Rigetto
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/04/2025, n. 3665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3665 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03665/2025REG.PROV.COLL.
N. 02527/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2527 del 2022, proposto da
IG ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barano di Ischia, non costituito in giudizio;
nei confronti
CO Di OS, PA MA, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Bruno Molinaro in Barano D'Ischia, piazza San Rocco n. 26;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5690/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CO Di OS e di PA MA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto innanzi al TAR Campania il sig. IG ON, proprietario di immobile limitrofo a quello per cui è causa, ha impugnato gli atti con cui il Comune di Barano d’Ischia ha rilasciato a favore dei signori Di OS CO e MA PA il permesso a costruire in sanatoria n. 39/2017 per le opere oggetto dell’istanza di condono edilizio Prot. Com. n. 2090 del 27.2.1995, presentata ai sensi della L. 724/94 per la “… realizzazione di un fabbricato su un livello da adibire a civile abitazione, sito in Barano d’Ischia alla via Angelo Migliaccio n. 142 ”.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha anzitutto dedotto che le opere in questione sarebbero state ultimate in data successiva al 31 dicembre 1993, dal che conseguirebbe la violazione dell’art. 39 l. n. 724/94.
In secondo luogo, egli ha dedotto la violazione degli artt. 35 l. n. 47/85 e 31 d.P.R. n. 380/01, nonché la violazione delle norme in tema di accertamento di compatibilità paesaggistica, stante l’insistenza del manufatto in zona vincolata.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Barano di Ischia ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso. Nel merito, nel ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, i controinteressati CO Di OS e PA MA hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 5690/21 il TAR Campania ha rigettato il proposto ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. ON ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione dell’art. 33 l. n. 47/85; 2) error in iudicando ; esecuzione, da parte dei controinteressati, di interventi successivi al 31.12.1993; 3) omesso e/o ridotto e/o tardivo pagamento dell’oblazione; 4 ) error in iudicando ; insistenza del manufatto in area vincolata; 5) assenza di motivazione sulla richiesta di parte ricorrente di nomina di nuovo verificatore.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, CO Di OS e PA MA hanno chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 2.4.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Premette anzitutto il Collegio che nessun rilievo assume, ai fini in esame, l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 40551/24, che ha rigettato la richiesta di revoca dell’ingiunzione a demolire dedotta dagli odierni controinteressati. Ciò in quanto trattasi di ordinanza avente contenuto diverso da quello di cui all’art. 652 c.p.p. (non trattandosi di sentenza di assoluzione, e men che meno di sentenza resa all’esito del dibattimento) e che per tali ragioni non fa dunque stato nel presente giudizio.
4. Tanto premesso, rileva il Collegio che l’appellante si è limitato a riproporre in sede di gravame le medesime censure articolate nel ricorso di primo grado, senza aggiungervi particolari elementi di novità.
In particolare, l’appellante ha censurato le conclusioni cui è addivenuto il verificatore nominato nel giudizio di primo grado, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non si è pronunciato sull’istanza di nomina di un nuovo verificatore.
Senonché, rileva il Collegio che le conclusioni cui è giunto il verificatore sono del tutto coerenti con le obiettive risultanze documentali, e possono pertanto essere condivise anche in questa sede. Viceversa, la richiesta dell’appellante di nomina di altro verificatore va disattesa, in quanto mirante a confutare l’operato di quest’ultimo sulla base di valutazioni del tutto soggettive, come tali prive di riscontro con l’obiettiva realtà documentale.
5. In particolare, dall’espletata verificazione è emerso che:
- al 31.12.1993 era presente il manufatto di circa 96.50 mq, con muratura in celloblock e solaio di copertura. Tale accertamento è sostanzialmente sovrapponibile a quello operato dai tecnici comunali, e culminato con l’ordinanza comunale n. 125/92, con la quale è stata ingiunta la demolizione del “ ... manufatto di circa 96.00 mq ” che vede “ ... il completamento nella muratura di celloblok nonché del gettito del solaio di copertura in c.a. ”. Trattasi pertanto di dimensioni pressoché identiche, la qual cosa esclude gli sconfinamenti e/o aggiunte ipotizzati dall’odierno appellante;
- tali circostanze sono ulteriormente confermate dall’esame delle aerofotogrammetrie (rilievi del 25.10.1991 e 25.11.1991), da cui – a differenza di quanto sostenuto dall’appellante – emerge un manufatto avente la medesima consistenza di quello oggetto dell’istanza di condono;
- viceversa, gli ulteriori elementi che hanno formato oggetto della successiva ordinanza di demolizione n. 295/96 – e sui quali si intrattiene diffusamente parte appellante – sono estranei alla domanda di condono.
Per tali ragioni, reputa il Collegio che, se abusi vi sono stati, essi vanno retrodatati a data antecedente il 31.12.1993, e pertanto non rilevano ai fini della valutazione di legittimità del rilasciato titolo in sanatoria.
6. Per quel che attiene poi alle contestazioni di parte appellante concernenti al tardivo e/o insufficiente pagamento delle oblazioni, risulta rispettata la tempistica sancita dall’art. 39 co. 5 l. n. 724/94, essendo la prima rata versata entro il 31.12.1994, e le successive entro il 14.12.1995. Per tali ragioni, non colgono nel segno le argomentazioni di parte appellante, in quanto frutto di valutazioni squisitamente soggettive, come tale del tutto sganciate dalla obiettiva realtà documentale.
7. Venendo poi alle censure con le quali si contesta la violazione delle previsioni vincolistiche, la disposta verificazione ha anzitutto consentito di accertare che la località in cui sorge il manufatto oggetto di condono risulta inserita nel contesto urbano, giusta DCC n. 29/1967. Per tali ragioni, non trova applicazione la normativa sulle distanze dettata dal d.m. n. 1444/68 (distanza dalla strada di almeno 20 metri), trattandosi di previsione applicabile unicamente alle strade situate al di fuori della cinta urbana.
Pertanto, anche sotto tale profilo le contestazioni di parte appellante non colgono nel segno, e vanno dunque disattese, essendo assunte sulla base di un tertium comparationis (l’applicabilità delle previsioni del citato d.m. n. 1444/68) del tutto inconferente nella fattispecie in esame.
8. Per quel che attiene poi agli aspetti più propriamente legati alla disciplina vincolistica, dalle risultanze della disposta verificazione è emerso che:
- il Comune di Barano d’Ischia è stato sottoposto a vincolo paesaggistico con d.m. 19.6.1958 e successivamente con d.m. 8.2.1999;
- nel PTP il territorio dell'Isola di Ischia è stato suddiviso in tre zone: di protezione integrale (P.I.), di protezione integrale con restauro paesistico ambientale (P.I.R.), di recupero urbanistico edilizio e restauro paesistico ambientale (R.U.A);
- il manufatto oggetto dell’istanza di condono ricade in zona R.U.A, con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 19 del PTP, secondo cui: “ Nelle aree dove si addensano le opere abusivamente eseguite, il parere di cui all'art. 32 della legge n.47/85 verrà reso in conformità alle
prescrizioni contenute in un piano di dettaglio da redigersi entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano a cura del Ministero per i BB.CC.AA. e con il supporto degli Uffici Tecnici dei Comuni interessati. Detto piano è finalizzato ad una valutazione specifica della compatibilità delle opere abusivamente realizzate con il grado di compromissione ambientale della relativa area ”;
- in data 25.07.2001 il Comune di Barano di Ischia, la Soprintendenza e la Regione Campania hanno sottoscritto un protocollo di Intesa che all'art. 1, punto 3 e all'art. 6 prescriveva la redazione di un “ Piano per la valutazione della compatibilità paesistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano di Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi della L.47/85 e 724/94 ”. Tale Piano detta criteri e direttive per la formulazione del parere di cui all'art. 32 della L.47/85. In particolare, ai sensi dell’art. 7 Piano, l’immobile non è sanabile se: costituisce edificio di altezza eccedente i tre piani fuori terra; costituisce sopraelevazione di edifici già eccedenti il limite sopra fissato, ovvero comportanti essi l'eccedenza dello stesso limite; costituisce intervento di copertura a tetto con falde di qualsiasi pendenza, ovvero di sopraelevazione a mezzo di coperture a tetto con falde di qualsiasi pendenza; costituisce intervento che abbia prodotto alterazione non reversibile dell'assetto e dell'andamento naturale del suolo con pregiudizio per la salvaguardia delle aree agricole residuali e delle pratiche colturali tradizionali e non suscettibili di riparazione mediante interventi di mitigazione e riqualificazione;
- nella fattispecie in esame, il manufatto in esame non presenta alcuna delle citate caratteristiche tipologiche, né incontra gli ulteriori limiti previsti dal suddetto Piano, con la conseguenza che esso costituiva oggetto di legittimo rilascio di provvedimento di condono.
9. Tali conclusioni non risultano smentite dall’ulteriore censura di parte appellante, secondo cui l’immobile sarebbe in contrasto con il piano di riqualificazione specifica dell’area interessata dall’abuso, atteso che la disposta verificazione ha consentito di accertare che il manufatto ricade in frazione di Buonpane, rispetto alla quale non era dunque richiesto alcun progetto di riqualificazione dell’area.
Per tali ragioni, è evidente l’infondatezza di tutte le censure di parte appellante – le quali determinano, a valle, l’infondatezza della richiesta di nomina di nuovo verificatore – le quali muovono da considerazioni di tipo squisitamente soggettivo, in quanto miranti alla rappresentazione di fatti collocantisi ora in contesti visivo/temporali/spaziali diversi da quelli in esame, ora smentiti dalla normativa vincolistica e di Piano rilevante nella fattispecie in esame.
10. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dagli appellati, che si liquidano in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO