Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 28/11/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01092/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00645/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 645 del 2025, proposto da:
ZI TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Enzo Lino Barila' e Gianfranco Zanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas Spa, non costituita in giudizio;
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio
- di A.N.A.S. s.p.a. sull’istanza con la quale veniva richiesto di procedere all’acquisizione ex art. 42 bis DPR n. 327/2001 o alla restituzione in pristino dei terreni di proprietà del ricorrente in Chiari (BS) mapp. 286-287 fg. 35 occupati da opere stradali.
e in ogni caso per la condanna
- di A.N.A.S. s.p.a. alla restituzione in pristino dei predetti terreni, o in alternativa alla acquisizione sanante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione del 4 settembre 2025, depositata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 la dott.ssa AU HI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 20 maggio 2025 e depositato in data 27 maggio 2025, il ricorrente ha chiesto a questo TAR di “ dichiarare illegittimo il silenzio di AS ” sull’istanza con la quale lo stesso aveva chiesto, alternativamente, di procedere all’acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis DPR n. 327 del 2001 o alla restituzione dei terreni siti in Chiari di cui ai mappali nn. 286 e 287 del fg. 35, entrambi derivanti dal frazionamento di precedente mappale (mapp. 105 fg. 35).
2. Tali mappali, negli anni 90 del secolo scorso, erano stati interessati dai lavori di realizzazione della S.S. 11 – variante di Chiari – Rovato e risultavano essere stati occupati da AS, a seguito di decreto del Prefetto di Brescia n. 5964 del 4 novembre 1991, disponente l’occupazione per cinque anni.
A seguito di tale occupazione e dei conseguenti lavori, il mappale 286 risultava integralmente occupato dalla sede stradale e dalle relative scarpate, mentre il mappale n. 287 risultava ridotto a reliquato inutilizzabile e di fatto inutilizzato.
3. In data 11 marzo 2025 il ricorrente aveva proposto, a mezzo pec, l’istanza sopra richiamata senza che, nel termine di trenta giorni, fosse pervenuta da AS alcuna risposta.
4. Il ricorrente, pertanto, si era visto costretto a proporre ricorso al fine di sentir dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato da AS, ordinando a quest’ultima “ di provvedere all’acquisizione sanante o alla restituzione (previa rimessione in pristino) dei terreni sopra indicati ”.
5. In data 4 settembre 2025, con atto di pari data, depositato fuori udienza, il ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso, “ avendo raggiunto una composizione bonaria con AS ” e chiedendo che lo stesso sia “ dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, a spese compensate ”.
6. AS non risulta costituita in giudizio.
7. Alla camera di consiglio del 17 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. A questo punto, preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso proveniente dalla stessa parte ricorrente, non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR PE, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
AU HI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU HI | UR PE |
IL SEGRETARIO