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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/10/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1685/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Tiziana
Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1685 RG per l'anno 2013 posta in decisione all'udienza del 23 ottobre
2025, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c. e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FR AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia, via Grazia
Deledda, già n. 3; Controparte_1
- ATTRICE -
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Arena Sidney ed
[...] C.F._5
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Vibo Valentia, fraz. Marina, V.le delle
Cooperative n. 3;
- CONVENUTI -
1 DI OS ON (C.F. ), C.F._6
- CONVENUTO CONTUMACE -
DI (C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._7 Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. AN FR ed elettivamente domiciliati C.F._8
presso lo studio del difensore sito in Vibo Valentia, Via Grazia Deledda, già Controparte_1
n. 3;
[...]
- INTERVENUTI -
Conclusioni: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025
ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1 Pt_2
al fine di sentire accogliere le
[...] Parte_3 Parte_4 CP_4
seguenti conclusioni: “voglia l' on. Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso,
se d'occorrenza anche incidenter tantum, ed i provvedimenti istruttori meglio visti e ritenuti: per i
motivi di cui in narrativa così provvedere:
d) dichiarare la divisione giudiziale degli immobili in premessa descritti, previa determinazione della
sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la quota per come stabilita da
apposita relazione tecnica e per come pacificamente stabilito dai comunisti e risultante dall'atto di
frazionamento a firma del Geom. ; Parte_6
e) condannare i Convenuti eventualmente resistenti e/o opponenti al pagamento delle spese, diritti
ed onorari del giudizio;
f) dichiarare l'emittenda sentenza sentenza esecutiva ex lege.”
A sostegno deduceva: di essere comproprietaria, con gli odierni convenuti, di diversi immobili siti nel comune di Tropea (VV); di aver ricevuto la propria quota con un atto di cessione da parte del sig.
e dal sig. di aver tentato di ottenere lo scioglimento della Controparte_5 Parte_5
2 comunione in via stragiudiziale, ma vanamente.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 settembre 2014, il Giudice dichiarava la contumacia dei convenuti e invitava parte attrice a fornire chiarimenti in ordine alla situazione successoria del convenuto che nelle more era deceduto. Parte attrice adempiva Controparte_6
depositando idonea documentazione.
In data 1° aprile 2015, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 marzo 2015, il Giudice
disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_2 CP_4 Parte_5
, , , , , quali eredi del
[...] Parte_4 Parte_3 Controparte_3 Controparte_7
, onerando parte attrice alla previa instaurazione del procedimento di nomina del Controparte_6
curatore speciale ai minori e . Controparte_3 Controparte_7
Con comparsa di costituzione e risposta del 20 ottobre 2015, si costituivano in giudizio Pt_2
e, con separato atto, i quali
[...] Parte_5 Parte_4 Parte_3
eccepivano l'improcedibilità della domanda per omesso preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito eccepivano la mancanza di interesse ad agire e la mancanza di materia del contendere, sostenendo di non essersi mai opposti alla divisione, ma al contrario, di averne già concordato i termini. Rappresentavano, altresì, di non avere la possibilità economica per sostenere i costi della divisione, ritenendo che degli stessi potesse farsene carico l'attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10 novembre 2015, si costituivano in giudizio i minori e , per mezzo del curatore speciale, i quali non si opponevano Controparte_3 Controparte_7
alla divisione, ma chiedevano all'uopo la nomina di un CTU. Chiedevano altresì di essere rimessi nei termini.
All'udienza del 5 aprile 2016, il Giudice onerava parte attrice al deposito dei certificati storici ipocatastali ventennali degli immobili oggetto di giudizio, al fine di verificare l'integrità del contraddittorio. Parte attrice adempiva.
All'udienza del 13 giugno 2017, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
In data 17 maggio 2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 maggio 2018, il
3 Giudice ammetteva la prova testimoniale chiesta da parte attrice e si riservava sull'ammissione di eventuale CTU.
All'udienza del 21 gennaio 2019 veniva escussa la teste Notaio Dott.ssa . Il Giudice Testimone_1
invitava le parti al bonario componimento della lite.
All'udienza del 24 febbraio 2020, le parti chiedevano un rinvio per bonario componimento e il
Giudice accordava.
All'udienza del 22 settembre 2020, preso atto del mancato componimento della lite, il Giudice si riservava. A scioglimento della predetta riserva, in data 21 ottobre 2020, il Giudice, verificata l'assenza di documentazione comprovante la titolarità degli immobili oggetto della chiesta divisione,
rigettava la richiesta di CTU e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni. Nelle more mutava il Giudice titolare.
All'udienza del 27 marzo 2023, il Giudice onerava le parti al deposito della certificazione catastale o di certificazione notarile attestante le iscrizioni e trascrizioni sugli immobili, nel ventennio antecedente alla domanda giudiziale (o alla sua trascrizione, se avvenuta).
In data 22 ottobre 2025 si costituivano in giudizio personalmente, in quanto nelle more divenuti maggiorenni, gli intervenuti e . Controparte_3 Controparte_7
All'udienza del 23 ottobre 2025, le parti depositavano note conclusive ex artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto ritualmente CP_4
citato in giudizio e non costituitosi.
Ciò premesso, e passando alla disamina della res controversa, la domanda giudiziale di divisione non può essere accolta per le ragioni che si espongono.
Per quanto concerne i titoli di proprietà, ritiene il giudicante che l'omessa rituale e tempestiva produzione della documentazione concernente la prova della titolarità dei beni, costituisca aspetto indispensabile per verificare le condizioni dell'azione di divisione, quali la sussistenza del diritto
4 dominicale in capo alle parti del giudizio (per i terreni e le abitazioni). È noto, infatti, che il giudizio di divisione ha a fondamento il diritto di comproprietà o titolarità di diritto reale su cosa comune ed importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo,
l'accertamento del diritto medesimo (cfr. Tribunale di Napoli, Sez. 8, sentenza del 8.6.2011; Tribunale
di Roma, Sez. 8, sentenza n. 13440 del 21.6.2011; Tribunale di Avellino, ordinanza del 23.4.2012;
Tribunale di Salerno, Sez. 2, sentenza n. 2286 del 12.09.2013).
La divisione può essere domandata da ciascuno dei coeredi, ai sensi dell'articolo 713 c.c., sicché
l'esistenza della menzionata qualità costituisce indispensabile condizione dell'azione, la cui ricorrenza va verificata d'ufficio, sul principio dell'universalità della divisione, del quale è espressione l'articolo
784 c.p.c., ove è stabilito che le domande di divisione ereditaria e di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono essere proposte in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti, se vi sono, avuto riguardo al disposto dell'articolo 1113 c.c.. Di guisa che, incombendo sul giudice adito con la domanda di divisione la doverosa verifica officiosa, per un verso, della qualità di coerede-comunista in capo a colui il quale formula la domanda, nonché, per altro verso, dell'integrità
del contraddittorio, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari, è indispensabile che la parte attrice depositi la documentazione a tal fine necessaria e richiesta nel corso del giudizio. Si tratta della medesima documentazione, in breve e per analogia, che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'articolo 567 c.p.c., ossia l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, o, altresì, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari.
Nel caso di specie, occorre porre in rilievo come sia l'attrice che i convenuti non abbiano nemmeno
5 indicato gli estremi dei titoli di provenienza, né tanto meno la data degli acquisti nei propri atti introduttivi. Peraltro, solo in data 11.07.2023, dopo la precisazione delle conclusioni e su espressa intimazione del Tribunale, sono stati prodotti dalle parti, ed in particolare dall'attrice, certificati di ispezione ipotecaria dal 2002 e certificato di visura attuale per soggetto alla data dell'11 luglio 2023,
ma non anche la relazione notarile o i certificati catastali attestanti le iscrizioni e trascrizioni ultraventennali, per come espressamente richiesto con l'ordinanza del 27 marzo 2023.
Dunque, se imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, di rapporti giuridici, alcuna prova è stata invece offerta, nel corso del presente giudizio, pur protrattosi per oltre 12 anni dalla sua instaurazione, in ordine alla legittimazione delle parti.
Ora, poiché la titolarità del bene si pone non già come requisito di legittimazione attiva, ma piuttosto come oggetto della controversia, le parti hanno l'onere di fornire una prova rigorosa della proprietà,
non potendo tale ineludibile circostanza neppure essere surrogata dalla dimostrazione del titolo in via meramente presuntiva.
Quanto detto preclude altresì al giudice di desumere l'esistenza della proprietà in capo ai condividenti dalla mancata contestazione delle parti sul punto.
Questo giudice ritiene, infatti, che la controversia in ordine alla proprietà in un giudizio di scioglimento di comunione non possa prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà dei suddetti beni in capo ai comproprietari. Va, dunque, fatta, in questa sede, applicazione del principio secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, così come previsto dall'art. 2697 c. c.,
con conseguente rigetto della domanda di divisione.
Va, infine, aggiunto che, in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di fornire ausilio al giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova,
6 ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 6 aprile 2005, n. 7097).
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, nessuna divisione del bene immobile può essere disposta attesa la carenza documentale riscontrata.
La natura della presente controversia, il suo esito, tenuto conto anche delle peculiarità fattuali della stessa, e del tenore della presente pronuncia, giustificata dalla mancata prova dei fatti costitutivi dell'azione, complessivamente considerati, costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod.
proc. civ., dovendosi tener conto anche della pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile
2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunziando nella causa civile promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA la contumacia di CP_4
- RIGETTA la domanda di divisione;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia, 29.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
7 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Tiziana
Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1685 RG per l'anno 2013 posta in decisione all'udienza del 23 ottobre
2025, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c. e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FR AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia, via Grazia
Deledda, già n. 3; Controparte_1
- ATTRICE -
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Arena Sidney ed
[...] C.F._5
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Vibo Valentia, fraz. Marina, V.le delle
Cooperative n. 3;
- CONVENUTI -
1 DI OS ON (C.F. ), C.F._6
- CONVENUTO CONTUMACE -
DI (C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._7 Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. AN FR ed elettivamente domiciliati C.F._8
presso lo studio del difensore sito in Vibo Valentia, Via Grazia Deledda, già Controparte_1
n. 3;
[...]
- INTERVENUTI -
Conclusioni: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025
ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1 Pt_2
al fine di sentire accogliere le
[...] Parte_3 Parte_4 CP_4
seguenti conclusioni: “voglia l' on. Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso,
se d'occorrenza anche incidenter tantum, ed i provvedimenti istruttori meglio visti e ritenuti: per i
motivi di cui in narrativa così provvedere:
d) dichiarare la divisione giudiziale degli immobili in premessa descritti, previa determinazione della
sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la quota per come stabilita da
apposita relazione tecnica e per come pacificamente stabilito dai comunisti e risultante dall'atto di
frazionamento a firma del Geom. ; Parte_6
e) condannare i Convenuti eventualmente resistenti e/o opponenti al pagamento delle spese, diritti
ed onorari del giudizio;
f) dichiarare l'emittenda sentenza sentenza esecutiva ex lege.”
A sostegno deduceva: di essere comproprietaria, con gli odierni convenuti, di diversi immobili siti nel comune di Tropea (VV); di aver ricevuto la propria quota con un atto di cessione da parte del sig.
e dal sig. di aver tentato di ottenere lo scioglimento della Controparte_5 Parte_5
2 comunione in via stragiudiziale, ma vanamente.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 settembre 2014, il Giudice dichiarava la contumacia dei convenuti e invitava parte attrice a fornire chiarimenti in ordine alla situazione successoria del convenuto che nelle more era deceduto. Parte attrice adempiva Controparte_6
depositando idonea documentazione.
In data 1° aprile 2015, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 marzo 2015, il Giudice
disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_2 CP_4 Parte_5
, , , , , quali eredi del
[...] Parte_4 Parte_3 Controparte_3 Controparte_7
, onerando parte attrice alla previa instaurazione del procedimento di nomina del Controparte_6
curatore speciale ai minori e . Controparte_3 Controparte_7
Con comparsa di costituzione e risposta del 20 ottobre 2015, si costituivano in giudizio Pt_2
e, con separato atto, i quali
[...] Parte_5 Parte_4 Parte_3
eccepivano l'improcedibilità della domanda per omesso preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito eccepivano la mancanza di interesse ad agire e la mancanza di materia del contendere, sostenendo di non essersi mai opposti alla divisione, ma al contrario, di averne già concordato i termini. Rappresentavano, altresì, di non avere la possibilità economica per sostenere i costi della divisione, ritenendo che degli stessi potesse farsene carico l'attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10 novembre 2015, si costituivano in giudizio i minori e , per mezzo del curatore speciale, i quali non si opponevano Controparte_3 Controparte_7
alla divisione, ma chiedevano all'uopo la nomina di un CTU. Chiedevano altresì di essere rimessi nei termini.
All'udienza del 5 aprile 2016, il Giudice onerava parte attrice al deposito dei certificati storici ipocatastali ventennali degli immobili oggetto di giudizio, al fine di verificare l'integrità del contraddittorio. Parte attrice adempiva.
All'udienza del 13 giugno 2017, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
In data 17 maggio 2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 maggio 2018, il
3 Giudice ammetteva la prova testimoniale chiesta da parte attrice e si riservava sull'ammissione di eventuale CTU.
All'udienza del 21 gennaio 2019 veniva escussa la teste Notaio Dott.ssa . Il Giudice Testimone_1
invitava le parti al bonario componimento della lite.
All'udienza del 24 febbraio 2020, le parti chiedevano un rinvio per bonario componimento e il
Giudice accordava.
All'udienza del 22 settembre 2020, preso atto del mancato componimento della lite, il Giudice si riservava. A scioglimento della predetta riserva, in data 21 ottobre 2020, il Giudice, verificata l'assenza di documentazione comprovante la titolarità degli immobili oggetto della chiesta divisione,
rigettava la richiesta di CTU e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni. Nelle more mutava il Giudice titolare.
All'udienza del 27 marzo 2023, il Giudice onerava le parti al deposito della certificazione catastale o di certificazione notarile attestante le iscrizioni e trascrizioni sugli immobili, nel ventennio antecedente alla domanda giudiziale (o alla sua trascrizione, se avvenuta).
In data 22 ottobre 2025 si costituivano in giudizio personalmente, in quanto nelle more divenuti maggiorenni, gli intervenuti e . Controparte_3 Controparte_7
All'udienza del 23 ottobre 2025, le parti depositavano note conclusive ex artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto ritualmente CP_4
citato in giudizio e non costituitosi.
Ciò premesso, e passando alla disamina della res controversa, la domanda giudiziale di divisione non può essere accolta per le ragioni che si espongono.
Per quanto concerne i titoli di proprietà, ritiene il giudicante che l'omessa rituale e tempestiva produzione della documentazione concernente la prova della titolarità dei beni, costituisca aspetto indispensabile per verificare le condizioni dell'azione di divisione, quali la sussistenza del diritto
4 dominicale in capo alle parti del giudizio (per i terreni e le abitazioni). È noto, infatti, che il giudizio di divisione ha a fondamento il diritto di comproprietà o titolarità di diritto reale su cosa comune ed importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo,
l'accertamento del diritto medesimo (cfr. Tribunale di Napoli, Sez. 8, sentenza del 8.6.2011; Tribunale
di Roma, Sez. 8, sentenza n. 13440 del 21.6.2011; Tribunale di Avellino, ordinanza del 23.4.2012;
Tribunale di Salerno, Sez. 2, sentenza n. 2286 del 12.09.2013).
La divisione può essere domandata da ciascuno dei coeredi, ai sensi dell'articolo 713 c.c., sicché
l'esistenza della menzionata qualità costituisce indispensabile condizione dell'azione, la cui ricorrenza va verificata d'ufficio, sul principio dell'universalità della divisione, del quale è espressione l'articolo
784 c.p.c., ove è stabilito che le domande di divisione ereditaria e di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono essere proposte in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti, se vi sono, avuto riguardo al disposto dell'articolo 1113 c.c.. Di guisa che, incombendo sul giudice adito con la domanda di divisione la doverosa verifica officiosa, per un verso, della qualità di coerede-comunista in capo a colui il quale formula la domanda, nonché, per altro verso, dell'integrità
del contraddittorio, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari, è indispensabile che la parte attrice depositi la documentazione a tal fine necessaria e richiesta nel corso del giudizio. Si tratta della medesima documentazione, in breve e per analogia, che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'articolo 567 c.p.c., ossia l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, o, altresì, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari.
Nel caso di specie, occorre porre in rilievo come sia l'attrice che i convenuti non abbiano nemmeno
5 indicato gli estremi dei titoli di provenienza, né tanto meno la data degli acquisti nei propri atti introduttivi. Peraltro, solo in data 11.07.2023, dopo la precisazione delle conclusioni e su espressa intimazione del Tribunale, sono stati prodotti dalle parti, ed in particolare dall'attrice, certificati di ispezione ipotecaria dal 2002 e certificato di visura attuale per soggetto alla data dell'11 luglio 2023,
ma non anche la relazione notarile o i certificati catastali attestanti le iscrizioni e trascrizioni ultraventennali, per come espressamente richiesto con l'ordinanza del 27 marzo 2023.
Dunque, se imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, di rapporti giuridici, alcuna prova è stata invece offerta, nel corso del presente giudizio, pur protrattosi per oltre 12 anni dalla sua instaurazione, in ordine alla legittimazione delle parti.
Ora, poiché la titolarità del bene si pone non già come requisito di legittimazione attiva, ma piuttosto come oggetto della controversia, le parti hanno l'onere di fornire una prova rigorosa della proprietà,
non potendo tale ineludibile circostanza neppure essere surrogata dalla dimostrazione del titolo in via meramente presuntiva.
Quanto detto preclude altresì al giudice di desumere l'esistenza della proprietà in capo ai condividenti dalla mancata contestazione delle parti sul punto.
Questo giudice ritiene, infatti, che la controversia in ordine alla proprietà in un giudizio di scioglimento di comunione non possa prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà dei suddetti beni in capo ai comproprietari. Va, dunque, fatta, in questa sede, applicazione del principio secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, così come previsto dall'art. 2697 c. c.,
con conseguente rigetto della domanda di divisione.
Va, infine, aggiunto che, in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di fornire ausilio al giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova,
6 ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 6 aprile 2005, n. 7097).
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, nessuna divisione del bene immobile può essere disposta attesa la carenza documentale riscontrata.
La natura della presente controversia, il suo esito, tenuto conto anche delle peculiarità fattuali della stessa, e del tenore della presente pronuncia, giustificata dalla mancata prova dei fatti costitutivi dell'azione, complessivamente considerati, costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod.
proc. civ., dovendosi tener conto anche della pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile
2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunziando nella causa civile promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA la contumacia di CP_4
- RIGETTA la domanda di divisione;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia, 29.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
7 8