CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente
STORACI US, EL
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1220/2024 depositato il 20/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009719607 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229006933563000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239003607984000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: cfr. Svoglimento del processoTrascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistenti: cfr. Svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20.4.2024 ed iscritto al n. 1220/24 R.G.R., AR EL proponeva ricorso avverso le intimazioni di pagamento n. 29820239009719607000, notificata il 5.2.2024, n.
29820229006933563000, notificata il 5.2.2024, e n. 29820239003607984000, notificata il 5.2.2024.
Chiedeva che per i motivi indicati in ricorso, questa Corte emettesse le seguenti statuizioni: accertare e dichiarare non dovute le somme richieste perché i presunti crediti dell'ente impositore si sono estinti per decorso del termine decennale;
- ritenere e dichiarare comunque non dovute le somme richieste a titolo di sanzioni poiché i presunti crediti sono certamente prescritti per decorso del termine quinquennale;
- ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di interessi poiché i presunti crediti sono certamente prescritti per decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.; - annullare l'intimazione di pagamento e gli atti in essa richiamati come presupposti impositivi;
in subordine, - annullare in parte i suddetti atti nella parte relativa ai crediti impositivi prescritti per decorso del relativo termine di legge.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, D. Lgs. n. 546 del 1992; ancora in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte Tributaria, ex art. 2, comma 1, del D. Lgs. n° 546/92, limitatamente ai tributi che non rientrano tra le materia di sua competenza;
nel merito dichiarare legittime le intimazioni di pagamento impugnate, la notificazione delle stesse, la notificazione delle cartelle sottese e tutta la procedura di riscossione iniziata a seguito dell'avvenuta iscrizione a ruolo da parte dell'Ente impositore.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi a seguito di intervento volontario, formulava le stesse eccezioni preliminari e sosteneva il proprio difetto di legittimazione passiva per i tributi di cui ai ruoli emessi da altri enti;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19.12.2025, il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che non merita consenso l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 comma 6 bis D. Lgs. n. 546 del 1992, poiché – a prescindere dalla circostanza che nessuna sanzione di inammissibilità è prevista da tale norma – essa trova applicazione solo nei casi in cui si contesti la mancata notifica di un atto presupposto senza citare in giudizio l'ente impositore mentre nella fattispecie si contesta l'omessa notifica di atti emessi dallo stesso agente della concessione e, per quanto concerne i presupposti avvisi di accertamento, si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
Va, invece, accolta la censura relativa al parziale difetto di giurisdizione di questa Corte. In particolare, per tutti gli avvisi di addebito sottesi alle intimazioni di pagamento numeri
29820239009719607/000 e 29820229006933563000, poichè riguardano crediti di natura previdenziale, sussiste la giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Inoltre, appartiene al Giudice di Pace la giurisdizione in relazione alle violazioni al Codice della Strada e alle sanzioni amministrative regionali e comunali di cui alle cartelle di pagamento numeri 298 2012
0009162826000, 298 2013 0004915739000, 298 2013 0007744757000, 298 2023 14859863000, 298 2014
0002974648000, 298 2016 0021484038000, 298 2018 0005407334000 e 298 2022 0004037835000 sottese alle suddette intimazioni di pagamento.
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto parzialmente.
E', invero, fondata la censura relativa alla mancata notifica delle cartelle di pagamento numeri 298 2006
0006850367000 e 298 2013 0004915840000, atteso che l'ADER non ha fornito prova della loro notificazione, nonché della cartella di pagamento n. 298 2016 0021484038000, non avendo l'ADER prodotto valida prova della sua notificazione.
Ne consegue che, come eccepito, è decorso il termine di prescrizione decennale (si trattava di tributi erariali), per cui, per tale parte, l'intimazione di pagamento deve essere annullata.
Per quanto concerne tutte le altre cartelle di pagamento, l'agente della concessione ha dimostrato che sono state ritualmente notificate.
Successivamente, sono state notificate – come da relate prodotte dall'ADER - anche le intimazioni di pagamento numeri 298 2014 9000160176000 (notificata il 7.10.2014 e relativa alla cartella 298 2009
0012597918000), 298 2016 9000225040000 (notificata il 19.10.2016 e relativa alla cartella 298 2006
0006850367000) e 298 2016 9003725476000 (notificata il 3.9.2016).
Tuttavia, non è stata versata in atti copia di quest'ultima intimazione di pagamento per cui non è dato conoscere a quali cartelle di pagamento essa si riferisca.
Ne consegue che, in assenza di atti interruttivi, deve considerarsi maturata la prescrizione per tutti i tributi portati dalle seguenti cartelle di pagamento:
a) per l'intimazione di pagamento n. 29820239009719607000:
cartelle di pagamento numeri 298 2009 0012597918000 e 298 2012 0009162826000;
b) per l'intimazione di pagamento n. 29820239003607984000:
cartelle di pagamento numeri 298 2007 0025240700000, 298 2008 00322030042000, 298 2009
00298758003000, 298 2010 00009637564000, 298 2011 0003745488000, 298 2011 0009228145000, 298
2011 0013798485000, 298 2011 0026299511000, 298 2012 0014593420000, 298 2012 0037881630000,
298 2014 0014701140000 e 298 2015 0017459478000.
I restanti motivi di ricorso, che vengono qui esaminati con riguardo alla parte delle intimazioni di pagamento attinente alle cartelle regolarmente notificate prima del decorso del termine di prescrizione, non meritano consenso.
Le intimazioni di pagamento impugnate sono state redatte, ai sensi dell'art. 50 comma 3 D.P.R. 602/73, in piena conformità con il modello di cui all'art. 1 del Decreto Ministero Finanze 28.6.1999 e risultano complete in tutti loro elementi essenziali (contengono il preciso riferimento alla cartella di pagamento prodromica, alla data di notifica e al tributo dovuto), per cui sono del tutto infondate le doglianze difensive, non potendosi inoltre sottacere che il contenuto delle sottese cartelle di pagamento è perfettamente noto al ricorrente al quale sono state ritualmente notificate, per cui non è legittimo il richiamo da parte sua ad una “accozzaglia di richieste di tutti i tipi”.
Quanto alla eccepita inesistenza dei debiti tributari, trattasi di motivo di ricorso inammissibile, essendo ormai definitiva la pretesa tributaria.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, le spese processuali vanno integralmente compensate tra il ricorrente e l'ADER.
Il ricorrente, soccombente nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate per quanto concerne gli avvisi di accertamento da quest'ultima emessi, deve essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento in favore della predetta delle spese processuali che si liquidano in € 1154,80 (€ 496,00 fase studio, € 238,50 fase introduttiva, € 709,00 fase decisionale – 20% ex art. 15 2 sexies D. L.vo 546/92), oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti tributari di cui in parte motiva ed indica il termine di mesi tre per la riassunzione della causa innanzi ai giudici ordinari competenti.
Accoglie parzialmente il ricorso.
Compensa integralmente le spese tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle parti processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in € 1154,80, oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente
STORACI US, EL
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1220/2024 depositato il 20/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009719607 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229006933563000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239003607984000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: cfr. Svoglimento del processoTrascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistenti: cfr. Svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20.4.2024 ed iscritto al n. 1220/24 R.G.R., AR EL proponeva ricorso avverso le intimazioni di pagamento n. 29820239009719607000, notificata il 5.2.2024, n.
29820229006933563000, notificata il 5.2.2024, e n. 29820239003607984000, notificata il 5.2.2024.
Chiedeva che per i motivi indicati in ricorso, questa Corte emettesse le seguenti statuizioni: accertare e dichiarare non dovute le somme richieste perché i presunti crediti dell'ente impositore si sono estinti per decorso del termine decennale;
- ritenere e dichiarare comunque non dovute le somme richieste a titolo di sanzioni poiché i presunti crediti sono certamente prescritti per decorso del termine quinquennale;
- ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di interessi poiché i presunti crediti sono certamente prescritti per decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.; - annullare l'intimazione di pagamento e gli atti in essa richiamati come presupposti impositivi;
in subordine, - annullare in parte i suddetti atti nella parte relativa ai crediti impositivi prescritti per decorso del relativo termine di legge.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, D. Lgs. n. 546 del 1992; ancora in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte Tributaria, ex art. 2, comma 1, del D. Lgs. n° 546/92, limitatamente ai tributi che non rientrano tra le materia di sua competenza;
nel merito dichiarare legittime le intimazioni di pagamento impugnate, la notificazione delle stesse, la notificazione delle cartelle sottese e tutta la procedura di riscossione iniziata a seguito dell'avvenuta iscrizione a ruolo da parte dell'Ente impositore.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi a seguito di intervento volontario, formulava le stesse eccezioni preliminari e sosteneva il proprio difetto di legittimazione passiva per i tributi di cui ai ruoli emessi da altri enti;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19.12.2025, il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che non merita consenso l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 comma 6 bis D. Lgs. n. 546 del 1992, poiché – a prescindere dalla circostanza che nessuna sanzione di inammissibilità è prevista da tale norma – essa trova applicazione solo nei casi in cui si contesti la mancata notifica di un atto presupposto senza citare in giudizio l'ente impositore mentre nella fattispecie si contesta l'omessa notifica di atti emessi dallo stesso agente della concessione e, per quanto concerne i presupposti avvisi di accertamento, si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
Va, invece, accolta la censura relativa al parziale difetto di giurisdizione di questa Corte. In particolare, per tutti gli avvisi di addebito sottesi alle intimazioni di pagamento numeri
29820239009719607/000 e 29820229006933563000, poichè riguardano crediti di natura previdenziale, sussiste la giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Inoltre, appartiene al Giudice di Pace la giurisdizione in relazione alle violazioni al Codice della Strada e alle sanzioni amministrative regionali e comunali di cui alle cartelle di pagamento numeri 298 2012
0009162826000, 298 2013 0004915739000, 298 2013 0007744757000, 298 2023 14859863000, 298 2014
0002974648000, 298 2016 0021484038000, 298 2018 0005407334000 e 298 2022 0004037835000 sottese alle suddette intimazioni di pagamento.
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto parzialmente.
E', invero, fondata la censura relativa alla mancata notifica delle cartelle di pagamento numeri 298 2006
0006850367000 e 298 2013 0004915840000, atteso che l'ADER non ha fornito prova della loro notificazione, nonché della cartella di pagamento n. 298 2016 0021484038000, non avendo l'ADER prodotto valida prova della sua notificazione.
Ne consegue che, come eccepito, è decorso il termine di prescrizione decennale (si trattava di tributi erariali), per cui, per tale parte, l'intimazione di pagamento deve essere annullata.
Per quanto concerne tutte le altre cartelle di pagamento, l'agente della concessione ha dimostrato che sono state ritualmente notificate.
Successivamente, sono state notificate – come da relate prodotte dall'ADER - anche le intimazioni di pagamento numeri 298 2014 9000160176000 (notificata il 7.10.2014 e relativa alla cartella 298 2009
0012597918000), 298 2016 9000225040000 (notificata il 19.10.2016 e relativa alla cartella 298 2006
0006850367000) e 298 2016 9003725476000 (notificata il 3.9.2016).
Tuttavia, non è stata versata in atti copia di quest'ultima intimazione di pagamento per cui non è dato conoscere a quali cartelle di pagamento essa si riferisca.
Ne consegue che, in assenza di atti interruttivi, deve considerarsi maturata la prescrizione per tutti i tributi portati dalle seguenti cartelle di pagamento:
a) per l'intimazione di pagamento n. 29820239009719607000:
cartelle di pagamento numeri 298 2009 0012597918000 e 298 2012 0009162826000;
b) per l'intimazione di pagamento n. 29820239003607984000:
cartelle di pagamento numeri 298 2007 0025240700000, 298 2008 00322030042000, 298 2009
00298758003000, 298 2010 00009637564000, 298 2011 0003745488000, 298 2011 0009228145000, 298
2011 0013798485000, 298 2011 0026299511000, 298 2012 0014593420000, 298 2012 0037881630000,
298 2014 0014701140000 e 298 2015 0017459478000.
I restanti motivi di ricorso, che vengono qui esaminati con riguardo alla parte delle intimazioni di pagamento attinente alle cartelle regolarmente notificate prima del decorso del termine di prescrizione, non meritano consenso.
Le intimazioni di pagamento impugnate sono state redatte, ai sensi dell'art. 50 comma 3 D.P.R. 602/73, in piena conformità con il modello di cui all'art. 1 del Decreto Ministero Finanze 28.6.1999 e risultano complete in tutti loro elementi essenziali (contengono il preciso riferimento alla cartella di pagamento prodromica, alla data di notifica e al tributo dovuto), per cui sono del tutto infondate le doglianze difensive, non potendosi inoltre sottacere che il contenuto delle sottese cartelle di pagamento è perfettamente noto al ricorrente al quale sono state ritualmente notificate, per cui non è legittimo il richiamo da parte sua ad una “accozzaglia di richieste di tutti i tipi”.
Quanto alla eccepita inesistenza dei debiti tributari, trattasi di motivo di ricorso inammissibile, essendo ormai definitiva la pretesa tributaria.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, le spese processuali vanno integralmente compensate tra il ricorrente e l'ADER.
Il ricorrente, soccombente nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate per quanto concerne gli avvisi di accertamento da quest'ultima emessi, deve essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento in favore della predetta delle spese processuali che si liquidano in € 1154,80 (€ 496,00 fase studio, € 238,50 fase introduttiva, € 709,00 fase decisionale – 20% ex art. 15 2 sexies D. L.vo 546/92), oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti tributari di cui in parte motiva ed indica il termine di mesi tre per la riassunzione della causa innanzi ai giudici ordinari competenti.
Accoglie parzialmente il ricorso.
Compensa integralmente le spese tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle parti processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in € 1154,80, oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge.