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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1606/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. to FERRARA DAVIDE, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Opponente
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to MATRULLO LUIGI, CP_1 giusta mandato in calce all'atto di costituzione
Opposto
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 12.03.2025 la società ricorrente esponeva di aver ricevuto, in data 31.01.2025 la notifica del decreto ingiuntivo n. 48/25 emesso dal Tribunale di Salerno con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 1.184,76 a titolo di TFR maturato dal dipendente CP_1
e non corrisposto in seguito alla cessazione del rapporto lavorativo.
Deduceva l'insussistenza del credito vantato atteso il regolare versamento dell'importo dovuto effettuato in data 20.09.2024, prima del deposito del monitorio. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto anche in punto di spese di giudizio,
e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva il convenuto deducendo di aver inoltrato varie diffide e richieste di specifica dei pagamenti ricevuti dalla società che, se debitamente riscontrati, avrebbero evitato l'instaurarsi del giudizio. Concludeva aderendo alla richiesta di cessata materia con compensazione delle spese legali.
Il Giudice, stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. sostitutive dell'udienza del 29.10.2025, decideva la causa come da sentenza.
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito precisati.
Preliminarmente, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione, ove opponente ed opposto siano i titolari del rapporto dedotto in giudizio, per partecipazione alla sua costituzione ovvero per successione alle parti originarie, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso", ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (Cfr ex plurimis Cass. 13001/2006).
Occorre altresì evidenziare che l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e, quindi, l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto
è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (cfr. Cass 7688/2004; Cass. 13467/2003).
Ciò posto, l'odierno opposto, con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 14.01.2025, premettendo di aver lavorato per la da Parte_1 gennaio 2024 a luglio 2024, ha chiesto il pagamento della somma di euro
1.185,76 a titolo di Tfr, sull'assunto che l'ultima busta paga di agosto 2024 non riportasse la voce relativa proprio al pagamento del Tfr.
Tuttavia, la parte opponente ha documentato di aver corrisposto al lavoratore, con bonifico bancario del 20.09.2024, dunque, ben prima della richiesta del decreto ingiuntivo di cui si discorre, l'importo netto di euro
1.587,29 risultante dall'ultima busta paga di agosto 2024 e comprensivo anche del Tfr (pari ad euro 751,94). Dalla busta paga in atti risulta invero un importo netto spettante al lavoratore pari ad euro 1.587,29 comprensivo anche della somma netta di euro 751,94 a titolo di Tfr.
Ed il pagamento delle spettanze di fine rapporto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro del , veniva confermata dal procuratore della CP_1 società in seguito alla richiesta di pagamento del procuratore del lavoratore.
Pertanto, nel caso di specie, va revocato il decreto ingiuntivo opposto n.
48/2025.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, occorre richiamare i principi espressi dalla Corte regolatrice secondo cui “Nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, sebbene l'opponente, dopo il deposito del ricorso e prima della notifica del decreto ingiuntivo, avesse corrisposto una parte della somma ingiunta, aveva accolto l'opposizione e condannato l'opposto al pagamento delle spese del decreto ingiuntivo, tenuto conto dell'assorbente rilievo della insussistenza nel merito del credito per il maggior importo azionato in via monitoria) (cfr Cass. 1746972007).
Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda al pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto deve essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto. Tal momento segna, quindi, il prodursi, sotto il punto di vista sostanziale, della domanda giudiziale di adempimento, ed è al momento della notifica della domanda che il medesimo creditore deve valutare la permanenza del proprio interesse al processo, per essere tuttora fondata la sua pretesa, stante il mancato pagamento del debitore (cfr Cass.
27234/2017; Cass. 29642/2020). Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa, alla luce dell'intervenuto pagamento da parte della società opponente, sin da prima della richiesta del decreto ingiuntivo, del richiesto tfr, le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 48/2025;
- condanna l'opposto al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali che liquida in euro 321,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione al procuratore antistatario
Così deciso in Salerno lì 29.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino