Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00504/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00398/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 398 del 2025, proposto da ER CC, rappresentato e difeso dall'avvocato ER CC, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montesilvano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Marini Misterioso, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio-diniego sull’istanza di accesso dell’11 luglio 2025, con accertamento del relativo diritto e condanna dell’Amministrazione al rilascio della corrispondente documentazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montesilvano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025 il dott. LV AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. ER CC, residente in [...], constatato che il 9 luglio 2025 veniva apposto un cartello di divieto di sosta davanti alla sua abitazione, privo dell’indicazione della relativa ordinanza, il successivo 11 luglio 2025 presentava al Comune di Montesilvano istanza di accesso, avente ad oggetto copia dell’ordinanza di istituzione del divieto di sosta, unitamente agli atti prodromici e conseguenti.
Non ricevendo risposta, l’istante impugnava il silenzio-diniego formatosi sulla predetta richiesta, censurandolo per violazione degli artt.22 e ss. della Legge n.241 del 1990.
L’interessato in particolare ha fatto presente che per apporre il divieto di sosta era necessario emettere un previa ordinanza, ex artt.7, comma 1a, 6, comma 4d del D.Lgs. n.285 del 1992, che vantava poi un interesse diretto, concreto e attuale al parcheggio della propria autovettura nel tratto di strada antistante alla sua abitazione.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con apposita memoria l’infondatezza nel merito e sostenendo nello specifico che il ricorrente non aveva comprovato di essere proprietario di un autoveicolo.
Il Soggetto pubblico depositava, tra l’altro, una nota del 25 agosto 2025 della Polizia Municipale, con cui veniva segnalato che il divieto di sosta sussisteva dagli anni ’80, che tuttavia la previa ordinanza, pur oggetto di ricerca, non era reperibile, che trattavasi nel caso di specie della sostituzione del vecchio cartello di divieto col nuovo.
Con altra memoria il ricorrente ribadiva i propri assunti, ribattendo che l’interesse vantato era meritevole di tutela già solo documentando la propria residenza in loco, rilevando ad esempio anche la sosta di terzi con veicoli nell’area in questione.
Seguivano le repliche dello stesso ricorrente.
Nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso appare fondato e quindi da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.
Invero risulta dagli atti di causa che il ricorrente è residente in [...], dove è apposto il cartello di divieto di sosta; che tanto basta a radicare il proprio interesse, giuridicamente apprezzabile, ex artt.22 e ss. della Legge n.241 del 1990, all’accesso agli atti che hanno fissato da parte del Comune l’introduzione di detto divieto e la conseguente apposizione della relativa segnaletica, rilevando non solo la possibilità o meno di sosta di un proprio autoveicolo, ma anche quella di vetture di terzi soggetti.
Ne consegue che il Comune di Montesilvano deve rilasciare al ricorrente copia del provvedimento che ha stabilito il divieto di sosta in esame e degli atti correlati, laddove esistenti, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, ex art.116, comma 4 c.p.a..
Sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie, nei modi e termini di cui in motivazione, il ricorso n.398/2025 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO SO, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
LV AZ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV AZ | AO SO |
IL SEGRETARIO