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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG nr. 284/2021 riunente RG nr. 286/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati: dott. Barbara Bortot Presidente dott. Gaetano Campo Giudice dott. Paolo Talamo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
[definitiva] Nelle cause riunite pendenti in grado di appello con ricorso depositato in data 27/04/2021 tra
- C.F. Pt_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Guarino, elettivamente domiciliato nel proprio ufficio di Avvocatura Distrettuale di Venezia – Dorsoduro n. 3519/I – 30132 Venezia Parte appellante in 284/2021 e (P. IVA ) e (C.F. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
) C.F._1
a Grigoli del Foro d i Verona con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Via Leon e Pancaldo n. 68 Parte appellante in 286/2021 e CP_3 rappresentato in giudizio dagli avvocati Daniela Chiavegato e Cosimo Giordano e con elezione di domicilio presso questi ultimi in 30135 Venezia, S. Croce 712 Parte appellata e
Controparte_4
Parte appellata-contumace
*
pagina 1 di 9 oggetto: appello avverso la sentenza n. 337/2020 del Tribunale di Verona. in punto: opposizione ad avviso di addebito.
* CONCLUSIONI
In RG nr. 284/2021:
Per parte appellante In parziale riforma della sentenza impugnata: a) accertarsi e dichiararsi che Pt_1 parte opponente, odierna a , è tenuta a versare all' tutte le somme richieste con l'avviso di addebito Pt_1 opposto e con i verbali di accertamento impugnati, condannandosi parte opponente al pagamento in favore dell' degli importi complessivi a titolo di contributi e somme aggiuntive indicati nell'avviso di addebito Pt_1 opposto e nei tre verbali di accertamento in contestazione o di quelli che saranno accertati come dovuti in corso di causa, oltre le somme aggiuntive di legge sino al saldo;
b) spese, diritti ed onorari di causa rifusi.
Per parte appellata e : In via preliminare: Riunirsi, ex CP_1 Controparte_2 art.335 cpc, in un solo ugn te da e (causa con Pt_1 CP_5
RG.n.284/2021) e da e (causa con RG.n.286/2021) avverso la stessa sentenza CP_1 Controparte_2 n.337/2020 del 27/1 de erona in funzione di Giudice del Lavoro, entrambe chiamate all'udienza di discussione del 21 luglio 2022, ore 9,30. Nel merito: Rigettarsi l'appello proposto dall' e nella causa con RG.n.284/2021 e per l'effetto confermarsi la sentenza n.337/2020 del Pt_1 CP_5
27/10/2020 del Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro nei capi oggetto di detta impugnazione. In via istruttoria subordinata. Senza inversione dell'onere della prova che grava sull dato Pt_1 atto del fatto che lo stesso non ha, in appello, formulato istanza istruttoria alcuna, con ogni relativa e conseguente definitiva decadenza, si reiterano le istanze istruttorie testimoniali già formulate in primo grado con riferimento ai capi oggetto dell'appello – RG.n.284/2021, integramente ammesse dal Giudice di primo Pt_1 grado con l'ordinanza istruttoria res dienza del 04/07/2017, insistendo, ove ritenuto necessaria la prosecuzione dell'istruttoria, per il loro integrale espletamento: - a confutazione dell'asserita esistenza di lavoratori asseritamente non registrati sul LUL in relazione al punto D.1 a pag. 8 Primo Verbale del 22/12/2015 doc. n. 2) si richiamano e reiterano i capitoli di prova da 1) a 7) formulati a pag.75 del ricorso di primo grado;
- a confutazione dell'asserita esistenza di lavoratori asseritamente non registrati sul LUL in relazione al punto E.1 a pag. 8 del Terzo Verbale del 15/04/2016 doc. n. 9 limitatamente a
[...]
e si richiamano e reiterano i capitoli di prova da 9) a 12 Controparte_6 Parte_2 pag.75-76 del ricorso di primo grado;
- a confutazione delle contestazioni in tema di indennità di trasferta [pag. 7 e punto D.7 pag. 10-12 del Primo Verbale del 22/12/2015 (doc. n. 2) - pag. 6 e punto D.4 a pag.
8-9 del Secondo Verbale del 28/01/2016 (doc. n. 6) Pag 8 e punto E.10 a pag. 34-39 del Terzo Verbale del 15/04/2016 (doc. n. 9)] si richiamano e reiterano i capitoli di prova da 84) a 264) formulati a pag.89-230 del ricorso di primo grado;
- a confutazione delle contestazioni sulla registrazione di giornate di assenza ingiustificata o di sanzione disciplinare di cui al punto E.14 a pag.45 del a pag. 45 del Terzo Verbale del 15/04/2016 (doc. n. 9), si richiama e reitera il capitolo di prova n.279) formulato a pag.246 del ricorso di primo grado. Si reitera e richiama l'elenco testi di cui a pag.248-249 del ricorso in primo grado. Si reitera altresì, in via subordinata, l'istanza di consulenza tecnico – contabile al fine della verifica, sulla base dei documenti prodotti e di tutte le scritture contabili della ricorrente, dell'effettivo svolgimento delle trasferte di cui alle indennità inserite nei LUL dei lavoratori coinvolti nell'accertamento formulata a pag.249-250 del ricorso di primo grado. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso di difensore, oltre accessori di legge, compreso il rimborso forfettario del 15 %, per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi, quanto alla presente causa, tenendo conto degli “sleali” tempi di notifica del ricorso in appello indicati a pag.1-2.
pagina 2 di 9 Per parte appellata : Confermarsi integralmente la pronuncia n. 337 del 2020 di primo grado CP_3 qui impugnata del Tribunale di Verona con riferimento alla parte di pronuncia afferente la posizione processuale dell' e quindi il suo difetto di legittimazione passiva. - In via subordinata, qualora l'ente sia CP_3 ritenuto legittimato passivamente, si chiede l'accoglimento dell'appello dell e la riforma parziale della Pt_1 sentenza nei limiti e con le motivazioni espresse dalla difesa dell' nel o atto di appello. - Spese ed Pt_1 onorari di lite del grado compensati.
* In RG nr. 286/2021
Per parte appellante e : in parziale riforma della sentenza CP_1 Controparte_2 del Tribunale di Verona - Sez. Lavoro n.337/2020 depositata il 27.10.2020, non notificata, emessa nella causa con RG. n.2274/2016 (doc.I), accogliersi integralmente l'opposizione all'avviso di addebito Sede Pt_1 di Verona n.422 2016 00021531 14 000 (doc. n.1), dall' - Sede di Verona, emesso a seguito di Pt_1
“Verbale Ispettivo Prot. 9000.22/12/2015.03071 22/12/2015”, nonché il ricorso in Pt_1 accertamento negativo proposto, anche contro l' , avverso detto verbale nonché avverso il verbale unico di CP_3 accertamento e notificazione n. 000624255/ el 28/01/2016 - PROT. INF. D.P.R. 445/2000 9000.28/01/2016/0024721 ed il verbale unico di accertamento e notificazione della sede di Pt_1 Pt_1
n. del 15/04/2016, e, quindi, In via preliminare di rito: In accogli del P.IVA_3 moptivo di appello sub XII, dichiararsi inammissibile per violazione dell'art.418 c.p. la domanda riconvenzionale subordinata proposta dall' e diretta alla riquantifucazione della pretesa di cui all'avvido Pt_1 di addebito n. 422 2016 00021531 14 000, notificato il 13/09/2016 (doc. n. 1), nonché la domanda riconvenzionale subordinata di accertamento e dichiarazione di debenza di contributi e sanzioni in misura diversa da quella indicata nei verbali del 28/01/2016 e del 14/04/2016. In via preliminare di merito: Dichiararsi nullo, annullarsi o comunque revocarsi l'opposto avviso di addebito dell' – Sede di Verona Pt_1
n.422 2016 14 000, notificato il 13/09/2016, dichiarando non dovute le somme richieste e P.IVA_4 destituite di f e pretese creditorie azionate, quanto meno per l'illegittimità dell'accertamento da cui scaturisce l'avviso opposto, per la genericità delle pretese creditorie fatte valere dall e dall e per i Pt_1 CP_3 palesi errori denunciati contenuti nella quantificazione degli importi richiesti merito iararsi infondate ed illegittime le pretese creditorie fatte valere dall - Sede di Verona con l'avviso di addebito Pt_1
– Sede di Verona n. 42220160002123590000, to il 27/08/2016, ed annullarsi lo stesso, Pt_1 dichiarando come non dovute le somme dallo stesso portate, previo accertamento, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla nel CP_1 Verbale ispettivo di accertamento Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000622336/DDL del 22/12/2015” - Prot. 9000.22/12/2015.0307115, e relativi allegati, notificato il 15/01/2016 Pt_1
(c.d. e della legittimità degli originari rapporti di lavoro disconosciuti e contestati in detto CP_7 Verb si infondata ed illegittima qualsivoglia pretese creditoria dell Sede di Verona CP_3 scaturente dal Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000622336/DDL del 22/12/2015 - Prot. 9000.22/12/2015.0307115, e relativi allegati, notificato il 15/01/2016 (c.d. , Pt_1 CP_7 annullandosi lo stesso e dichiarare non dovute le somme portate dallo stesso, previo accertamento, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla in detto Verbale ispettivo e della legittimità degli originari rapporti di lavoro disconosciuti e CP_1 tto Verbale. - Dichiararsi infondata ed illegittima qualsivoglia pretese creditoria dell Sede Pt_1 di Verona scaturente dal Verbale unico di accertamento e notificazione Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000624255/DDL del 28/01/2016 - PROT. INF. D.P.R. 445/2000 9000.28/01/2016/0024721 notificato il 04/02/2016 (c.d. Secondo , annullandosi lo Pt_1 CP_7
dichiarare non dovute le somme portate dallo stesso, previo accertamento, sen possa comportare pagina 3 di 9 inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla in detto CP_1
Verbale ispettivo e della legittimità degli originari rapporti di lavoro disconosciuti e contestati in detto Verbale, con esclusione delle contestazioni di cui al punto D.
1. Inquadramento Aziendale (pag.
6-7 del Secondo Verbale) e di cui al punto D.
6. Registrazioni CIGO (pag. 11-12) in relazione alle quali la società ricorrente già ha aderito. - Dichiararsi infondata ed illegittima qualsivoglia pretese creditoria dell' Sede di CP_3
Verona scaturente dal Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000624255/DDL del 28/01/2016
- PROT. INF. D.P.R. 445/2000 9000.28/01/2016/0024721 notificato il 04/02/2016 (c.d. Pt_1
Secondo Verbale), annullandosi lo stesso e dichiarare non dovute le somme portate dallo stesso, previo accertamento, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla n detto Verbale ispettivo e della legittimità degli originari rapporti di lavoro CP_1 disconosciuti e con o Verbale, con esclusione delle contestazioni di cui al punto “D.
1. Inquadramento Aziendale” (pag.
6-7 del Secondo Verbale) e di cui al punto “D.
6. Registrazioni CIGO” (pag. 11-12), cui la società ricorrente già ha aderito. - Dichiararsi infondata ed illegittima qualsivoglia pretese creditoria dell' Sede di Verona scaturente dal verbale unico di accertamento e notificazione della sede Pt_1 di Ve del 15/04/2016 notificato il 20/04/2016 (c.d. Terzo Verbale), Pt_1 P.IVA_3 annullandosi lo stesso e dichiarare non dovute le somme portate dallo stesso, previo accertamento, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla in detto Verbale ispettivo e della legittimità degli originari rapporti di lavoro disconosciuti e CP_1 tto Verbale, con esclusione delle contestazioni di cui al punto D.
1. Inquadramento Aziendale (pag.
6-7 del Secondo Verbale) e di cui al punto “D.1 Registrazione giornate di formazione apprendisti” (pag. 9-11); e di cui al punto “E.16 Somme erogate a seguito conciliazione e non sottoposte a contribuzione” (pag. 45), cui la società ricorrente già ha aderito. - Dichiararsi infondata ed illegittima qualsivoglia pretese creditoria dell' Sede di Verona scaturente dal verbale unico di accertamento e notificazione della sede di CP_3 Pt_1
Verona n. del 15/04/2016 notificato il 20/04/2016 (c.d. Terzo Verbale), P.IVA_3 annullando re non dovute le somme portate dallo stesso, previo accertamento, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla in detto Verbale ispettivo e della legittimità degli originari rapporti di lavoro disconosciuti e CP_1 contestati in detto Verbale, con esclusione delle contestazioni di cui al punto D.
1. Inquadramento Aziendale (pag.
6-7 del Secondo Verbale) e di cui al punto “D.1 Registrazione giornate di formazione apprendisti” (pag. 9-11); e di cui al punto “E.16 Somme erogate a seguito conciliazione e non sottoposte a contribuzione” (pag. 45), cui la società ricorrente già ha aderito. In via subordinata: - Annullarsi l'avviso di addebito – Sede Pt_1 di Verona n. 422 2016 14 000, notificato il 13/09/2016, e rideterminarsi (se ritenuto anche P.IVA_4 per compensazione) il pres contributivo (e relative sanzioni, interessi e oneri di riscossione) scaturente dal Verbale di accertamento Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000622336/DDL del 22/12/2015” - Prot. 9000.22/12/2015.0307115, e relativi allegati, notificato il 15/01/2016 Pt_1
(c.d. conteggiando e detraendo i contributi già versati dalla per i lavoratori CP_7 CP_1 coinv ento, di cui l' chiede, indebitamente, la ripetizione d à effettuato, con Pt_1 anche compensazione degli eventuali crediti contributivi a favore della scaturenti dall'eventuale CP_1 riconoscimento del carattere fittizio di rapporti subordinati per cui la ato i relativi contributi. - CP_1
Rideterminarsi (anche per effetto di compensazione legale) il presunto credito contributivo ed assistenziale (e relative sanzioni, interessi e oneri di riscossione) scaturente dal Verbale di accertamento Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000624255/DDL del 28/01/2016 - PROT. INF. D.P.R. 445/2000 9000.28/01/2016/0024721 notificato il 04/02/2016 (c.d. Secondo Verbale) conteggiando e Pt_1 detraendo i contributi già versati dalla er i lavoratori coinvolti nell'accertamento, di cui l CP_1 Pt_1 chiede, indebitamente, la ripetizione del effettuato, con anche compensazione degli eventuali contributivi a favore della scaturenti dall'eventuale riconoscimento del carattere fittizio di CP_1
pagina 4 di 9 rapporti subordinati per cui la ha versato i relativi contributi. - Rideterminarsi (anche per effetto di
CP_1 compensazione legale) il presunto credito contributivo ed assistenziale (e relative sanzioni, interessi e oneri di riscossione) scaturente dal Verbale di accertamento verbale unico di accertamento e notificazione della sede di Verona n.000636313/DDL del 15/04/2016 notificato il 20/04/2016 (c.d. Terzo Verbale) Pt_1 iando e detraendo i contributi già versati dalla per i lavoratori coinvolti nell'accertamento,
CP_1 di cui l' chiede, indebitamente, la ripetizione del pagamento già effettuato, con anche compensazione degli Pt_1 eventua i contributivi a favore della scaturenti dall'eventuale riconoscimento del carattere
CP_1 fittizio di rapporti subordinati per cui la ha versato i relativi contributi. In via istruttoria: […] In
CP_1 ogni caso: Con vittoria di spese e compenso di ltre accessori di legge, compreso il rimborso forfettario del 15 %, per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata a) in via preliminare, disporsi la riunione del presente giudizio a quello Pt_1 promosso dall' rec .G. 284/2021, avente ad oggetto la riforma della medesima sentenza qui Pt_1 impugnata;
b) rigettarsi il ricorso in appello ex adverso proposto, in quanto infondato e non provato;
c) spese, diritti ed onorari di causa rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata : - Respingersi l'appello della società e per l'effetto confermarsi CP_3 CP_1 integralmente la pronunc del 2020 di primo grado qui imp ribunale di Verona con riferimento alla parte di pronuncia afferente la posizione processuale dell . - In via subordinata, qualora CP_3 l'ente sia ritenuto legittimato passivamente, si chiede la conferma della a per la parte in cui è Pt_1 rimasto vittorioso. Con riforma della stessa nei limiti e con le motivazioni espresse dalla difesa dell - Pt_1 Spese ed onorari di lite del grado compensati.
*
Motivi della decisione
1. Quanto alla descrizione dei fatti oggetto di giudizio ed in merito a quanto verificatosi nei precedenti gradi e fasi processuali si rimanda alla sentenza non definitiva n. 70/2025, pronunciata da questa Corte, con dispositivo letto in data 6/2/2025 e motivazione depositata il 30/4/2025.
2. All'atto del deposito della pronuncia non definitiva a mezzo della quale la Corte d'Appello di Venezia ha dato alle parti indicazione circa le voci da prendere in considerazione al fine della determinazione del credito azionato/richiesto da il Collegio, con ordinanza pronunciata per consentire la prosecuzione del Pt_1 giudizio, ha invitato le parti ad elaborare conteggio congiunto che tenesse conto di quanto statuito in sentenza.
L'indicazione del Collegio è stata, in buona sostanza, di prendere in considerazione le sole seguenti contestazioni risultanti dai vari verbali di contestazione elaborati da Pt_1
pagina 5 di 9 - punti D.2., D.3., D.7., D.8., D.9., D.10 di cui al primo verbale del 22.12.2015 [nei limiti della prescrizione così come indicata in sentenza di primo grado],
- punti D.1., D.4., D.5., D.
6.a),b),c),d) del secondo verbale del 28.1.2016 [nei limiti della prescrizione così come indicata in sentenza di primo grado],
- punti D.1., D.2., D.3., D.4., E.
1. limitatamente ai lavoratori Ferrari,
e , E.2., E.3., E.
4. limitatamente al dipendente Per_1 Per_2 CP_8
E.5., E.6., E.7., E.12., E.13., E.15. di cui al terzo verbale del 15.4.2016 [nei limiti della prescrizione così come indicata in sentenza di primo grado],
3. ha depositato proprio conteggio con nota del 19/6/2025. Conteggio poi Pt_1 esplicitato nel corso della finale udienza di discussione in data 19/12/2025.
4. A tali conteggi e hanno esplicitamente aderito. CP_1 Controparte_2
5. Ritiene pertanto il Collegio, pur prendendo atto della riserva di impugnazione della sentenza non definitiva pronunciata prospettata dalla sola potersi Pt_1 assumere a fondamento della decisione che viene oggi adottata, il conteggio dimesso da dovendosi qui in ogni caso immediatamente rilevare come Pt_1
abbia chiarito non essere e tenuti a CP_3 CP_1 Controparte_2 corrispondere alcunché invero avendo il Tribunale di Verona, con sentenza n. 353/2022, non appellata, affermato la prescrizione di ogni credito correlato alle contestazioni oggetto del presente giudizio.
Ne discende che ogni domanda proposta in danno di deve qui essere CP_3 dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, tanto originario (per le ragioni già indicate dal Tribunale di Verona) quanto sopravvenuto, in ragione dell'avvenuto accertamento della comunque intervenuta prescrizione di ogni eventuale ed ipotetico credito di legato alle vicende per cui è oggi causa. CP_3
6. Quanto alla somma di spettanza di di cui al dispositivo, deve essere Pt_1 ribadito come su di essa le parti abbiano trovato un accordo (meramente contabile) e quindi:
- con riferimento alle contestazioni di cui al primo verbale del 22.12.2015, il credito di è pari ad € 102.669,82; Pt_1
pagina 6 di 9 - con riferimento alle contestazioni di cui al secondo verbale del 28.1.2016, il credito di è pari ad € 18.594,22; Pt_1
- con riferimento alle contestazioni di cui al terzo verbale del 15.4.2016, il credito di è pari ad € 222.566,57. Pt_1
7. Deve essere accolto il 12° motivo di impugnazione proposto da e CP_1
. Controparte_2
Ed infatti con tale motivo di gravame e CP_1 Controparte_2 avevano sollevato contestazioni in merito al fatto che non avesse proposto Pt_1 domanda riconvenzionale di condanna (al pagamento) costituendosi in un giudizio di primo grado nel quale e avevano CP_1 Controparte_2 avanzato domanda di mero accertamento negativo.
Questa la sintesi, fatta nella parte in fatto della sentenza non definitiva, del motivo di appello: <
4.12. Con il dodicesimo motivo e CP_1 CP_2
lamentano omessa pronuncia per non avere il giudice di prime cure affermato
[...]
l'inammissibilità della domanda svolta da con la quale, non limitandosi a domandare il Pt_1 rigetto delle pretese di parte ricorrente, aveva chiesto la condanna al pagamento delle somme risultanti dai verbali di contestazione. Secondo parte appellante, quindi, <<le domande dell' di condanna o accertamento relativamente a “contributi e somme aggiuntive … così pt_1 come saranno dovuti all'esito del presente giudizio” sono inammissibili in quanto trattandosi domanda riconvenzionali>> avrebbero dovuto <<sottostare alla disciplina di cui all'art.418 cpc>>.
Parte appellante ne ha infatti affermato la natura riconvenzionale senza tuttavia il rispetto da parte di della connessa procedura di proposizione di una simile domanda>>. Pt_1
Utile è poi qui rammentare quanto affermato dal Collegio giudicante nella sentenza non definitiva: <23. Con riferimento al dodicesimo motivo di impugnazione di sempre nell'ottica di favorire la conciliazione della lite tra le parti Parte_3 all'esito della determinazione del credito riserva il Collegio la decisione alla pronuncia Pt_1 definitiva ad ogni modo sin da ora evidenziando come solo un verbale (il primo) sia stato seguito da un avviso di addebito (il che potrebbe indurre a svolgere considerazioni non dissimili da quelle che normalmente vengono fatte in ipotesi di opposizione avverso decreto ingiuntivo) mentre, con riferimento alle contestazioni di cui agli altri due verbali di contestazione non è stato emesso pagina 7 di 9 avviso di addebito alcuno e la domanda proposta da era ed è quindi di mero CP_1 accertamento negativo>>.
Ora, reputa la Corte, che con riferimento all'opposizione ad avviso di addebito qui proposta - avviso di addebito che pacificamente attiene al solo primo verbale di contestazione del 22/12/2015 – ben possa essere svolto ragionamento identico a quello che la giurisprudenza, anche di legittimità, costantemente effettuata con riferimento alle difese assunte dalla parte opposta nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo nei quali, nella richiesta di rigetto dell'opposizione è implicitamente formulata richiesta di condanna, eventualmente anche per somma inferiore rispetto a quella portata dal decreto, senza necessità che questa sia proposta nelle forme della domanda riconvenzionale (cfr. cass. civ. 14486/2019).
Analogo ragionamento, in ragione della non esecutività, neppure potenziale, dell'invito a pagare contenuto nel verbale di accertamento, non può chiaramente essere esteso alla pretesa creditoria dell' che non sia stata trasfusa in un Pt_1 avviso di addebito. Il riferimento è quindi, nel caso in esame, alle somme, per come in codesta sede ridotte, portare dai verbali ispettivi nn. 2 e 3. Per queste avrebbe in effetti dovuto proporre domanda riconvenzionale. Per tali Pt_1 somme dovrà dotarsi, evidentemente alla luce dell'accertamento contenuto Pt_1 nella presente sentenza, di un titolo esecutivo.
Il motivo di appello è pertanto parzialmente accoglibile con riferimento alle somme correlate alle pretese di cui al secondo e terzo verbale di accertamento qui in trattazione.
8. Quanto, infine, alle spese di giudizio, non sviluppato da alcuna delle parti specifico motivo di appello in ordine alla liquidazione dei costi di giudizio di primo grado, reputa il Collegio potersi confermare, nell'ambito di una unitaria liquidazione dei costi di giudizio, le statuizioni di primo grado e, con ciò, la compensazione delle spese di lite, tenuto in ogni caso conto del fatto che nel presente grado di giudizio hanno trovato accoglimento sia una porzione delle domande formulate dall' sia una parte delle pretese elaborate da Pt_1 CP_1
e .
[...] Controparte_2
pagina 8 di 9 Stante la limitatissima attività svolta da , in assenza di un reale interesse a CP_3 contraddire, le spese di giudizio possono essere compensate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 284/2021 e n. 286/2021, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accerta e dichiara, in coerenza con quanto stabilito dalla sentenza non definitiva n. 70/2025 resa tra le parti, che la somma di spettanza di Pt_1
- con riferimento alle contestazioni di cui al primo verbale del 22.12.2015, è pari ad € 102.669,82 e, per l'effetto, condanna e CP_1 CP_2
al pagamento della stessa in favore di con aggravio di
[...] Pt_1
interessi dal dovuto al saldo;
- con riferimento alle contestazioni di cui al secondo verbale del 28.1.2016, è pari ad € 18.594,22 con aggravio di interessi dal dovuto al saldo;
- con riferimento alle contestazioni di cui al terzo verbale del 15.4.2016, è pari ad € 222.566,57 con aggravio di interessi dal dovuto al saldo;
- accerta e dichiara il difetto di interesse ad agire da parte di e di CP_1
in danno di;
Controparte_2 CP_3
- Integralmente compensa tra le parti tutte i costi del presente grado di giudizio.
Venezia, 18 dicembre 2025. Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati: dott. Barbara Bortot Presidente dott. Gaetano Campo Giudice dott. Paolo Talamo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
[definitiva] Nelle cause riunite pendenti in grado di appello con ricorso depositato in data 27/04/2021 tra
- C.F. Pt_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Guarino, elettivamente domiciliato nel proprio ufficio di Avvocatura Distrettuale di Venezia – Dorsoduro n. 3519/I – 30132 Venezia Parte appellante in 284/2021 e (P. IVA ) e (C.F. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
) C.F._1
a Grigoli del Foro d i Verona con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Via Leon e Pancaldo n. 68 Parte appellante in 286/2021 e CP_3 rappresentato in giudizio dagli avvocati Daniela Chiavegato e Cosimo Giordano e con elezione di domicilio presso questi ultimi in 30135 Venezia, S. Croce 712 Parte appellata e
Controparte_4
Parte appellata-contumace
*
pagina 1 di 9 oggetto: appello avverso la sentenza n. 337/2020 del Tribunale di Verona. in punto: opposizione ad avviso di addebito.
* CONCLUSIONI
In RG nr. 284/2021:
Per parte appellante In parziale riforma della sentenza impugnata: a) accertarsi e dichiararsi che Pt_1 parte opponente, odierna a , è tenuta a versare all' tutte le somme richieste con l'avviso di addebito Pt_1 opposto e con i verbali di accertamento impugnati, condannandosi parte opponente al pagamento in favore dell' degli importi complessivi a titolo di contributi e somme aggiuntive indicati nell'avviso di addebito Pt_1 opposto e nei tre verbali di accertamento in contestazione o di quelli che saranno accertati come dovuti in corso di causa, oltre le somme aggiuntive di legge sino al saldo;
b) spese, diritti ed onorari di causa rifusi.
Per parte appellata e : In via preliminare: Riunirsi, ex CP_1 Controparte_2 art.335 cpc, in un solo ugn te da e (causa con Pt_1 CP_5
RG.n.284/2021) e da e (causa con RG.n.286/2021) avverso la stessa sentenza CP_1 Controparte_2 n.337/2020 del 27/1 de erona in funzione di Giudice del Lavoro, entrambe chiamate all'udienza di discussione del 21 luglio 2022, ore 9,30. Nel merito: Rigettarsi l'appello proposto dall' e nella causa con RG.n.284/2021 e per l'effetto confermarsi la sentenza n.337/2020 del Pt_1 CP_5
27/10/2020 del Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro nei capi oggetto di detta impugnazione. In via istruttoria subordinata. Senza inversione dell'onere della prova che grava sull dato Pt_1 atto del fatto che lo stesso non ha, in appello, formulato istanza istruttoria alcuna, con ogni relativa e conseguente definitiva decadenza, si reiterano le istanze istruttorie testimoniali già formulate in primo grado con riferimento ai capi oggetto dell'appello – RG.n.284/2021, integramente ammesse dal Giudice di primo Pt_1 grado con l'ordinanza istruttoria res dienza del 04/07/2017, insistendo, ove ritenuto necessaria la prosecuzione dell'istruttoria, per il loro integrale espletamento: - a confutazione dell'asserita esistenza di lavoratori asseritamente non registrati sul LUL in relazione al punto D.1 a pag. 8 Primo Verbale del 22/12/2015 doc. n. 2) si richiamano e reiterano i capitoli di prova da 1) a 7) formulati a pag.75 del ricorso di primo grado;
- a confutazione dell'asserita esistenza di lavoratori asseritamente non registrati sul LUL in relazione al punto E.1 a pag. 8 del Terzo Verbale del 15/04/2016 doc. n. 9 limitatamente a
[...]
e si richiamano e reiterano i capitoli di prova da 9) a 12 Controparte_6 Parte_2 pag.75-76 del ricorso di primo grado;
- a confutazione delle contestazioni in tema di indennità di trasferta [pag. 7 e punto D.7 pag. 10-12 del Primo Verbale del 22/12/2015 (doc. n. 2) - pag. 6 e punto D.4 a pag.
8-9 del Secondo Verbale del 28/01/2016 (doc. n. 6) Pag 8 e punto E.10 a pag. 34-39 del Terzo Verbale del 15/04/2016 (doc. n. 9)] si richiamano e reiterano i capitoli di prova da 84) a 264) formulati a pag.89-230 del ricorso di primo grado;
- a confutazione delle contestazioni sulla registrazione di giornate di assenza ingiustificata o di sanzione disciplinare di cui al punto E.14 a pag.45 del a pag. 45 del Terzo Verbale del 15/04/2016 (doc. n. 9), si richiama e reitera il capitolo di prova n.279) formulato a pag.246 del ricorso di primo grado. Si reitera e richiama l'elenco testi di cui a pag.248-249 del ricorso in primo grado. Si reitera altresì, in via subordinata, l'istanza di consulenza tecnico – contabile al fine della verifica, sulla base dei documenti prodotti e di tutte le scritture contabili della ricorrente, dell'effettivo svolgimento delle trasferte di cui alle indennità inserite nei LUL dei lavoratori coinvolti nell'accertamento formulata a pag.249-250 del ricorso di primo grado. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso di difensore, oltre accessori di legge, compreso il rimborso forfettario del 15 %, per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi, quanto alla presente causa, tenendo conto degli “sleali” tempi di notifica del ricorso in appello indicati a pag.1-2.
pagina 2 di 9 Per parte appellata : Confermarsi integralmente la pronuncia n. 337 del 2020 di primo grado CP_3 qui impugnata del Tribunale di Verona con riferimento alla parte di pronuncia afferente la posizione processuale dell' e quindi il suo difetto di legittimazione passiva. - In via subordinata, qualora l'ente sia CP_3 ritenuto legittimato passivamente, si chiede l'accoglimento dell'appello dell e la riforma parziale della Pt_1 sentenza nei limiti e con le motivazioni espresse dalla difesa dell' nel o atto di appello. - Spese ed Pt_1 onorari di lite del grado compensati.
* In RG nr. 286/2021
Per parte appellante e : in parziale riforma della sentenza CP_1 Controparte_2 del Tribunale di Verona - Sez. Lavoro n.337/2020 depositata il 27.10.2020, non notificata, emessa nella causa con RG. n.2274/2016 (doc.I), accogliersi integralmente l'opposizione all'avviso di addebito Sede Pt_1 di Verona n.422 2016 00021531 14 000 (doc. n.1), dall' - Sede di Verona, emesso a seguito di Pt_1
“Verbale Ispettivo Prot. 9000.22/12/2015.03071 22/12/2015”, nonché il ricorso in Pt_1 accertamento negativo proposto, anche contro l' , avverso detto verbale nonché avverso il verbale unico di CP_3 accertamento e notificazione n. 000624255/ el 28/01/2016 - PROT. INF. D.P.R. 445/2000 9000.28/01/2016/0024721 ed il verbale unico di accertamento e notificazione della sede di Pt_1 Pt_1
n. del 15/04/2016, e, quindi, In via preliminare di rito: In accogli del P.IVA_3 moptivo di appello sub XII, dichiararsi inammissibile per violazione dell'art.418 c.p. la domanda riconvenzionale subordinata proposta dall' e diretta alla riquantifucazione della pretesa di cui all'avvido Pt_1 di addebito n. 422 2016 00021531 14 000, notificato il 13/09/2016 (doc. n. 1), nonché la domanda riconvenzionale subordinata di accertamento e dichiarazione di debenza di contributi e sanzioni in misura diversa da quella indicata nei verbali del 28/01/2016 e del 14/04/2016. In via preliminare di merito: Dichiararsi nullo, annullarsi o comunque revocarsi l'opposto avviso di addebito dell' – Sede di Verona Pt_1
n.422 2016 14 000, notificato il 13/09/2016, dichiarando non dovute le somme richieste e P.IVA_4 destituite di f e pretese creditorie azionate, quanto meno per l'illegittimità dell'accertamento da cui scaturisce l'avviso opposto, per la genericità delle pretese creditorie fatte valere dall e dall e per i Pt_1 CP_3 palesi errori denunciati contenuti nella quantificazione degli importi richiesti merito iararsi infondate ed illegittime le pretese creditorie fatte valere dall - Sede di Verona con l'avviso di addebito Pt_1
– Sede di Verona n. 42220160002123590000, to il 27/08/2016, ed annullarsi lo stesso, Pt_1 dichiarando come non dovute le somme dallo stesso portate, previo accertamento, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla nel CP_1 Verbale ispettivo di accertamento Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000622336/DDL del 22/12/2015” - Prot. 9000.22/12/2015.0307115, e relativi allegati, notificato il 15/01/2016 Pt_1
(c.d. e della legittimità degli originari rapporti di lavoro disconosciuti e contestati in detto CP_7 Verb si infondata ed illegittima qualsivoglia pretese creditoria dell Sede di Verona CP_3 scaturente dal Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000622336/DDL del 22/12/2015 - Prot. 9000.22/12/2015.0307115, e relativi allegati, notificato il 15/01/2016 (c.d. , Pt_1 CP_7 annullandosi lo stesso e dichiarare non dovute le somme portate dallo stesso, previo accertamento, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla in detto Verbale ispettivo e della legittimità degli originari rapporti di lavoro disconosciuti e CP_1 tto Verbale. - Dichiararsi infondata ed illegittima qualsivoglia pretese creditoria dell Sede Pt_1 di Verona scaturente dal Verbale unico di accertamento e notificazione Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000624255/DDL del 28/01/2016 - PROT. INF. D.P.R. 445/2000 9000.28/01/2016/0024721 notificato il 04/02/2016 (c.d. Secondo , annullandosi lo Pt_1 CP_7
dichiarare non dovute le somme portate dallo stesso, previo accertamento, sen possa comportare pagina 3 di 9 inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla in detto CP_1
Verbale ispettivo e della legittimità degli originari rapporti di lavoro disconosciuti e contestati in detto Verbale, con esclusione delle contestazioni di cui al punto D.
1. Inquadramento Aziendale (pag.
6-7 del Secondo Verbale) e di cui al punto D.
6. Registrazioni CIGO (pag. 11-12) in relazione alle quali la società ricorrente già ha aderito. - Dichiararsi infondata ed illegittima qualsivoglia pretese creditoria dell' Sede di CP_3
Verona scaturente dal Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000624255/DDL del 28/01/2016
- PROT. INF. D.P.R. 445/2000 9000.28/01/2016/0024721 notificato il 04/02/2016 (c.d. Pt_1
Secondo Verbale), annullandosi lo stesso e dichiarare non dovute le somme portate dallo stesso, previo accertamento, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla n detto Verbale ispettivo e della legittimità degli originari rapporti di lavoro CP_1 disconosciuti e con o Verbale, con esclusione delle contestazioni di cui al punto “D.
1. Inquadramento Aziendale” (pag.
6-7 del Secondo Verbale) e di cui al punto “D.
6. Registrazioni CIGO” (pag. 11-12), cui la società ricorrente già ha aderito. - Dichiararsi infondata ed illegittima qualsivoglia pretese creditoria dell' Sede di Verona scaturente dal verbale unico di accertamento e notificazione della sede Pt_1 di Ve del 15/04/2016 notificato il 20/04/2016 (c.d. Terzo Verbale), Pt_1 P.IVA_3 annullandosi lo stesso e dichiarare non dovute le somme portate dallo stesso, previo accertamento, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla in detto Verbale ispettivo e della legittimità degli originari rapporti di lavoro disconosciuti e CP_1 tto Verbale, con esclusione delle contestazioni di cui al punto D.
1. Inquadramento Aziendale (pag.
6-7 del Secondo Verbale) e di cui al punto “D.1 Registrazione giornate di formazione apprendisti” (pag. 9-11); e di cui al punto “E.16 Somme erogate a seguito conciliazione e non sottoposte a contribuzione” (pag. 45), cui la società ricorrente già ha aderito. - Dichiararsi infondata ed illegittima qualsivoglia pretese creditoria dell' Sede di Verona scaturente dal verbale unico di accertamento e notificazione della sede di CP_3 Pt_1
Verona n. del 15/04/2016 notificato il 20/04/2016 (c.d. Terzo Verbale), P.IVA_3 annullando re non dovute le somme portate dallo stesso, previo accertamento, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio, dell'inesistenza delle inadempienze tutte contestate alla in detto Verbale ispettivo e della legittimità degli originari rapporti di lavoro disconosciuti e CP_1 contestati in detto Verbale, con esclusione delle contestazioni di cui al punto D.
1. Inquadramento Aziendale (pag.
6-7 del Secondo Verbale) e di cui al punto “D.1 Registrazione giornate di formazione apprendisti” (pag. 9-11); e di cui al punto “E.16 Somme erogate a seguito conciliazione e non sottoposte a contribuzione” (pag. 45), cui la società ricorrente già ha aderito. In via subordinata: - Annullarsi l'avviso di addebito – Sede Pt_1 di Verona n. 422 2016 14 000, notificato il 13/09/2016, e rideterminarsi (se ritenuto anche P.IVA_4 per compensazione) il pres contributivo (e relative sanzioni, interessi e oneri di riscossione) scaturente dal Verbale di accertamento Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000622336/DDL del 22/12/2015” - Prot. 9000.22/12/2015.0307115, e relativi allegati, notificato il 15/01/2016 Pt_1
(c.d. conteggiando e detraendo i contributi già versati dalla per i lavoratori CP_7 CP_1 coinv ento, di cui l' chiede, indebitamente, la ripetizione d à effettuato, con Pt_1 anche compensazione degli eventuali crediti contributivi a favore della scaturenti dall'eventuale CP_1 riconoscimento del carattere fittizio di rapporti subordinati per cui la ato i relativi contributi. - CP_1
Rideterminarsi (anche per effetto di compensazione legale) il presunto credito contributivo ed assistenziale (e relative sanzioni, interessi e oneri di riscossione) scaturente dal Verbale di accertamento Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000624255/DDL del 28/01/2016 - PROT. INF. D.P.R. 445/2000 9000.28/01/2016/0024721 notificato il 04/02/2016 (c.d. Secondo Verbale) conteggiando e Pt_1 detraendo i contributi già versati dalla er i lavoratori coinvolti nell'accertamento, di cui l CP_1 Pt_1 chiede, indebitamente, la ripetizione del effettuato, con anche compensazione degli eventuali contributivi a favore della scaturenti dall'eventuale riconoscimento del carattere fittizio di CP_1
pagina 4 di 9 rapporti subordinati per cui la ha versato i relativi contributi. - Rideterminarsi (anche per effetto di
CP_1 compensazione legale) il presunto credito contributivo ed assistenziale (e relative sanzioni, interessi e oneri di riscossione) scaturente dal Verbale di accertamento verbale unico di accertamento e notificazione della sede di Verona n.000636313/DDL del 15/04/2016 notificato il 20/04/2016 (c.d. Terzo Verbale) Pt_1 iando e detraendo i contributi già versati dalla per i lavoratori coinvolti nell'accertamento,
CP_1 di cui l' chiede, indebitamente, la ripetizione del pagamento già effettuato, con anche compensazione degli Pt_1 eventua i contributivi a favore della scaturenti dall'eventuale riconoscimento del carattere
CP_1 fittizio di rapporti subordinati per cui la ha versato i relativi contributi. In via istruttoria: […] In
CP_1 ogni caso: Con vittoria di spese e compenso di ltre accessori di legge, compreso il rimborso forfettario del 15 %, per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata a) in via preliminare, disporsi la riunione del presente giudizio a quello Pt_1 promosso dall' rec .G. 284/2021, avente ad oggetto la riforma della medesima sentenza qui Pt_1 impugnata;
b) rigettarsi il ricorso in appello ex adverso proposto, in quanto infondato e non provato;
c) spese, diritti ed onorari di causa rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata : - Respingersi l'appello della società e per l'effetto confermarsi CP_3 CP_1 integralmente la pronunc del 2020 di primo grado qui imp ribunale di Verona con riferimento alla parte di pronuncia afferente la posizione processuale dell . - In via subordinata, qualora CP_3 l'ente sia ritenuto legittimato passivamente, si chiede la conferma della a per la parte in cui è Pt_1 rimasto vittorioso. Con riforma della stessa nei limiti e con le motivazioni espresse dalla difesa dell - Pt_1 Spese ed onorari di lite del grado compensati.
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Motivi della decisione
1. Quanto alla descrizione dei fatti oggetto di giudizio ed in merito a quanto verificatosi nei precedenti gradi e fasi processuali si rimanda alla sentenza non definitiva n. 70/2025, pronunciata da questa Corte, con dispositivo letto in data 6/2/2025 e motivazione depositata il 30/4/2025.
2. All'atto del deposito della pronuncia non definitiva a mezzo della quale la Corte d'Appello di Venezia ha dato alle parti indicazione circa le voci da prendere in considerazione al fine della determinazione del credito azionato/richiesto da il Collegio, con ordinanza pronunciata per consentire la prosecuzione del Pt_1 giudizio, ha invitato le parti ad elaborare conteggio congiunto che tenesse conto di quanto statuito in sentenza.
L'indicazione del Collegio è stata, in buona sostanza, di prendere in considerazione le sole seguenti contestazioni risultanti dai vari verbali di contestazione elaborati da Pt_1
pagina 5 di 9 - punti D.2., D.3., D.7., D.8., D.9., D.10 di cui al primo verbale del 22.12.2015 [nei limiti della prescrizione così come indicata in sentenza di primo grado],
- punti D.1., D.4., D.5., D.
6.a),b),c),d) del secondo verbale del 28.1.2016 [nei limiti della prescrizione così come indicata in sentenza di primo grado],
- punti D.1., D.2., D.3., D.4., E.
1. limitatamente ai lavoratori Ferrari,
e , E.2., E.3., E.
4. limitatamente al dipendente Per_1 Per_2 CP_8
E.5., E.6., E.7., E.12., E.13., E.15. di cui al terzo verbale del 15.4.2016 [nei limiti della prescrizione così come indicata in sentenza di primo grado],
3. ha depositato proprio conteggio con nota del 19/6/2025. Conteggio poi Pt_1 esplicitato nel corso della finale udienza di discussione in data 19/12/2025.
4. A tali conteggi e hanno esplicitamente aderito. CP_1 Controparte_2
5. Ritiene pertanto il Collegio, pur prendendo atto della riserva di impugnazione della sentenza non definitiva pronunciata prospettata dalla sola potersi Pt_1 assumere a fondamento della decisione che viene oggi adottata, il conteggio dimesso da dovendosi qui in ogni caso immediatamente rilevare come Pt_1
abbia chiarito non essere e tenuti a CP_3 CP_1 Controparte_2 corrispondere alcunché invero avendo il Tribunale di Verona, con sentenza n. 353/2022, non appellata, affermato la prescrizione di ogni credito correlato alle contestazioni oggetto del presente giudizio.
Ne discende che ogni domanda proposta in danno di deve qui essere CP_3 dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, tanto originario (per le ragioni già indicate dal Tribunale di Verona) quanto sopravvenuto, in ragione dell'avvenuto accertamento della comunque intervenuta prescrizione di ogni eventuale ed ipotetico credito di legato alle vicende per cui è oggi causa. CP_3
6. Quanto alla somma di spettanza di di cui al dispositivo, deve essere Pt_1 ribadito come su di essa le parti abbiano trovato un accordo (meramente contabile) e quindi:
- con riferimento alle contestazioni di cui al primo verbale del 22.12.2015, il credito di è pari ad € 102.669,82; Pt_1
pagina 6 di 9 - con riferimento alle contestazioni di cui al secondo verbale del 28.1.2016, il credito di è pari ad € 18.594,22; Pt_1
- con riferimento alle contestazioni di cui al terzo verbale del 15.4.2016, il credito di è pari ad € 222.566,57. Pt_1
7. Deve essere accolto il 12° motivo di impugnazione proposto da e CP_1
. Controparte_2
Ed infatti con tale motivo di gravame e CP_1 Controparte_2 avevano sollevato contestazioni in merito al fatto che non avesse proposto Pt_1 domanda riconvenzionale di condanna (al pagamento) costituendosi in un giudizio di primo grado nel quale e avevano CP_1 Controparte_2 avanzato domanda di mero accertamento negativo.
Questa la sintesi, fatta nella parte in fatto della sentenza non definitiva, del motivo di appello: <
4.12. Con il dodicesimo motivo e CP_1 CP_2
lamentano omessa pronuncia per non avere il giudice di prime cure affermato
[...]
l'inammissibilità della domanda svolta da con la quale, non limitandosi a domandare il Pt_1 rigetto delle pretese di parte ricorrente, aveva chiesto la condanna al pagamento delle somme risultanti dai verbali di contestazione. Secondo parte appellante, quindi, <<le domande dell' di condanna o accertamento relativamente a “contributi e somme aggiuntive … così pt_1 come saranno dovuti all'esito del presente giudizio” sono inammissibili in quanto trattandosi domanda riconvenzionali>> avrebbero dovuto <<sottostare alla disciplina di cui all'art.418 cpc>>.
Parte appellante ne ha infatti affermato la natura riconvenzionale senza tuttavia il rispetto da parte di della connessa procedura di proposizione di una simile domanda>>. Pt_1
Utile è poi qui rammentare quanto affermato dal Collegio giudicante nella sentenza non definitiva: <23. Con riferimento al dodicesimo motivo di impugnazione di sempre nell'ottica di favorire la conciliazione della lite tra le parti Parte_3 all'esito della determinazione del credito riserva il Collegio la decisione alla pronuncia Pt_1 definitiva ad ogni modo sin da ora evidenziando come solo un verbale (il primo) sia stato seguito da un avviso di addebito (il che potrebbe indurre a svolgere considerazioni non dissimili da quelle che normalmente vengono fatte in ipotesi di opposizione avverso decreto ingiuntivo) mentre, con riferimento alle contestazioni di cui agli altri due verbali di contestazione non è stato emesso pagina 7 di 9 avviso di addebito alcuno e la domanda proposta da era ed è quindi di mero CP_1 accertamento negativo>>.
Ora, reputa la Corte, che con riferimento all'opposizione ad avviso di addebito qui proposta - avviso di addebito che pacificamente attiene al solo primo verbale di contestazione del 22/12/2015 – ben possa essere svolto ragionamento identico a quello che la giurisprudenza, anche di legittimità, costantemente effettuata con riferimento alle difese assunte dalla parte opposta nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo nei quali, nella richiesta di rigetto dell'opposizione è implicitamente formulata richiesta di condanna, eventualmente anche per somma inferiore rispetto a quella portata dal decreto, senza necessità che questa sia proposta nelle forme della domanda riconvenzionale (cfr. cass. civ. 14486/2019).
Analogo ragionamento, in ragione della non esecutività, neppure potenziale, dell'invito a pagare contenuto nel verbale di accertamento, non può chiaramente essere esteso alla pretesa creditoria dell' che non sia stata trasfusa in un Pt_1 avviso di addebito. Il riferimento è quindi, nel caso in esame, alle somme, per come in codesta sede ridotte, portare dai verbali ispettivi nn. 2 e 3. Per queste avrebbe in effetti dovuto proporre domanda riconvenzionale. Per tali Pt_1 somme dovrà dotarsi, evidentemente alla luce dell'accertamento contenuto Pt_1 nella presente sentenza, di un titolo esecutivo.
Il motivo di appello è pertanto parzialmente accoglibile con riferimento alle somme correlate alle pretese di cui al secondo e terzo verbale di accertamento qui in trattazione.
8. Quanto, infine, alle spese di giudizio, non sviluppato da alcuna delle parti specifico motivo di appello in ordine alla liquidazione dei costi di giudizio di primo grado, reputa il Collegio potersi confermare, nell'ambito di una unitaria liquidazione dei costi di giudizio, le statuizioni di primo grado e, con ciò, la compensazione delle spese di lite, tenuto in ogni caso conto del fatto che nel presente grado di giudizio hanno trovato accoglimento sia una porzione delle domande formulate dall' sia una parte delle pretese elaborate da Pt_1 CP_1
e .
[...] Controparte_2
pagina 8 di 9 Stante la limitatissima attività svolta da , in assenza di un reale interesse a CP_3 contraddire, le spese di giudizio possono essere compensate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 284/2021 e n. 286/2021, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accerta e dichiara, in coerenza con quanto stabilito dalla sentenza non definitiva n. 70/2025 resa tra le parti, che la somma di spettanza di Pt_1
- con riferimento alle contestazioni di cui al primo verbale del 22.12.2015, è pari ad € 102.669,82 e, per l'effetto, condanna e CP_1 CP_2
al pagamento della stessa in favore di con aggravio di
[...] Pt_1
interessi dal dovuto al saldo;
- con riferimento alle contestazioni di cui al secondo verbale del 28.1.2016, è pari ad € 18.594,22 con aggravio di interessi dal dovuto al saldo;
- con riferimento alle contestazioni di cui al terzo verbale del 15.4.2016, è pari ad € 222.566,57 con aggravio di interessi dal dovuto al saldo;
- accerta e dichiara il difetto di interesse ad agire da parte di e di CP_1
in danno di;
Controparte_2 CP_3
- Integralmente compensa tra le parti tutte i costi del presente grado di giudizio.
Venezia, 18 dicembre 2025. Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
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