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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/10/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N° 8175/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n° 8843/2025 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data
03.09.2025 da
, Parte_1
e da entrambi con l'avv. PIOVAN Parte_2
BEATRICE, come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“RICORRONO
All'Ill.mo Presidente del Tribunale di Padova affinché letto il ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta,
in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il 2
parere, rimetta gli atti al Collegio per
OMOLOGARE
con sentenza la separazione consensuale delle parti alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La sig.ra continuerà ad abitare, con il figlio nella casa coniugale di Pt_1 Per_1
sua proprietà, sita in Teolo (PD);
3. Il sig. con il consenso della moglie, ha già trasferito la propria Parte_2
residenza nell'appartamento, che conduce in locazione, sito in Campolongo Maggiore
(VE).
4. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica dello stesso in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Il figlio vivrà prevalentemente presso la casa della madre;
Per_1
6. Per quanto concerne il figlio la frequentazione dello stesso da parte del Per_1
padre sarà la più ampia possibile, nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. Il padre potrà tenere il figlio con sé: a) due pomeriggi infrasettimanali, da concordare con congruo preavviso in base agli impegni di lavoro;
b) fine settimana alternati con la madre, dal venerdì alle ore 19.00 3
alla domenica alle 19.00 se vi è scuola, altrimenti fino alle ore 21, salvo diverso accordo tra i genitori. Per quanto riguarda i periodi festivi: il padre starà con il figlio per le vacanze pasquali alternando con la madre Pasqua e Pasquetta;
sette giorni durante le vacanze natalizie, che comprenderanno ad anni alterni il Capodanno ed il Natale;
ponti alternati;
quindici giorni durante le vacanze estive anche non continuativi. I genitori concorderanno le vacanze estive non appena avranno conoscenza del piano ferie delle aziende per le quali lavorano. Resta inteso che i coniugi potranno, in qualsiasi momento,
prevedere diverse e più ampie modalità di visita, nel rispetto della reciproca libertà di movimento ed organizzazione. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie natalizie, pasquali, ponti e vacanze estive in modo tale da organizzare, al meglio, la gestione del figlio;
entrambi i genitori si impegnano a collaborare nel rispetto reciproco e nell'interesse del figlio Per_1
7. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non Parte_2 Pt_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro
365,00, cifra da rivalutarsi automaticamente di anno in anno, secondo gli indici Istat,
decorso un anno dall'omologazione della sentenza di separazione.
8. Le spese straordinarie, come individuate nel Protocollo del Tribunale di Padova, da intendersi qui richiamato e trascritto, nell'interesse del figlio, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
9. L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra , quale Pt_1
genitore collocatario, e verrà utilizzato in via preferenziale per le spese straordinarie.
10. entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti,
nonché della carta di identità valida per l'espatrio /passaporto, del figlio
[...]
. Persona_2 4
11. Le spese di giudizio vengono compensate tra i coniugi
***
Chiedono inoltre Che, pronunciata la sentenza di separazione, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Relatore, la causa sia rimessa nel ruolo del Giudice Relatore, affinché, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al PM per acquisirne il parere, il Giudice Relatore rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva Voglia
PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i sig.ri e Pt_1
a Noventa AD (PD) in data 28/09/2013, iscritto nei Registri Parte_2
dello Stato civile di detto Comune al n. 9 parte I dell'anno 2013, mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito dell'emananda sentenza nei registri dello Stato
civile del Comune di Noventa AD (PD);
2. confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori i quali Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per l' equilibrata crescita psico-fisica dello stesso in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. confermare la collocazione prevalente del figlio presso la casa di proprietà Per_1 5
della madre sita in Teolo (PD);
4. confermare che il padre potrà tenere con sé il figlio secondo l'articolazione Per_1
già condivisa in fase di separazione ovvero: a) due pomeriggi infrasettimanali, da concordare con congruo preavviso in base agli impegni di lavoro;
b) fine settimana alternati con la madre, dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle 19.00 se vi è scuola,
altrimenti fino alle ore 21, salvo diverso accordo tra i genitori. Per quanto riguarda i periodi festivi: il padre starà con il figlio per le vacanze pasquali alternando con la madre Pasqua e Pasquetta;
sette giorni durante le vacanze natalizie, che comprenderanno ad anni alterni il Capodanno ed il Natale;
ponti alternati;
quindici giorni durante le vacanze estive anche non continuativi. I genitori concorderanno le vacanze estive non appena avranno conoscenza del piano ferie delle aziende per le quali lavorano. Resta inteso che i coniugi potranno, in qualsiasi momento, prevedere diverse e più ampie modalità di visita, nel rispetto della reciproca libertà di movimento ed organizzazione. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie natalizie, pasquali, ponti e vacanze estive in modo tale da organizzare, al meglio, la gestione del figlio;
entrambi i genitori si impegnano a collaborare nel rispetto reciproco e nell'interesse del figlio Per_1
5. confermare l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 365,00 che il Per_1
sig. verserà alla sig.ra entro il 5 di ogni mese e che sarà Parte_2 Pt_1
aggiornato automaticamente al 100% dell'Istat al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
6. Confermare che le spese straordinarie, come individuate nel Protocollo del Tribunale
di Padova da intendersi qui trascritto, nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; 6
7. L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra quale Pt_1
genitore collocatario, e verrà utilizzato in via preferenziale per le spese straordinarie.
8. Le spese di giudizio sono da intendersi compensate tra le parti.”
Per il P.M.: “Visto, il P.M. esprime parere favorevole.”
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (il convenuto è cittadino straniero) appare, quindi, necessario verificare per le domande proposte se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione personale dei coniugi, sussiste la competenza del giudice italiano secondo il Regolamento (UE) n. 1111/2019 del Consiglio, del
25/06/2019; nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi;
ed infatti dai documenti allegati risultano entrambi residenti in Italia;
precisamente, la sig.ra a Teolo (PD) mentre il sig. Pt_1 Parte_2
a Campolongo Maggiore (VE)(cfr. doc.ti 2 e 3 del ricorso congiunto).
[...]
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione personale dei coniugi, l'articolo 8, lettera A del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichino i criteri indicati dalla norma che devono ritenersi alternativi e valgono in caso di inapplicabilità del criterio precedente. Al caso in esame appare applicabile il criterio di cui alla lett. A che indica l'applicabilità della legge “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Pertanto, in punto status, si deve ritenere applicabile la legge italiana. 7
Con riferimento alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, sussiste la competenza giurisdizionale del tribunale adito in quanto in base all'articolo 7 del Reg. CE n.
1111/2019 “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.”.
Va, quindi, ricordato che per “residenza abituale” nel caso dei figli minori si intende quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, della conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A.; CGUE 28.06.2018 C-512/17
HR) .
Nel caso in esame, il figlio minorenne delle parti risiede in Italia e risiedeva abitualmente in detto stato alla data in cui veniva istaurato il procedimento, conducendo ivi la sua vita scolastica e sociale.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità
genitoriale nei confronti della prole minorenne trova applicazione la Convenzione
dell'Aja del 19/10/1996 che, all'art. 16, rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Nel caso in esame, la prole minorenne risiede con la madre nel comune di Teolo
(PD) (cfr. doc. 2 ricorso introduttivo) cosicché ai sensi del citato articolo sette va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio 8
del diritto di visita e alla luce della Convenzione sopra citata consegue, l'applicazione del caso in esame, della legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della prole, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009, del
Consiglio del 18 dicembre 2008, che in base all'art. 1 si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono il coniuge e il figlio minorenne della coppia, i quali risiedono stabilmente in Italia.
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del coniuge e della prole, rileva l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Detto Protocollo
all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”
e nel caso di specie la ricorrente e il figlio minore risiedono in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Appurata la sussistenza della competenza dell'autorità adita in merito alle domande proposte, si rileva che i ricorrenti e Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio civile, a Noventa AD (PD) in data 28.09.2013
[...]
(cfr. doc. 1 del ricorso congiunto), matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune al n. 9, parte I, anno 2013. Dall'unione coniugale è nato un figlio:
ad Abano Terme (PD) in data 30.06.2017. Per_1
La domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va 9
accolta.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle conclusioni conformi rassegnate dalle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi, relative alla separazione personale, con riferimento ai punti dall' 1) all'8) e 10) sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, vanno omologate le rassegnate conclusioni con riferimento ai suindicati punti delle rassegnate conclusioni congiunte.
Con riferimento, invece, al punto 9) delle rassegnate conclusioni inerente all'accordo sulla ripartizione tra le parti dell'assegno Unico Inps, si rileva che, pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Avendo le parti presentato oltre alla domanda di separazione personale anche contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e dovendosi attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve proseguire, come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria, riservata, dunque, all'esito dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
matrimonio civile contratto il 28.09.2013 a NOVENTA
[...] 10
VA (PD) e trascritto rei registri dello stato civile del suddetto comune al n. 9,
parte I, anno 2013;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. omologa le conclusioni rassegnate, relative alla separazione personale, con riferimento ai punti dall'1) all'8) e 10) delle rassegnate conclusioni;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 22.10.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barnara De Munari
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n° 8843/2025 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data
03.09.2025 da
, Parte_1
e da entrambi con l'avv. PIOVAN Parte_2
BEATRICE, come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“RICORRONO
All'Ill.mo Presidente del Tribunale di Padova affinché letto il ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta,
in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il 2
parere, rimetta gli atti al Collegio per
OMOLOGARE
con sentenza la separazione consensuale delle parti alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La sig.ra continuerà ad abitare, con il figlio nella casa coniugale di Pt_1 Per_1
sua proprietà, sita in Teolo (PD);
3. Il sig. con il consenso della moglie, ha già trasferito la propria Parte_2
residenza nell'appartamento, che conduce in locazione, sito in Campolongo Maggiore
(VE).
4. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica dello stesso in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Il figlio vivrà prevalentemente presso la casa della madre;
Per_1
6. Per quanto concerne il figlio la frequentazione dello stesso da parte del Per_1
padre sarà la più ampia possibile, nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. Il padre potrà tenere il figlio con sé: a) due pomeriggi infrasettimanali, da concordare con congruo preavviso in base agli impegni di lavoro;
b) fine settimana alternati con la madre, dal venerdì alle ore 19.00 3
alla domenica alle 19.00 se vi è scuola, altrimenti fino alle ore 21, salvo diverso accordo tra i genitori. Per quanto riguarda i periodi festivi: il padre starà con il figlio per le vacanze pasquali alternando con la madre Pasqua e Pasquetta;
sette giorni durante le vacanze natalizie, che comprenderanno ad anni alterni il Capodanno ed il Natale;
ponti alternati;
quindici giorni durante le vacanze estive anche non continuativi. I genitori concorderanno le vacanze estive non appena avranno conoscenza del piano ferie delle aziende per le quali lavorano. Resta inteso che i coniugi potranno, in qualsiasi momento,
prevedere diverse e più ampie modalità di visita, nel rispetto della reciproca libertà di movimento ed organizzazione. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie natalizie, pasquali, ponti e vacanze estive in modo tale da organizzare, al meglio, la gestione del figlio;
entrambi i genitori si impegnano a collaborare nel rispetto reciproco e nell'interesse del figlio Per_1
7. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non Parte_2 Pt_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro
365,00, cifra da rivalutarsi automaticamente di anno in anno, secondo gli indici Istat,
decorso un anno dall'omologazione della sentenza di separazione.
8. Le spese straordinarie, come individuate nel Protocollo del Tribunale di Padova, da intendersi qui richiamato e trascritto, nell'interesse del figlio, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
9. L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra , quale Pt_1
genitore collocatario, e verrà utilizzato in via preferenziale per le spese straordinarie.
10. entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti,
nonché della carta di identità valida per l'espatrio /passaporto, del figlio
[...]
. Persona_2 4
11. Le spese di giudizio vengono compensate tra i coniugi
***
Chiedono inoltre Che, pronunciata la sentenza di separazione, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Relatore, la causa sia rimessa nel ruolo del Giudice Relatore, affinché, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al PM per acquisirne il parere, il Giudice Relatore rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva Voglia
PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i sig.ri e Pt_1
a Noventa AD (PD) in data 28/09/2013, iscritto nei Registri Parte_2
dello Stato civile di detto Comune al n. 9 parte I dell'anno 2013, mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito dell'emananda sentenza nei registri dello Stato
civile del Comune di Noventa AD (PD);
2. confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori i quali Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per l' equilibrata crescita psico-fisica dello stesso in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. confermare la collocazione prevalente del figlio presso la casa di proprietà Per_1 5
della madre sita in Teolo (PD);
4. confermare che il padre potrà tenere con sé il figlio secondo l'articolazione Per_1
già condivisa in fase di separazione ovvero: a) due pomeriggi infrasettimanali, da concordare con congruo preavviso in base agli impegni di lavoro;
b) fine settimana alternati con la madre, dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle 19.00 se vi è scuola,
altrimenti fino alle ore 21, salvo diverso accordo tra i genitori. Per quanto riguarda i periodi festivi: il padre starà con il figlio per le vacanze pasquali alternando con la madre Pasqua e Pasquetta;
sette giorni durante le vacanze natalizie, che comprenderanno ad anni alterni il Capodanno ed il Natale;
ponti alternati;
quindici giorni durante le vacanze estive anche non continuativi. I genitori concorderanno le vacanze estive non appena avranno conoscenza del piano ferie delle aziende per le quali lavorano. Resta inteso che i coniugi potranno, in qualsiasi momento, prevedere diverse e più ampie modalità di visita, nel rispetto della reciproca libertà di movimento ed organizzazione. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie natalizie, pasquali, ponti e vacanze estive in modo tale da organizzare, al meglio, la gestione del figlio;
entrambi i genitori si impegnano a collaborare nel rispetto reciproco e nell'interesse del figlio Per_1
5. confermare l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 365,00 che il Per_1
sig. verserà alla sig.ra entro il 5 di ogni mese e che sarà Parte_2 Pt_1
aggiornato automaticamente al 100% dell'Istat al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
6. Confermare che le spese straordinarie, come individuate nel Protocollo del Tribunale
di Padova da intendersi qui trascritto, nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; 6
7. L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra quale Pt_1
genitore collocatario, e verrà utilizzato in via preferenziale per le spese straordinarie.
8. Le spese di giudizio sono da intendersi compensate tra le parti.”
Per il P.M.: “Visto, il P.M. esprime parere favorevole.”
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (il convenuto è cittadino straniero) appare, quindi, necessario verificare per le domande proposte se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione personale dei coniugi, sussiste la competenza del giudice italiano secondo il Regolamento (UE) n. 1111/2019 del Consiglio, del
25/06/2019; nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi;
ed infatti dai documenti allegati risultano entrambi residenti in Italia;
precisamente, la sig.ra a Teolo (PD) mentre il sig. Pt_1 Parte_2
a Campolongo Maggiore (VE)(cfr. doc.ti 2 e 3 del ricorso congiunto).
[...]
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione personale dei coniugi, l'articolo 8, lettera A del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichino i criteri indicati dalla norma che devono ritenersi alternativi e valgono in caso di inapplicabilità del criterio precedente. Al caso in esame appare applicabile il criterio di cui alla lett. A che indica l'applicabilità della legge “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Pertanto, in punto status, si deve ritenere applicabile la legge italiana. 7
Con riferimento alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, sussiste la competenza giurisdizionale del tribunale adito in quanto in base all'articolo 7 del Reg. CE n.
1111/2019 “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.”.
Va, quindi, ricordato che per “residenza abituale” nel caso dei figli minori si intende quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, della conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A.; CGUE 28.06.2018 C-512/17
HR) .
Nel caso in esame, il figlio minorenne delle parti risiede in Italia e risiedeva abitualmente in detto stato alla data in cui veniva istaurato il procedimento, conducendo ivi la sua vita scolastica e sociale.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità
genitoriale nei confronti della prole minorenne trova applicazione la Convenzione
dell'Aja del 19/10/1996 che, all'art. 16, rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Nel caso in esame, la prole minorenne risiede con la madre nel comune di Teolo
(PD) (cfr. doc. 2 ricorso introduttivo) cosicché ai sensi del citato articolo sette va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio 8
del diritto di visita e alla luce della Convenzione sopra citata consegue, l'applicazione del caso in esame, della legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della prole, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009, del
Consiglio del 18 dicembre 2008, che in base all'art. 1 si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono il coniuge e il figlio minorenne della coppia, i quali risiedono stabilmente in Italia.
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del coniuge e della prole, rileva l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Detto Protocollo
all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”
e nel caso di specie la ricorrente e il figlio minore risiedono in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Appurata la sussistenza della competenza dell'autorità adita in merito alle domande proposte, si rileva che i ricorrenti e Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio civile, a Noventa AD (PD) in data 28.09.2013
[...]
(cfr. doc. 1 del ricorso congiunto), matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune al n. 9, parte I, anno 2013. Dall'unione coniugale è nato un figlio:
ad Abano Terme (PD) in data 30.06.2017. Per_1
La domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va 9
accolta.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle conclusioni conformi rassegnate dalle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi, relative alla separazione personale, con riferimento ai punti dall' 1) all'8) e 10) sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, vanno omologate le rassegnate conclusioni con riferimento ai suindicati punti delle rassegnate conclusioni congiunte.
Con riferimento, invece, al punto 9) delle rassegnate conclusioni inerente all'accordo sulla ripartizione tra le parti dell'assegno Unico Inps, si rileva che, pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Avendo le parti presentato oltre alla domanda di separazione personale anche contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e dovendosi attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve proseguire, come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria, riservata, dunque, all'esito dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
matrimonio civile contratto il 28.09.2013 a NOVENTA
[...] 10
VA (PD) e trascritto rei registri dello stato civile del suddetto comune al n. 9,
parte I, anno 2013;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. omologa le conclusioni rassegnate, relative alla separazione personale, con riferimento ai punti dall'1) all'8) e 10) delle rassegnate conclusioni;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 22.10.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barnara De Munari