TAR Palermo, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 2988
TAR
Ordinanza collegiale 14 agosto 2025
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per pendenza di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

    Le procedure esecutive e i giudizi di ottemperanza avviati successivamente all'adozione della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono dichiarati inammissibili, in quanto non è possibile instaurare un processo che nasca già sospeso. L'azione di ottemperanza è riproponibile solo dopo l'adozione dei provvedimenti prescritti dall'art. 243 quater, commi 1 e 3, del TUEL.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 2988
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 2988
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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