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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/10/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico LE RO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 970/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio degli avv.ti Carlo La Spina e Assunta Lombardo che lo rappresentano e difendono per procura in atti, ricorrente e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv.
ER SS del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: malattia professionale.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 20 febbraio 2024 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
e, lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa e della successiva opposizione, chiedeva l'accertamento dell'origine professionale di “ipoacusia bilaterale maggiore a dx” contratta durante lo svolgimento dell'attività di operatore portuale con un danno biologico in misura pari al 16% ovvero a quella che risulterà più esatta a seguito di CTU, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo con la condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo. CP_1
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 16 ottobre 2025 dal deposito telematico CP_2 di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, come quella in esame, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità (v., ex multis, Cass. n. 8773/2018). A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa
"ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti.
Nella specie l' ha contestato la sussistenza del rischio eziologico, evidenziando che CP_1 dai documentati bassi indici di esposizione e del tipo di affezioni riscontrate, non si ravvisa la sussistenza di sufficienti elementi di rischio lavorativo idonei alla concretizzazione causale o concausale della malattia denunciata.
Nel corso dell'istruttoria sono stati escussi due testimoni (il primo operatore ecologico portuale;
il secondo collega dal gennaio 2016 all'agosto 2023, ha lavorato per la Comet sempre come piazzalista terminale di qualche volta insieme al ricorrente), i quali hanno Persona_1 riferito che tutti i dipendenti erano sottoposti a un forte rumore derivante dai motori e dai dispositivi refrigeranti dei mezzi pesanti.
Tuttavia, il nominato consulente tecnico d'ufficio, dr. ha sì accertato che il ricorrente Per_2
è affetto da “Ipoacusia bilaterale neurosensoriale più marcata a destra”, ma ha precisato che “… dall'attenta indagine anamnestica, supportata dall'estratto contributivo e dalla documentazione amministrativa prodotta dall' sull'analisi del rischio lavorativo, emerge che CP_1 Parte_1 ha lavorato per varie imprese edili dal 1987 al 2004 con mansioni di “operaio edile”, dal 2004 al 2007 quale “piccolo di cucina” a bordo di imbarcazioni della Siremar, dal 2007 al 2013 ha svolto attività di “commesso addetto a disbrigo pratiche” per Urania srl e dal 2014 a tutt'oggi lavora per la COMET come operatore portuale, con mansioni dapprima di "rizzatore" (addetto al fissaggio dei mezzi pesanti all'interno dei garage delle navi) e successivamente di "piazzalista".
Nella sua pregressa attività lavorativa edile riferisce di aver utilizzato martello pneumatico e riferisce elevata esposizione a rumore all'interno dei cantieri e da quando esercita l'attività di operatore portuale, prevalentemente nel porto commerciale di si occupa della Persona_1 gestione del traffico nell'imbarco dei mezzi pesanti, esposto al rumore prodotto dai motori accesi dei mezzi pesanti.
2 Il danno acustico di origine tecnopatica è caratterizzato da una caduta uditiva inizialmente sulle frequenze acute (deflessione acustica). La velocità d'insorgenza del deficit acustico è messa in relazione con la quantità totale di esposizione al rumore, cioè alla sua intensità e durata ed alla suscettibilità individuale dell'apparato acustico. Gli effetti nocivi di una intensa e prolungata stimolazione sonora sull'orecchio conducono ad una ipoacusia neurosensoriale, con particolare difficoltà a percepire i suoni acuti (campanello, telefono, ecc...). La sordità professionale da rumore è sempre bilaterale e simmetrica ed una volta instauratasi è irreversibile;
ha un andamento lento e progressivo, con stabilizzazione del danno se cessa l'esposizione a livelli sonori nocivi, ed interessa sia la trasmissione aerea che ossea. In ambito assicurativo medico-legale, nel momento in cui si debba esaminare un caso riguardante una malattia di natura polifattoriale
(come l'ipoacusia), per accertare l'esistenza del nesso causale con l'attività lavorativa, risulta fondamentale il preliminare accertamento della sussistenza del rischio indotto dalla determinata attività lavorativa svolta dall'assicurato. Tale rischio viene accertato valutando l'entità dell'esposizione del lavoratore e correlando tale dato ambientale ed individuale al rispettivo valore limite di esposizione.
È noto che l'abbassamento della soglia uditiva è determinato da tre fattori, ognuno dei quali dà un suo contributo a tale abbassamento: a) fattore umano: età e sesso (presbiacusia); b) fattore extralavorativo: tipo di società in cui vive il soggetto, più o meno rumorosa (socioacusia); e) fattore lavorativo: ipoacusia professionale.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del riferito anamnestico, degli accertamenti audiometrici allegati da entrambi le parti in causa, si ritiene che non sia affetto da Parte_1 ipoacusia di natura tecnopatica.
Dalla disamina delle curve audiometriche allegate agli atti di causa emerge una ipoacusia non simmetrica, risultando essa marcatamente più grave a destra;
Ciò escluderebbe “a priori” la natura tecnopatica dell'affezione. Inoltre, dall'analisi di esposizione al rischio, come si evince dal
DVR allegato, il potrebbe essere stato esposto a patologia tecnopatica soltanto all'epoca Pt_1 dell'attività svolta come operaio edile (compresa tra gli anni 1987 e 2004), della quale, tuttavia, bisogna valutarne il saltuario impegno e, soprattutto il fatto che essa sia cessata oltre 20 anni fa, mentre il riferisce l'insorgenza della patologia acustica a non più di 10 anni fa a destra e Pt_1 in epoca ancora più recente a sinistra.
Relativamente all'attività lavorativa attuale, la documentazione prodotta dall' CP_1 relativa al verbale di sopralluogo nel porto di (sede di lavoro del effettuato Persona_1 Pt_1 in data 19/01/2023 ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 dal Part Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) alla presenza dell' , ha messo
3 in evidenza valori di rumorosità, rapportati al tempo di esposizione, ben al di sotto del valore di nocività, tanto da aver anche indicato come “non necessario” l'uso del DPI antirumore per il personale addetto.”.
Il CTU ha quindi escluso il nesso causale fra la patologia denunciata (ipoacusia bilaterale) e l'attività lavorativa svolta dal Pt_1
Tale accertamento, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
La domanda va, quindi, respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni per l'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del giudizio vanno compensate. Restano a carico dell' quelle della ctu, separatamente liquidate. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta la domanda e compensa tra le parti le spese del giudizio, ponendo quelle di ctu a definitivo carico dell' . CP_1
Messina, 17.10.2025
Il Giudice del lavoro
LE RO
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