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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5955/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DE SIATO GIOVANNA MARIA RITA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – pensione di inabilità civile
***
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP. CP_1
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%).
Tanto premesso, il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, lo rende attualmente invalido civile in misura pari al 100% con decorrenza dalla domanda amministrativa (16.02.2022).
In particolare, il ctu ha così concluso: “Il periziato di anni 70 nel mese di febbraio 2024 in seguito a visita per ATP veniva riconosciuto invalido con riduzione permanete della capacità lavorativa con percentuale 80%. Le condizioni cliniche attuali obiettivate in corso di visita peritale sia sull'obiettività riscontrata che da tutta la documentazione medica esaminata evidenziano un quadro clinico caratterizzato dalla presenza di pluripatologie che interessano molteplici apparati. Lo stesso è affetto da molti anni da una severa spondiloartrosi lombare e cervicale con protrusioni discali ed esiti di intervento chirurgico di erniectomia L4/L5 su stenosi del canale rachideo con radicolopatia cronica associata a disturbo della deambulazione, patologie responsabili della steno insufficienza lombare e cervicale evidenziata durante la visita medica e per la quale il ricorrente fa uso di busto ortopedico dal 2013 (come certificato da cartella clinica del 2011). Ipoacusia bilaterale neurosensoriale gravissima (come da esame audiometrico del 2018). Rene policistico, malattia genetica di tipo cistico. BPCO già documentata dal 2013 con certificazioni specialistiche e spirometria. Dalla somma delle percentuali riportate in diagnosi si ottiene una invalidità pari al 95%
(novantacinque). Tutte patologie accertate e responsabili di un'assoluta e permanente impossibilità
a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Sulla scorta della documentazione medica esaminata e dall'attuale controllo clinico e da quanto relazionato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, sono state riscontrate infermità tali da determinate una riduzione della capacità lavorativa permanente pari al 100% (centopercentopercento) a decorrere dalla domanda amministrativa, non ritenendo che il 5% mancante renda abile il ricorrente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche l'assenza di contestazioni delle parti.
Pertanto, sussiste il requisito sanitario previsto per la pensione di inabilità civile dal 01.03.2022
(primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa).
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere quindi demandato all' ed il pagamento della prestazione è CP_1 subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto.
In considerazione della decorrenza del diritto, le spese di lite seguono la soccombenza.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 17.05.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la pensione di inabilità civile con decorrenza da 01.03.2022 e condanna l' al pagamento del dovuto oltre interessi o CP_1 rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti diversi da quello sanitario.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3900,00 (compresa la fase di CP_1
ATP), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo