TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/12/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 230/2025 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. AQUILANI MARCO per la parte ricorrente e dell'Avv. CASAGLI MARGHERITA per parte resistente;
************ visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 04/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 230 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via Pacinotti, 5, presso lo studio dell'Avv. Aquilani Marco, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE
E
(C.F. = Controparte_1
, P.IVA_1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Margherita Casagli e Angelo Bellaroba, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, in data 22.03.24, Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313,
[...] elettivamente domicilio in Viterbo, via Matteotti, 29. RESISTENTE OGGETTO: indennità di accompagnamento. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, il ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATPO al fine di vedere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/1980 con decorrenza dalla domanda amministrativa. All'esito del procedimento, nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione, il ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c., così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato, nel successivo termine di legge, il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. CP_1
La causa, istruita con prove documentali e CTU medico-legale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. L'art. 1 della l. n. 508/1988 dispone che spetti l'indennità di accompagnamento ai cittadini che presentino una invalidità totale in ragione delle patologie fisiche o psichiche che li affliggono e che si trovino, a cagione di ciò, nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero che non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognando pertanto di assistenza continua. La Corte di Cassazione, poi, con sent. n. 817 del 2004, ha ritenuto che i presupposti debbano essere alternativi e non cumulativi. Il Ministero del tesoro con circolare n. 14 del 28.9.1992 prot. 04085 ha disposto che il giudizio medico legale deve fondarsi "sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi e sufficientemente quel minimo di funzioni di vita quotidiana e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani della vita", sicché l'accertamento deve essere volto a verificare se il ricorrente sia in grado di compiere "un insieme di azioni elementari ...tesa al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita", quali il compiere atti di igiene personale, la possibilità di autosoccorso, l'effettuazione di acquisti per la sopravvivenza, ecc. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri, ha ritenuto che il ricorrente non si trovi (e non si trovasse alla data della domanda amministrativa) nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Quanto all'erronea indicazione dell'età del ricorrente ed al riferimento alla tabella di cui al decreto ministeriale 5.2.1992 in sede di perizia, si ritiene che detti elementi costituiscano meri errori materiali tali da non inficiare la validità ed attendibilità complessiva dell'accertamento medico espletato. Va pertanto dichiarato che il ricorrente non è in possesso del requisito medico utile ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/80 e della L. 508/88. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1
- dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU separatamente liquidate. CP_1
Viterbo lì, 4 dicembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 230/2025 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. AQUILANI MARCO per la parte ricorrente e dell'Avv. CASAGLI MARGHERITA per parte resistente;
************ visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 04/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 230 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via Pacinotti, 5, presso lo studio dell'Avv. Aquilani Marco, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE
E
(C.F. = Controparte_1
, P.IVA_1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Margherita Casagli e Angelo Bellaroba, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, in data 22.03.24, Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313,
[...] elettivamente domicilio in Viterbo, via Matteotti, 29. RESISTENTE OGGETTO: indennità di accompagnamento. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, il ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATPO al fine di vedere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/1980 con decorrenza dalla domanda amministrativa. All'esito del procedimento, nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione, il ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c., così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato, nel successivo termine di legge, il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. CP_1
La causa, istruita con prove documentali e CTU medico-legale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. L'art. 1 della l. n. 508/1988 dispone che spetti l'indennità di accompagnamento ai cittadini che presentino una invalidità totale in ragione delle patologie fisiche o psichiche che li affliggono e che si trovino, a cagione di ciò, nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero che non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognando pertanto di assistenza continua. La Corte di Cassazione, poi, con sent. n. 817 del 2004, ha ritenuto che i presupposti debbano essere alternativi e non cumulativi. Il Ministero del tesoro con circolare n. 14 del 28.9.1992 prot. 04085 ha disposto che il giudizio medico legale deve fondarsi "sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi e sufficientemente quel minimo di funzioni di vita quotidiana e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani della vita", sicché l'accertamento deve essere volto a verificare se il ricorrente sia in grado di compiere "un insieme di azioni elementari ...tesa al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita", quali il compiere atti di igiene personale, la possibilità di autosoccorso, l'effettuazione di acquisti per la sopravvivenza, ecc. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri, ha ritenuto che il ricorrente non si trovi (e non si trovasse alla data della domanda amministrativa) nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Quanto all'erronea indicazione dell'età del ricorrente ed al riferimento alla tabella di cui al decreto ministeriale 5.2.1992 in sede di perizia, si ritiene che detti elementi costituiscano meri errori materiali tali da non inficiare la validità ed attendibilità complessiva dell'accertamento medico espletato. Va pertanto dichiarato che il ricorrente non è in possesso del requisito medico utile ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/80 e della L. 508/88. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1
- dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU separatamente liquidate. CP_1
Viterbo lì, 4 dicembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dr.ssa Michela Mignucci