Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00869/2026REG.PROV.COLL.
N. 09317/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9317 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e OV Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato OV Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, n. 81,
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione I, n. -OMISSIS- resa inter partes , concernente la ricostruzione della carriera a seguito dell’immissione nel ruolo dei vfb, corresponsione emolumenti arretrati e conseguente risarcimento danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il consigliere OV TO e udito per la parte appellante l’avvocato Stefano Monti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 281 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. Brescia, il signor -OMISSIS-aveva chiesto:
a ) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) l’annullamento del provvedimento M_D GMIL REG2021 0109822 del 9.3.2021, con cui la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa (DIPE) ha disposto l’immissione del ricorrente nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, nella parte in cui riconosce al ricorrente anzianità amministrativa e decorrenza assegni dalla data dell’effettivo incorporamento nel suddetto ruolo e, in ogni caso, nella parte in cui gli attribuisce i soli emolumenti arretrati in qualità di volontario in ferma breve fino al 9.1.2009, senza considerare quelli spettantigli in qualità di volontario in servizio permanente fino alla data di effettivo incorporamento;
1.1) il conseguente riconoscimento al ricorrente di anzianità assoluta e decorrenza assegni pari a quella dei colleghi vincitori della medesima procedura di immissione dei volontari in ferma breve nel ruolo dei volontari in servizio permanente, o da altra data ritenuta equa e/o conforme alla legge;
2) il riconoscimento in capo al ricorrente del diritto alla corresponsione per intero di tutte le spettanze economiche dovutegli dalla data dell’illegittimo proscioglimento (16.2.2008), o dalla data ritenuta giusta, fino alla data di effettivo reintegro, con riferimento anche ai versamenti previdenziali/assicurativi e alle quote di T.F.R.;
2.1) in subordine, il risarcimento del danno patrimoniale per equivalente, da valutarsi equitativamente con riferimento agli emolumenti percepiti dai colleghi vincitori della medesima procedura di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente, sempre a far data dall’illegittimo proscioglimento (16.2.2008) o dalla data ritenuta giusta, fino a quella di effettivo reintegro, con riguardo anche ai versamenti previdenziali/assicurativi e alle quote di T.F.R.;
2.2) il tutto oltre interessi e rivalutazione, come per legge;
3) il risarcimento del danno biologico ed esistenziale nella misura ritenuta opportuna;
b ) per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti notificato dal signor -OMISSIS-il 2.7.2021:
- l’annullamento del provvedimento della DIPE prot. M_D GMIL REG2021 0256438 del 27.5.2021, con cui è stata confermata l’immissione del ricorrente nel ruolo dei volontari in servizio permanente, nella parte in cui riconosce al ricorrente anzianità amministrativa e decorrenza assegni dalla data del 15.4.2021 e, in ogni caso, nella parte in cui, implicitamente, gli attribuisce i soli emolumenti arretrati in qualità di volontario in ferma breve fino al 9.1.2009, senza considerare quelli spettantigli in qualità di volontario in servizio permanente fino alla data di effettivo incorporamento;
- le altre domande già proposte con il ricorso introduttivo e sopra indicate ai punti da 1.1 a 3;
(c) per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato dal signor -OMISSIS-il 2.12.2021:
- l’annullamento del provvedimento della DIPE prot. M_D GMIL REG2021 0497391 dell'11.11.2021, con cui sono state riscontrate negativamente le richieste del ricorrente di corresponsione degli emolumenti spettantigli in qualità di volontario in ferma breve fino al 9.1.2009 e di riconoscimento del grado di caporal maggiore capo scelto;
- le altre domande già proposte con il ricorso introduttivo e sopra indicate ai punti da 1.1 a 3.
2. A sostegno dei ricorsi aveva dedotto l’illegittimità del provvedimento n. M_D GMIL REG2021 0256438 del 27.5.2021, col quale era stato riammesso in servizio quale VFB, ai fini giuridici e amministrativi con decorrenza amministrativa solo dal 15.4.2021, data in cui era stato assunto all’esito della visita medica. Deduceva, infatti, che l’immissione nel ruolo dei VSP fosse fissata dal 10.1.2009 come la decorrenza giuridica.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione I) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha preliminarmente respinto l’eccezione di incompetenza territoriale (questo capo della sentenza non risulta impugnato ed è pertanto passato in giudicato);
- ha annullato i provvedimenti impugnati, nei limiti di cui in motivazione (anche questo capo della sentenza è passato in giudicato);
- ha accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle spettanze economiche, quale volontario in ferma breve, dal 16.2.2008 al 9.1.2009, ove già non corrisposte, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché il diritto alla ricostruzione della sua posizione previdenziale e assicurativa e al T.F.R. per il medesimo periodo;
- ha respinto tutte le altre domande del ricorrente;
- ha compensato per metà le spese di lite;
- ha condannato il Ministero resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite per la restante metà, che liquida in euro 1.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta. Al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis .1, D.P.R. n. 115/2002, il Ministero resistente provvederà altresì a rimborsare alla parte ricorrente i contributi unificati effettivamente versati.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ i provvedimenti impugnati sono effettivamente illegittimi nella parte in cui fissano la decorrenza amministrativa dell’immissione del ricorrente nel ruolo dei VSP dal 15.4.2021, data di assunzione in forza, anziché dal 10.1.2009, data in cui l’immissione in ruolo sarebbe avvenuta se non ci fosse stato l’illegittimo provvedimento di proscioglimento dalla ferma breve ”;
- parte ricorrente non avrebbe però assolto all’onere di provare la mancata percezione di altre retribuzioni, che grava sul dipendente, per cui non può essergli riconosciuto il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite quale VSP;
- lo stesso dicasi per quanto attiene alle pretese del ricorrente relative ai versamenti previdenziali/assicurativi e alle quote di T.F.R.
5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 14 novembre 2023 e depositato il 27 novembre 2023, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 4-10), quanto di seguito sintetizzato: si ritiene che il T.a.r. avrebbe equivocato il tenore della domanda formulata col ricorso introduttivo della lite avendo “chiesto procedersi alla restitutio in integrum (anche) agli effetti economici e/o in subordine al risarcimento del danno senza formulare alcuna quantificazione delle spettanze ”. Cita giurisprudenza secondo cui al dipendente spetta l’integrale restitutio in integrum nel rapporto d’impiego, ai fini sia giuridici sia economici, e quindi anche la corresponsione delle competenze retributive relative al periodo di illegittima interruzione del rapporto. Il T.a.r. non si sarebbe avveduto del fatto che trattasi di una fattispecie di restitutio in integrum e non di risarcimento del danno e conclude rimarcando che la prova dell’ aliunde perceptum non ricade sul ricorrente, ma sull’Amministrazione. Conclude, quindi, nel senso che gli spetterebbe “ la ricostruzione economica ai fini previdenziali/assicurativi ed il versamento delle quote di T.F.R. spettantigli per gli anni di illegittimo proscioglimento ”.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati con il conseguente riconoscimento delle spettanze economiche ovvero, in subordine, previa valutazione equitativa, il risarcimento in suo favore del danno patrimoniale per equivalente, con interessi e rivalutazione. Ha chiesto il rimborso delle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
7. Il Ministero della difesa, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
8. In data 18 dicembre 2025 parte appellante ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame. In particolare ha richiamato un preciso orientamento di questa Sezione (sentenza n. 3494/2025) nel senso della retroattività degli effetti economici a favore del pubblico dipendente, con il conseguente diritto di percepire tutti gli emolumenti rientranti nella normale retribuzione.
9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 20 gennaio 2026, è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello, per le ragioni di seguito esposte, è da reputare del tutto infondato.
11. Come esposto in narrativa, la questione sollevata col gravame in esame verte sulla ricorrenza o meno dei presupposti per riconoscere all’odierno appellante il diritto alle spettanze retributive per l’intero lasso temporale che intercorre tra la data di cessazione della ferma breve all’inizio del rapporto lavorativo instaurato a seguito dell’incorporamento a titolo di servizio permanente. Infatti l’Ufficio ha sì riconosciuto il diritto a percepire la retribuzione, ma solo fino al termine della ferma breve (9.1.2009).
Orbene, ai fini della soluzione della controversia occorre prendere le mosse dal preciso e condivisibile orientamento espresso, di recente, da questo Consiglio di Stato, secondo cui “ Il principio di integrale ricostruzione della carriera si applica esclusivamente nei casi di illegittima sospensione o interruzione di un rapporto di impiego già in corso, mentre nel caso di ritardata assunzione o promozione per illegittimità negli atti di concorso pubblico, non è possibile una ricostruzione degli effetti economici. In assenza di prestazione lavorativa, il diritto alla retribuzione non matura e le differenze retributive possono essere richieste solo a titolo di risarcimento del danno. Inoltre, la mancanza di prova della colpa della pubblica amministrazione esclude l'elemento soggettivo necessario per la richiesta di risarcimento dovuto alla presunta illegittimità dei provvedimenti ” (cfr. sentenza, sez. VII, 27 giugno 2024, n.5706).
Peraltro la pronuncia valorizzata da parte appellante (sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 23 aprile 2025, n. 3494) non depone in senso contrario, atteso che espressamente rapporta il diritto alla ricostruzione della carriera, sia sotto il profilo economico che giuridico, alla necessità che la carriera del militare “ venga ricostruita come se l’episodio sospensivo od interruttivo non vi sia mai stato ” postulando quindi la verifica positiva circa la sussistenza di un rapporto lavorativo in corso al momento dell’intervento dell’Amministrazione risultato illegittimo. La medesima pronuncia riporta, non a caso, il seguente passaggio lessicale: “Il T.a.r. con la sentenza appellata (cfr. par. 3.3 - pag. 9) ha confermato la circostanza per cui, nella fattispecie in esame, “… è vero che l’esclusione del -OMISSIS- dalla procedura concorsuale ha ritardato l’immissione in servizio permanente, e quindi la costituzione di un nuovo rapporto. Contestualmente, però, ha illegittimamente determinato l’interruzione del servizio che lo stesso stava già prestando come volontario in rafferma biennale e per il quale percepiva una retribuzione …”.”.
Si tratta quindi di verificare se, nel caso in esame, si tratti di illegittima sospensione o interruzione di un rapporto di impiego già in corso ovvero di ritardata assunzione o promozione.
Ebbene, per le ragioni di seguito specificate, non emerge dagli atti di causa che si possa proiettare la spettanza degli oneri retributivi anche al periodo successivo a quello scandito dalla data del 9.1.2009, in quanto estraneo alla fascia temporale del contratto di lavoro a suo tempo stipulato. Vengono quindi in evidenza i connotati tipici della illegittima interruzione di un rapporto di lavoro in corso, di guisa che i relativi diritti non possano proiettarsi in una fascia temporale successiva alla fisiologica cessazione di tale percorso lavorativo.
Occorre in particolare evidenziare la dinamica della vicenda che connota il lasso temporale che intercorre tra il termine di decorrenza della ferma breve (9.1.2009) e la data del 15.4.2021, in cui ha avuto luogo l’ammissione dell’appellante nel ruolo dei volontari in servizio permanente. Occorre comprendere se tale torno di tempo fosse o meno potenzialmente coperto dal contratto o se questo era destinato a scadere secondo la soglia temporale ivi prevista.
Al fine di provvedere alla disamina dei rilievi sollevati dall’appellante occorre ripercorrere quanto dal medesimo dedotto in primo grado nei termini che seguono:
- “ Come risulta dallo stato di servizio del ricorrente (all.to 15, cfr. pag. 5), questi era già risultato “vincitore” del concorso per il transito in servizio permanente, allorché è stato colpito dal provvedimento di proscioglimento, sebbene dovesse mantenere lo status di V.F.B per quattro anni ”;
- dagli atti di causa risulta che il ricorrente “ è immesso, con il grado di Primo Caporal Maggiore, nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito con decorrenza giuridica 10 gennaio 2009 e amministrativa 15 aprile 2021 ”;
- sarebbe pertanto ricavabile dagli atti di causa che, con il ripristino del rapporto, è stata portata a conclusione la ferma breve fino al 9.1.2009 e quindi sarebbe iniziato il servizio permanente dal giorno successivo.
Occorre quindi chiedersi se sia da condividere quanto prospettato da parte appellante - ove afferma che il servizio, ove non fosse stato interrotto, sarebbe proseguito per il tutto il tempo - o piuttosto dall’Ufficio ove osserva che il servizio permanente ha avuto inizio solo dal 15.4.2021.
Deve reputarsi fondato quanto osservato dall’Amministrazione pur non potendosi in maniera assoluta escludere che, in mancanza dell’iniziativa provvedimentale di quest’ultima poi rivelatasi illegittima, il rapporto di lavoro in favore dell’appellante si sarebbe potenzialmente sviluppato senza soluzioni di continuità.
Invero denotano l’infondatezza delle deduzioni di parte appellante le seguenti tre circostanze che caratterizzano la vicenda di causa:
i) il passaggio dal servizio a tempo determinato a quello permanente non è automatico, in quanto è previsto l’accertamento dell’idoneità fisica e postula le “ necessità organiche dell'amministrazione” ;
ii) il T.a.r. ha opportunamente rimarcato precisi elementi che denotano la percezione da parte dell’-OMISSIS- di altra retribuzione, circostanza questa che non risulta espressamente contraddetta da parte appellante, tanto che ne demanda l’esatta quantificazione ad un eventuale giudizio di ottemperanza;
iii) come correttamente osservato dal T.a.r., richiamando apposita giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (sentenza, sez. III, 9 luglio 2013, n. 3640), “ Il dipendente che aspira alla restitutio in integrum , agli effetti economici, di un rapporto illegittimamente interrotto, ha l’onere di fornire la prova della mancata percezione di redditi da lavoro da altre fonti nel periodo di illegittima interruzione del servizio (cfr. III, 11 settembre 2012, n. 4798), posto che dall’importo della somma da liquidare a titolo di restitutio in integrum vanno detratti eventuali proventi di altre attività lavorative svolte dal dipendente nel periodo di sospensione (cfr. Cons. Stato, V, 4 ottobre 2007, n. 5158; VI, 7 giugno 2005, n. 2948; IV, 3 ottobre 2005, n. 5254; A.P., 30 marzo 1999, n. 3), sia in quanto dette attività siano state rese possibili unicamente dall'interruzione del rapporto stesso, sia in considerazione dell'esigenza di evitare indebite locupletazioni della parte ricorrente vittoriosa. ”.
Con la stessa pronuncia evocata da parte appellante (n. 3494/2025) per vero si afferma che:
“ Nel caso di ricostruzione del rapporto di pubblico impiego la P.A. deve corrispondere al dipendente gli assegni arretrati, ma deve anche detrarre quanto l’interessato abbia percepito a qualsiasi titolo per prestazioni o attività svolte nel periodo di tempo durante il quale il rapporto d’impiego è stato interrotto o sospeso; ne consegue che nell’ipotesi di ricostruzione ex tunc del rapporto lavorativo la reintegrazione patrimoniale deve essere diminuita dal cd. “aliunde perceptum”, cioè di quanto percepito altrove, vale a dire di guadagni per retribuzioni erogate da altri o per attività comunque lucrative.
La restituzione di quanto non percepito dal dipendente deve essere operata calcolando in diminuzione gli “arricchimenti” compensativi riconducibili ad altre attività economiche altrimenti non espletabili se l’interessato non fosse stato sospeso o licenziato, stante il principio di rango costituzionale di esclusività funzionale di cui all’art. 98 della Costituzione.
La restituzione integrale di quanto indebitamente non percepito, in altri termini, serve a ripristinare la situazione patrimoniale che si sarebbe verificata se il rapporto non avesse subito interruzione, ma non anche a far conseguire vantaggi ulteriori .”.
Ciò che ad ogni buon fine rileva nella presente vicenda di causa, e che risulta determinante, è che il provvedimento poi rivelatosi illegittimo ha inciso su un rapporto a tempo determinato invece che indeterminato, postulando questo l’effettuazione di apposita istruttoria e la verifica dei relativi presupposti applicativi.
11.1. Occorre infine osservare che parte appellante, con l’ultimo profilo di censura, deduce - peraltro in maniera non argomentata - che gli sarebbe dovuta, inoltre, per intero, la ricostruzione economica ai fini previdenziali/assicurativi ed il versamento delle quote di T.F.R. spettantigli per gli anni di illegittimo proscioglimento.
Tale domanda, siccome associata a quella retributiva, non può che risultare anch’essa infondata così come reputato in prime cure.
12. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
13. Nessuna determinazione va assunta sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 9317/2023), lo respinge.
Nulla per le spese di grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB MI, Presidente
OV TO, Consigliere, Estensore
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV TO | AB MI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.