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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/11/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Edoardo Martinelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2576 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/12/1977,
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10/12/1967, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania CAROLLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiararsi che i ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di
1 mantenimento disponendo ognuno di adeguati redditi propri e che le questioni economico- partimoniali sono state definite all'epoca della separazione.
2) Disporsi l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori i quali Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le scelte di maggior interesse per la vita della figlia ed in modo separato e disgiunto per le scelte di ordinaria rilevanza, provvedendo di comune accordo al mantenimento ed all'educazione ed istruzione, con impegno a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione telefonica, via mail o whatsapp relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Disporsi che i genitori si tengano reciprocamente informati dell'andamento di a scuola, dei problemi vari (amicizie, comportamenti, ecc.), condividendo Per_1
l'andamento della vita quotidiana della figlia in modo da concordare le decisioni più significative e importanti e mantenere le stesse linee educative per garantirle una crescita il più possibile sana e serena.
3) Disporsi che sia collocata prevalentemente presso la residenza materna Per_1
e che il padre potrà vederla e tenerla con sé quando lo desidera, previo accordo telefonico con la madre, e compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici e di salute della figlia ed anche in accordo con il suo volere, da valutarsi prudentemente in ragione dell'età. Il padre, in ogni caso, salvo diverso accordo con la madre, potrà vedere e tenere con sé la figlia:
• Il martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle 15,30 riaccompagnandola presso la residenza materna e qui attenderà l'arrivo della baby sitter;
il padre quindi si occuperà del pranzo della figlia presso la propria residenza;
• il venerdì dall'uscita da scuola fino alle18:00riaccompagnadola presso la residenza materna;
le parti concordano che nel caso in cui il padre non potesse stare con la figlia nei giorni sopra indicati (martedì, giovedì e venerdì), provvederà a farsi sostituire dalla baby sitter con spesa a suo carico;
• in via alternata ogni 15 giorni il venerdì dall'uscita da scuola alle ore 18,00 del
2 sabato e poi nella settimana successiva dal sabato ore 18,00 alla domenica ore 18,00;
• durante le vacanze estive per 5 (cinque) settimane dalle 8:30 alle 18:30 e dormirà dal padre solo 2 giorni, salvo quando sono in villeggiatura, da concordarsi con la madre entro il 30/05 di ciascun anno;
•il primo novembre (festa di tutti i Santi), negli anni pari
•l'08 di dicembre ( Concezione), negli anni dispari •durante le vacanze Per_2 natalizie, alternando negli anni con la madre la settimana dal 23 al 30 di dicembre a quella dal 31 dicembre al 6 gennaio e segnatamente per gli anni pari la figlia trascorrerà con la mamma il periodo dal 23 di dicembre al 30 di dicembre e con il papà dal 31 di dicembre al mattino sino all'inizio della scuola. Negli anni dispari la figlia trascorrerà con il papà il periodo dal 23 di dicembre al 30 di dicembre e con la mamma dal 31 di dicembre al mattino sino all'inizio della scuola;
•durante le vacanze pasquali, alternando negli anni con la madre il giorno di Pasqua
e del Lunedì dell'Angelo;
•il 25 aprile, anniversario della liberazione, negli anni pari
•il primo maggio (festa della liberazione), negli anni dispari
•il 2 giugno (festa della Repubblica), negli anni pari
• nel giorno del compleanno dei figli, ogni anno attraverso la partecipazione congiunta dei genitori ai relativi festeggiamenti.
Disporsi che il padre possa trascorrere con il giorno del suo compleanno e Per_1 che anche la madre possa trascorrere il proprio compleanno con la figlia.
Le parti concordano che durante il periodo scolastico, in caso di sospensione delle lezioni (feste carnevale, seggi elettorali, scioperi, chiusure eccezionali) il padre terrà con sé la figlia nell'orario lavorativo materno, in caso di impossibilità le spese di baby sitter sono divise al 50%;
Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere, previo accordo, tra loro variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, della figlia cercando di far scorrere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare ad , la crescita più sana e serena, come di fatto sta già accadendo Per_1
3 dall'epoca della separazione.
I genitori si impegnano a favorire dei rapporti significativi tra laminore ed i parenti paterni e materni.
4)Disporsi l'obbligo del sig. versare alla sig.ra , con valuta fissa CP_1 Pt_3 al giorno 05 di ciascun mese, tramite bonifico bancario, a titolo di concorso al mantenimento della figlia, l'importo mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso nella misura del50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Vicenza e segnatamente:
Senza necessità di preventivo accordo:
a) spese medico-specialistiche, farmaceutiche, dentistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, su prescrizione medica;
di sostegno su prescrizione (es. logopedia, psicomotricità; supporto psicologico, fatta salva la necessità di ottenere in suo riguardo il consenso di entrambi i genitori, secondo le norme deontologiche dell'ordine degli psicologi);
b) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica;
rette e costi di iscrizione delle scuole private, sino alla fine del ciclo scolastico, se già frequentate dalla prole durante la convivenza genitoriale;
libri di testo anche se usati;
equipaggiamento scolastico (es. corredo di cancelleria di inizio anno;
materiale per arte;
tecnologia, computer e relativi accessori ed aggiornamenti); costo del trasporto per la scuola;
gite scolastiche che importino un costo non inferiore a euro 10,00 e non superiore a euro 150,00; lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante; costi
(iscrizione, libri, trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria in sedi che non comportino il soggiorno dello studente fuori casa;
c) qualora non sia possibile l'ausilio del genitore non collocatario prevalente (o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore in turno di responsabilità), baby-sitter in orario lavorativo del genitore collocatario prevalente o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore in turno di responsabilità; doposcuola;
anticipi e posticipi rispetto all'orario scolastico;
d) attività sportive e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
4 e) centri estivi (sino ad una spesa complessiva settimanale di Euro 70,00=), soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie o di altre associazioni;
f) spese affrontate per il mantenimento e le cure ordinarie degli animali domestici già presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Con necessità di preventivo accordo:
a) cure omeopatiche, ayurvediche e assimilate;
chirurgia a fini meramente estetici;
b) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di asili e scuole private non frequentate dai figli in corso di convivenza tra i genitori;
c) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale se costosa, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio;
centri estivi che comportino una spesa settimanale superiore a Euro 70,00=;
d) patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto dell'automezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori, senza ulteriore preventivo accordo, di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada, imposte di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione;
e) polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
f) soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali;
g) studi universitari e/o parauniversitari;
quando seguiti presso una sede universitaria che comporti il soggiorno dello studente fuori casa, in presenza di analogo corso di studi presso una sede universitaria che non lo renda necessario;
h) i costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria.
5 Fatta salva, in ogni caso, l'esibizione di idonea documentazione, anche ai fini delle detrazioni fiscali.
I genitori, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese si forniranno reciprocamente gli importi e i relativi giustificativi delle spese straordinarie pagate nel mese precedente per i figli così da consentire al genitore che ha sostenuto la spesa il relativo rimborso pro quota entro il giorno 10 del mese successivo. A tal ultimo riguardo i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i propri indirizzi di posta elettronica ove verranno inviati i giustificativi delle spese.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano tempestivamente a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al proprio impegno di spesa.
In merito alle spese medico sanitarie, che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Il genitore che ritiene utile e/o necessaria una spesa che deve essere previamente concordata dovrà comunicarlo per iscritto all'altro. La mancata o immotivata risposta del genitore destinatario della richiesta entro dieci giorni comporterà comunque l'obbligo del rimborso pro quota della spesa affrontata.
5) Disporsi che le deduzioni fiscali per la minore vengano equamente divise fra madre e padre.
6)Disporsi che l'assegno unico, o comunque altre forme assistenziali in favore della figlia, vengano richiesti e percepiti al 50% tra padre e madre
7)Darsi atto che le parti esprimono sin d'ora il proprio reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, o di altro documento valido per l'espatrio, anche per la figlia a tal fine si impegnano ad eseguire ogni attività utile al fine del loro ottenimento.
8) Darsi atto che le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio”.
6 Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 7/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza (VI) in data 14/05/2011.
All'esito dell'udienza del 30/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 15/07/2020 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione Per_1 della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
7 - neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1 congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
- le spese straordinarie relative alla figlia minore come regolamentate dal Per_1 protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Vicenza (VI) il 14/05/2011 alle Parte_1 Parte_2 condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VICENZA (VI) al n. 24, parte II, serie A, anno 2011;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giovanna Sanfratello
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Edoardo Martinelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2576 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/12/1977,
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10/12/1967, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania CAROLLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiararsi che i ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di
1 mantenimento disponendo ognuno di adeguati redditi propri e che le questioni economico- partimoniali sono state definite all'epoca della separazione.
2) Disporsi l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori i quali Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le scelte di maggior interesse per la vita della figlia ed in modo separato e disgiunto per le scelte di ordinaria rilevanza, provvedendo di comune accordo al mantenimento ed all'educazione ed istruzione, con impegno a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione telefonica, via mail o whatsapp relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Disporsi che i genitori si tengano reciprocamente informati dell'andamento di a scuola, dei problemi vari (amicizie, comportamenti, ecc.), condividendo Per_1
l'andamento della vita quotidiana della figlia in modo da concordare le decisioni più significative e importanti e mantenere le stesse linee educative per garantirle una crescita il più possibile sana e serena.
3) Disporsi che sia collocata prevalentemente presso la residenza materna Per_1
e che il padre potrà vederla e tenerla con sé quando lo desidera, previo accordo telefonico con la madre, e compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici e di salute della figlia ed anche in accordo con il suo volere, da valutarsi prudentemente in ragione dell'età. Il padre, in ogni caso, salvo diverso accordo con la madre, potrà vedere e tenere con sé la figlia:
• Il martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle 15,30 riaccompagnandola presso la residenza materna e qui attenderà l'arrivo della baby sitter;
il padre quindi si occuperà del pranzo della figlia presso la propria residenza;
• il venerdì dall'uscita da scuola fino alle18:00riaccompagnadola presso la residenza materna;
le parti concordano che nel caso in cui il padre non potesse stare con la figlia nei giorni sopra indicati (martedì, giovedì e venerdì), provvederà a farsi sostituire dalla baby sitter con spesa a suo carico;
• in via alternata ogni 15 giorni il venerdì dall'uscita da scuola alle ore 18,00 del
2 sabato e poi nella settimana successiva dal sabato ore 18,00 alla domenica ore 18,00;
• durante le vacanze estive per 5 (cinque) settimane dalle 8:30 alle 18:30 e dormirà dal padre solo 2 giorni, salvo quando sono in villeggiatura, da concordarsi con la madre entro il 30/05 di ciascun anno;
•il primo novembre (festa di tutti i Santi), negli anni pari
•l'08 di dicembre ( Concezione), negli anni dispari •durante le vacanze Per_2 natalizie, alternando negli anni con la madre la settimana dal 23 al 30 di dicembre a quella dal 31 dicembre al 6 gennaio e segnatamente per gli anni pari la figlia trascorrerà con la mamma il periodo dal 23 di dicembre al 30 di dicembre e con il papà dal 31 di dicembre al mattino sino all'inizio della scuola. Negli anni dispari la figlia trascorrerà con il papà il periodo dal 23 di dicembre al 30 di dicembre e con la mamma dal 31 di dicembre al mattino sino all'inizio della scuola;
•durante le vacanze pasquali, alternando negli anni con la madre il giorno di Pasqua
e del Lunedì dell'Angelo;
•il 25 aprile, anniversario della liberazione, negli anni pari
•il primo maggio (festa della liberazione), negli anni dispari
•il 2 giugno (festa della Repubblica), negli anni pari
• nel giorno del compleanno dei figli, ogni anno attraverso la partecipazione congiunta dei genitori ai relativi festeggiamenti.
Disporsi che il padre possa trascorrere con il giorno del suo compleanno e Per_1 che anche la madre possa trascorrere il proprio compleanno con la figlia.
Le parti concordano che durante il periodo scolastico, in caso di sospensione delle lezioni (feste carnevale, seggi elettorali, scioperi, chiusure eccezionali) il padre terrà con sé la figlia nell'orario lavorativo materno, in caso di impossibilità le spese di baby sitter sono divise al 50%;
Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere, previo accordo, tra loro variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, della figlia cercando di far scorrere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare ad , la crescita più sana e serena, come di fatto sta già accadendo Per_1
3 dall'epoca della separazione.
I genitori si impegnano a favorire dei rapporti significativi tra laminore ed i parenti paterni e materni.
4)Disporsi l'obbligo del sig. versare alla sig.ra , con valuta fissa CP_1 Pt_3 al giorno 05 di ciascun mese, tramite bonifico bancario, a titolo di concorso al mantenimento della figlia, l'importo mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso nella misura del50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Vicenza e segnatamente:
Senza necessità di preventivo accordo:
a) spese medico-specialistiche, farmaceutiche, dentistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, su prescrizione medica;
di sostegno su prescrizione (es. logopedia, psicomotricità; supporto psicologico, fatta salva la necessità di ottenere in suo riguardo il consenso di entrambi i genitori, secondo le norme deontologiche dell'ordine degli psicologi);
b) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica;
rette e costi di iscrizione delle scuole private, sino alla fine del ciclo scolastico, se già frequentate dalla prole durante la convivenza genitoriale;
libri di testo anche se usati;
equipaggiamento scolastico (es. corredo di cancelleria di inizio anno;
materiale per arte;
tecnologia, computer e relativi accessori ed aggiornamenti); costo del trasporto per la scuola;
gite scolastiche che importino un costo non inferiore a euro 10,00 e non superiore a euro 150,00; lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante; costi
(iscrizione, libri, trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria in sedi che non comportino il soggiorno dello studente fuori casa;
c) qualora non sia possibile l'ausilio del genitore non collocatario prevalente (o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore in turno di responsabilità), baby-sitter in orario lavorativo del genitore collocatario prevalente o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore in turno di responsabilità; doposcuola;
anticipi e posticipi rispetto all'orario scolastico;
d) attività sportive e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
4 e) centri estivi (sino ad una spesa complessiva settimanale di Euro 70,00=), soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie o di altre associazioni;
f) spese affrontate per il mantenimento e le cure ordinarie degli animali domestici già presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Con necessità di preventivo accordo:
a) cure omeopatiche, ayurvediche e assimilate;
chirurgia a fini meramente estetici;
b) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di asili e scuole private non frequentate dai figli in corso di convivenza tra i genitori;
c) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale se costosa, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio;
centri estivi che comportino una spesa settimanale superiore a Euro 70,00=;
d) patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto dell'automezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori, senza ulteriore preventivo accordo, di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada, imposte di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione;
e) polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
f) soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali;
g) studi universitari e/o parauniversitari;
quando seguiti presso una sede universitaria che comporti il soggiorno dello studente fuori casa, in presenza di analogo corso di studi presso una sede universitaria che non lo renda necessario;
h) i costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria.
5 Fatta salva, in ogni caso, l'esibizione di idonea documentazione, anche ai fini delle detrazioni fiscali.
I genitori, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese si forniranno reciprocamente gli importi e i relativi giustificativi delle spese straordinarie pagate nel mese precedente per i figli così da consentire al genitore che ha sostenuto la spesa il relativo rimborso pro quota entro il giorno 10 del mese successivo. A tal ultimo riguardo i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i propri indirizzi di posta elettronica ove verranno inviati i giustificativi delle spese.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano tempestivamente a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al proprio impegno di spesa.
In merito alle spese medico sanitarie, che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Il genitore che ritiene utile e/o necessaria una spesa che deve essere previamente concordata dovrà comunicarlo per iscritto all'altro. La mancata o immotivata risposta del genitore destinatario della richiesta entro dieci giorni comporterà comunque l'obbligo del rimborso pro quota della spesa affrontata.
5) Disporsi che le deduzioni fiscali per la minore vengano equamente divise fra madre e padre.
6)Disporsi che l'assegno unico, o comunque altre forme assistenziali in favore della figlia, vengano richiesti e percepiti al 50% tra padre e madre
7)Darsi atto che le parti esprimono sin d'ora il proprio reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, o di altro documento valido per l'espatrio, anche per la figlia a tal fine si impegnano ad eseguire ogni attività utile al fine del loro ottenimento.
8) Darsi atto che le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio”.
6 Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 7/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza (VI) in data 14/05/2011.
All'esito dell'udienza del 30/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 15/07/2020 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione Per_1 della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
7 - neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1 congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
- le spese straordinarie relative alla figlia minore come regolamentate dal Per_1 protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Vicenza (VI) il 14/05/2011 alle Parte_1 Parte_2 condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VICENZA (VI) al n. 24, parte II, serie A, anno 2011;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giovanna Sanfratello
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