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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/09/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, dott.ssa Concetta Maiore ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. 5366/2020 R.G. promosso da
nato a [...] l'[...] Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Siracusa al Corso Gelone n. 103 presso lo studio dell'avv. Giovanni Caramagno, il quale lo rappresenta e difende come in atti.
ATTORE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con sede in Siracusa via F.M. Gianni n. 14 P.IVA: P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano D'Angelo
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 29.5.2025 la causa sulle conclusioni delle parti precisate come in atti veniva posta in decisione e decisa come da provvedimento di seguito emesso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato come in atti conveniva in giudizio dinnanzi a questo Parte_1 tribunale l'associazione ed esponeva che il giorno 03.09.2015 alle ore 21: mentre era CP_1 impegnato in una partita di calcetto presso il campo del centro sportivo ”, scivolava sul CP_1 materiale pietroso presente nel tappeto del campo, rovinando per terra, e procurandosi delle lesioni fisiche per le quali si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Umberto I di Siracusa.
Deduceva che l'evento dannoso doveva imputarsi alla esclusiva responsabilità della
[...]
, che aveva la gestione del campo di calcetto all'epoca dell'infortunio, Controparte_1 evidenziando che sarebbe stato senz'altro evitato ove fossero state adottate le ordinarie azioni di pulizia o di manutenzione dell'impianto sportivo, non essendo peraltro presenti cartelli di avvertimento circa la presenza di una situazione potenzialmente pericolosa per l'utenza del campetto sportivo. Deduceva che a seguito dell'evento, aveva patito lesioni personali ( lesione del tendine di Achille destro) che gli avevano cagionato un'invalidità temporanea assoluta al 100% di giorni 40 (quaranta) per l'importo di € 3.840,00; un'invalidità temporanea relativa al 75% di giorni 20 (venti) per l'importo di € 1.440,00; un'invalidità temporanea relativa al 50% di giorni 20 (venti) per l'importo di € 960,00 ed un'invalidità permanente sotto il profilo del danno biologico pari al 7% (sette per cento) per l'importo di € 12.728,00 sulla scorta della perizia medico legale versata in atti, predisposta dal dott.
Per_1
Assumeva poi di aver diritto a titolo di danno non patrimoniale alla ulteriore somma di € 3.800,00 a titolo di personalizzazione del danno patito, in ragione del 20% (1/5) dell'importo richiesto a titolo di danno biologico. ; di aver poi sostenuto spese mediche pari alla somma complessiva di € 2.337,00.
Tanto premesso , dovendosi ravvisare la responsabilità della società per omessa custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. chiedeva condannarsi la Controparte_2
, al pagamento della somma di € 25.105,00 a titolo di risarcimento dei danni
[...] fisici, biologici, patrimoniali e non patrimoniali dal medesimo patiti nel sinistro de quo, o di quell'altra maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi
Si costituiva in giudizio la , Controparte_2 deducendo in via principale la propria carenza di legittimazione passiva e contestando la fondatezza in fatto e in diritto della domanda chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 14.10.2021 veniva ammesse le prove testimoniali.
Con ordinanza del 22.10.2022 veniva disposta CTU medico legale;
In data 23.10.2023 veniva depositata la relazione;
All'udienza del 29.5.2025 la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc. e decisa come da dispositivo che segue di cui
*****
Ritiene questo giudice che ai fini della decisione, secondo il principio della ragione più liquida, debba essere esaminata la domanda con cui l'odierno attore chiede di essere risarcito ai sensi dell'art. 2051
c.c. assumendo di aver patito conseguenze dannose ( danno non patrimoniali e patrimoniali) a causa di una caduta verificatasi durante una partita di calcetto, evento causato a suo dire dalla insidiosità del manto del campo e della quale sarebbe responsabile il titolare della posizione di controllo sulla cosa.
La domanda non è fondata per le ragioni che seguono. Sulla operatività dell'art. 2051 c.c. è ferma la giurisprudenza del Supremo Collegio secondo cui ( così da ultimo Cass. . 11152/2023 ) “ La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”
Ugualmente consolidato deve ritenersi la Suprema Corte ( così n. 21675/2023) quanto alla valutazione della incidenza causale della condotta posta in essere dal danneggiato alla produzione del danno , in quanto si ritiene che “ ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la “res”, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno “standard” oggettivo”
Nel caso di specie a fronte della prospettazione di parte attrice, la convenuta – a parte ogni questione sulla carenza di legittimazione passiva- ha evidenziato che le condizioni del campo di calcetto in cui si è verificato l'evento, la cui pericolosità sarebbe derivata dalla presenza del “ terriccio” che avrebbe determinato la caduta dell'attore erano caratterizzate dal fatto che tale preteso elemento di pericolosità era ben visibile anche da fuori dal perimetro del campo .
Tale allegazione difensiva ha trovato pieno riscontro nelle acquisizioni processuali e in particolare nelle deposizioni rese dallo stesso teste escusso all'udienza del 07/04/2022 che ha dichiarato Tes_1 di aver visto da considerevole distanza in quanto si trovava “dietro la rete di recinzione del campo” in quanto “posteggiato con la macchina nel primo parcheggio , per l'appunto la presenza nel campo del terriccio.
Può quindi concludersi che la causazione dell'evento non possa essere ricondotta causalmente alla responsabilità del soggetto custode ai sensi dell'art . 2051 c.c. – in ordine alla cui individuazione poi si fa altra questione nel presente giudizio la cui risoluzione appare ininfluente - atteso che, a fronte della comprovata visibilità nel campo erboso di calcetto della presenza del terriccio, anche da chi come il teste non stava all'interno del campo, una condotta prudente degli utenti , ovvero dell'odierno attore, non avrebbe determinato la causazione dell'evento occorsogli. Ne consegue che anche a voler ricondurre le conseguenze dannose patite dall'attore all'impatto dell'attore nel mucchio di terra che a suo dire intralciava la praticabilità del campo non vi è dubbio che lo stesso avrebbe potuto assumere una condotta atta a prevenire l'evento dannoso occorsogli astenendosi dal transitare su quella parte del campo in cui insisteva il materiale denunciato come pericoloso.
Lo stesso attore invece pur riscontrando la presenza di tali elementi , o comunque potendola facilmente riscontrare usando la ordinaria diligenza attesane la evidenza, ha deciso di utilizzare il campo.
Non vi è dubbio che allo stato delle odierne acquisizioni la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonoma dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito una mera occasione, interrompendo così il nesso eziologico con la res.”
(Cass. 822/2024)
Per queste ragioni la domanda va rigettata.
Quanto alle spese processuali – ivi comprese quelle della disposta CTU- seguono la evidente soccombenza e possono liquidarsi ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa ( da euro 5.2001) come da dispositivo che segue.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 5366/2020 r.g. rigetta la domanda proposta da nei confronti della , Parte_1 Controparte_1
Condanna il al rimborso delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma Pt_1 di euro 2540,00 oltre al rimborso spese generali iva e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte convenuta;
pone in via definitiva a carico di parte attrice i compensi al CTU già liquidati.
Siracusa 27 settembre 2025 Il Giudice
C.Maiore
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, dott.ssa Concetta Maiore ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. 5366/2020 R.G. promosso da
nato a [...] l'[...] Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Siracusa al Corso Gelone n. 103 presso lo studio dell'avv. Giovanni Caramagno, il quale lo rappresenta e difende come in atti.
ATTORE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con sede in Siracusa via F.M. Gianni n. 14 P.IVA: P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano D'Angelo
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 29.5.2025 la causa sulle conclusioni delle parti precisate come in atti veniva posta in decisione e decisa come da provvedimento di seguito emesso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato come in atti conveniva in giudizio dinnanzi a questo Parte_1 tribunale l'associazione ed esponeva che il giorno 03.09.2015 alle ore 21: mentre era CP_1 impegnato in una partita di calcetto presso il campo del centro sportivo ”, scivolava sul CP_1 materiale pietroso presente nel tappeto del campo, rovinando per terra, e procurandosi delle lesioni fisiche per le quali si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Umberto I di Siracusa.
Deduceva che l'evento dannoso doveva imputarsi alla esclusiva responsabilità della
[...]
, che aveva la gestione del campo di calcetto all'epoca dell'infortunio, Controparte_1 evidenziando che sarebbe stato senz'altro evitato ove fossero state adottate le ordinarie azioni di pulizia o di manutenzione dell'impianto sportivo, non essendo peraltro presenti cartelli di avvertimento circa la presenza di una situazione potenzialmente pericolosa per l'utenza del campetto sportivo. Deduceva che a seguito dell'evento, aveva patito lesioni personali ( lesione del tendine di Achille destro) che gli avevano cagionato un'invalidità temporanea assoluta al 100% di giorni 40 (quaranta) per l'importo di € 3.840,00; un'invalidità temporanea relativa al 75% di giorni 20 (venti) per l'importo di € 1.440,00; un'invalidità temporanea relativa al 50% di giorni 20 (venti) per l'importo di € 960,00 ed un'invalidità permanente sotto il profilo del danno biologico pari al 7% (sette per cento) per l'importo di € 12.728,00 sulla scorta della perizia medico legale versata in atti, predisposta dal dott.
Per_1
Assumeva poi di aver diritto a titolo di danno non patrimoniale alla ulteriore somma di € 3.800,00 a titolo di personalizzazione del danno patito, in ragione del 20% (1/5) dell'importo richiesto a titolo di danno biologico. ; di aver poi sostenuto spese mediche pari alla somma complessiva di € 2.337,00.
Tanto premesso , dovendosi ravvisare la responsabilità della società per omessa custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. chiedeva condannarsi la Controparte_2
, al pagamento della somma di € 25.105,00 a titolo di risarcimento dei danni
[...] fisici, biologici, patrimoniali e non patrimoniali dal medesimo patiti nel sinistro de quo, o di quell'altra maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi
Si costituiva in giudizio la , Controparte_2 deducendo in via principale la propria carenza di legittimazione passiva e contestando la fondatezza in fatto e in diritto della domanda chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 14.10.2021 veniva ammesse le prove testimoniali.
Con ordinanza del 22.10.2022 veniva disposta CTU medico legale;
In data 23.10.2023 veniva depositata la relazione;
All'udienza del 29.5.2025 la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc. e decisa come da dispositivo che segue di cui
*****
Ritiene questo giudice che ai fini della decisione, secondo il principio della ragione più liquida, debba essere esaminata la domanda con cui l'odierno attore chiede di essere risarcito ai sensi dell'art. 2051
c.c. assumendo di aver patito conseguenze dannose ( danno non patrimoniali e patrimoniali) a causa di una caduta verificatasi durante una partita di calcetto, evento causato a suo dire dalla insidiosità del manto del campo e della quale sarebbe responsabile il titolare della posizione di controllo sulla cosa.
La domanda non è fondata per le ragioni che seguono. Sulla operatività dell'art. 2051 c.c. è ferma la giurisprudenza del Supremo Collegio secondo cui ( così da ultimo Cass. . 11152/2023 ) “ La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”
Ugualmente consolidato deve ritenersi la Suprema Corte ( così n. 21675/2023) quanto alla valutazione della incidenza causale della condotta posta in essere dal danneggiato alla produzione del danno , in quanto si ritiene che “ ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la “res”, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno “standard” oggettivo”
Nel caso di specie a fronte della prospettazione di parte attrice, la convenuta – a parte ogni questione sulla carenza di legittimazione passiva- ha evidenziato che le condizioni del campo di calcetto in cui si è verificato l'evento, la cui pericolosità sarebbe derivata dalla presenza del “ terriccio” che avrebbe determinato la caduta dell'attore erano caratterizzate dal fatto che tale preteso elemento di pericolosità era ben visibile anche da fuori dal perimetro del campo .
Tale allegazione difensiva ha trovato pieno riscontro nelle acquisizioni processuali e in particolare nelle deposizioni rese dallo stesso teste escusso all'udienza del 07/04/2022 che ha dichiarato Tes_1 di aver visto da considerevole distanza in quanto si trovava “dietro la rete di recinzione del campo” in quanto “posteggiato con la macchina nel primo parcheggio , per l'appunto la presenza nel campo del terriccio.
Può quindi concludersi che la causazione dell'evento non possa essere ricondotta causalmente alla responsabilità del soggetto custode ai sensi dell'art . 2051 c.c. – in ordine alla cui individuazione poi si fa altra questione nel presente giudizio la cui risoluzione appare ininfluente - atteso che, a fronte della comprovata visibilità nel campo erboso di calcetto della presenza del terriccio, anche da chi come il teste non stava all'interno del campo, una condotta prudente degli utenti , ovvero dell'odierno attore, non avrebbe determinato la causazione dell'evento occorsogli. Ne consegue che anche a voler ricondurre le conseguenze dannose patite dall'attore all'impatto dell'attore nel mucchio di terra che a suo dire intralciava la praticabilità del campo non vi è dubbio che lo stesso avrebbe potuto assumere una condotta atta a prevenire l'evento dannoso occorsogli astenendosi dal transitare su quella parte del campo in cui insisteva il materiale denunciato come pericoloso.
Lo stesso attore invece pur riscontrando la presenza di tali elementi , o comunque potendola facilmente riscontrare usando la ordinaria diligenza attesane la evidenza, ha deciso di utilizzare il campo.
Non vi è dubbio che allo stato delle odierne acquisizioni la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonoma dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito una mera occasione, interrompendo così il nesso eziologico con la res.”
(Cass. 822/2024)
Per queste ragioni la domanda va rigettata.
Quanto alle spese processuali – ivi comprese quelle della disposta CTU- seguono la evidente soccombenza e possono liquidarsi ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa ( da euro 5.2001) come da dispositivo che segue.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 5366/2020 r.g. rigetta la domanda proposta da nei confronti della , Parte_1 Controparte_1
Condanna il al rimborso delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma Pt_1 di euro 2540,00 oltre al rimborso spese generali iva e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte convenuta;
pone in via definitiva a carico di parte attrice i compensi al CTU già liquidati.
Siracusa 27 settembre 2025 Il Giudice
C.Maiore