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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/10/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 494 / 2025
Il Giudice designato AN TI, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 494 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
Parte_1
con l'avv.to MUZZI' AURELIO, MUZZI' MONICA e CECCONI NORMA;
[...] ricorrente
E
con l'avv.to PANNONE RAFFAELE;
CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., depositato in cancelleria in data
20.02.2025 e ritualmente notificato, la Parte_2
ha convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale, chiedendo la
[...] CP_1 revoca, previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo, dell'atto di precetto notificato a mezzo pec in data 10.02.2025, unitamente al decreto ingiuntivo n. 130/2024 pubblicato l'8.5.2024 nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 1144/2024, con cui la parte opposta chiedeva il pagamento della somma di euro 1.028,68.
L' opponente, a sostegno della propria richiesta, ha dedotto che:
- con ordinanza non reclamata emessa e pubblicata il 31.12.2024 nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 2866/2024 il Tribunale adito condannava il sig. a CP_1
pagare alla parte opponente le spese processuali liquidate in euro 1.615,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 %, CPA e IVA (cfr. (doc.
2);
- che, in forza di tale provvedimento, l'opposto è debitore nei confronti della opponente della somma di euro 1.913,54 (euro 1.615,00 per spese legali, euro 242,24 per rimborso forfettario al 15% ed euro 74,29 per C.P.A.);
- che il suddetto importo risulta non essere mai stato versato dall'opposto in favore dell'opponente;
- che, nonostante ciò, veniva notificato alla opponente, a mezzo pec del 10.2.2025, da parte del Sig. il menzionato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo CP_1
unitamente all'atto di precetto ((cfr. doc.
1-1bis-1ter).
Tanto esposto in fatto, la parte chiedeva di revocare il citato atto di precetto opposto alla stregua delle motivazioni addotte e, sempre nel merito, di accertare e dichiarare il proprio credito, pari ad euro 1.913,54 con conseguente compensazione integrale dell'importo precettato e per l'effetto, condannare l'opposto al pagamento, in favore opponente, della somma di euro 902,86, atteso che, anche detraendo l'importo di euro
1.028,68 richiesto con il precetto opposto, permaneva comunque un residuo credito in capo all'opponente pari ad euro 902,86.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna proposta nell'atto di opposizione a precetto per intervenuta decadenza ex art. 416 e 418 c.p.c.
Chiedeva altresì di dichiararsi la cessata materia del contendere, aderendo alla eccezione di compensazione proposta dalla controparte.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi di causa.
La domanda risulta fondata e come tale deve essere accolta. Ai fini del decidere, giova rammentare che la compensazione è disciplinata dal libro quarto, capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento –
Sezione III del codice civile.
L'art. 1241 c.c. (Estinzione per compensazione) dispone: “Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono”. L'art. 1242, comma 1, prosegue: “La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.”
L'art. 1243 c.c. (Compensazione legale e giudiziale) stabilisce: “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili”; il secondo comma della norma aggiunge: “Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.”
La Suprema Corte, con orientamento pressoché unanime, ha chiarito che la compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e per avere efficacia estintiva "satisfattoria" deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, ossia determinati nella consistenza ed ammontare, omogenei ed esigibili (Cass. 22 ottobre 2014, n. 22324; Cass. 11 gennaio 2006, n. 260); la mancanza di liquidità preclude l'operatività della compensazione legale, ma se il credito è di pronta e facile liquidazione il giudice può dichiarare la compensazione fino alla concorrenza per la parte del controcredito che riconosce esistente (Cass., Sez. Un., 15 novembre 2016, n.
23225).
Ed invero, è pacifico per giurisprudenza e dottrina che i requisiti prescritti dall'art. 1243
c.c., comma 1, per la compensazione legale, e cioè l'omogeneità dei debiti, la liquidità,
l'esigibilità e la certezza, devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale, esclusivo e specifico, al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso
(Cass., Sez. Un., 15 novembre 2016, n. 23225).
Nel caso di specie, il credito azionato in compensazione dall'opponente trova il proprio fondamento nell'ordinanza emessa e pubblicata in data 31 dicembre 2024 nell'ambito del procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 2866/2024: per effetto di tale provvedimento, il Tribunale adito ha condannato il sig. al pagamento, in favore CP_1 della parte opponente, delle spese processuali, liquidate in euro 1.615,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, nonché contributo previdenziale (CPA) e IVA, per un credito complessivo pari ad euro 1.913,54.
Trattasi, pertanto, di un credito certo, liquido ed esigibile, definitivamente accertato in sede cautelare e di agevole determinazione, posto che il relativo quantum non risulta controverso tra le parti. Tale circostanza è altresì comprovata dall'adesione, della parte dell'opposta, all'eccezione di compensazione formulata in sede di opposizione.
Orbene, entrambi i crediti presentano i requisiti previsti dall'art. 1243, comma 2, c.c. per la compensazione giudiziale.
Essi sono omogenei, poiché aventi ad oggetto somme di denaro;
certi, in quanto la loro esistenza risulta definitivamente accertata in forza di titoli giudiziali non contestati dalle parti;
esigibili, non essendo subordinati ad alcuna condizione o termine sospensivo e di pronta e agevole liquidazione, poiché determinati nel loro esatto ammontare.
In particolare, il credito vantato dal sig. azionato con l'atto di precetto, CP_1 ammonta ad euro 1.028,68, mentre il controcredito opposto in compensazione dall'opponente è pari ad euro 1.913,54. Pertanto, operata la compensazione tra i due crediti, residua in favore della parte opponente un credito pari ad euro 884,86.
Dall'operazione matematica di sottrazione tra i controcrediti risultato un residuo di
884,86 a fronte di euro 902,86 calcolati dalla CIS.
Sussistendo, dunque, tutti i presupposti di legge, la compensazione giudiziale deve essere dichiarata fino a concorrenza del controcredito vantato dalla parte opponente, con conseguente estinzione del credito azionato con il precetto opposto.
L'eccezione di decadenza sollevata dall'opposto ai sensi dell'art. 418 c.p.c. non può trovare accoglimento. Invero, occorre premettere che nel giudizio di opposizione a precetto, l'opponente, pur assumendo la veste di convenuto in senso sostanziale, riveste la posizione processuale di attore/ricorrente. Ne consegue che l'atto introduttivo dell'opposizione, redatto in forma di ricorso, costituisce a tutti gli effetti l'atto introduttivo del giudizio e non una memoria difensiva soggetta ai termini decadenziali di cui all'art. 418 c.p.c.
In tale contesto, la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 902,86, proposta con il medesimo ricorso introduttivo, non può essere qualificata quale domanda riconvenzionale “stricto sensu”, bensì quale domanda connessa all'oggetto dell'opposizione, avente la funzione di ottenere una pronuncia di condanna per la parte residua del credito azionato in compensazione.
Pertanto, non trovano applicazione i termini decadenziali previsti dall'art. 418 c.p.c., i quali sono concepiti al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa ex art. 24
Cost. in capo all'attore sostanziale del giudizio, al quale deve essere assicurato un congruo termine per controdedurre sulla domanda nuova proposta dal convenuto.
Nel caso di specie, tale finalità risulta pienamente soddisfatta. L'opposto, attore in senso sostanziale, ha avuto piena conoscenza della pretesa sin dal momento della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di prima udienza e ha potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, come dimostrato dalla proposizione tempestiva della comparsa di costituzione e risposta, con la quale ha preso posizione sul merito della domanda e, anzi, ha aderito all'eccezione di compensazione formulata dalla controparte.
Non può, pertanto, configurarsi alcuna lesione del diritto di difesa né alcuna violazione del principio del contraddittorio, che rappresenta la ratio della previsione decadenziale di cui all'art. 418 c.p.c.
Ne consegue che l'eccezione di decadenza sollevata dall'opposto deve essere rigettata e per l'effetto deve condannarsi la parte opposta al pagamento di euro 884,86.
La somma residua è stata determinata quale differenza tra gli importi dei rispettivi crediti, pari ad euro 1.913,54 ed euro 1.028,68, risultando dunque inferiore al valore indicato nell'atto introduttivo.
Per completezza, giova altresì rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può non solo domandare l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere in via esecutiva, ma anche richiedere, con il medesimo atto introduttivo, la condanna del creditore procedente al pagamento dell'eventuale eccedenza risultante dal controcredito opposto in compensazione (Cass. civ., n. 11449/2003; Cass. civ., n. 12436/2021).
Per le ragioni esposte, il credito di , pari ad euro 1.028,68, deve ritenersi CP_1 integralmente estinto per effetto della compensazione con il maggior credito vantato dalla , pari ad euro Parte_2
1.913,54. Ne consegue la fondatezza dell'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c., con conseguente declaratoria di insussistenza del diritto della parte opposta di procedere esecutivamente per le somme intimate nel precetto, essendo il relativo credito già integralmente soddisfatto per compensazione.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico della parte opposta nella misura pari alla metà di esse, come indicata in dispositivo, liquidate in favore della , in relazione Parte_2 al valore minimo dello scaglione di riferimento (1101-5200), posta la iniziale fondatezza dell'azione monitoria. e di recupero del credito.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla
[...]
ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto Parte_2 di precetto notificato da il 10.02.2025, così provvede: CP_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il precetto opposto;
- dichiara estinto per compensazione il credito azionato dal con il CP_1 precetto, pari ad € 1.028,68, fino a concorrenza con il controcredito vantato dalle
[...]
, pari ad € 1.913,54; Parte_2
- condanna la parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, del maggiore credito di euro 884,86;
- condanna la parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 657,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Cassino, 6.10.2025
Il Giudice
AN TI
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 494 / 2025
Il Giudice designato AN TI, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 494 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
Parte_1
con l'avv.to MUZZI' AURELIO, MUZZI' MONICA e CECCONI NORMA;
[...] ricorrente
E
con l'avv.to PANNONE RAFFAELE;
CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., depositato in cancelleria in data
20.02.2025 e ritualmente notificato, la Parte_2
ha convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale, chiedendo la
[...] CP_1 revoca, previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo, dell'atto di precetto notificato a mezzo pec in data 10.02.2025, unitamente al decreto ingiuntivo n. 130/2024 pubblicato l'8.5.2024 nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 1144/2024, con cui la parte opposta chiedeva il pagamento della somma di euro 1.028,68.
L' opponente, a sostegno della propria richiesta, ha dedotto che:
- con ordinanza non reclamata emessa e pubblicata il 31.12.2024 nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 2866/2024 il Tribunale adito condannava il sig. a CP_1
pagare alla parte opponente le spese processuali liquidate in euro 1.615,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 %, CPA e IVA (cfr. (doc.
2);
- che, in forza di tale provvedimento, l'opposto è debitore nei confronti della opponente della somma di euro 1.913,54 (euro 1.615,00 per spese legali, euro 242,24 per rimborso forfettario al 15% ed euro 74,29 per C.P.A.);
- che il suddetto importo risulta non essere mai stato versato dall'opposto in favore dell'opponente;
- che, nonostante ciò, veniva notificato alla opponente, a mezzo pec del 10.2.2025, da parte del Sig. il menzionato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo CP_1
unitamente all'atto di precetto ((cfr. doc.
1-1bis-1ter).
Tanto esposto in fatto, la parte chiedeva di revocare il citato atto di precetto opposto alla stregua delle motivazioni addotte e, sempre nel merito, di accertare e dichiarare il proprio credito, pari ad euro 1.913,54 con conseguente compensazione integrale dell'importo precettato e per l'effetto, condannare l'opposto al pagamento, in favore opponente, della somma di euro 902,86, atteso che, anche detraendo l'importo di euro
1.028,68 richiesto con il precetto opposto, permaneva comunque un residuo credito in capo all'opponente pari ad euro 902,86.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna proposta nell'atto di opposizione a precetto per intervenuta decadenza ex art. 416 e 418 c.p.c.
Chiedeva altresì di dichiararsi la cessata materia del contendere, aderendo alla eccezione di compensazione proposta dalla controparte.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi di causa.
La domanda risulta fondata e come tale deve essere accolta. Ai fini del decidere, giova rammentare che la compensazione è disciplinata dal libro quarto, capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento –
Sezione III del codice civile.
L'art. 1241 c.c. (Estinzione per compensazione) dispone: “Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono”. L'art. 1242, comma 1, prosegue: “La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.”
L'art. 1243 c.c. (Compensazione legale e giudiziale) stabilisce: “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili”; il secondo comma della norma aggiunge: “Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.”
La Suprema Corte, con orientamento pressoché unanime, ha chiarito che la compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e per avere efficacia estintiva "satisfattoria" deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, ossia determinati nella consistenza ed ammontare, omogenei ed esigibili (Cass. 22 ottobre 2014, n. 22324; Cass. 11 gennaio 2006, n. 260); la mancanza di liquidità preclude l'operatività della compensazione legale, ma se il credito è di pronta e facile liquidazione il giudice può dichiarare la compensazione fino alla concorrenza per la parte del controcredito che riconosce esistente (Cass., Sez. Un., 15 novembre 2016, n.
23225).
Ed invero, è pacifico per giurisprudenza e dottrina che i requisiti prescritti dall'art. 1243
c.c., comma 1, per la compensazione legale, e cioè l'omogeneità dei debiti, la liquidità,
l'esigibilità e la certezza, devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale, esclusivo e specifico, al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso
(Cass., Sez. Un., 15 novembre 2016, n. 23225).
Nel caso di specie, il credito azionato in compensazione dall'opponente trova il proprio fondamento nell'ordinanza emessa e pubblicata in data 31 dicembre 2024 nell'ambito del procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 2866/2024: per effetto di tale provvedimento, il Tribunale adito ha condannato il sig. al pagamento, in favore CP_1 della parte opponente, delle spese processuali, liquidate in euro 1.615,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, nonché contributo previdenziale (CPA) e IVA, per un credito complessivo pari ad euro 1.913,54.
Trattasi, pertanto, di un credito certo, liquido ed esigibile, definitivamente accertato in sede cautelare e di agevole determinazione, posto che il relativo quantum non risulta controverso tra le parti. Tale circostanza è altresì comprovata dall'adesione, della parte dell'opposta, all'eccezione di compensazione formulata in sede di opposizione.
Orbene, entrambi i crediti presentano i requisiti previsti dall'art. 1243, comma 2, c.c. per la compensazione giudiziale.
Essi sono omogenei, poiché aventi ad oggetto somme di denaro;
certi, in quanto la loro esistenza risulta definitivamente accertata in forza di titoli giudiziali non contestati dalle parti;
esigibili, non essendo subordinati ad alcuna condizione o termine sospensivo e di pronta e agevole liquidazione, poiché determinati nel loro esatto ammontare.
In particolare, il credito vantato dal sig. azionato con l'atto di precetto, CP_1 ammonta ad euro 1.028,68, mentre il controcredito opposto in compensazione dall'opponente è pari ad euro 1.913,54. Pertanto, operata la compensazione tra i due crediti, residua in favore della parte opponente un credito pari ad euro 884,86.
Dall'operazione matematica di sottrazione tra i controcrediti risultato un residuo di
884,86 a fronte di euro 902,86 calcolati dalla CIS.
Sussistendo, dunque, tutti i presupposti di legge, la compensazione giudiziale deve essere dichiarata fino a concorrenza del controcredito vantato dalla parte opponente, con conseguente estinzione del credito azionato con il precetto opposto.
L'eccezione di decadenza sollevata dall'opposto ai sensi dell'art. 418 c.p.c. non può trovare accoglimento. Invero, occorre premettere che nel giudizio di opposizione a precetto, l'opponente, pur assumendo la veste di convenuto in senso sostanziale, riveste la posizione processuale di attore/ricorrente. Ne consegue che l'atto introduttivo dell'opposizione, redatto in forma di ricorso, costituisce a tutti gli effetti l'atto introduttivo del giudizio e non una memoria difensiva soggetta ai termini decadenziali di cui all'art. 418 c.p.c.
In tale contesto, la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 902,86, proposta con il medesimo ricorso introduttivo, non può essere qualificata quale domanda riconvenzionale “stricto sensu”, bensì quale domanda connessa all'oggetto dell'opposizione, avente la funzione di ottenere una pronuncia di condanna per la parte residua del credito azionato in compensazione.
Pertanto, non trovano applicazione i termini decadenziali previsti dall'art. 418 c.p.c., i quali sono concepiti al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa ex art. 24
Cost. in capo all'attore sostanziale del giudizio, al quale deve essere assicurato un congruo termine per controdedurre sulla domanda nuova proposta dal convenuto.
Nel caso di specie, tale finalità risulta pienamente soddisfatta. L'opposto, attore in senso sostanziale, ha avuto piena conoscenza della pretesa sin dal momento della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di prima udienza e ha potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, come dimostrato dalla proposizione tempestiva della comparsa di costituzione e risposta, con la quale ha preso posizione sul merito della domanda e, anzi, ha aderito all'eccezione di compensazione formulata dalla controparte.
Non può, pertanto, configurarsi alcuna lesione del diritto di difesa né alcuna violazione del principio del contraddittorio, che rappresenta la ratio della previsione decadenziale di cui all'art. 418 c.p.c.
Ne consegue che l'eccezione di decadenza sollevata dall'opposto deve essere rigettata e per l'effetto deve condannarsi la parte opposta al pagamento di euro 884,86.
La somma residua è stata determinata quale differenza tra gli importi dei rispettivi crediti, pari ad euro 1.913,54 ed euro 1.028,68, risultando dunque inferiore al valore indicato nell'atto introduttivo.
Per completezza, giova altresì rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può non solo domandare l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere in via esecutiva, ma anche richiedere, con il medesimo atto introduttivo, la condanna del creditore procedente al pagamento dell'eventuale eccedenza risultante dal controcredito opposto in compensazione (Cass. civ., n. 11449/2003; Cass. civ., n. 12436/2021).
Per le ragioni esposte, il credito di , pari ad euro 1.028,68, deve ritenersi CP_1 integralmente estinto per effetto della compensazione con il maggior credito vantato dalla , pari ad euro Parte_2
1.913,54. Ne consegue la fondatezza dell'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c., con conseguente declaratoria di insussistenza del diritto della parte opposta di procedere esecutivamente per le somme intimate nel precetto, essendo il relativo credito già integralmente soddisfatto per compensazione.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico della parte opposta nella misura pari alla metà di esse, come indicata in dispositivo, liquidate in favore della , in relazione Parte_2 al valore minimo dello scaglione di riferimento (1101-5200), posta la iniziale fondatezza dell'azione monitoria. e di recupero del credito.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla
[...]
ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto Parte_2 di precetto notificato da il 10.02.2025, così provvede: CP_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il precetto opposto;
- dichiara estinto per compensazione il credito azionato dal con il CP_1 precetto, pari ad € 1.028,68, fino a concorrenza con il controcredito vantato dalle
[...]
, pari ad € 1.913,54; Parte_2
- condanna la parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, del maggiore credito di euro 884,86;
- condanna la parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 657,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Cassino, 6.10.2025
Il Giudice
AN TI