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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G 2022/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 2022/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA Parte_1 C.F._1
PASQUALE, elettivamente domiciliato in in Crotone alla via Cutro n. 36 presso il difensore avv. VENTURA PASQUALE
RICORRENTE contro
con sede in Roma, Via Controparte_1
Ciro il Grande n. 21, ( C.F. ), in persona del Presidente in carica pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mariagrazia Carnovale ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Inps di Crotone, Via G. Deledda n. 1,
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 9.9.2022 proponeva opposizione all'avviso di addebito n. Parte_1
433 2022 00003429 82 000- notificato a mezzo pec in data 01.08.2022 – per il pagamento della somma di € 39.329,47 a titolo di omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti per il periodo dal 10.2018 al 12.2020. Eccepiva, in particolare, la nullità dell'avviso di addebito opposto per violazione del dell'art. 30, co. 2 DL 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010) poiché in tale atto non era indicato a quale accertamento ispettivo facesse riferimento la richiesta di CP_ pagamento, mai ricevuto dalla ricorrente, peraltro avendo l respinto l'istanza di accesso agli atti relativa agli atti prodromici. Deduceva di aver appreso, successivamente alla notifica dell'avviso di CP_ addebito opposto, che questo derivava dai verbali ispettivi notificati in data 26.2.2016 con cui l aveva disconosciuto i rapporti di lavoro di natura subordinata tra la Controparte_2
(avente come socia accomandataria e socia accomandante SI SE, divenuta Parte_1
Florida s.r.l. a partire dal luglio 2018) ed i sig.ri SI SE, ed Controparte_3 P_
, iscrivendo d'ufficio detti lavoratori (a decorrere dal 07.02.2013 per la prima e per il secondo
[...]
e dal 10.07.2015 per la terza) alla gestione commercianti in qualità di f amiliari coadiutori di Pt_1 sostenendo, quindi, l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto perché fondato su un verbale
[...] ispettivo notificato in data antecedente e per difetto di titolarità passiva della ricorrente trattandosi, laddove provati, di fatti anteriori alla trasformazione societaria in Srl avvenuta nel luglio 2018 con pagina 1 di 5 conseguente impossibilità di rispondere dei debiti facenti capo alla società di persone. Contestava poi la permanenza dei presupposti per l'iscrizione dei figli della ricorrente alla gestione commercianti atteso che nessuno di loro era proprietario della Florida s.r.l., né partecipava agli utili né sopportava il rischio di impresa, prestando invece attività lavorativa di natura subordinata, con orario di lavoro fisso, venendo retribuiti a cadenza fissa, vestendo abbigliamento recante il marchio aziendale ed essendo sottoposti al potere direttivo e disciplinare della madre che programmava i turni, concedeva le ferie e i permessi e tutti i lavoratori, compresi i figli, non rivestendo nessuno dei figli la qualità di socio nella nuova compagine sociale della Florida s.r.l. e non convivendo con lei. Concludeva, quindi, chiedendo:
“Che il Tribunale di Crotone, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, fissata udienza per la comparizione delle parti, voglia, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, con sentenza definitiva:- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, l'inammissibilità e/o la nullità dell'Avviso di Addebito Esecutivo n. 433 2022 00003429 82 000- notificato a mezzo pec in data 01.08.2022con richiesta di pagamento della somma di € 39.329,47, perché carente degli elementi essenziali e utili al raggiungimento dello scopo e comunque in violazione dei principi generali di formazione dell'atto giudiziario in tema di lavoro e previdenza siccome prestabilito ex art. 414 cpc e ss. - nel merito e per le motivazioni tutte esposte, accertare e dichiarare la nullità e/o l'infondatezza dell'Avviso di Addebito Esecutivo n. 433 2022 00003429 82 000 - notificato a mezzo pec in data 01.08.2022 con richiesta di pagamento della somma di € 39.329,47 a carico della sig.ra Pt_1
e conseguente annullare il detto provvedimento impugnato per le ragioni sopra esposte.-
[...] Condannare l –alla rifusione delle spese di lite con provvedimento di distrazione ex art. 93 cpc”. CP_1
CP_ Si costituiva tempestivamente l ripercorrendo le risultanze dell'accertamento ispettivo ed eccependo la tardività dell'eccezione di natura formale relativa alla carenza di motivazione, essendo stata proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. atteso che l'avviso di addebito era stato notificato in data 1.8.2022, in ogni caso dovendo comunque il giudice pronunciarsi sul merito della pretesa contributiva, sostenendo in ogni caso la completezza formale del titolo esecutivo opposto contenente l'indicazione dell'ente impositore, del periodo di riferimento, della tipologia di contribuzione richiesta e del regime sanzionatorio applicato. Sosteneva poi la fondatezza dell'obbligazione contributiva derivante dai verbali di accertamento del 26.2.2016 per l'obbligo della ricorrente di versamento dei contributi relativi al periodo ottobre 2018/dicembre 2020, in relazione a sé e ai suoi figli, in quanto iscritti nella gestione dei lavoratori autonomi sulla scorta del verbale di accertamento del 26.2.2016 la cui legittimità è stata dichiarata con sentenza del Tribunale di Crotone n. 20 del 14.1.22 ed essendo rimasta immutata la situazione rispetto al periodo precedente, a tal f ine essendo irrilevante il mancato svolgimento di attività gestoria da parte dei figli della ricorrente, non essendo tale requisito richiesto per i familiari coadiutori dall'art. 1 lett. b) comma 203 della l. 23.121996 n. 662, come pure il mancato possesso di licenze o autorizzazioni e dell'iscrizione in albi, registri o ruoli, che è prescritto solo per il titolare dell'impresa, non per i collaboratori ed essendo irrilevante ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti dei familiari coadiutori che i figli della ricorrente non abbiano rivestito la qualità di soci della SRL e che non siano stati con lei conviventi.
La causa, istruita oralmente ed acquisita l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Crotone n. 20 del 14.1.22, invitate le parti a dedurre in merito alla sua eventuale efficacia espansiva nel presente giudizio, lette le note di trattazione scritta delle parti, è così decisa.
Preliminarmente è tardivo il motivo di opposizione riguardante la completezza della motivazione dell'avviso di addebito opposto, notificato in data 1.8.2022, e la violazione del 2° comma dell'art. 30 DL 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010) per mancata indicazione della derivazione da accertamento ispettivo, perché iscritta in data 9.9.2022, dunque oltre il termine pagina 2 di 5 perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. Invero, deve ritenersi superata la giurisprudenza citata da parte ricorrente, atteso che secondo più recente giurisprudenza di legittimità: “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015, conf., fra le tante, Cass. 31457/2021, Cass. 14271/2022).
Ciò posto, il ricorso è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei seguenti limiti.
Anzitutto è coperta da giudicato la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti di SI SE, ed , in qualità di familiari Controparte_3 Controparte_5 coadiutori di per il periodo dal 2/2013 al 12/2018 in quanto oggetto del giudizio Parte_1 CP_ concluso con sentenza del Tribunale di Crotone n. 20 del 2022 (all. e certificazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 725 del 20.6.2024, ( rilasciata in data
31.1.2025) che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 20 CP_ del 14.1.2022 depositata dall in data 5.2.2025).
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, è irrilevante la trasformazione della in Florida s.r.l. ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, trattandosi peraltro CP_2 CP_ di circostanza verificatasi il 10 luglio 2018 (cfr. visura Florida s.r.l. all. e, pertanto, anteriore alla pronuncia resa sull'an dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti nel giudizio iscritto al n. 1193/2019 R.g., e, dunque, in esso deducibile.
Del resto, come è noto, in tema di contributi previdenziali, l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato estende i propri effetti ai periodi contributivi cronologicamente successivi, in riferimento ai quali può ritenersi, salva prova contraria, la persistenza della medesima condizione.
(Fattispecie relativa all'accertamento giudiziale dell'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti Cass. 27009/2018 e Cass. n. 17635 del 2016). Invero, la giurisprudenza di legittimità, ( vd. Cass. n. 17635 del 2016), ha chiarito che il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato esterno può operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi contributivi, assumono carattere tendenzialmente permanente (in riferimento a tali elementi, cfr., in materia tributaria, Sez. Un., 16 giugno 2006, n.13916; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass. 22 aprile 2009, n. 9512). Sempre in materia tributaria, è stato precisato che la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorché siano coinvolti tratti storici comuni (ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass. 9 ottobre 2013, n. 22941). In altre parole, secondo la giurisprudenza: “occorre dare applicazione al principio espresso dalle Sezioni Unite di pagina 3 di 5 questa Corte, con riferimento alla materia tributaria, secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr,
Cass., SU, n. 13916/2006, nonché le numerose successive conformi); nell'ambito della cause previdenziali, il principio si è applicato chiarendo che in materia contributiva la indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo, rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo, e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi, assumono carattere tendenzialmente permanente (cfr, Cass., n. 16150/2007, nonchè, ex plurimis, Cass., nn. 10623/2009; 18381/2009;8650/2010)” (Cass. Ordinanza n. 37561 del 2021).
Nel caso di specie, posta la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti per il periodo dal 2/2013 al 12/2018 accertata con efficacia di giudicato, a fronte CP_ dell'allegazione dell relativa alla circostanza che “la situazione non risulta mutata nel periodo ottobre 2018/dicembre 2020” rispetto a quanto descritto nel verbale di accertamento ispettivo e, come sopra detto, oggetto del giudizio concluso con sentenza n. 20/2022, la parte opponente ha genericamente dedotto il venir meno dell'abitualità e prevalenza idonee a determinare la sussistenza della pretesa contributiva, in particolare deducendo soltanto che SE SI è stata assunta alle dipendenze della Florida srl dal 11.01.2019, mentre per i due anni precedenti all'assunzione sarebbe rimasta senza lavoro, limitandosi ed accudire il figlio nato nell'agosto 2016, il che si ritiene irrilevante trattandosi, da un lato, di circostanza antecedente al periodo di cui è causa, deducibile quindi nel giudizio concluso con sentenza passata in giudicato e dall'altro, nella misura in cui sostiene l'assunzione con contratto di lavoro subordinato, che nulla dice in merito al verificarsi di un effettivo mutamento nelle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti. Non può quindi essere nuovamente oggetto di accertamento lo svolgimento del rapporto di lavoro di SE SI nel periodo ottobre 2018 – gennaio 2019, in quanto coperto da giudicato.
Lo stesso deve dirsi con riferimento a , che secondo l'opponente avrebbe prestato la Controparte_5 propria attività lavorativa alle dipendenze della ricorrente in modo continuativo per il periodo dal
10.06.2017, prima in qualità di apprendista cassiere e da maggio 2019 in qualità di cassiere qualificato, secondo quanto dedotto, quindi, in assenza di mutamenti successivi al periodo oggetto di accertamento passato in giudicato.
Infine, quanto a , considerato che, per circostanza pacifica fra le parti, per il periodo Controparte_3 dal 29.12.2018 al 28.02.2019, lo stesso ha prestato attività lavorativa a tempo pieno per un altro datore di lavoro, per tale periodo manca la prova della prevalenza, necessaria per l'iscrizione d'ufficio alla CP_ gestione commercianti, il cui onere era in capo all
Valga la pena osservare, infine, che a fronte dell'accertamento, avvenuto con efficacia di giudicato della “partecipazione personale (da parte dei familiari coadiutori) al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza” in mancanza degli elementi tipici della subordinazione (fatta eccezione che per , considerato il loro valore indiziario, non si ritengono rilevanti le circostanze Controparte_3
pagina 4 di 5 nuove dedotte in ricorso, quali, in particolare, il mutamento di residenza, ovvero il mutamento degli assetti societari -già deducibile nel giudizio precedentemente instaurato-, come pure l'erogazione di un compenso fisso, che costituisce soltanto uno degli indici presuntivi della subordinazione accertati nella sentenza del Tribunale di Crotone sopra citata, essendosi limitata la parte ricorrente, per il resto, a contestare nell'atto introduttivo le risultanze del verbale ispettivo in relazione al diverso periodo di cui
è causa.
A fronte di tali elementi, dunque, si ritiene irrilevante la prova orale articolata da parte ricorrente (ed in parte ammessa) in quanto, nonostante i riferimenti temporali contenuti nei capitoli di prova, questa è volta ad accertare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei soggetti coinvolti nel periodo di cui è causa senza allegazione di mutamenti rispetto al periodo antecedente, oggetto dell'accertamento ispettivo oltre a quelli sopra descritti che, al contrario, si ritengono irrilevanti.
In definitiva, il ricorso dev'essere accolto nei limiti dei contributi dovuti per la posizione di CP_3
, respinte le diverse questioni non espressamente trattate.
[...]
Si compensano le spese di lite per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: CP_ Annulla l'avviso di addebito opposto e condanna la ricorrente al pagamento, a favore dell dei contributi dovuti alla gestione commercianti per il periodo da ottobre 2018 a dicembre 2020, in relazione a sé e ai suoi figli ad eccezione di , oltre accessori di legge, sulla scorta del Controparte_3 CP_ verbale di accertamento del 26.2.2016.prot. 2203 26.2.2016.0024478;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 2022/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA Parte_1 C.F._1
PASQUALE, elettivamente domiciliato in in Crotone alla via Cutro n. 36 presso il difensore avv. VENTURA PASQUALE
RICORRENTE contro
con sede in Roma, Via Controparte_1
Ciro il Grande n. 21, ( C.F. ), in persona del Presidente in carica pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mariagrazia Carnovale ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Inps di Crotone, Via G. Deledda n. 1,
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 9.9.2022 proponeva opposizione all'avviso di addebito n. Parte_1
433 2022 00003429 82 000- notificato a mezzo pec in data 01.08.2022 – per il pagamento della somma di € 39.329,47 a titolo di omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti per il periodo dal 10.2018 al 12.2020. Eccepiva, in particolare, la nullità dell'avviso di addebito opposto per violazione del dell'art. 30, co. 2 DL 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010) poiché in tale atto non era indicato a quale accertamento ispettivo facesse riferimento la richiesta di CP_ pagamento, mai ricevuto dalla ricorrente, peraltro avendo l respinto l'istanza di accesso agli atti relativa agli atti prodromici. Deduceva di aver appreso, successivamente alla notifica dell'avviso di CP_ addebito opposto, che questo derivava dai verbali ispettivi notificati in data 26.2.2016 con cui l aveva disconosciuto i rapporti di lavoro di natura subordinata tra la Controparte_2
(avente come socia accomandataria e socia accomandante SI SE, divenuta Parte_1
Florida s.r.l. a partire dal luglio 2018) ed i sig.ri SI SE, ed Controparte_3 P_
, iscrivendo d'ufficio detti lavoratori (a decorrere dal 07.02.2013 per la prima e per il secondo
[...]
e dal 10.07.2015 per la terza) alla gestione commercianti in qualità di f amiliari coadiutori di Pt_1 sostenendo, quindi, l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto perché fondato su un verbale
[...] ispettivo notificato in data antecedente e per difetto di titolarità passiva della ricorrente trattandosi, laddove provati, di fatti anteriori alla trasformazione societaria in Srl avvenuta nel luglio 2018 con pagina 1 di 5 conseguente impossibilità di rispondere dei debiti facenti capo alla società di persone. Contestava poi la permanenza dei presupposti per l'iscrizione dei figli della ricorrente alla gestione commercianti atteso che nessuno di loro era proprietario della Florida s.r.l., né partecipava agli utili né sopportava il rischio di impresa, prestando invece attività lavorativa di natura subordinata, con orario di lavoro fisso, venendo retribuiti a cadenza fissa, vestendo abbigliamento recante il marchio aziendale ed essendo sottoposti al potere direttivo e disciplinare della madre che programmava i turni, concedeva le ferie e i permessi e tutti i lavoratori, compresi i figli, non rivestendo nessuno dei figli la qualità di socio nella nuova compagine sociale della Florida s.r.l. e non convivendo con lei. Concludeva, quindi, chiedendo:
“Che il Tribunale di Crotone, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, fissata udienza per la comparizione delle parti, voglia, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, con sentenza definitiva:- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, l'inammissibilità e/o la nullità dell'Avviso di Addebito Esecutivo n. 433 2022 00003429 82 000- notificato a mezzo pec in data 01.08.2022con richiesta di pagamento della somma di € 39.329,47, perché carente degli elementi essenziali e utili al raggiungimento dello scopo e comunque in violazione dei principi generali di formazione dell'atto giudiziario in tema di lavoro e previdenza siccome prestabilito ex art. 414 cpc e ss. - nel merito e per le motivazioni tutte esposte, accertare e dichiarare la nullità e/o l'infondatezza dell'Avviso di Addebito Esecutivo n. 433 2022 00003429 82 000 - notificato a mezzo pec in data 01.08.2022 con richiesta di pagamento della somma di € 39.329,47 a carico della sig.ra Pt_1
e conseguente annullare il detto provvedimento impugnato per le ragioni sopra esposte.-
[...] Condannare l –alla rifusione delle spese di lite con provvedimento di distrazione ex art. 93 cpc”. CP_1
CP_ Si costituiva tempestivamente l ripercorrendo le risultanze dell'accertamento ispettivo ed eccependo la tardività dell'eccezione di natura formale relativa alla carenza di motivazione, essendo stata proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. atteso che l'avviso di addebito era stato notificato in data 1.8.2022, in ogni caso dovendo comunque il giudice pronunciarsi sul merito della pretesa contributiva, sostenendo in ogni caso la completezza formale del titolo esecutivo opposto contenente l'indicazione dell'ente impositore, del periodo di riferimento, della tipologia di contribuzione richiesta e del regime sanzionatorio applicato. Sosteneva poi la fondatezza dell'obbligazione contributiva derivante dai verbali di accertamento del 26.2.2016 per l'obbligo della ricorrente di versamento dei contributi relativi al periodo ottobre 2018/dicembre 2020, in relazione a sé e ai suoi figli, in quanto iscritti nella gestione dei lavoratori autonomi sulla scorta del verbale di accertamento del 26.2.2016 la cui legittimità è stata dichiarata con sentenza del Tribunale di Crotone n. 20 del 14.1.22 ed essendo rimasta immutata la situazione rispetto al periodo precedente, a tal f ine essendo irrilevante il mancato svolgimento di attività gestoria da parte dei figli della ricorrente, non essendo tale requisito richiesto per i familiari coadiutori dall'art. 1 lett. b) comma 203 della l. 23.121996 n. 662, come pure il mancato possesso di licenze o autorizzazioni e dell'iscrizione in albi, registri o ruoli, che è prescritto solo per il titolare dell'impresa, non per i collaboratori ed essendo irrilevante ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti dei familiari coadiutori che i figli della ricorrente non abbiano rivestito la qualità di soci della SRL e che non siano stati con lei conviventi.
La causa, istruita oralmente ed acquisita l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Crotone n. 20 del 14.1.22, invitate le parti a dedurre in merito alla sua eventuale efficacia espansiva nel presente giudizio, lette le note di trattazione scritta delle parti, è così decisa.
Preliminarmente è tardivo il motivo di opposizione riguardante la completezza della motivazione dell'avviso di addebito opposto, notificato in data 1.8.2022, e la violazione del 2° comma dell'art. 30 DL 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010) per mancata indicazione della derivazione da accertamento ispettivo, perché iscritta in data 9.9.2022, dunque oltre il termine pagina 2 di 5 perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. Invero, deve ritenersi superata la giurisprudenza citata da parte ricorrente, atteso che secondo più recente giurisprudenza di legittimità: “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015, conf., fra le tante, Cass. 31457/2021, Cass. 14271/2022).
Ciò posto, il ricorso è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei seguenti limiti.
Anzitutto è coperta da giudicato la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti di SI SE, ed , in qualità di familiari Controparte_3 Controparte_5 coadiutori di per il periodo dal 2/2013 al 12/2018 in quanto oggetto del giudizio Parte_1 CP_ concluso con sentenza del Tribunale di Crotone n. 20 del 2022 (all. e certificazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 725 del 20.6.2024, ( rilasciata in data
31.1.2025) che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 20 CP_ del 14.1.2022 depositata dall in data 5.2.2025).
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, è irrilevante la trasformazione della in Florida s.r.l. ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, trattandosi peraltro CP_2 CP_ di circostanza verificatasi il 10 luglio 2018 (cfr. visura Florida s.r.l. all. e, pertanto, anteriore alla pronuncia resa sull'an dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti nel giudizio iscritto al n. 1193/2019 R.g., e, dunque, in esso deducibile.
Del resto, come è noto, in tema di contributi previdenziali, l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato estende i propri effetti ai periodi contributivi cronologicamente successivi, in riferimento ai quali può ritenersi, salva prova contraria, la persistenza della medesima condizione.
(Fattispecie relativa all'accertamento giudiziale dell'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti Cass. 27009/2018 e Cass. n. 17635 del 2016). Invero, la giurisprudenza di legittimità, ( vd. Cass. n. 17635 del 2016), ha chiarito che il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato esterno può operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi contributivi, assumono carattere tendenzialmente permanente (in riferimento a tali elementi, cfr., in materia tributaria, Sez. Un., 16 giugno 2006, n.13916; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass. 22 aprile 2009, n. 9512). Sempre in materia tributaria, è stato precisato che la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorché siano coinvolti tratti storici comuni (ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass. 9 ottobre 2013, n. 22941). In altre parole, secondo la giurisprudenza: “occorre dare applicazione al principio espresso dalle Sezioni Unite di pagina 3 di 5 questa Corte, con riferimento alla materia tributaria, secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr,
Cass., SU, n. 13916/2006, nonché le numerose successive conformi); nell'ambito della cause previdenziali, il principio si è applicato chiarendo che in materia contributiva la indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo, rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo, e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi, assumono carattere tendenzialmente permanente (cfr, Cass., n. 16150/2007, nonchè, ex plurimis, Cass., nn. 10623/2009; 18381/2009;8650/2010)” (Cass. Ordinanza n. 37561 del 2021).
Nel caso di specie, posta la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti per il periodo dal 2/2013 al 12/2018 accertata con efficacia di giudicato, a fronte CP_ dell'allegazione dell relativa alla circostanza che “la situazione non risulta mutata nel periodo ottobre 2018/dicembre 2020” rispetto a quanto descritto nel verbale di accertamento ispettivo e, come sopra detto, oggetto del giudizio concluso con sentenza n. 20/2022, la parte opponente ha genericamente dedotto il venir meno dell'abitualità e prevalenza idonee a determinare la sussistenza della pretesa contributiva, in particolare deducendo soltanto che SE SI è stata assunta alle dipendenze della Florida srl dal 11.01.2019, mentre per i due anni precedenti all'assunzione sarebbe rimasta senza lavoro, limitandosi ed accudire il figlio nato nell'agosto 2016, il che si ritiene irrilevante trattandosi, da un lato, di circostanza antecedente al periodo di cui è causa, deducibile quindi nel giudizio concluso con sentenza passata in giudicato e dall'altro, nella misura in cui sostiene l'assunzione con contratto di lavoro subordinato, che nulla dice in merito al verificarsi di un effettivo mutamento nelle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti. Non può quindi essere nuovamente oggetto di accertamento lo svolgimento del rapporto di lavoro di SE SI nel periodo ottobre 2018 – gennaio 2019, in quanto coperto da giudicato.
Lo stesso deve dirsi con riferimento a , che secondo l'opponente avrebbe prestato la Controparte_5 propria attività lavorativa alle dipendenze della ricorrente in modo continuativo per il periodo dal
10.06.2017, prima in qualità di apprendista cassiere e da maggio 2019 in qualità di cassiere qualificato, secondo quanto dedotto, quindi, in assenza di mutamenti successivi al periodo oggetto di accertamento passato in giudicato.
Infine, quanto a , considerato che, per circostanza pacifica fra le parti, per il periodo Controparte_3 dal 29.12.2018 al 28.02.2019, lo stesso ha prestato attività lavorativa a tempo pieno per un altro datore di lavoro, per tale periodo manca la prova della prevalenza, necessaria per l'iscrizione d'ufficio alla CP_ gestione commercianti, il cui onere era in capo all
Valga la pena osservare, infine, che a fronte dell'accertamento, avvenuto con efficacia di giudicato della “partecipazione personale (da parte dei familiari coadiutori) al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza” in mancanza degli elementi tipici della subordinazione (fatta eccezione che per , considerato il loro valore indiziario, non si ritengono rilevanti le circostanze Controparte_3
pagina 4 di 5 nuove dedotte in ricorso, quali, in particolare, il mutamento di residenza, ovvero il mutamento degli assetti societari -già deducibile nel giudizio precedentemente instaurato-, come pure l'erogazione di un compenso fisso, che costituisce soltanto uno degli indici presuntivi della subordinazione accertati nella sentenza del Tribunale di Crotone sopra citata, essendosi limitata la parte ricorrente, per il resto, a contestare nell'atto introduttivo le risultanze del verbale ispettivo in relazione al diverso periodo di cui
è causa.
A fronte di tali elementi, dunque, si ritiene irrilevante la prova orale articolata da parte ricorrente (ed in parte ammessa) in quanto, nonostante i riferimenti temporali contenuti nei capitoli di prova, questa è volta ad accertare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei soggetti coinvolti nel periodo di cui è causa senza allegazione di mutamenti rispetto al periodo antecedente, oggetto dell'accertamento ispettivo oltre a quelli sopra descritti che, al contrario, si ritengono irrilevanti.
In definitiva, il ricorso dev'essere accolto nei limiti dei contributi dovuti per la posizione di CP_3
, respinte le diverse questioni non espressamente trattate.
[...]
Si compensano le spese di lite per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: CP_ Annulla l'avviso di addebito opposto e condanna la ricorrente al pagamento, a favore dell dei contributi dovuti alla gestione commercianti per il periodo da ottobre 2018 a dicembre 2020, in relazione a sé e ai suoi figli ad eccezione di , oltre accessori di legge, sulla scorta del Controparte_3 CP_ verbale di accertamento del 26.2.2016.prot. 2203 26.2.2016.0024478;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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