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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/11/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2915/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2915/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALMONTE RENZO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Parma, Via Furlotti n. 8 presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRAGINE MARIA Controparte_1 C.F._2
CHIARA, elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Antini n. 3 presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premessa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto nonché miglior pronuncia: In via principale, accertata e dichiarata la sussistenza del maggior controcredito vantato dal sig.
nei confronti della sig.ra per la somma complessiva di €. 14.738,40, o Parte_1 Controparte_1 quella diversa somma che risultasse di giustizia, ed accertata e dichiarata la compensazione fra il credito vantato dal sig. ed il credito vantato dalla sig.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1 proprio mantenimento, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia del precetto ex adverso notificato in data 02.08.2023, qui opposto, nella misura contestata, respingendosi, così, le pretese avanzate da parte opposta. In via subordinata, accertata e dichiarata la sussistenza del maggior controcredito vantato dal sig.
nei confronti della sig.ra per la somma complessiva di €. 14.738,40, o Parte_1 Controparte_1 pagina 1 di 8 quella diversa somma che risultasse di giustizia, ed accertata e dichiarata la compensazione fra il credito vantato dal sig. ed il credito vantato dalla sig.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1 proprio mantenimento, ridurre e/o limitare la somma dovuta dal sig. alla sig.ra Parte_1 CP_1
a quella che sarà ritenuta di giustizia in esito all'esperenda istruttoria.
[...]
Con vittoria di spese e competenze legali del presente procedimento, e con condanna della sig.ra
[...]
, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi CP_1
d'ufficio in via equitativa”.
PER : Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di Legge: A - in via preliminare, accertata l'infondatezza della domanda di compensazione ex adverso formulata, e l'inesistenza dei presupposti del fumus e del periculum, respingere la richiesta di sospensione dell'esecuzione formulata dal sig. B - nel merito, accertata l'infondatezza della domanda di Pt_1 compensazione formulata dall'attore, condannare il sig. al pagamento delle somme portate dal Pt_1 precetto opposto, notificato in data 02.08.2023, o al pagamento della minor somma che il Giudice riterrà di riconoscere nell'ipotesi in cui l'attore fornisca la prova dell'avvenuto pagamento delle spese di CTU. C - accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., condannare l'attore al risarcimento del danno per responsabilità aggravata da determinarsi equitativamente da parte del Tribunale adito.” Con vittoria di spese e di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso il precetto Parte_1 notificatogli dalla ex moglie , con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma Controparte_1 complessiva di €. 15.950,22, in forza del decreto del 28.01.2022 della Corte d'Appello di Bologna, di cui € 14.628,00 a titolo di arretrati di mantenimento per la ex coniuge ed € 8.777,88 a titolo di arretrati di mantenimento per i due figli minori, detratte le somme già versate. Secondo l'opponente, l'atto di precetto sarebbe illegittimo, in assenza di ragioni di credito in capo all'intimante: il credito vantato da parte opposta sarebbe, infatti, estinto per compensazione con il credito vantato nei suoi riguardi. In particolare, l'opponente ha rappresentato di aver diritto alla restituzione del residuo della somma data in prestito alla per l'acquisto di un'autovettura CP_1
(residuo pari ad euro 7.000 dei complessivi 15.000 euro prestati), nonché ad euro 819,10 ed euro 3.749,45 pagati dall'opponente, rispettivamente, per una multa e per cartelle esattoriali. Ancora, egli sarebbe creditore del 50% del compenso liquidato alla dott.ssa quale CTU nella causa di Per_1 separazione dei coniugi e pari complessivamente ad euro 3.169,85, versato interamente dall'opponente, nonché delle spese di pignoramento subito ad iniziativa della CTU. Il credito così vantato nei confronti della sarebbe pari ad euro 14.738,40, dunque di importo CP_1 maggiore a quello portato dal precetto di euro 14.628,00. Pertanto, nulla sarebbe dovuto, in tesi, alla parte opposta, non trovando applicazione l'art. 447 c. 2 c.c., stante la natura non alimentare del credito intimato. Parte opponente ha dunque concluso per la richiesta di declaratoria di illegittimità, previa compensazione tra i due crediti, dell'atto di precetto opposto;
in subordine, ha chiesto di limitare la pagina 2 di 8 somma ritenuta dovuta alla controparte. Ha inoltre avanzato domanda di condanna di controparte alle spese e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Si è costituita la convenuta, eccependo l'inammissibilità della compensazione richiesta da controparte, trattandosi di somme, quelle versate dal in costanza di matrimonio, volte al soddisfacimento dei Pt_1 bisogni e degli interessi della famiglia e come tali irripetibili. Tanto varrebbe anche per gli esborsi effettuati a pagamento delle multe che sono state da lui spontaneamente pagate.
Quanto alle spese di CTU, l'opposta pur contestando l'indeterminabilità della somma dovuta in base alla documentazione prodotta, si è dichiarata disponibile a ridurre la somma portata in precetto dell'importo dovuto quale debitore solidale per detto compenso al CTU, non anche della quota di spese per l'esecuzione forzata iniziata ai danni dell'opponente in quanto egli, quale debitore solidale, era comunque tenuto a pagare l'intero, salvo successivo regresso.
La convenuta ha concluso chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, pure avanzata da controparte, nonché per la condanna del alla somma portata dal precetto opposto Pt_1 ovvero alla minor somma accertata, previo accertamento dell'infondatezza della domanda di compensazione. Ha infine chiesto anch'ella la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con ordinanza del 15/11/2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
La causa è proseguita nel merito con lo scambio di note integrative ex art. 171 ter c.p.c. e, in assenza di istanze istruttorie, è stata inizialmente rinviata per la decisione all'udienza del 18/11/2026; udienza poi anticipata da questo Giudice al 18/11/2025 per la rimessione in decisione.
2. Parte opponente ha chiesto dichiararsi l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia del precetto ex adverso notificato in data 02/08/2023, previo accertamento del maggior credito vantato verso la controparte per la somma complessiva di euro 14.738,40, opposta in compensazione al minor credito portato dal precetto fondato sull'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna emessa sui reclami ex art. 708 c.p.c. proposti dalle parti avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Parma del 14/4/2021. L'ordinanza della Corte d'Appello aveva determinato in euro 500 mensili la somma da versare a titolo di contributo al mantenimento in favore della ed euro 300 mensili la somma da versare a titolo CP_1 di contributo al mantenimento dei figli minori.
Vi è da chiedersi se la natura dei crediti portati dall'atto di precetto consente la compensazione con altri crediti. A tal fine è doveroso il distinguo dei crediti in base alla natura, alimentare o meno, che venga ad essi riconosciuta, operando il divieto di compensazione ex art. 447 c.c. solo per quelli aventi natura alimentare.
Se per i versamenti dovuti per il mantenimento dei figli la giurisprudenza, di merito e di legittimità, è uniformemente orientata a ritenere la natura di credito alimentare (cfr. per tutte Cass. n. 23569 del 2016; Cass. n. 11689/2018; Trib. Roma sent. del 24/09/2025, n. 13023; Trib. Parma Sent., 31/05/2022, n. 713), con conseguente inapplicabilità della compensazione con altri crediti a mente dell'art. 447 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge non può essere qualificato come credito alimentare, in quanto trova la sua radice nel vincolo coniugale, anziché in uno stato di bisogno, che non sempre è presente in relazione all'ex coniuge (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9686 del 26/05/2020; Cass. Civ. Sez.
pagina 3 di 8 III. Sent. 7/12/2021 n. 38980; Trib. Palermo Sent., 10/10/2025, n. 3881; Trib. Siracusa, Sez. II, Sent., 15/01/2025, n. 42).
In particolare, si legge in parte motiva della pronuncia resa da Cassazione civile sez. III, n. 9686 del 26/05/2020, che "il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147 c.c.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569); non altrettanto può dirsi del credito a titolo di mantenimento del coniuge quest'ultimo credito non ha pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sè (Cass., 19/07/1996. n. 6519. Cass., 23/05/2014, n. 11489, pag. 5); la diversità appena enucleata è stata riconosciuta anche dalla Consulta che, seppur indicando come la complessiva funzione degli assegni alimentari, di mantenimento e divorzile, sia contigua in misura da permettere additivamente il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 c.c., n. 4 e art. 2778 c.c., n. 17, ha rimarcato come il primo sia un "minus" compreso nei quindi più ampi secondi (Corte Cost., 21/01/2000, n. 17. p. 2); d'altra parte la Consulta aveva già riconosciuto che l'assegno di mantenimento al coniuge separato non è qualificabile quale credito alimentare, posta la sua maggior latitudine, in cui è ricompresa la funzione e causa di alimenti riferibile al coniuge in parola che si trovi incolpevolmente "in stato di bisogno e nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa" (Corte Cost., 30/11/1988, p. 2); il ben più esteso perimetro, a quello alimentare, del credito in parola, è stato confermato di recente dalla complessiva rilettura dell'assegno divorzile e di mantenimento a seguito di separazione, data dalla giurisprudenza di questa Corte: l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
diversamente, l'assegno divorzile dev'essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, e perequativa, secondo i criteri indicati alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6. essendo volto - seppur non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale - al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass., Sez. U., 11/07/2018, n. 18287, Cass., 26/06/2019, n. 17098); il distinguo essenziale con l'importo a titolo di mantenimento, che si caratterizza dunque per vincoli solidaristici chiaramente più ampi di quelli rapportati a primarie esigenze di sopravvivenza, è testualmente confermato dall'art. 156, c.c., con cui il legislatore, in ipotesi di separazione, ha subordinato la corresponsione di un assegno alimentare alla pronuncia di addebito, sul presupposto che in quest'ultimo caso non vi sia la più lata spettanza;
si comprende come gli obblighi civilistici del genitore differenzino, nell'ipotesi del figlio, il parametro del bisogno, in misura non replicabile al riguardo del coniuge".
In conclusione, la Corte ha affermato il seguente principio: "deve pertanto escludersi che al credito per mantenimento del coniuge azionato esecutivamente non possa in alcun caso opporsi in compensazione, ex art. 615 c.p.c., un controcredito certo e illiquido ma di pronta liquidazione”.
Passando ad analizzare il caso in esame, si tratta innanzitutto di vedere quale parte del credito sia pagina 4 di 8 richiesto a titolo di mantenimento dei figli e quale parte per il mantenimento dell'ex coniuge.
La parte opposta ha specificato le voci di credito oggetto di precetto come segue:
- arretrati di mantenimento ex coniuge:
- Da aprile 2021 a marzo 2022 € 6.000,00
- Da aprile 2022 a marzo 2023 € 3.348,00
- Da aprile 2023 a luglio 2023 € 2.280,00 Totale € 11.628,00
- arretrati di mantenimento figli:
- Da aprile 2021 a marzo 2022 € 3.600,00
- Da aprile 2022 a marzo 2023 € 208,80
- Da aprile 2023 a luglio 2023 € 169,08 Totale € 3.977,88, da cui va detratto l'importo di € 978,00 corrisposto nel corso del presente giudizio dall'opponente a titolo di contributo per mantenimento dei figli (doc. 16 opponente), così che residua il credito di € 2.999,88.
Per un totale complessivo di € 14.627,88.
La sopra indicata imputazione dei precedenti versamenti eseguiti dall'opponente e da quest'ultimo contestata in giudizio, deve ritenersi rispondente ai criteri di cui all'art. 1193 c.c., in assenza di specifica indicazione del solvens all'atto del pagamento.
Facendo applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte in precedenza rammentati, il credito potrebbe essere compensato limitatamente alla somma di euro 11.628,00, vale a dire per la quota dovuta a titolo di mantenimento dell'ex coniuge. Tuttavia, va verificato se i crediti opposti dal in compensazione a detto credito rispondano ai Pt_1 criteri di certezza, esigibilità, liquidità o pronta liquidazione. A tal fine va osservato come il maggior credito opposto in compensazione dall'opponente (di complessivi € 14.738,40) deriverebbe:
- € 7.000 per la parte residua del maggior importo di euro 15.000 versato in costanza di matrimonio dal per l'acquisto della vettura alla;
Pt_1 CP_1
- € 819,10 (doc. 5) ed € 3.749,45 (docc. 6 e 7) per il pagamento, rispettivamente, di una multa e di cartelle esattoriali intestate alla;
CP_1
- € 3.169,85 per compenso, spese e competenze legali versate alla CTU dott.ssa nominata nella Per_1 causa di separazione personale (R.G. 2861/2020), a seguito dell'esecuzione intrapresa da quest'ultima.
Si tratta di verificare per quali di queste poste possa ritenersi operante la compensazione. A tal proposito, se per tutte le suddette voci sussiste il requisito della liquidità, va invece accertato se sussistano i presupposti della certezza e della esigibilità. Quanto a tale ultimo requisito, infatti, si tratta di vedere se, come eccepito dalla difesa dell'opposta, il versamento delle somme da parte del in Pt_1 costanza di matrimonio rispondesse al dovere di contribuire ai bisogni familiari e se dunque il solvens possa ottenere la restituzione di quanto versato in adempimento di tale obbligo di contribuzione dettato dall'art. 143 c.c.. In materia, la Suprema Corte (Cass. 21/02/2023, n. 5385) si è espressa affermando come, al fine di accertare di quali attribuzioni elargite in costanza di matrimonio da uno dei due coniugi si possa pagina 5 di 8 pretendere la restituzione dopo la cessazione della comunione di vita tra i coniugi, occorra distinguere tra elargizioni ingiustificate e contribuzioni ai bisogni familiari. In via generale, sono da ritenersi irripetibili tutte le attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare il progetto di vita in comune perseguito dai coniugi durante il matrimonio. La pronuncia citata si è in particolare espressa nel senso che “L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza”. La medesima pronuncia ha altresì stabilito che l'accertamento della causa dell'elargizione va condotto avendo anche riguardo al contenuto degli accordi in concreto intervenuti tra i coniugi circa le modalità e la misura di contribuzione ai bisogni familiari, nonché allo strumento giuridico in concreto utilizzato per disporre l'attribuzione di cui è richiesta la restituzione dopo la cessazione della comunione (contratto di donazione, liberalità indirette, cointestazioni di diritti, ecc.).
Applicando detti principi al caso di specie, si deve rilevare che dalle allegazioni delle parti non è chiaramente emerso quale fosse la convenzione in concreto adottata dai coniugi in costanza di matrimonio, in ordine alle modalità di rispettiva contribuzione ai bisogni della famiglia. Tuttavia, parte opposta ha allegato, quanto alla vettura a sé intestata e da lei pagata per oltre 50%, che l'acquisto avesse “come finalità quella di garantirle libertà di movimento, possibilità di gestire le proprie necessità, provvedere a tutti quegli incombenti che potevano riguardare anche i bisogni della famiglia”. A tale allegazione, la controparte ha replicato che la vettura era stata acquistata ad uso esclusivo della ex coniuge, peraltro con il proprio parere contrario sul modello dell'auto da acquistare (a tal fine ha prodotto screenshot dei messaggi intercorsi tra i coniugi – doc. 14). Ha poi aggiunto come l'acquisito dell'auto non rispondesse ad alcuno spirito di liberalità; dunque, non può ritenersi un “regalo” o una donazione, come dimostrato dal fatto che l'ex moglie gli restituiva gran parte del prezzo, ed inoltre, anche a voler ritenere che detto acquisto fosse finalizzato a soddisfare le esigenze della famiglia, era stato effettuato con denaro proveniente dal suo patrimonio personale, non rientrante “negli oneri di reciproca assistenza, solidarietà e contribuzione alle spese del ménage famigliare incombente sui coniugi a norma dell'art. 143 e segg. c.c., ancor più trattandosi di una spesa “straordinaria” rispetto agli esborsi abitualmente sopportati dalla famiglia in base al tenore economico e sociale della stessa”. Invero, le argomentazioni dell'opponente non smentiscono che l'auto fosse utilizzata dall'ex moglie anche per esigenze familiari (come accompagnare i figli o sbrigare faccende utili all'intero nucleo familiare). Le circostanze che la spesa sia stata in parte (maggiore) sostenuta dalla moglie, che sia stata di importo elevato rispetto al normale tenore di vita familiare e che l'opponente non fosse d'accordo sulla scelta del modello dell'auto poi acquistato (acquisto per il quale risulta che egli si sia comunque speso per ottenere il miglior prezzo possibile), non inficiano l'argomentazione della finalità dell'acquisto per la soddisfazione di bisogni familiari. Pertanto, deve concludersi nel senso che la somma elargita dall'opponente e non restituita, pari ad € 7.000, non sia ripetibile. L'inesigibilità del credito esclude, dunque, la possibilità di opporlo in compensazione rispetto al credito oggetto di precetto.
pagina 6 di 8 Diversamente deve concludersi per le altre poste per le quali pure l'opponente ha sollevato eccezione di compensazione. L'opponente ha documentato il pagamento in data 8/7/2019 di cartelle esattoriali emesse a carico della per la somma complessiva di euro 3.749,45 (all.ti 6 e 7) e una multa di euro 810,10 pagata il CP_1
22/7/2019 (all. 5). Per tali esborsi, essendo volti a pagare debiti propri della moglie per sanzioni amministrative, non è ipotizzabile il carattere irripetibile riconosciuto dalla giurisprudenza alle spese volte a contribuire ai bisogni familiari o riconducibili all'adempimento di oneri di reciproca assistenza o solidarietà tra coniugi. Ciò in quanto il dovere di contribuzione che nasce dal matrimonio va inteso non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma in senso solidaristico, vale a dire nell'interesse collettivo della famiglia (Cassazione civile, Sez. II - 13/12/2023, n. 34883; cfr. anche Cassazione civile, Sez. I - 31/03/2023, n. 9144). Pertanto, tali versamenti sono ripetibili dall'opponente, essendo volti a pagare un debito personale dell'allora coniuge;
come tali, si tratta di crediti esigibili, oltre che certi e liquidi, che possono essere opposti in compensazione al credito vantato da controparte.
Parimenti può essere compensata la posta di credito relativa alla quota del 50% di compenso versata al CTU nominato nell'ambito della procedura di separazione, riconosciuto dall'opposta limitatamente alla somma di euro 1.423,59, al netto delle spese occorse per la procedura esecutiva cui il è stato Pt_1 sottoposto per il recupero dell'intero compenso. Vi è da specificare che nell'udienza dell'8/11/2023 fissata per la discussione della sospensiva, la parte opposta riconosceva che l'importo dovuto alla Dott.ssa era pari ad euro 1.751,29, dichiarandosi Per_1 disponibile a ridurre la somma precettata di pari importo, pur precisando di ritenere non dovute le spese legali della CTU. Al contrario, in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., opponeva la non debenza del suddetto importo alla luce del beneficio del patrocinio a spese dello Stato a cui era stata ammessa il 6/7/2021 e che la esonerava dal pagamento degli onorari dell'ausiliario; ad ogni modo, nel caso di ritenuta compensabilità della somma a tale titolo indicata dalla parte avversaria, rinunciava alla somma corrispondente alla sola quota capitale precettata dalla CTU e pari ad euro 1.423,59, non ritenendo dovute ulteriori somme imputabili alle spese legali versate dal alla CTU;
ciò in ragione Pt_1 del fatto che, in quanto obbligato solidale, egli era comunque tenuto a versare l'intero compenso, salvo successivo regresso nei confronti della debitrice solidale, quest'ultima peraltro ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Orbene, si osserva che, se tale ultimo argomento della parte opposta può ritenersi superato alla luce della revoca del beneficio disposta con provvedimento dell'8/4/2024 per il superamento del reddito massimo nell'anno di imposta 2022, è al contrario condivisibile l'altro argomento speso per giustificare la riduzione della somma precettata della sola quota capitale dovuta al CTU (euro 1.423,59). Invero, in quanto debitore solidale, il era tenuto ed è stato chiamato a adempiere il totale del debito residuo. Pt_1
Pertanto, è limitatamente a tale minore importo che il avrebbe avuto diritto di agire in regresso nei Pt_1 confronti della condebitrice solidale e in tali limiti può dunque opporre in compensazione il credito.
In conclusione, accertata la compensazione nei limiti sopra esposti, va rideterminata la minor somma pagina 7 di 8 effettivamente dovuta dall'opponente alla controparte. E' stato, infatti, in generale chiarito che "l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito" (Cass. n. 5515/2008; in senso conforme, Cass. civ., n. 20238/2024; Cass. 2160/2013).
Pertanto, la somma portata a precetto per il mantenimento in favore dell'ex coniuge di euro 11.628,00 deve essere ridotta di euro 5.992,14 (3.749,45 + 819,10 + 1.423,59), pari al credito eccepito in compensazione e riconosciuto in favore dell'opponente. All'importo (euro 5.635,86) ancora dovuto a tale titolo dall'opponente, va poi aggiunto il residuo importo di euro 2.999,88 per il mantenimento dei figli. Il credito ancora dovuto dall'opponente ammonta ad un totale di euro 8.635,74; pertanto, il precetto va annullato per l'eccedenza.
Stante l'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per riconoscere in capo a nessuna delle due parti la responsabilità ex art. 96 c.p.c. reciprocamente invocata.
3. In ragione dell'esito della causa, che ha visto l'opponente vittorioso solo in relazione ad una parte delle voci di credito eccepite in compensazione, nonché dell'atteggiamento processuale di parte opposta, che ha riconosciuto una parte del credito dell'opponente, si ravvisano giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato il credito dell'opponente nei confronti della parte opposta per la somma di euro 5.992,14 e compensato per tale importo il credito portato a precetto per assegni di mantenimento in favore dell'ex coniuge (euro 11.628,00), ridetermina il credito di cui all'atto di precetto notificato all'opponente il 2/8/2023, nella minor somma di euro 8.635,74 e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto per la somma eccedente detto importo;
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Parma, 29/11/2025
La Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2915/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALMONTE RENZO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Parma, Via Furlotti n. 8 presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRAGINE MARIA Controparte_1 C.F._2
CHIARA, elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Antini n. 3 presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premessa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto nonché miglior pronuncia: In via principale, accertata e dichiarata la sussistenza del maggior controcredito vantato dal sig.
nei confronti della sig.ra per la somma complessiva di €. 14.738,40, o Parte_1 Controparte_1 quella diversa somma che risultasse di giustizia, ed accertata e dichiarata la compensazione fra il credito vantato dal sig. ed il credito vantato dalla sig.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1 proprio mantenimento, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia del precetto ex adverso notificato in data 02.08.2023, qui opposto, nella misura contestata, respingendosi, così, le pretese avanzate da parte opposta. In via subordinata, accertata e dichiarata la sussistenza del maggior controcredito vantato dal sig.
nei confronti della sig.ra per la somma complessiva di €. 14.738,40, o Parte_1 Controparte_1 pagina 1 di 8 quella diversa somma che risultasse di giustizia, ed accertata e dichiarata la compensazione fra il credito vantato dal sig. ed il credito vantato dalla sig.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1 proprio mantenimento, ridurre e/o limitare la somma dovuta dal sig. alla sig.ra Parte_1 CP_1
a quella che sarà ritenuta di giustizia in esito all'esperenda istruttoria.
[...]
Con vittoria di spese e competenze legali del presente procedimento, e con condanna della sig.ra
[...]
, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi CP_1
d'ufficio in via equitativa”.
PER : Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di Legge: A - in via preliminare, accertata l'infondatezza della domanda di compensazione ex adverso formulata, e l'inesistenza dei presupposti del fumus e del periculum, respingere la richiesta di sospensione dell'esecuzione formulata dal sig. B - nel merito, accertata l'infondatezza della domanda di Pt_1 compensazione formulata dall'attore, condannare il sig. al pagamento delle somme portate dal Pt_1 precetto opposto, notificato in data 02.08.2023, o al pagamento della minor somma che il Giudice riterrà di riconoscere nell'ipotesi in cui l'attore fornisca la prova dell'avvenuto pagamento delle spese di CTU. C - accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., condannare l'attore al risarcimento del danno per responsabilità aggravata da determinarsi equitativamente da parte del Tribunale adito.” Con vittoria di spese e di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso il precetto Parte_1 notificatogli dalla ex moglie , con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma Controparte_1 complessiva di €. 15.950,22, in forza del decreto del 28.01.2022 della Corte d'Appello di Bologna, di cui € 14.628,00 a titolo di arretrati di mantenimento per la ex coniuge ed € 8.777,88 a titolo di arretrati di mantenimento per i due figli minori, detratte le somme già versate. Secondo l'opponente, l'atto di precetto sarebbe illegittimo, in assenza di ragioni di credito in capo all'intimante: il credito vantato da parte opposta sarebbe, infatti, estinto per compensazione con il credito vantato nei suoi riguardi. In particolare, l'opponente ha rappresentato di aver diritto alla restituzione del residuo della somma data in prestito alla per l'acquisto di un'autovettura CP_1
(residuo pari ad euro 7.000 dei complessivi 15.000 euro prestati), nonché ad euro 819,10 ed euro 3.749,45 pagati dall'opponente, rispettivamente, per una multa e per cartelle esattoriali. Ancora, egli sarebbe creditore del 50% del compenso liquidato alla dott.ssa quale CTU nella causa di Per_1 separazione dei coniugi e pari complessivamente ad euro 3.169,85, versato interamente dall'opponente, nonché delle spese di pignoramento subito ad iniziativa della CTU. Il credito così vantato nei confronti della sarebbe pari ad euro 14.738,40, dunque di importo CP_1 maggiore a quello portato dal precetto di euro 14.628,00. Pertanto, nulla sarebbe dovuto, in tesi, alla parte opposta, non trovando applicazione l'art. 447 c. 2 c.c., stante la natura non alimentare del credito intimato. Parte opponente ha dunque concluso per la richiesta di declaratoria di illegittimità, previa compensazione tra i due crediti, dell'atto di precetto opposto;
in subordine, ha chiesto di limitare la pagina 2 di 8 somma ritenuta dovuta alla controparte. Ha inoltre avanzato domanda di condanna di controparte alle spese e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Si è costituita la convenuta, eccependo l'inammissibilità della compensazione richiesta da controparte, trattandosi di somme, quelle versate dal in costanza di matrimonio, volte al soddisfacimento dei Pt_1 bisogni e degli interessi della famiglia e come tali irripetibili. Tanto varrebbe anche per gli esborsi effettuati a pagamento delle multe che sono state da lui spontaneamente pagate.
Quanto alle spese di CTU, l'opposta pur contestando l'indeterminabilità della somma dovuta in base alla documentazione prodotta, si è dichiarata disponibile a ridurre la somma portata in precetto dell'importo dovuto quale debitore solidale per detto compenso al CTU, non anche della quota di spese per l'esecuzione forzata iniziata ai danni dell'opponente in quanto egli, quale debitore solidale, era comunque tenuto a pagare l'intero, salvo successivo regresso.
La convenuta ha concluso chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, pure avanzata da controparte, nonché per la condanna del alla somma portata dal precetto opposto Pt_1 ovvero alla minor somma accertata, previo accertamento dell'infondatezza della domanda di compensazione. Ha infine chiesto anch'ella la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con ordinanza del 15/11/2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
La causa è proseguita nel merito con lo scambio di note integrative ex art. 171 ter c.p.c. e, in assenza di istanze istruttorie, è stata inizialmente rinviata per la decisione all'udienza del 18/11/2026; udienza poi anticipata da questo Giudice al 18/11/2025 per la rimessione in decisione.
2. Parte opponente ha chiesto dichiararsi l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia del precetto ex adverso notificato in data 02/08/2023, previo accertamento del maggior credito vantato verso la controparte per la somma complessiva di euro 14.738,40, opposta in compensazione al minor credito portato dal precetto fondato sull'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna emessa sui reclami ex art. 708 c.p.c. proposti dalle parti avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Parma del 14/4/2021. L'ordinanza della Corte d'Appello aveva determinato in euro 500 mensili la somma da versare a titolo di contributo al mantenimento in favore della ed euro 300 mensili la somma da versare a titolo CP_1 di contributo al mantenimento dei figli minori.
Vi è da chiedersi se la natura dei crediti portati dall'atto di precetto consente la compensazione con altri crediti. A tal fine è doveroso il distinguo dei crediti in base alla natura, alimentare o meno, che venga ad essi riconosciuta, operando il divieto di compensazione ex art. 447 c.c. solo per quelli aventi natura alimentare.
Se per i versamenti dovuti per il mantenimento dei figli la giurisprudenza, di merito e di legittimità, è uniformemente orientata a ritenere la natura di credito alimentare (cfr. per tutte Cass. n. 23569 del 2016; Cass. n. 11689/2018; Trib. Roma sent. del 24/09/2025, n. 13023; Trib. Parma Sent., 31/05/2022, n. 713), con conseguente inapplicabilità della compensazione con altri crediti a mente dell'art. 447 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge non può essere qualificato come credito alimentare, in quanto trova la sua radice nel vincolo coniugale, anziché in uno stato di bisogno, che non sempre è presente in relazione all'ex coniuge (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9686 del 26/05/2020; Cass. Civ. Sez.
pagina 3 di 8 III. Sent. 7/12/2021 n. 38980; Trib. Palermo Sent., 10/10/2025, n. 3881; Trib. Siracusa, Sez. II, Sent., 15/01/2025, n. 42).
In particolare, si legge in parte motiva della pronuncia resa da Cassazione civile sez. III, n. 9686 del 26/05/2020, che "il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147 c.c.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569); non altrettanto può dirsi del credito a titolo di mantenimento del coniuge quest'ultimo credito non ha pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sè (Cass., 19/07/1996. n. 6519. Cass., 23/05/2014, n. 11489, pag. 5); la diversità appena enucleata è stata riconosciuta anche dalla Consulta che, seppur indicando come la complessiva funzione degli assegni alimentari, di mantenimento e divorzile, sia contigua in misura da permettere additivamente il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 c.c., n. 4 e art. 2778 c.c., n. 17, ha rimarcato come il primo sia un "minus" compreso nei quindi più ampi secondi (Corte Cost., 21/01/2000, n. 17. p. 2); d'altra parte la Consulta aveva già riconosciuto che l'assegno di mantenimento al coniuge separato non è qualificabile quale credito alimentare, posta la sua maggior latitudine, in cui è ricompresa la funzione e causa di alimenti riferibile al coniuge in parola che si trovi incolpevolmente "in stato di bisogno e nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa" (Corte Cost., 30/11/1988, p. 2); il ben più esteso perimetro, a quello alimentare, del credito in parola, è stato confermato di recente dalla complessiva rilettura dell'assegno divorzile e di mantenimento a seguito di separazione, data dalla giurisprudenza di questa Corte: l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
diversamente, l'assegno divorzile dev'essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, e perequativa, secondo i criteri indicati alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6. essendo volto - seppur non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale - al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass., Sez. U., 11/07/2018, n. 18287, Cass., 26/06/2019, n. 17098); il distinguo essenziale con l'importo a titolo di mantenimento, che si caratterizza dunque per vincoli solidaristici chiaramente più ampi di quelli rapportati a primarie esigenze di sopravvivenza, è testualmente confermato dall'art. 156, c.c., con cui il legislatore, in ipotesi di separazione, ha subordinato la corresponsione di un assegno alimentare alla pronuncia di addebito, sul presupposto che in quest'ultimo caso non vi sia la più lata spettanza;
si comprende come gli obblighi civilistici del genitore differenzino, nell'ipotesi del figlio, il parametro del bisogno, in misura non replicabile al riguardo del coniuge".
In conclusione, la Corte ha affermato il seguente principio: "deve pertanto escludersi che al credito per mantenimento del coniuge azionato esecutivamente non possa in alcun caso opporsi in compensazione, ex art. 615 c.p.c., un controcredito certo e illiquido ma di pronta liquidazione”.
Passando ad analizzare il caso in esame, si tratta innanzitutto di vedere quale parte del credito sia pagina 4 di 8 richiesto a titolo di mantenimento dei figli e quale parte per il mantenimento dell'ex coniuge.
La parte opposta ha specificato le voci di credito oggetto di precetto come segue:
- arretrati di mantenimento ex coniuge:
- Da aprile 2021 a marzo 2022 € 6.000,00
- Da aprile 2022 a marzo 2023 € 3.348,00
- Da aprile 2023 a luglio 2023 € 2.280,00 Totale € 11.628,00
- arretrati di mantenimento figli:
- Da aprile 2021 a marzo 2022 € 3.600,00
- Da aprile 2022 a marzo 2023 € 208,80
- Da aprile 2023 a luglio 2023 € 169,08 Totale € 3.977,88, da cui va detratto l'importo di € 978,00 corrisposto nel corso del presente giudizio dall'opponente a titolo di contributo per mantenimento dei figli (doc. 16 opponente), così che residua il credito di € 2.999,88.
Per un totale complessivo di € 14.627,88.
La sopra indicata imputazione dei precedenti versamenti eseguiti dall'opponente e da quest'ultimo contestata in giudizio, deve ritenersi rispondente ai criteri di cui all'art. 1193 c.c., in assenza di specifica indicazione del solvens all'atto del pagamento.
Facendo applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte in precedenza rammentati, il credito potrebbe essere compensato limitatamente alla somma di euro 11.628,00, vale a dire per la quota dovuta a titolo di mantenimento dell'ex coniuge. Tuttavia, va verificato se i crediti opposti dal in compensazione a detto credito rispondano ai Pt_1 criteri di certezza, esigibilità, liquidità o pronta liquidazione. A tal fine va osservato come il maggior credito opposto in compensazione dall'opponente (di complessivi € 14.738,40) deriverebbe:
- € 7.000 per la parte residua del maggior importo di euro 15.000 versato in costanza di matrimonio dal per l'acquisto della vettura alla;
Pt_1 CP_1
- € 819,10 (doc. 5) ed € 3.749,45 (docc. 6 e 7) per il pagamento, rispettivamente, di una multa e di cartelle esattoriali intestate alla;
CP_1
- € 3.169,85 per compenso, spese e competenze legali versate alla CTU dott.ssa nominata nella Per_1 causa di separazione personale (R.G. 2861/2020), a seguito dell'esecuzione intrapresa da quest'ultima.
Si tratta di verificare per quali di queste poste possa ritenersi operante la compensazione. A tal proposito, se per tutte le suddette voci sussiste il requisito della liquidità, va invece accertato se sussistano i presupposti della certezza e della esigibilità. Quanto a tale ultimo requisito, infatti, si tratta di vedere se, come eccepito dalla difesa dell'opposta, il versamento delle somme da parte del in Pt_1 costanza di matrimonio rispondesse al dovere di contribuire ai bisogni familiari e se dunque il solvens possa ottenere la restituzione di quanto versato in adempimento di tale obbligo di contribuzione dettato dall'art. 143 c.c.. In materia, la Suprema Corte (Cass. 21/02/2023, n. 5385) si è espressa affermando come, al fine di accertare di quali attribuzioni elargite in costanza di matrimonio da uno dei due coniugi si possa pagina 5 di 8 pretendere la restituzione dopo la cessazione della comunione di vita tra i coniugi, occorra distinguere tra elargizioni ingiustificate e contribuzioni ai bisogni familiari. In via generale, sono da ritenersi irripetibili tutte le attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare il progetto di vita in comune perseguito dai coniugi durante il matrimonio. La pronuncia citata si è in particolare espressa nel senso che “L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza”. La medesima pronuncia ha altresì stabilito che l'accertamento della causa dell'elargizione va condotto avendo anche riguardo al contenuto degli accordi in concreto intervenuti tra i coniugi circa le modalità e la misura di contribuzione ai bisogni familiari, nonché allo strumento giuridico in concreto utilizzato per disporre l'attribuzione di cui è richiesta la restituzione dopo la cessazione della comunione (contratto di donazione, liberalità indirette, cointestazioni di diritti, ecc.).
Applicando detti principi al caso di specie, si deve rilevare che dalle allegazioni delle parti non è chiaramente emerso quale fosse la convenzione in concreto adottata dai coniugi in costanza di matrimonio, in ordine alle modalità di rispettiva contribuzione ai bisogni della famiglia. Tuttavia, parte opposta ha allegato, quanto alla vettura a sé intestata e da lei pagata per oltre 50%, che l'acquisto avesse “come finalità quella di garantirle libertà di movimento, possibilità di gestire le proprie necessità, provvedere a tutti quegli incombenti che potevano riguardare anche i bisogni della famiglia”. A tale allegazione, la controparte ha replicato che la vettura era stata acquistata ad uso esclusivo della ex coniuge, peraltro con il proprio parere contrario sul modello dell'auto da acquistare (a tal fine ha prodotto screenshot dei messaggi intercorsi tra i coniugi – doc. 14). Ha poi aggiunto come l'acquisito dell'auto non rispondesse ad alcuno spirito di liberalità; dunque, non può ritenersi un “regalo” o una donazione, come dimostrato dal fatto che l'ex moglie gli restituiva gran parte del prezzo, ed inoltre, anche a voler ritenere che detto acquisto fosse finalizzato a soddisfare le esigenze della famiglia, era stato effettuato con denaro proveniente dal suo patrimonio personale, non rientrante “negli oneri di reciproca assistenza, solidarietà e contribuzione alle spese del ménage famigliare incombente sui coniugi a norma dell'art. 143 e segg. c.c., ancor più trattandosi di una spesa “straordinaria” rispetto agli esborsi abitualmente sopportati dalla famiglia in base al tenore economico e sociale della stessa”. Invero, le argomentazioni dell'opponente non smentiscono che l'auto fosse utilizzata dall'ex moglie anche per esigenze familiari (come accompagnare i figli o sbrigare faccende utili all'intero nucleo familiare). Le circostanze che la spesa sia stata in parte (maggiore) sostenuta dalla moglie, che sia stata di importo elevato rispetto al normale tenore di vita familiare e che l'opponente non fosse d'accordo sulla scelta del modello dell'auto poi acquistato (acquisto per il quale risulta che egli si sia comunque speso per ottenere il miglior prezzo possibile), non inficiano l'argomentazione della finalità dell'acquisto per la soddisfazione di bisogni familiari. Pertanto, deve concludersi nel senso che la somma elargita dall'opponente e non restituita, pari ad € 7.000, non sia ripetibile. L'inesigibilità del credito esclude, dunque, la possibilità di opporlo in compensazione rispetto al credito oggetto di precetto.
pagina 6 di 8 Diversamente deve concludersi per le altre poste per le quali pure l'opponente ha sollevato eccezione di compensazione. L'opponente ha documentato il pagamento in data 8/7/2019 di cartelle esattoriali emesse a carico della per la somma complessiva di euro 3.749,45 (all.ti 6 e 7) e una multa di euro 810,10 pagata il CP_1
22/7/2019 (all. 5). Per tali esborsi, essendo volti a pagare debiti propri della moglie per sanzioni amministrative, non è ipotizzabile il carattere irripetibile riconosciuto dalla giurisprudenza alle spese volte a contribuire ai bisogni familiari o riconducibili all'adempimento di oneri di reciproca assistenza o solidarietà tra coniugi. Ciò in quanto il dovere di contribuzione che nasce dal matrimonio va inteso non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma in senso solidaristico, vale a dire nell'interesse collettivo della famiglia (Cassazione civile, Sez. II - 13/12/2023, n. 34883; cfr. anche Cassazione civile, Sez. I - 31/03/2023, n. 9144). Pertanto, tali versamenti sono ripetibili dall'opponente, essendo volti a pagare un debito personale dell'allora coniuge;
come tali, si tratta di crediti esigibili, oltre che certi e liquidi, che possono essere opposti in compensazione al credito vantato da controparte.
Parimenti può essere compensata la posta di credito relativa alla quota del 50% di compenso versata al CTU nominato nell'ambito della procedura di separazione, riconosciuto dall'opposta limitatamente alla somma di euro 1.423,59, al netto delle spese occorse per la procedura esecutiva cui il è stato Pt_1 sottoposto per il recupero dell'intero compenso. Vi è da specificare che nell'udienza dell'8/11/2023 fissata per la discussione della sospensiva, la parte opposta riconosceva che l'importo dovuto alla Dott.ssa era pari ad euro 1.751,29, dichiarandosi Per_1 disponibile a ridurre la somma precettata di pari importo, pur precisando di ritenere non dovute le spese legali della CTU. Al contrario, in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., opponeva la non debenza del suddetto importo alla luce del beneficio del patrocinio a spese dello Stato a cui era stata ammessa il 6/7/2021 e che la esonerava dal pagamento degli onorari dell'ausiliario; ad ogni modo, nel caso di ritenuta compensabilità della somma a tale titolo indicata dalla parte avversaria, rinunciava alla somma corrispondente alla sola quota capitale precettata dalla CTU e pari ad euro 1.423,59, non ritenendo dovute ulteriori somme imputabili alle spese legali versate dal alla CTU;
ciò in ragione Pt_1 del fatto che, in quanto obbligato solidale, egli era comunque tenuto a versare l'intero compenso, salvo successivo regresso nei confronti della debitrice solidale, quest'ultima peraltro ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Orbene, si osserva che, se tale ultimo argomento della parte opposta può ritenersi superato alla luce della revoca del beneficio disposta con provvedimento dell'8/4/2024 per il superamento del reddito massimo nell'anno di imposta 2022, è al contrario condivisibile l'altro argomento speso per giustificare la riduzione della somma precettata della sola quota capitale dovuta al CTU (euro 1.423,59). Invero, in quanto debitore solidale, il era tenuto ed è stato chiamato a adempiere il totale del debito residuo. Pt_1
Pertanto, è limitatamente a tale minore importo che il avrebbe avuto diritto di agire in regresso nei Pt_1 confronti della condebitrice solidale e in tali limiti può dunque opporre in compensazione il credito.
In conclusione, accertata la compensazione nei limiti sopra esposti, va rideterminata la minor somma pagina 7 di 8 effettivamente dovuta dall'opponente alla controparte. E' stato, infatti, in generale chiarito che "l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito" (Cass. n. 5515/2008; in senso conforme, Cass. civ., n. 20238/2024; Cass. 2160/2013).
Pertanto, la somma portata a precetto per il mantenimento in favore dell'ex coniuge di euro 11.628,00 deve essere ridotta di euro 5.992,14 (3.749,45 + 819,10 + 1.423,59), pari al credito eccepito in compensazione e riconosciuto in favore dell'opponente. All'importo (euro 5.635,86) ancora dovuto a tale titolo dall'opponente, va poi aggiunto il residuo importo di euro 2.999,88 per il mantenimento dei figli. Il credito ancora dovuto dall'opponente ammonta ad un totale di euro 8.635,74; pertanto, il precetto va annullato per l'eccedenza.
Stante l'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per riconoscere in capo a nessuna delle due parti la responsabilità ex art. 96 c.p.c. reciprocamente invocata.
3. In ragione dell'esito della causa, che ha visto l'opponente vittorioso solo in relazione ad una parte delle voci di credito eccepite in compensazione, nonché dell'atteggiamento processuale di parte opposta, che ha riconosciuto una parte del credito dell'opponente, si ravvisano giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato il credito dell'opponente nei confronti della parte opposta per la somma di euro 5.992,14 e compensato per tale importo il credito portato a precetto per assegni di mantenimento in favore dell'ex coniuge (euro 11.628,00), ridetermina il credito di cui all'atto di precetto notificato all'opponente il 2/8/2023, nella minor somma di euro 8.635,74 e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto per la somma eccedente detto importo;
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Parma, 29/11/2025
La Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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