CASS
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 21845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21845 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - RA AG RI RE CU R.G.N. 8783/2025 ES IE SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di SI nel procedimento a carico di: GL IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/02/2025 del TRIBUNALE di SI udita la relazione del consigliere Maria Greca Zoncu Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. PRATOLA che depositava conclusioni scritte chiedendo, in ragione dell‘accoglimento del ricorso, l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di SI con sentenza del 17 febbraio 2025 ha assolto GL IO dal reato di cui all’art. 4 L. 110/75 perché il fatto non sussiste, con confisca e distruzione del coltello in sequestro.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso il procuratore generale presso la Corte di Appello di SI lamentando vizio di motivazione. In particolare, rilevava come il tribunale fosse pervenuto ad una sentenza assolutoria fondando la propria erronea convinzione in ragione del fatto che l’autovettura nel cui vano portaoggetti era stato rinvenuto il coltello fosse di proprietà della sorella TA e che, stando all’imputato, il coltello sarebbe stato di proprietà del cognato. Posto che la norma punisce il porto dello strumento da punta e da taglio, la appartenenza del medesimo è del tutto irrilevante, così come è irrilevante la proprietà dell’autovettura; inoltre, rileva il ricorrente, nell’immediatezza l’imputato non fornì alcuna giustificazione circa la presenza del coltello, giustificazione che ha fornito solo a posteriori.
3. Il sostituto procuratore generale Gianluigi Pratola depositava conclusioni scritte chiedendo, in ragione dell‘accoglimento del ricorso, l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.
4. Il difensore dell’imputato depositava memoria di replica alle conclusioni del Pg chiedendo dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, o "bianche", il coltello a serramanico a scatto - detto anche "molletta" - , di cui è vietato il porto in modo assoluto, mentre rientra in quella degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere il coltello a serramanico non a scatto, il cui porto fuori della propria abitazione dev'essere sorretto comunque da giustificato motivo. Ne consegue che il porto illegale del primo integra, non già il reato p. e p. dall'art. 4, secondo e terzo comma, Legge 110/75, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699 secondo comma Penale Sent. Sez. 1 Num. 21845 Anno 2025 Presidente: BO ON Relatore: CU RI RE Data Udienza: 30/04/2025 cod. pen. (Sez. 1, n. 392 del 01/12/1999, dep. 2000, Sannibale, Rv. 215145 - 01). In ragione della descrizione che del coltello è data nel capo di imputazione e della contestazione mossa all’imputato, trattasi di strumento da punta e da taglio il cui porto fuori dalla propria abitazione deve essere sorretto da giustificato motivo. Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti. (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01) L’impugnato provvedimento non dà conto di alcuna giustificazione resa dall’imputato nell’immediatezza del controllo, valorizzando unicamente la giustificazione resa a posteriori nel corso del dibattimento che, secondo i costanti insegnamenti di questa Corte, è del tutto ininfluente. Ulteriore aspetto valorizzato dall’impugnato provvedimento per pervenire alla pronuncia assolutoria è la proprietà dell’autovettura sulla quale venne rinvenuto il coltello a serramanico che l’imputato nel corso dell’esame ha affermato fosse riconducibile al cognato, il marito della sorella. Come osservato dal ricorrente, l’unico aspetto rilevante sotto il profilo della fattispecie penale è il porto dell’oggetto, che è aspetto del tutto differente ed indipendente dalla proprietà del medesimo, oltre all’inconferenza delle giustificazioni rese nel corso del giudizio.
2. Il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio degli atti per nuovo giudizio alla Corte di Appello di SI, giudice del rinvio individuato ex art. 569 comma 4 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di SI. Così è deciso, 30/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RI RE CU ON BO 2
2. Avverso detta sentenza propone ricorso il procuratore generale presso la Corte di Appello di SI lamentando vizio di motivazione. In particolare, rilevava come il tribunale fosse pervenuto ad una sentenza assolutoria fondando la propria erronea convinzione in ragione del fatto che l’autovettura nel cui vano portaoggetti era stato rinvenuto il coltello fosse di proprietà della sorella TA e che, stando all’imputato, il coltello sarebbe stato di proprietà del cognato. Posto che la norma punisce il porto dello strumento da punta e da taglio, la appartenenza del medesimo è del tutto irrilevante, così come è irrilevante la proprietà dell’autovettura; inoltre, rileva il ricorrente, nell’immediatezza l’imputato non fornì alcuna giustificazione circa la presenza del coltello, giustificazione che ha fornito solo a posteriori.
3. Il sostituto procuratore generale Gianluigi Pratola depositava conclusioni scritte chiedendo, in ragione dell‘accoglimento del ricorso, l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.
4. Il difensore dell’imputato depositava memoria di replica alle conclusioni del Pg chiedendo dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, o "bianche", il coltello a serramanico a scatto - detto anche "molletta" - , di cui è vietato il porto in modo assoluto, mentre rientra in quella degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere il coltello a serramanico non a scatto, il cui porto fuori della propria abitazione dev'essere sorretto comunque da giustificato motivo. Ne consegue che il porto illegale del primo integra, non già il reato p. e p. dall'art. 4, secondo e terzo comma, Legge 110/75, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699 secondo comma Penale Sent. Sez. 1 Num. 21845 Anno 2025 Presidente: BO ON Relatore: CU RI RE Data Udienza: 30/04/2025 cod. pen. (Sez. 1, n. 392 del 01/12/1999, dep. 2000, Sannibale, Rv. 215145 - 01). In ragione della descrizione che del coltello è data nel capo di imputazione e della contestazione mossa all’imputato, trattasi di strumento da punta e da taglio il cui porto fuori dalla propria abitazione deve essere sorretto da giustificato motivo. Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti. (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01) L’impugnato provvedimento non dà conto di alcuna giustificazione resa dall’imputato nell’immediatezza del controllo, valorizzando unicamente la giustificazione resa a posteriori nel corso del dibattimento che, secondo i costanti insegnamenti di questa Corte, è del tutto ininfluente. Ulteriore aspetto valorizzato dall’impugnato provvedimento per pervenire alla pronuncia assolutoria è la proprietà dell’autovettura sulla quale venne rinvenuto il coltello a serramanico che l’imputato nel corso dell’esame ha affermato fosse riconducibile al cognato, il marito della sorella. Come osservato dal ricorrente, l’unico aspetto rilevante sotto il profilo della fattispecie penale è il porto dell’oggetto, che è aspetto del tutto differente ed indipendente dalla proprietà del medesimo, oltre all’inconferenza delle giustificazioni rese nel corso del giudizio.
2. Il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio degli atti per nuovo giudizio alla Corte di Appello di SI, giudice del rinvio individuato ex art. 569 comma 4 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di SI. Così è deciso, 30/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RI RE CU ON BO 2