Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/06/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 132/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli avv.ti Cristina Iaccarino e
Riccardo Dellepiane;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 18.6.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 7.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate, anche concernenti la figlia della coppia nata dall'unione coniugale il 24.9.2002; Per_1
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esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Sommacampagna (VR) il 3.9.1988, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero da tempo già interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) il sig. continuerà a corrispondere, come sta regolarmente facendo dalla Parte_1
data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, alla moglie Parte_2
la somma mensile di euro 700,00, quale contributo al di lei mantenimento, somma
[...]
2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
2) le parti danno preliminarmente atto che la figlia è inserita nel mondo del lavoro: ha Per_1
concluso contratto nel maggio 2025 per un lavoro a tempo indeterminato con un'azienda in
Germania che si occupa di vendita di beni di lusso;
ella svolgerà nella specie attività di marketing;
è prevista una retribuzione mensile di circa 3.800 euro lordi;
al momento è in prova per tre mesi;
la ragazza si trasferirà in Germania dal 1.7.2025; aveva già svolto Per_1
uno stage presso la indicata azienda;
le parti danno atto che allo stato ha la residenza anagrafica con il padre in Genova, Per_1
Piazza di Carignano 2/29;
ciò considerato, le parti convengono che ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario diretto della ragazza per i periodi di relativa permanenza con lei;
inoltre il padre continuerà a corrispondere ad quale ulteriore supporto economico, Per_1
entro il giorno 5 di ciascun mese di riferimento, un assegno mensile di euro 700,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
egli si farà altresì carico delle spese straordinarie della ragazza nella misura del 100%;
3) i coniugi convengono che, a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali e quale elemento funzionale ed essenziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il marito sig. si impegna a cedere alla moglie, sig.ra la quale si impegna Parte_1 Parte_2
ad accettare, i seguenti beni immobili, di esclusiva proprietà del predetto:
1) appartamento sito in Lavagna (GE) Piazza Torino, 22/4 Censito al NCEU Comune di
Lavagna (Ge) N. 1 foglio 10 particella 467 sub 27 cat. A2 classe 2 vani 4;
2) autorimessa censita a NCEU Comune di Lavagna (Ge) Via Aurelia, snc Piano S1 Foglio 10
Particella 2287 subalterno 31;
3) autorimessa censita a NCEU Comune di Lavagna (Ge) Via Aurelia, snc Piano S1 Foglio 10
Particella 2287 subalterno 36;
i predetti trasferimenti verranno conclusi con atto notarile quanto prima, e comunque entro il
30.9.2025”.
Nulla sulle spese processuali.
3 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 27, parte II, serie A, anno 1988), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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