Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 869
CS
Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Ricostruzione della carriera e corresponsione emolumenti arretrati

    Il giudice di primo grado ha annullato i provvedimenti impugnati, ma ha riconosciuto il diritto alla corresponsione delle spettanze economiche solo come volontario in ferma breve (VFB) fino a una certa data, respingendo le altre domande. L'appellante sostiene che il TAR abbia equivoco la sua domanda di restitutio in integrum, chiedendo l'integrale reintegrazione economica e non un risarcimento del danno, e che l'onere della prova dell'aliunde perceptum spetti all'amministrazione.

  • Rigettato
    Risarcimento del danno patrimoniale per equivalente

    Il Tribunale ha respinto questa domanda, ritenendo che il lavoratore non avesse assolto all'onere di provare la mancata percezione di altre retribuzioni e che lo stesso valesse per le pretese relative ai versamenti previdenziali/assicurativi e al TFR. Il Consiglio di Stato conferma che la restitutio in integrum non può comportare vantaggi ulteriori e che dall'importo da liquidare vanno detratti gli eventuali proventi di altre attività lavorative.

  • Rigettato
    Risarcimento del danno biologico ed esistenziale

    Il Tribunale ha respinto questa domanda, e il Consiglio di Stato conferma implicitamente tale rigetto in quanto non specificamente accolta.

  • Rigettato
    Annullamento provvedimento DIPE conferma immissione ruolo VSP

    Il Consiglio di Stato rigetta l'appello, confermando la decisione del TAR che aveva limitato il diritto alla corresponsione delle spettanze economiche al periodo di ferma breve, non riconoscendo il diritto a retribuzioni per il periodo successivo alla scadenza fisiologica del contratto di ferma breve, in assenza di una prestazione lavorativa effettiva e provata. Si evidenzia che il passaggio a tempo indeterminato non è automatico e richiede istruttoria e verifica dei presupposti.

  • Rigettato
    Annullamento provvedimento DIPE riscontro negativo richieste

    Il Consiglio di Stato rigetta l'appello, confermando la decisione del TAR che aveva limitato il diritto alla corresponsione delle spettanze economiche al periodo di ferma breve. La richiesta di riconoscimento del grado non è esplicitamente trattata nel dispositivo ma rientra nell'ambito delle domande respinte.

  • Rigettato
    Ricostruzione economica ai fini previdenziali/assicurativi e versamento quote TFR

    Il Tribunale ha respinto questa domanda, ritenendo che il lavoratore non avesse assolto all'onere di provare la mancata percezione di altre retribuzioni. Il Consiglio di Stato conferma tale rigetto, ritenendo che tale domanda, essendo associata a quella retributiva, non possa che risultare anch'essa infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 869
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 869
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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