Ordinanza collegiale 14 agosto 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02988/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00340/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2025, proposto dalla Eco Ambiente Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Gennaro Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Capo D'Orlando, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Trapani n. 683/2023 che ha condannato il Comune di Capo d’Orlando al pagamento della somma di euro 1.618,80, oltre onorari del giudizio, in favore della Eco Ambiente Italia srl;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. RA BR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Eco Ambiente Italia S.r.l. ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a., azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Trapani n. 683/2023 che ha condannato il Comune di Capo d’Orlando al pagamento della somma di euro 1.618,80, oltre onorari del giudizio.
L’intimato Comune di Capo d’Orlando non risulta costituito in giudizio.
Con ordinanza istruttoria n. 1959/2025, tenuto conto dello stato di crisi finanziaria registrata in capo al Comune intimato, è stato chiesto al medesimo ente locale di depositare una relazione illustrativa della situazione finanziaria, nella quale siano evidenziate le varie tappe della procedura (dichiarazione di dissesto, insediamento dell’OSL, ecc.) con particolare riferimento al credito oggetto del presente contenzioso.
In risposta all’O.C.I., il Comune di Capo d’Orlando ha precisato con nota prot. 25341 del 20.08.2025 di trovarsi in stato (non di dissesto, ma) di Riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera di C.C. n. 53 del 24.11.2022 sulla quale il Ministero dell’Interno e la Corte dei Conti non hanno ancora reso parere.
All’udienza camerale del 25 novembre 2025 è stato dato avviso alle parti della possibile sussistenza di ragioni di inammissibilità del ricorso, in quanto notificato in data 12 febbraio 2025 e dunque dopo l’adozione della delibera consiliare del 24.11.2022 con la quale è stata avviata la procedura di riequilibrio finanziario dell’ente locale.
Alla stessa data la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in adesione ad un diffuso orientamento giurisprudenziale (cfr. Tar Napoli 7996/2025 e 517/2022; Tar Catania, 2698/2025; Tar Lecce 821/2021) fatto proprio in precedenza anche da questo Tar (cfr., Tar Palermo, sez. III, 2009/25; TAR Palermo, sez. IV, 2070/24).
Invero, da una parte, l’art. 243 bis, co. 4, del TUEL prevede che le procedure esecutive intraprese nei confronti degli enti locali – tra le quali rientrano senza dubbio anche i giudizi di ottemperanza avviati ai fini della esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario ( ex pluris , Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3614/ 2023) - sono (meramente) sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale; dall’altra parte, tuttavia, la citata giurisprudenza dei Tar ha rilevato che la riportata disposizione di legge evidentemente si riferisce alle sole ipotesi di procedure esecutive (o di giudizi di ottemperanza) già pendenti al tempo del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, mentre quelle avviate successivamente a detto momento vanno dichiarate inammissibili, a meno di non voler ritenere che sia possibile azionare un processo che nasca sospeso già nel momento della sua instaurazione. Altre pronunce, in simili evenienze, hanno posto in evidenza il radicale difetto di una condizione di proponibilità dell’azione al momento in cui risulta già avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (Tar Catania 2545/2025).
Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. A margine, va precisato che rimane sempre salva la riproponibilità dell’azione di ottemperanza in seguito alla adozione dei provvedimenti prescritti dall’art. 243 quater, commi 1 e 3, TUEL.
Nulla va disposo in ordine alle spese processuali, stante la mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA BR, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Consigliere
AN LI, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA BR |
IL SEGRETARIO