CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6187 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3020 dell'anno 2021,
P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Parte_2 C.F._1
TA ER, giusta procura in atti;
CP_1
e
(C.F e n. iscrizione presso il Registro delle Controparte_2
Imprese di Arezzo-Siena ), in persona dell'Avv. Daniele Peccianti (C.F. P.IVA_2
), nella qualità di Responsabile Livello 3 Procedimenti Giudiziari della C.F._2
Banca, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura atti, dall'avv. prof. Domenico Sinesio e dall'avv. Gaetano Di Martino;
-APPELLATA–
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza del 03.06.2021 emessa dal Tribunale di Benevento,
Repert. n. 1518/2021 del 04/06/2021.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “1) in ordine al primo motivo di appello, accertare e dichiarare la sussistenza dell'apertura di credito in ordine ai rapporti sub iudice e rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, per l'effetto, accertato l'importo addebitato illegittimamente per CMS pari a
€ 4.593,83, condannare l'appellata alla restituzione per intero. 2) In ordine al secondo motivo di appello, per quanto attiene al c/c n. 261/78, accertare la usurarietà originaria dei tassi pattuiti e degli interessi ed oneri a tale titolo addebitati, per l'effetto della sanzione civilistica della non debenza ex art. 1815 II comma c.c., condannare la banca al pagamento in restituzione. 3) conclusivamente, in accoglimento di entrambi i motivi di appello, accertato l'indebito, per CMS e interessi usurari, pari ad €. 11.284,30, somma quantificata dalla Consulente nella prima ipotesi ricostruttiva di pagina 8 della CT definitiva, condannare la banca appellata al pagamento in restituzione. 4) Condannare la banca appellata al pagamento per l'intero delle spese di lite del primo grado, nonché di quelle del secondo grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettario, IVA e
CPA, come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato, antistatario”.
Per l'appellata: “conclude per la reiezione dell'appello. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al pagamento delle spese del presente giudizio”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la chiedeva al Tribunale di Benevento Parte_1
di rideterminare i saldi dei rapporti bancari (un conto corrente ed un conto corrente anticipi), intrattenuti con la , deducendo la contabilizzazione in addebito di CP_2 Controparte_2
voci non previste in contratto, in violazione di norme inderogabili per interessi anatocistici, prive di preventiva pattuizione, per commissioni di massimo scoperto mai pattuite e per interessi usurari.
Costituitasi, la banca resistente eccepiva la prescrizione decennale e chiedeva il rigetto delle domande avverse.
Espletata CT contabile, con ordinanza del 3.6.2021, il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda proposta.
Il giudice di prime cure rilevava l'assenza di pattuizione circa le commissioni di massimo scoperto, mentre riteneva valida la clausola anatocistica poiché, oltre che pattuita, completa nei suoi elementi essenziali, conforme a legge e dotata di doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., analogamente alla previsione di oneri, spese e valute;
accoglieva l'eccezione di prescrizione in relazione alle rimesse solutorie antedecennali, non risultando alcuna apertura di credito, nemmeno di fatto per la quale ritenere il conto corrente affidato, e non ritenendo a tal fine sufficiente la mera previsione di un interesse intrafido ed extrafido, non ravvisandosi altri comportamenti concludenti o altri elementi sintomatici della pattuizione con conseguente insussistenza di un affidamento di fatto;
il Tribunale rigettava, altresì, ogni doglianza relativa al fenomeno usurario e dunque, previa espunzione dei soli addebiti relativi alle c.m.s. e delle somme prescritte nella misura di € 2.226,00, rideterminava il saldo del conto corrente nella misura di € 2.367,83 e condannava la banca resistente alla restituzione in favore del ricorrente del relativo importo, con compensazione parziale delle spese di lite.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha censurato la pronuncia Parte_1
impugnata – secondo quanto si dirà più diffusamente in seguito – nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione non valutando correttamente le allegazioni e i documenti prodotti, e nello specifico le deduzioni a verbale di udienza del 30.1.2020, in immediata e tempestiva risposta alla eccezione di prescrizione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta della banca resistente;
l'appellante ha, poi, censurato la motivazione del primo giudice in ordine alla usura originaria, concludendo per l'accoglimento della ipotesi ricostruttiva contenuta nella consulenza che, invece, aveva accertato la applicazione di tassi usurari.
La appellante ha dunque concluso per la riforma della ordinanza impugnata, con quantificazione della somma a suo credito nella misura complessiva di € 11.284,30, con condanna della controparte al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio.
Costituitasi, la banca appellata ha eccepito la tardività già nel giudizio di primo grado di qualsiasi allegazione della controparte relativa alla rimesse presuntivamente ripristinatorie ed alla questione dell'affidamento del conto, ed in ogni caso la mancanza di prova, gravante sull'appellante, circa l'esistenza del fido, in risposta alla eccezione di prescrizione da lei formulata tempestivamente;
ha dedotto, altresì, la assoluta genericità delle allegazioni relative al presunto fenomeno usurario che non potevano non condurre al rigetto della relativa domanda. Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 1.10.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di carattere processuale sollevata dalla parte appellata circa le preclusioni in cui sarebbe incorso il ricorrente per aver sollevato solo a seguito della eccezione di prescrizione, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta della banca, la questione dell'esistenza di un fido di fatto, al fine di resistere a tale eccezione. Ed infatti, la domanda del ricorrente, quanto alle allegazioni ed alle richieste istruttorie risulta pienamente completa sin dal ricorso dell'atto introduttivo, non potendosi affatto ritenere che fosse onere del ricorrente dedurre in anticipo questioni relative ad una eventuale eccezione della controparte, resistendo alla stessa. In secondo luogo, si osserva che l'eccezione di prescrizione è relativa proprio alla domanda compiutamente esercitata dal ricorrente in relazione alla azione di ripetizione degli importi sulla allegazione completa del loro illegittimo addebito, ragion per cui il thema decidendum risulta chiaro sin dalla instaurazione del giudizio, né la circostanza per cui il
Tribunale non abbia ritenuto opportuno disporre il mutamento del rito (da sommario ad ordinario), può, poi, pregiudicare l'attività assertiva del ricorrente, comunque ben adempiuta sin dalla instaurazione del giudizio.
Ciò detto, con il primo motivo di appello si è censurata la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione della parte resistente in relazione alle rimesse antecedenti al decennio rispetto al deposito del ricorso originario, ritenendo che le stesse avessero natura solutoria per la mancanza di prova, gravante sulla ricorrente, dell'esistenza di un'apertura di credito, o di un affidamento di fatto, e ciò anche contrariamente a quanto indicato dal CT (che invece aveva ritenuto esistente un fido di fatto), sulla base della considerazione che la mera indicazione negli estratti conto della esistenza di un interesse passivo intrafido ed uno extrafido non fosse di per sé un elemento dirimente a far ritenere, come invece invocato dal ricorrente, l'esistenza di un affidamento di fatto.
L'appellante ha ricordato come, oltre a quanto indicato dal giudice, egli avesse immediatamente dato risposta critica all'eccezione di prescrizione proposta dalla banca resistente, sin dal primo verbale di udienza successivo alla costituzione del resistente, allorquando aveva elencato e dedotto una serie di indici sintomatici della esistenza di un affidamento di fatto – e ciò al fine di bloccare l'operatività dell'eccezione di prescrizione – e nella specie: a) la costante operatività del correntista con saldi debitori, senza che la banca avesse mai intimato il rientro o assunto altre iniziative negative nei suoi confronti;
b) la previsione della maggiorazione del tasso debitore (extrafido) al superamento delle varie soglie di credito di volta in volta accordate, e ben rinvenibili dai riassunti a scalare;
c) la applicazione delle c.m.s., condizione che presupponeva un affidamento pattuito, avente funzione di corrispettivo del servizio di messa a disposizione costante di una somma di denaro.
Ciò detto, la Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, vanno ribaditi i principi affermati dalla pronuncia della Cass. civ., sez. un.,
13.6.2019, n. 15895, secondo cui l'onere di allegazione gravante sulla banca che, convenuta in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata della banca nella comparsa di costituzione e risposta, la società ricorrente ha indicato, secondo quanto già indicato, una serie di elementi a suo dire presuntivi della esistenza di un affidamento di fatto, riportandoli nel verbale di udienza poc'anzi richiamato, affermando che in virtù della certa esistenza di un affidamento, il termine di prescrizione decennale decorreva dalla data della chiusura del conto (elemento in fatto nella specie mai dedotto da nessuna difesa né negli atti del primo grado né in questa sede, ma riferito dal CT nell'elaborato peritale come avvenuta alla data del 3.5.2011).
Invero, l'esistenza di un'apertura di credito spiega incidenza sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie.
La distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie è stata posta dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite nella sentenza del 2.12.2010, n. 24418, ai fini della decorrenza della prescrizione, affermando che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data della loro annotazione in conto, ma dalla data della chiusura del conto, mentre, ove i versamenti abbiano avuto funzione solutoria, il termine di prescrizione decorre dalla loro annotazione in conto.
Se il correntista agisce senza allegare l'esistenza dell'apertura di credito, la banca che eccepisce la prescrizione del diritto alla ripetizione non sarà tenuta a dedurre e a dimostrare l'esistenza di detto contratto;
altrettanto è a dirsi ove, invece, il correntista fin dall'inizio deduca l'esistenza del contratto di apertura di credito, a lui spettando di darne la relativa dimostrazione (cass. civ.,
29.2.2024, n. 5364).
Ciò posto, deve osservarsi in astratto che non può ritenersi insussistente un'apertura di credito per il solo fatto che il correntista non abbia fornito la prova della stipulazione del relativo contratto in forma scritta, così configurandosi la nullità per difetto del requisito di cui all'art. 117, comma 1,
D. Lgs. 385/1993. Ed invero, la rilevazione di tale vizio, nel caso di specie, non corrisponde all'interesse del correntista, l'unico che avrebbe potuto far valere detta nullità. In proposito, va rilevato che la nullità dei contratti bancari per difetto di forma scritta, ex artt. 117, comma 1 e 3,
D. Lgs. 385/1993 (TUB), si configura come una nullità di protezione, rilevabile d'ufficio, ex art. 127, comma 2, TUB. Tuttavia, essendo la nullità di protezione funzionale sia alla tutela di un interesse generale (integrità ed efficienza del mercato), sia di un interesse particolare (interesse del consumatore o del cliente), la rilevazione ufficiosa incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a far valere la nullità, escludendo che la controparte (nel caso di specie, la banca) possa far valere essa stessa la nullità o possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per interessi suoi propri, estranei alla tutela del contraente debole (cass. civ., 29.2.2024, n. 5387, anche in motivazione;
cass. civ., 29.2.2024, n. 5336, anche in motivazione).
Ne deriva che, non essendo la banca, convenuta in ripetizione di indebito, legittimata a far valere la nullità dei contratti di apertura di credito per mancanza di forma scritta, o a sollecitare un rilievo ufficioso in tal senso, non può ritenersi precluso al correntista di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dal deposito del relativo contratto, quali ad esempio gli estratti conto, che, però – come più volte precisato dalla Corte di Cassazione (cass. civ., 29.2.2024, n. 5387, in motivazione;
cass. civ., 29.2.2024, n. 5336, anche in motivazione;
cass. civ., 17.1.2024, n. 1763; cass. civ., 18.4.2023, n. 10293) - non costituiscono l'unico mezzo di prova per ricostruire le movimentazioni del rapporto bancario, potendosi avvalere di altri strumenti rappresentativi delle predette movimentazioni, come, ad esempio, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, le risultanze delle scritture contabili, gli estratti conto scalari (o c.d. “staffe”), o attribuendo rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ex art. 116 c.p.c., al fine appunto di valutare l'esistenza o meno di un affidamento “ di fatto”.
Sotto tale ultimo profilo, è stato altresì precisato che, a fronte dell'eccezione di prescrizione della banca del diritto del correntista alla ripetizione dell'indebito, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto di ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, a far decorrere il termine di prescrizione dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenuti negli atti difensivi delle parti (cass. civ.,
17.7.2023, n. 20455; cass. civ., 29.2.2024, n. 5364; cass. civ., 6.2.2024, n. 3310).
Nel caso di specie, l'esistenza dei due contratti di affidamento – la cui nullità per difetto di forma scritta, si ripete, può essere fatta valere solo dal correntista o rilevata d'ufficio dal giudice, ma solo nell'interesse del correntista – può ben desumersi dai plurimi e convergenti elementi di natura documentale, evidenziati dal CT nominato nel giudizio di primo grado, che ha concluso in tal senso (vedi relazione di consulenza tecnica, pagg. 13, 14), nonché da altri elementi comunque emersi, e dunque nella specie:
- il saldo dei conti correnti quasi costantemente a debito anche per importi molto alti (in qualche caso superiore ad € 10.000 per il cc 261/78 ed € 60.000 per il cc 277/63);
- il reiterato adempimento, da parte della risultante dagli estratti conto, di ordini di CP_2
pagamento impartiti dal correntista in assenza di provvista;
- la costante applicazione della CMS;
- l'assenza in atti di richieste di rientro dal debito da parte della banca;
- l'esistenza e la applicazione concreta di diversi tassi, uno intrafido e di uno extrafido, per entrambi i conti oggetto di causa.
Con specifico riferimento, poi, al limite dell'affidamento che non è ricavabile dalle staffe, la Corte di Cassazione ha precisato che l'inutilizzabilità della prova per presunzione dell'affidamento non trova fondamento nemmeno nel rilievo per cui occorre aver certezza del limite dell'affidamento, in quanto, poiché la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancarie passive può emergere dallo stesso contegno della banca nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente. A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto, non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario (cass. civ., 14.12.2023, n. 34997, in motivazione, con riferimento sia alla disciplina anteriore alla legge n. 154/1992, quando non vi era obbligo di forma scritta per i contratti bancari, sia alla disciplina successiva, caratterizzata dal regime della nullità di protezione per la mancanza di forma scritta;
cass. civ., 13.6.2024, n. 16445, che in motivazione espressamente richiama cass. civ., 14.12.2023, n. 34997, citata, condividendone i principi espressi;
vedi anche cass. civ.,17.7.2023, n. 20455, in motivazione), con la conseguenza che tutte le rimesse operate sul conto devono poi ritenersi aventi natura ripristinatoria e non solutoria.
Ciò posto, come correttamente indicato dalla difesa dell'appellante, la correntista ha dunque neutralizzato la eccezione di prescrizione della banca, facendo emergere con una serie di dedotti elementi presuntivi, la natura affidata dei due rapporti, e quindi la natura ripristinatoria delle rimesse da lei effettuate sui rapporti nel corso del giudizio, per ripianare costantemente la debitoria entro il limite di volta in volta concesso dalla banca.
Le argomentazioni sin qui esposte, e l'esame degli atti di causa, consentono dunque di ritenere fondato il motivo di appello, attesa la accertata natura affidata dei rapporti, la valenza ripristinatoria delle rimesse man mano operate sui rapporti, e conseguentemente la infondatezza della eccezione di prescrizione attesa la cessazione del rapporto all'anno 2011 e la proposizione della domanda nell'anno 2019.
Il saldo ricostruito dal CT e fatto oggetto di statuizione di condanna, deve essere dunque integrato con la somma di € 2.226,00 non correttamente espunta poiché erroneamente ritenuta prescritta, con conseguente definitivo ammontare della statuizione di condanna a favore della correntista nella misura di € 4.593,83, per effetto dell'accoglimento di tale motivo di doglianza.
Con il secondo motivo di appello, si è censurata la pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto sussistente il superamento del tasso soglia usura pattuito in concreto al momento della genesi del contratto, per come dallo stesso indicato nell'atto introduttivo, e per come accertato anche dal CT, con valide motivazioni e rilievi a cui invero il Giudice ha inteso derogare.
Nella specie, l'appellante ha ricordato che, come anche riferito dal CT, al momento genetico di uno dei due contratti, e segnatamente di quello indicato al n. 261/78, il tasso debitore si attestava al 15,474%, ben oltre il tasso soglia determinato al 14,805% per il periodo luglio/settembre 2008, come da DM allegato in atti, evidenziando in ogni caso che tale rilievo potesse farsi anche in via officiosa in sede di appello, sulla base della documentazione già ritualmente acquisita in atti ed oggetto del contraddittorio tra le parti (annotazione quest'ultima, idonea a depauperare di qualsiasi rilevanza la questione circa l'esatta contestazione del fenomeno usurario da parte della ricorrente in primo grado, con riferimento ad uno solo o ad entrambi i rapporti).
Ciò posto, il motivo di appello è fondato.
La semplice osservazione dei rilievi operati dal CT, ed elaborati sulla base del raffronto tra le pattuizioni contrattuali e i tassi inseriti nel DM di riferimento, portano a ritenere con certezza assoluta che il conto corrente n. 261/78, abbia previsto sin dall'origine (alla data di stipula del
9.7.2008) un TAE nella misura del 15,474%, un TEG pari al 16.12%, a fronte di un tasso soglia per il III trimestre del 2008 pari al 14,805%, con conseguente applicazione della sanzione civilistica della non debenza di interessi ex art. 1815 II c.c.. Quanto invece al conto corrente n.
277/63, che la CT ha qualificato con funzione di conto anticipi, tanto che gli addebiti delle relative competenze gravavano sul conto 261/78, deve evidenziarsi che secondo tale funzione, non risultano invece superati i valori del tasso soglia, e quindi gli addebiti per interessi passivi sono da considerarsi legittimi.
Sulla base di tali argomentazioni, va dunque valutata la correttezza della ipotesi di ricalcolo sub 2) operata dal CT, nella quale si è tenuto conto della usurarietà dei tassi di interessi del conto
261/78 con epurazione dei relativi addebiti, mentre si è tenuto conto dei tassi di interesse contrattuali per le movimentazioni sul conto anticipi, al netto delle CMS considerate illegittime per entrambi i rapporti. In tale modo il definitivo saldo del rapporto, e dunque la relativa somma oggetto di restituzione, comprendendo le somme da non ritenersi prescritte per i motivi precedentemente esaminati, ammonta ad € 8.329,21.
Tale importo è dunque quello conseguente all'accoglimento di entrambi i motivi di appello.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, appare giustificata, ad avviso della Corte, l'applicazione del principio della soccombenza, essendo risultata fondata per quanto di ragione la domanda attorea in primo grado, e fondati in questa sede tutti i motivi di appello.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellante, vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi (ridotti, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) relativamente al primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
13/07/2021, n. 19989).
Le spese per la CT effettuata in primo grado restano a carico della sola parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3020/21 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento in data 4.6.2021 e, per l'effetto:
Accoglie la domanda di parte attrice e condanna la banca al pagamento in suo favore CP_3 della somma di € 8.329,21, oltre interessi legali dalla domanda di primo grado al soddisfo;
2. Condanna l'appellata al pagamento, in favore della parte appellata, dei compensi professionali in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, liquidati in € 4.700,00 per il primo grado ed in euro
5.809,00 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. Pone definitivamente a carico della parte appellata le spese per la CT già liquidate nel giudizio di primo grado.
Napoli, 26.11.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3020 dell'anno 2021,
P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Parte_2 C.F._1
TA ER, giusta procura in atti;
CP_1
e
(C.F e n. iscrizione presso il Registro delle Controparte_2
Imprese di Arezzo-Siena ), in persona dell'Avv. Daniele Peccianti (C.F. P.IVA_2
), nella qualità di Responsabile Livello 3 Procedimenti Giudiziari della C.F._2
Banca, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura atti, dall'avv. prof. Domenico Sinesio e dall'avv. Gaetano Di Martino;
-APPELLATA–
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza del 03.06.2021 emessa dal Tribunale di Benevento,
Repert. n. 1518/2021 del 04/06/2021.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “1) in ordine al primo motivo di appello, accertare e dichiarare la sussistenza dell'apertura di credito in ordine ai rapporti sub iudice e rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, per l'effetto, accertato l'importo addebitato illegittimamente per CMS pari a
€ 4.593,83, condannare l'appellata alla restituzione per intero. 2) In ordine al secondo motivo di appello, per quanto attiene al c/c n. 261/78, accertare la usurarietà originaria dei tassi pattuiti e degli interessi ed oneri a tale titolo addebitati, per l'effetto della sanzione civilistica della non debenza ex art. 1815 II comma c.c., condannare la banca al pagamento in restituzione. 3) conclusivamente, in accoglimento di entrambi i motivi di appello, accertato l'indebito, per CMS e interessi usurari, pari ad €. 11.284,30, somma quantificata dalla Consulente nella prima ipotesi ricostruttiva di pagina 8 della CT definitiva, condannare la banca appellata al pagamento in restituzione. 4) Condannare la banca appellata al pagamento per l'intero delle spese di lite del primo grado, nonché di quelle del secondo grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettario, IVA e
CPA, come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato, antistatario”.
Per l'appellata: “conclude per la reiezione dell'appello. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al pagamento delle spese del presente giudizio”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la chiedeva al Tribunale di Benevento Parte_1
di rideterminare i saldi dei rapporti bancari (un conto corrente ed un conto corrente anticipi), intrattenuti con la , deducendo la contabilizzazione in addebito di CP_2 Controparte_2
voci non previste in contratto, in violazione di norme inderogabili per interessi anatocistici, prive di preventiva pattuizione, per commissioni di massimo scoperto mai pattuite e per interessi usurari.
Costituitasi, la banca resistente eccepiva la prescrizione decennale e chiedeva il rigetto delle domande avverse.
Espletata CT contabile, con ordinanza del 3.6.2021, il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda proposta.
Il giudice di prime cure rilevava l'assenza di pattuizione circa le commissioni di massimo scoperto, mentre riteneva valida la clausola anatocistica poiché, oltre che pattuita, completa nei suoi elementi essenziali, conforme a legge e dotata di doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., analogamente alla previsione di oneri, spese e valute;
accoglieva l'eccezione di prescrizione in relazione alle rimesse solutorie antedecennali, non risultando alcuna apertura di credito, nemmeno di fatto per la quale ritenere il conto corrente affidato, e non ritenendo a tal fine sufficiente la mera previsione di un interesse intrafido ed extrafido, non ravvisandosi altri comportamenti concludenti o altri elementi sintomatici della pattuizione con conseguente insussistenza di un affidamento di fatto;
il Tribunale rigettava, altresì, ogni doglianza relativa al fenomeno usurario e dunque, previa espunzione dei soli addebiti relativi alle c.m.s. e delle somme prescritte nella misura di € 2.226,00, rideterminava il saldo del conto corrente nella misura di € 2.367,83 e condannava la banca resistente alla restituzione in favore del ricorrente del relativo importo, con compensazione parziale delle spese di lite.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha censurato la pronuncia Parte_1
impugnata – secondo quanto si dirà più diffusamente in seguito – nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione non valutando correttamente le allegazioni e i documenti prodotti, e nello specifico le deduzioni a verbale di udienza del 30.1.2020, in immediata e tempestiva risposta alla eccezione di prescrizione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta della banca resistente;
l'appellante ha, poi, censurato la motivazione del primo giudice in ordine alla usura originaria, concludendo per l'accoglimento della ipotesi ricostruttiva contenuta nella consulenza che, invece, aveva accertato la applicazione di tassi usurari.
La appellante ha dunque concluso per la riforma della ordinanza impugnata, con quantificazione della somma a suo credito nella misura complessiva di € 11.284,30, con condanna della controparte al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio.
Costituitasi, la banca appellata ha eccepito la tardività già nel giudizio di primo grado di qualsiasi allegazione della controparte relativa alla rimesse presuntivamente ripristinatorie ed alla questione dell'affidamento del conto, ed in ogni caso la mancanza di prova, gravante sull'appellante, circa l'esistenza del fido, in risposta alla eccezione di prescrizione da lei formulata tempestivamente;
ha dedotto, altresì, la assoluta genericità delle allegazioni relative al presunto fenomeno usurario che non potevano non condurre al rigetto della relativa domanda. Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 1.10.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di carattere processuale sollevata dalla parte appellata circa le preclusioni in cui sarebbe incorso il ricorrente per aver sollevato solo a seguito della eccezione di prescrizione, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta della banca, la questione dell'esistenza di un fido di fatto, al fine di resistere a tale eccezione. Ed infatti, la domanda del ricorrente, quanto alle allegazioni ed alle richieste istruttorie risulta pienamente completa sin dal ricorso dell'atto introduttivo, non potendosi affatto ritenere che fosse onere del ricorrente dedurre in anticipo questioni relative ad una eventuale eccezione della controparte, resistendo alla stessa. In secondo luogo, si osserva che l'eccezione di prescrizione è relativa proprio alla domanda compiutamente esercitata dal ricorrente in relazione alla azione di ripetizione degli importi sulla allegazione completa del loro illegittimo addebito, ragion per cui il thema decidendum risulta chiaro sin dalla instaurazione del giudizio, né la circostanza per cui il
Tribunale non abbia ritenuto opportuno disporre il mutamento del rito (da sommario ad ordinario), può, poi, pregiudicare l'attività assertiva del ricorrente, comunque ben adempiuta sin dalla instaurazione del giudizio.
Ciò detto, con il primo motivo di appello si è censurata la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione della parte resistente in relazione alle rimesse antecedenti al decennio rispetto al deposito del ricorso originario, ritenendo che le stesse avessero natura solutoria per la mancanza di prova, gravante sulla ricorrente, dell'esistenza di un'apertura di credito, o di un affidamento di fatto, e ciò anche contrariamente a quanto indicato dal CT (che invece aveva ritenuto esistente un fido di fatto), sulla base della considerazione che la mera indicazione negli estratti conto della esistenza di un interesse passivo intrafido ed uno extrafido non fosse di per sé un elemento dirimente a far ritenere, come invece invocato dal ricorrente, l'esistenza di un affidamento di fatto.
L'appellante ha ricordato come, oltre a quanto indicato dal giudice, egli avesse immediatamente dato risposta critica all'eccezione di prescrizione proposta dalla banca resistente, sin dal primo verbale di udienza successivo alla costituzione del resistente, allorquando aveva elencato e dedotto una serie di indici sintomatici della esistenza di un affidamento di fatto – e ciò al fine di bloccare l'operatività dell'eccezione di prescrizione – e nella specie: a) la costante operatività del correntista con saldi debitori, senza che la banca avesse mai intimato il rientro o assunto altre iniziative negative nei suoi confronti;
b) la previsione della maggiorazione del tasso debitore (extrafido) al superamento delle varie soglie di credito di volta in volta accordate, e ben rinvenibili dai riassunti a scalare;
c) la applicazione delle c.m.s., condizione che presupponeva un affidamento pattuito, avente funzione di corrispettivo del servizio di messa a disposizione costante di una somma di denaro.
Ciò detto, la Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, vanno ribaditi i principi affermati dalla pronuncia della Cass. civ., sez. un.,
13.6.2019, n. 15895, secondo cui l'onere di allegazione gravante sulla banca che, convenuta in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata della banca nella comparsa di costituzione e risposta, la società ricorrente ha indicato, secondo quanto già indicato, una serie di elementi a suo dire presuntivi della esistenza di un affidamento di fatto, riportandoli nel verbale di udienza poc'anzi richiamato, affermando che in virtù della certa esistenza di un affidamento, il termine di prescrizione decennale decorreva dalla data della chiusura del conto (elemento in fatto nella specie mai dedotto da nessuna difesa né negli atti del primo grado né in questa sede, ma riferito dal CT nell'elaborato peritale come avvenuta alla data del 3.5.2011).
Invero, l'esistenza di un'apertura di credito spiega incidenza sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie.
La distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie è stata posta dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite nella sentenza del 2.12.2010, n. 24418, ai fini della decorrenza della prescrizione, affermando che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data della loro annotazione in conto, ma dalla data della chiusura del conto, mentre, ove i versamenti abbiano avuto funzione solutoria, il termine di prescrizione decorre dalla loro annotazione in conto.
Se il correntista agisce senza allegare l'esistenza dell'apertura di credito, la banca che eccepisce la prescrizione del diritto alla ripetizione non sarà tenuta a dedurre e a dimostrare l'esistenza di detto contratto;
altrettanto è a dirsi ove, invece, il correntista fin dall'inizio deduca l'esistenza del contratto di apertura di credito, a lui spettando di darne la relativa dimostrazione (cass. civ.,
29.2.2024, n. 5364).
Ciò posto, deve osservarsi in astratto che non può ritenersi insussistente un'apertura di credito per il solo fatto che il correntista non abbia fornito la prova della stipulazione del relativo contratto in forma scritta, così configurandosi la nullità per difetto del requisito di cui all'art. 117, comma 1,
D. Lgs. 385/1993. Ed invero, la rilevazione di tale vizio, nel caso di specie, non corrisponde all'interesse del correntista, l'unico che avrebbe potuto far valere detta nullità. In proposito, va rilevato che la nullità dei contratti bancari per difetto di forma scritta, ex artt. 117, comma 1 e 3,
D. Lgs. 385/1993 (TUB), si configura come una nullità di protezione, rilevabile d'ufficio, ex art. 127, comma 2, TUB. Tuttavia, essendo la nullità di protezione funzionale sia alla tutela di un interesse generale (integrità ed efficienza del mercato), sia di un interesse particolare (interesse del consumatore o del cliente), la rilevazione ufficiosa incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a far valere la nullità, escludendo che la controparte (nel caso di specie, la banca) possa far valere essa stessa la nullità o possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per interessi suoi propri, estranei alla tutela del contraente debole (cass. civ., 29.2.2024, n. 5387, anche in motivazione;
cass. civ., 29.2.2024, n. 5336, anche in motivazione).
Ne deriva che, non essendo la banca, convenuta in ripetizione di indebito, legittimata a far valere la nullità dei contratti di apertura di credito per mancanza di forma scritta, o a sollecitare un rilievo ufficioso in tal senso, non può ritenersi precluso al correntista di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dal deposito del relativo contratto, quali ad esempio gli estratti conto, che, però – come più volte precisato dalla Corte di Cassazione (cass. civ., 29.2.2024, n. 5387, in motivazione;
cass. civ., 29.2.2024, n. 5336, anche in motivazione;
cass. civ., 17.1.2024, n. 1763; cass. civ., 18.4.2023, n. 10293) - non costituiscono l'unico mezzo di prova per ricostruire le movimentazioni del rapporto bancario, potendosi avvalere di altri strumenti rappresentativi delle predette movimentazioni, come, ad esempio, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, le risultanze delle scritture contabili, gli estratti conto scalari (o c.d. “staffe”), o attribuendo rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ex art. 116 c.p.c., al fine appunto di valutare l'esistenza o meno di un affidamento “ di fatto”.
Sotto tale ultimo profilo, è stato altresì precisato che, a fronte dell'eccezione di prescrizione della banca del diritto del correntista alla ripetizione dell'indebito, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto di ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, a far decorrere il termine di prescrizione dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenuti negli atti difensivi delle parti (cass. civ.,
17.7.2023, n. 20455; cass. civ., 29.2.2024, n. 5364; cass. civ., 6.2.2024, n. 3310).
Nel caso di specie, l'esistenza dei due contratti di affidamento – la cui nullità per difetto di forma scritta, si ripete, può essere fatta valere solo dal correntista o rilevata d'ufficio dal giudice, ma solo nell'interesse del correntista – può ben desumersi dai plurimi e convergenti elementi di natura documentale, evidenziati dal CT nominato nel giudizio di primo grado, che ha concluso in tal senso (vedi relazione di consulenza tecnica, pagg. 13, 14), nonché da altri elementi comunque emersi, e dunque nella specie:
- il saldo dei conti correnti quasi costantemente a debito anche per importi molto alti (in qualche caso superiore ad € 10.000 per il cc 261/78 ed € 60.000 per il cc 277/63);
- il reiterato adempimento, da parte della risultante dagli estratti conto, di ordini di CP_2
pagamento impartiti dal correntista in assenza di provvista;
- la costante applicazione della CMS;
- l'assenza in atti di richieste di rientro dal debito da parte della banca;
- l'esistenza e la applicazione concreta di diversi tassi, uno intrafido e di uno extrafido, per entrambi i conti oggetto di causa.
Con specifico riferimento, poi, al limite dell'affidamento che non è ricavabile dalle staffe, la Corte di Cassazione ha precisato che l'inutilizzabilità della prova per presunzione dell'affidamento non trova fondamento nemmeno nel rilievo per cui occorre aver certezza del limite dell'affidamento, in quanto, poiché la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancarie passive può emergere dallo stesso contegno della banca nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente. A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto, non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario (cass. civ., 14.12.2023, n. 34997, in motivazione, con riferimento sia alla disciplina anteriore alla legge n. 154/1992, quando non vi era obbligo di forma scritta per i contratti bancari, sia alla disciplina successiva, caratterizzata dal regime della nullità di protezione per la mancanza di forma scritta;
cass. civ., 13.6.2024, n. 16445, che in motivazione espressamente richiama cass. civ., 14.12.2023, n. 34997, citata, condividendone i principi espressi;
vedi anche cass. civ.,17.7.2023, n. 20455, in motivazione), con la conseguenza che tutte le rimesse operate sul conto devono poi ritenersi aventi natura ripristinatoria e non solutoria.
Ciò posto, come correttamente indicato dalla difesa dell'appellante, la correntista ha dunque neutralizzato la eccezione di prescrizione della banca, facendo emergere con una serie di dedotti elementi presuntivi, la natura affidata dei due rapporti, e quindi la natura ripristinatoria delle rimesse da lei effettuate sui rapporti nel corso del giudizio, per ripianare costantemente la debitoria entro il limite di volta in volta concesso dalla banca.
Le argomentazioni sin qui esposte, e l'esame degli atti di causa, consentono dunque di ritenere fondato il motivo di appello, attesa la accertata natura affidata dei rapporti, la valenza ripristinatoria delle rimesse man mano operate sui rapporti, e conseguentemente la infondatezza della eccezione di prescrizione attesa la cessazione del rapporto all'anno 2011 e la proposizione della domanda nell'anno 2019.
Il saldo ricostruito dal CT e fatto oggetto di statuizione di condanna, deve essere dunque integrato con la somma di € 2.226,00 non correttamente espunta poiché erroneamente ritenuta prescritta, con conseguente definitivo ammontare della statuizione di condanna a favore della correntista nella misura di € 4.593,83, per effetto dell'accoglimento di tale motivo di doglianza.
Con il secondo motivo di appello, si è censurata la pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto sussistente il superamento del tasso soglia usura pattuito in concreto al momento della genesi del contratto, per come dallo stesso indicato nell'atto introduttivo, e per come accertato anche dal CT, con valide motivazioni e rilievi a cui invero il Giudice ha inteso derogare.
Nella specie, l'appellante ha ricordato che, come anche riferito dal CT, al momento genetico di uno dei due contratti, e segnatamente di quello indicato al n. 261/78, il tasso debitore si attestava al 15,474%, ben oltre il tasso soglia determinato al 14,805% per il periodo luglio/settembre 2008, come da DM allegato in atti, evidenziando in ogni caso che tale rilievo potesse farsi anche in via officiosa in sede di appello, sulla base della documentazione già ritualmente acquisita in atti ed oggetto del contraddittorio tra le parti (annotazione quest'ultima, idonea a depauperare di qualsiasi rilevanza la questione circa l'esatta contestazione del fenomeno usurario da parte della ricorrente in primo grado, con riferimento ad uno solo o ad entrambi i rapporti).
Ciò posto, il motivo di appello è fondato.
La semplice osservazione dei rilievi operati dal CT, ed elaborati sulla base del raffronto tra le pattuizioni contrattuali e i tassi inseriti nel DM di riferimento, portano a ritenere con certezza assoluta che il conto corrente n. 261/78, abbia previsto sin dall'origine (alla data di stipula del
9.7.2008) un TAE nella misura del 15,474%, un TEG pari al 16.12%, a fronte di un tasso soglia per il III trimestre del 2008 pari al 14,805%, con conseguente applicazione della sanzione civilistica della non debenza di interessi ex art. 1815 II c.c.. Quanto invece al conto corrente n.
277/63, che la CT ha qualificato con funzione di conto anticipi, tanto che gli addebiti delle relative competenze gravavano sul conto 261/78, deve evidenziarsi che secondo tale funzione, non risultano invece superati i valori del tasso soglia, e quindi gli addebiti per interessi passivi sono da considerarsi legittimi.
Sulla base di tali argomentazioni, va dunque valutata la correttezza della ipotesi di ricalcolo sub 2) operata dal CT, nella quale si è tenuto conto della usurarietà dei tassi di interessi del conto
261/78 con epurazione dei relativi addebiti, mentre si è tenuto conto dei tassi di interesse contrattuali per le movimentazioni sul conto anticipi, al netto delle CMS considerate illegittime per entrambi i rapporti. In tale modo il definitivo saldo del rapporto, e dunque la relativa somma oggetto di restituzione, comprendendo le somme da non ritenersi prescritte per i motivi precedentemente esaminati, ammonta ad € 8.329,21.
Tale importo è dunque quello conseguente all'accoglimento di entrambi i motivi di appello.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, appare giustificata, ad avviso della Corte, l'applicazione del principio della soccombenza, essendo risultata fondata per quanto di ragione la domanda attorea in primo grado, e fondati in questa sede tutti i motivi di appello.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellante, vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi (ridotti, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) relativamente al primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
13/07/2021, n. 19989).
Le spese per la CT effettuata in primo grado restano a carico della sola parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3020/21 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento in data 4.6.2021 e, per l'effetto:
Accoglie la domanda di parte attrice e condanna la banca al pagamento in suo favore CP_3 della somma di € 8.329,21, oltre interessi legali dalla domanda di primo grado al soddisfo;
2. Condanna l'appellata al pagamento, in favore della parte appellata, dei compensi professionali in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, liquidati in € 4.700,00 per il primo grado ed in euro
5.809,00 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. Pone definitivamente a carico della parte appellata le spese per la CT già liquidate nel giudizio di primo grado.
Napoli, 26.11.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano