell'alterazione dello stato dei luoghi, assunta come lesiva e, dunque, produttiva di un danno risarcibile, che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe dovuto fondare,
innanzitutto, un intervento ripristinatorio in esecuzione dell'accordo invocato dalla parte attrice.
Quanto precede, assorbendo ogni ulteriore profilo tematico, conducendo al rigetto di tutte le domande attoree.
8 Le spese seguono la soccombenza della convenuta nei confronti dell'attrice e sono liquidate tenuto conto del disputatum [valore indeterminabile –
complessità bassa, in ragione della domanda di ripristino dello stato dei luoghi
(Cass. n. 22719 del 2022)], delle questioni oggetto di trattazione e dell'attività
difensiva concretamente svolta, che orientano verso l'applicazione dei parametri prossimi ai minimi [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della
Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014,
non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89
del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate in virtù di separato decreto del 21 agosto 2024, vanno poste a definitivo carico di . TE
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte da;
TE
9 - condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da TE
, che liquidano in euro 3.900,00 per competenze della Controparte_1
difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
- pone definitivamente le spese di consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico di . TE
Salerno, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
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