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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/06/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 209/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 209/2023
Oggi 20 giugno 2025, alle ore 10.30, innanzi al Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, sono comparsi: per l'Avv. TRONI MATTEO Controparte_1
per l'Avv. BARTOLI ILIANA MICHELA ILDEGARDA Controparte_2
per ,, l'Avv. FAZZINI ANDREA PAOLO Controparte_3
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note riepilogative e conclusive ed alle conclusioni già rassegnate. Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. I procuratori delle parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 209/2023 tra
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. MATTEO TRONI e dell'Avv. GIAN
LUCA SANTINI, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Camaiore (LU)-Fraz.
Lido di Camaiore, Via Enrico De Nicola, 171, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ILIANA Controparte_2 C.F._1
MICHELA ILDEGARDA BARTOLI, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in
Pietrasanta (LU)-Via Barsanti 44, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
, (P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. ANDREA PAOLO FAZZINI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU)- Via Nino Bixio 34, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
Oggetto: danno cagionato da animali
2
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Controparte_1 accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è interamente addebitabile alla sig.ra ; accertare che l'ammontare complessivo dei danni subiti dall'autoveicolo Volvo XC60 tg. Controparte_2 DY887XZ di proprietà del sig. e provati in corso di causa risulta pari ad € 10.531,28, oltre onorari Parte_1 stragiudiziali per € 945,00; per l'effetto di quanto sopra, condannare la convenuta al pagamento nei confronti della parte attrice, quale cessionaria del credito cedutole dal sig. , la somma di € 11.476,28, comprensiva Parte_1 di onorari stragiudiziali, o quella diversa che sarà provata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dal fatto all'effettivo pagamento. Condannare ex art. 96 c.p.c. Controparte_3 al risarcimento dei danni a favore di parte attrice nella misura che sarà stabilita in via equitativa dal Giudice. Con vittoria di spese e competenze legali di causa, aggiunte spese generali 15% CAP e IVA di legge e di cui si chiede la distrazione a favore dei procuratori antistatari”.
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in caso di Controparte_2 accoglimento della domanda proposta da condannare Controparte_1 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù del contratto di assicurazione stipulato dalla convenuta, a tenere indenne da ogni esborso e spesa dovuta a parte attrice e quindi condannare la terza Controparte_2 chiamata, in manleva, al pagamento in favore dell'attore del danno ed alle spese tutte di Controparte_1 giudizio così come disporrà codesto Giudice. Con ulteriore condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite in favore della convenuta/chiamante e con distrazione in favore del procuratore costituito.”
Per IA NI : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale respingere la domanda di garanzia proposta da CP_2
nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto la domanda di parte
[...] Controparte_3 attrice, così come formulata, proposta nei confronti della chiamante in causa, con vittoria di spese e compenso professionale;
in via subordinata, liquidare la minor somma dovuta secondo equità, anche a seguito di accertamento tecnico, e dichiarare tenuta la comparente alla manleva, nei limiti contrattualmente previsti ed eventualmente detratta la franchigia da contratto, con vittoria delle spese di lite nei confronti del chiamante in causa.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L quale cessionario del credito di ha convenuto in Controparte_1 Parte_1 giudizio per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in Controparte_2 occasione del sinistro occorso in data 28.1.2020, deducendo che alle ore 12.15 circa
[...] si trovava a percorrere, alla guida del veicolo di sua proprietà Volvo XC60 tg. DY887XZ Pt_1 la Via del Castagno in Pietrasanta, allorquando, improvvisamente, due cavalli fuggiti dal maneggio “Gli Amici di Furino” avevano invaso la sede stradale ed uno dei due animali, di proprietà della convenuta aveva urtato il lato anteriore destro dell'autoveicolo Volvo. Ha aggiunto che aveva incaricato l'attrice delle riparazioni e ceduto alla stessa il Parte_1 credito risarcitorio derivante dal sinistro così quantificato:
- spese di riparazione del veicolo pari ad €10.531,28, Iva inclusa;
- danno da fermo tecnico, con necessità di uso di un veicolo sostitutivo, pari ad €300;
3 - spese stragiudiziali sopportate dall'attrice, €945.
Si è costituita la quale, non contestando la domanda attorea né in punto di an né Controparte_2 di quantum debeatur, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa in garanzia di
, quale compagnia con la quale era stato assicurato il cavallo per la Controparte_3 responsabilità civile.
Si è costituita , contestando la domanda attorea solo in punto di quantum e Controparte_3 dando invece atto che la dinamica del sinistro e la relativa responsabilità non sono in contestazione. In particolare, ha rappresentato l'evidente sproporzione del costo di riparazione del veicolo rispetto al valore ante sinistro di esso (pari ad €5.500) e la conseguente necessità di risarcire il danno per equivalente e non in forma specifica, ha contestato la richiesta di risarcimento del danno da fermo tecnico ed il risarcimento delle spese stragiudiziali, in quanto non è stato raggiunto alcun accordo stragiudiziale e comunque dovendosi tale voce includere nelle eventuali spese legali e di giudizio. Circa invece la posizione della chiamante, ha eccepito la violazione del patto di lite, previsto nelle condizioni generali di contratto.
Ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. il Giudice ha formulato una motivata proposta conciliativa della lite, che non è stata accettata dall'attrice, per cui la causa è stata istruita mediante c.t.u. relativa al danno al veicolo.
Nella nota conclusiva, l'attrice ha dichiarato espressamente di voler rinunciare al risarcimento del danno da fermo tecnico, pur insistendo sulle altre richieste risarcitorie.
All'odierna udienza, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
An debeatur e domanda di manleva.
Non vi è contestazione circa la dinamica del sinistro e circa la sua verificazione, nei termini esposti in citazione, per cui si assume pacifica la responsabilità della convenuta, proprietaria del cavallo che ha danneggiato il veicolo Volvo di proprietà di così come è pacifica Parte_1
l'operatività della polizza per responsabilità civile relativa all'animale, su cui non vi è contestazione da parte della terza chiamata.
4 Pertanto, dei danni patrimoniali come quantificati in motivazione risponde la convenuta
[...]
mentre la compagnia terza chiamata va condannata a manlevare e tenere indenne la CP_2 convenuta di quanto dovuto in conseguenza del sinistro.
Quantum debeatur
In punto di quantum debeatur, è stata espletata una c.t.u. sul danno al mezzo le cui conclusioni integralmente si recepiscono, giacché il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
Il c.t.u. ha accuratamente analizzato il materiale fotografico allegato al verbale di intervento della
Polizia Municipale e precisato le ragioni a sostegno della propria argomentazione, dando atto che le valutazioni proposte dai consulenti di parte, nettamente divergenti, sono entrambe non attendibili e non forniscono elementi utili al fine di stabilire il valore ante sinistro dell'auto (il
“C.T. di parte convenuta che ha fatto riferimento a “Quattroruote valore assicurato”, mentre il
C.T. di parte attrice ha fatto riferimento a “AutoScout24”, in relazione alle suddette valutazioni il sottoscritto CTU rileva che “Quattroruote valore assicurato” è una pubblicazione per gli operatori del settore assicurativo, mentre “Autoscout24” è un sito di annunci che per la loro eterogeneità di valutazione da parte dei potenziali venditori, non è attendibile”).
Correttamente, il c.t.u. afferma che per poter addivenire al calcolo del valore ante sinistro del veicolo va tenuto in considerazione “quale unico elemento utile a tale scopo, il calcolo analitico per interpolazione di valutazioni “Quattroruote” per l'acquisto da parte di privati di veicoli del tipo di quello di cui trattasi poiché alla data del sinistro non era reperibile la valutazione riferita al veicolo immatricolato nel 2009” ed a tale scopo viene considerata l'edizione 2020, ossia relativa all'epoca del sinistro.
Conclusivamente, il c.t.u. perviene a quantificare in €9.200 il valore ante sinistro del veicolo, di talché le riparazioni sono valutate dallo stesso come antieconomiche;
al valore ante sinistro del
5 veicolo va aggiunto “il costo di €900,00 per la demolizione del veicolo oggetto di causa e per
l'immatricolazione di analogo veicolo, nonché per il conseguente “FRAM””.
Partendo dall'esito della consulenza svolta si osserva che l'art. 2058, comma 1, c.c. prescrive che il danneggiato può chiedere il risarcimento in forma specifica e quindi procedere alla riparazione del bene a spese del responsabile;
al contrario il comma 2 del medesimo articolo dispone che il risarcimento per equivalente (pari alla somma corrispondente al valore commerciale del veicolo) si applica ove il ripristino in forma specifica risulti eccessivamente oneroso per il debitore.
Come recentemente ribadito dalla Corte di cassazione, “l'eventuale locupletazione per il danneggiato costituisce un elemento idoneo a orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria e, al tempo stesso, un dato sintomatico della correttezza dell'applicazione dell'art.
2058, comma 2. c.c.” (Cass., sez. III, 20.04.2023, n. 10686 ord.). In ogni caso, anche qualora il giudice opti in favore del criterio per equivalente, non può comunque esimersi dal riconoscere
“tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato” (Cass., sez. III, 20.04.2023, n. 10686 ord.).
L'accertata antieconomicità della riparazione del veicolo conduce a ritenere preferibile il ristoro del danno patito per equivalente, onde scongiurare il rischio di un ingiustificato (ancorché ridotto) arricchimento dell'attrice, ai danni del responsabile.
Vi è rinuncia alla domanda sul risarcimento del danno da fermo tecnico, per cui sul punto nulla si stabilisce.
Pertanto, conclusivamente il danno al veicolo è quantificato in €10.100.
In tema di liquidazione delle spese stragiudiziali, ha recentemente statuito la Corte di Cassazione che (Cas. Sez. 6 - 3, 13/03/2017, n. 6422 ord.) che “in caso di sinistro automobilistico, nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo a quello che poteva
6 ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso”.
Tale pronuncia si pone nel solco di una precedente sentenza dalla Cassazione a Sezioni Unite che ha statuito “non è corretta l'affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte” (Cass. Civ., S.U., 10.07.2017, n. 16990, confermata da Cass. Civ., Sez. VI, 2.2.2018 n.
2644).
Le spese stragiudiziali, dunque, devono essere considerate quale danno emergente e liquidate a titolo di danno patrimoniale;
al contempo, è necessario che il giudice del merito, ai fini della liquidazione delle spese, valuti se, alla luce delle emergenze istruttorie, il danno derivante dal sinistro doveva essere liquidato nella fase amichevole, piuttosto che nel processo.
Nel caso di specie, è di tutta evidenza che, sulla base delle emergenze istruttorie, nella disponibilità anche della Compagnia assicuratrice (verbale della Polizia Municipale), poteva ragionevolmente presumersi che l'attore sarebbe risultato vittorioso nel giudizio di merito, di talché astrattamente spetterebbero all'attore anche le spese sostenute per la fase stragiudiziale, purché debitamente documentate;
invero trattandosi di danno patrimoniale deve essere data prova dell'esborso sostenuto dal danneggiato.
Tuttavia, nel caso di specie vi è in allegato alla citazione soltanto un progetto di notula per € 945, non corredata dalla relativa fattura e dalla prova del pagamento. Si esclude pertanto il relativo risarcimento.
Interessi e rivalutazione.
Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che
7 il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento.
Quanto agli interessi, in particolare, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, che, con una decisione a Sezioni Unite (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass.
Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000,
n.15368), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito, stabilendo che “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Sulle somme liquidate a titolo di capitale, pertanto, come devalutate alla data del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutate anno per anno secondo il medesimo indice, la convenuta dovrà corrispondere anche gli interessi al tasso legale.
Spese di lite.
In punto di spese di lite, la convenuta è soccombente e si fa conseguentemente luogo alla statuizione sulle spese come in dispositivo tenuto conto dello scaglione per valore della causa
(sulla base del danno accertato), secondo la notula in atti che risulta congrua in quanto parametrata secondo i medi tabellari.
A carico del convenuto sono poste le spese di c.t.u. medico legale, diretta a quantificare il danno.
Circa le spese di c.t.p., come statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. 10173/2015), sebbene le spese di consulenza tecnica di parte rientrino tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi
8 rimborsate, tuttavia il giudice ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. ha la facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. La liquidazione, dunque, presuppone che sia formulata specifica domanda di rimborso ed inoltre, onde consentire la valutazione di congruità da parte del Tribunale, la parte che domanda il pagamento deve quantomeno fornire un parametro per la valutazione di congruità, mediante produzione della notula emessa dal professionista, con indicazione dell'attività prestata e dei compensi richiesti.
Nella fattispecie è versata in atti una notula per € 312, valore che risulta congruo a fronte della somma liquidata in atti al c.t.u.
Nei rapporti tra convenuta e terza chiamata si osserva che la compagnia terza chiamata non ha mai contestato né il rapporto contrattuale con la convenuta né la responsabilità della CP_2 propria assicurata;
del tutto infondata si appalesa l'eccepita violazione del patto di lite, peraltro anche generica, posto che la compagnia terza chiamata si limita a richiamare le condizioni generali di contratto che tuttavia non ha depositato integralmente in atti, rendendo dunque impossibile prenderne visione. In ogni caso, la convenuta, in quanto citata in giudizio dall'attore, aveva pieno diritto di esplicare le proprie difese, mentre non ha provveduto alla nomina di un proprio c.t.p. limitando notevolmente i costi del giudizio.
Non vi è dubbio, pertanto, che in forza del principio generale di cui all'art. 1917 c.c. anche le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore.
Si ritiene tuttavia, in ragione della limitata attività difensiva relativa al profilo della chiamata in manleva, che le spese di lite per la difesa della convenuta vadano parametrate sui minimi tabellari.
Non sussistono invece i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., attesa la necessità di istruttoria per giungere alla decisione finale, tale da escludere un abuso degli strumenti processuali da parte della compagnia convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
9 1) condanna a corrispondere ad la somma di Controparte_2 Controparte_1
€10.100, oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto (28.1.2020) ad oggi sulla somma devalutata al momento del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutata, anno per anno fino ad oggi, secondo il medesimo indice, ed oltre successivi interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
2) condanna a corrispondere ad le spese di lite Controparte_2 Controparte_1 di questo giudizio che liquida in €5.077, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, spese per contributo unificato, bollo e notifiche come da notula da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) pone a carico di le spese di c.t.u. come liquidate in giudizio e le spese per Controparte_2 il c.t.p. di parte attrice come da progetto di notula in atti;
4) condanna a manlevare e tenere indenne di Controparte_3 Controparte_2 quanto dovuto in relazione ai punti che precedono;
5) condanna a corrispondere a le spese di lite di Controparte_3 Controparte_2 questo giudizio che liquida in €2.552, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 16.30
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 209/2023
Oggi 20 giugno 2025, alle ore 10.30, innanzi al Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, sono comparsi: per l'Avv. TRONI MATTEO Controparte_1
per l'Avv. BARTOLI ILIANA MICHELA ILDEGARDA Controparte_2
per ,, l'Avv. FAZZINI ANDREA PAOLO Controparte_3
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note riepilogative e conclusive ed alle conclusioni già rassegnate. Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. I procuratori delle parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 209/2023 tra
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. MATTEO TRONI e dell'Avv. GIAN
LUCA SANTINI, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Camaiore (LU)-Fraz.
Lido di Camaiore, Via Enrico De Nicola, 171, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ILIANA Controparte_2 C.F._1
MICHELA ILDEGARDA BARTOLI, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in
Pietrasanta (LU)-Via Barsanti 44, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
, (P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. ANDREA PAOLO FAZZINI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU)- Via Nino Bixio 34, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
Oggetto: danno cagionato da animali
2
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Controparte_1 accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è interamente addebitabile alla sig.ra ; accertare che l'ammontare complessivo dei danni subiti dall'autoveicolo Volvo XC60 tg. Controparte_2 DY887XZ di proprietà del sig. e provati in corso di causa risulta pari ad € 10.531,28, oltre onorari Parte_1 stragiudiziali per € 945,00; per l'effetto di quanto sopra, condannare la convenuta al pagamento nei confronti della parte attrice, quale cessionaria del credito cedutole dal sig. , la somma di € 11.476,28, comprensiva Parte_1 di onorari stragiudiziali, o quella diversa che sarà provata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dal fatto all'effettivo pagamento. Condannare ex art. 96 c.p.c. Controparte_3 al risarcimento dei danni a favore di parte attrice nella misura che sarà stabilita in via equitativa dal Giudice. Con vittoria di spese e competenze legali di causa, aggiunte spese generali 15% CAP e IVA di legge e di cui si chiede la distrazione a favore dei procuratori antistatari”.
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in caso di Controparte_2 accoglimento della domanda proposta da condannare Controparte_1 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù del contratto di assicurazione stipulato dalla convenuta, a tenere indenne da ogni esborso e spesa dovuta a parte attrice e quindi condannare la terza Controparte_2 chiamata, in manleva, al pagamento in favore dell'attore del danno ed alle spese tutte di Controparte_1 giudizio così come disporrà codesto Giudice. Con ulteriore condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite in favore della convenuta/chiamante e con distrazione in favore del procuratore costituito.”
Per IA NI : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale respingere la domanda di garanzia proposta da CP_2
nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto la domanda di parte
[...] Controparte_3 attrice, così come formulata, proposta nei confronti della chiamante in causa, con vittoria di spese e compenso professionale;
in via subordinata, liquidare la minor somma dovuta secondo equità, anche a seguito di accertamento tecnico, e dichiarare tenuta la comparente alla manleva, nei limiti contrattualmente previsti ed eventualmente detratta la franchigia da contratto, con vittoria delle spese di lite nei confronti del chiamante in causa.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L quale cessionario del credito di ha convenuto in Controparte_1 Parte_1 giudizio per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in Controparte_2 occasione del sinistro occorso in data 28.1.2020, deducendo che alle ore 12.15 circa
[...] si trovava a percorrere, alla guida del veicolo di sua proprietà Volvo XC60 tg. DY887XZ Pt_1 la Via del Castagno in Pietrasanta, allorquando, improvvisamente, due cavalli fuggiti dal maneggio “Gli Amici di Furino” avevano invaso la sede stradale ed uno dei due animali, di proprietà della convenuta aveva urtato il lato anteriore destro dell'autoveicolo Volvo. Ha aggiunto che aveva incaricato l'attrice delle riparazioni e ceduto alla stessa il Parte_1 credito risarcitorio derivante dal sinistro così quantificato:
- spese di riparazione del veicolo pari ad €10.531,28, Iva inclusa;
- danno da fermo tecnico, con necessità di uso di un veicolo sostitutivo, pari ad €300;
3 - spese stragiudiziali sopportate dall'attrice, €945.
Si è costituita la quale, non contestando la domanda attorea né in punto di an né Controparte_2 di quantum debeatur, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa in garanzia di
, quale compagnia con la quale era stato assicurato il cavallo per la Controparte_3 responsabilità civile.
Si è costituita , contestando la domanda attorea solo in punto di quantum e Controparte_3 dando invece atto che la dinamica del sinistro e la relativa responsabilità non sono in contestazione. In particolare, ha rappresentato l'evidente sproporzione del costo di riparazione del veicolo rispetto al valore ante sinistro di esso (pari ad €5.500) e la conseguente necessità di risarcire il danno per equivalente e non in forma specifica, ha contestato la richiesta di risarcimento del danno da fermo tecnico ed il risarcimento delle spese stragiudiziali, in quanto non è stato raggiunto alcun accordo stragiudiziale e comunque dovendosi tale voce includere nelle eventuali spese legali e di giudizio. Circa invece la posizione della chiamante, ha eccepito la violazione del patto di lite, previsto nelle condizioni generali di contratto.
Ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. il Giudice ha formulato una motivata proposta conciliativa della lite, che non è stata accettata dall'attrice, per cui la causa è stata istruita mediante c.t.u. relativa al danno al veicolo.
Nella nota conclusiva, l'attrice ha dichiarato espressamente di voler rinunciare al risarcimento del danno da fermo tecnico, pur insistendo sulle altre richieste risarcitorie.
All'odierna udienza, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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An debeatur e domanda di manleva.
Non vi è contestazione circa la dinamica del sinistro e circa la sua verificazione, nei termini esposti in citazione, per cui si assume pacifica la responsabilità della convenuta, proprietaria del cavallo che ha danneggiato il veicolo Volvo di proprietà di così come è pacifica Parte_1
l'operatività della polizza per responsabilità civile relativa all'animale, su cui non vi è contestazione da parte della terza chiamata.
4 Pertanto, dei danni patrimoniali come quantificati in motivazione risponde la convenuta
[...]
mentre la compagnia terza chiamata va condannata a manlevare e tenere indenne la CP_2 convenuta di quanto dovuto in conseguenza del sinistro.
Quantum debeatur
In punto di quantum debeatur, è stata espletata una c.t.u. sul danno al mezzo le cui conclusioni integralmente si recepiscono, giacché il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
Il c.t.u. ha accuratamente analizzato il materiale fotografico allegato al verbale di intervento della
Polizia Municipale e precisato le ragioni a sostegno della propria argomentazione, dando atto che le valutazioni proposte dai consulenti di parte, nettamente divergenti, sono entrambe non attendibili e non forniscono elementi utili al fine di stabilire il valore ante sinistro dell'auto (il
“C.T. di parte convenuta che ha fatto riferimento a “Quattroruote valore assicurato”, mentre il
C.T. di parte attrice ha fatto riferimento a “AutoScout24”, in relazione alle suddette valutazioni il sottoscritto CTU rileva che “Quattroruote valore assicurato” è una pubblicazione per gli operatori del settore assicurativo, mentre “Autoscout24” è un sito di annunci che per la loro eterogeneità di valutazione da parte dei potenziali venditori, non è attendibile”).
Correttamente, il c.t.u. afferma che per poter addivenire al calcolo del valore ante sinistro del veicolo va tenuto in considerazione “quale unico elemento utile a tale scopo, il calcolo analitico per interpolazione di valutazioni “Quattroruote” per l'acquisto da parte di privati di veicoli del tipo di quello di cui trattasi poiché alla data del sinistro non era reperibile la valutazione riferita al veicolo immatricolato nel 2009” ed a tale scopo viene considerata l'edizione 2020, ossia relativa all'epoca del sinistro.
Conclusivamente, il c.t.u. perviene a quantificare in €9.200 il valore ante sinistro del veicolo, di talché le riparazioni sono valutate dallo stesso come antieconomiche;
al valore ante sinistro del
5 veicolo va aggiunto “il costo di €900,00 per la demolizione del veicolo oggetto di causa e per
l'immatricolazione di analogo veicolo, nonché per il conseguente “FRAM””.
Partendo dall'esito della consulenza svolta si osserva che l'art. 2058, comma 1, c.c. prescrive che il danneggiato può chiedere il risarcimento in forma specifica e quindi procedere alla riparazione del bene a spese del responsabile;
al contrario il comma 2 del medesimo articolo dispone che il risarcimento per equivalente (pari alla somma corrispondente al valore commerciale del veicolo) si applica ove il ripristino in forma specifica risulti eccessivamente oneroso per il debitore.
Come recentemente ribadito dalla Corte di cassazione, “l'eventuale locupletazione per il danneggiato costituisce un elemento idoneo a orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria e, al tempo stesso, un dato sintomatico della correttezza dell'applicazione dell'art.
2058, comma 2. c.c.” (Cass., sez. III, 20.04.2023, n. 10686 ord.). In ogni caso, anche qualora il giudice opti in favore del criterio per equivalente, non può comunque esimersi dal riconoscere
“tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato” (Cass., sez. III, 20.04.2023, n. 10686 ord.).
L'accertata antieconomicità della riparazione del veicolo conduce a ritenere preferibile il ristoro del danno patito per equivalente, onde scongiurare il rischio di un ingiustificato (ancorché ridotto) arricchimento dell'attrice, ai danni del responsabile.
Vi è rinuncia alla domanda sul risarcimento del danno da fermo tecnico, per cui sul punto nulla si stabilisce.
Pertanto, conclusivamente il danno al veicolo è quantificato in €10.100.
In tema di liquidazione delle spese stragiudiziali, ha recentemente statuito la Corte di Cassazione che (Cas. Sez. 6 - 3, 13/03/2017, n. 6422 ord.) che “in caso di sinistro automobilistico, nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo a quello che poteva
6 ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso”.
Tale pronuncia si pone nel solco di una precedente sentenza dalla Cassazione a Sezioni Unite che ha statuito “non è corretta l'affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte” (Cass. Civ., S.U., 10.07.2017, n. 16990, confermata da Cass. Civ., Sez. VI, 2.2.2018 n.
2644).
Le spese stragiudiziali, dunque, devono essere considerate quale danno emergente e liquidate a titolo di danno patrimoniale;
al contempo, è necessario che il giudice del merito, ai fini della liquidazione delle spese, valuti se, alla luce delle emergenze istruttorie, il danno derivante dal sinistro doveva essere liquidato nella fase amichevole, piuttosto che nel processo.
Nel caso di specie, è di tutta evidenza che, sulla base delle emergenze istruttorie, nella disponibilità anche della Compagnia assicuratrice (verbale della Polizia Municipale), poteva ragionevolmente presumersi che l'attore sarebbe risultato vittorioso nel giudizio di merito, di talché astrattamente spetterebbero all'attore anche le spese sostenute per la fase stragiudiziale, purché debitamente documentate;
invero trattandosi di danno patrimoniale deve essere data prova dell'esborso sostenuto dal danneggiato.
Tuttavia, nel caso di specie vi è in allegato alla citazione soltanto un progetto di notula per € 945, non corredata dalla relativa fattura e dalla prova del pagamento. Si esclude pertanto il relativo risarcimento.
Interessi e rivalutazione.
Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che
7 il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento.
Quanto agli interessi, in particolare, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, che, con una decisione a Sezioni Unite (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass.
Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000,
n.15368), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito, stabilendo che “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Sulle somme liquidate a titolo di capitale, pertanto, come devalutate alla data del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutate anno per anno secondo il medesimo indice, la convenuta dovrà corrispondere anche gli interessi al tasso legale.
Spese di lite.
In punto di spese di lite, la convenuta è soccombente e si fa conseguentemente luogo alla statuizione sulle spese come in dispositivo tenuto conto dello scaglione per valore della causa
(sulla base del danno accertato), secondo la notula in atti che risulta congrua in quanto parametrata secondo i medi tabellari.
A carico del convenuto sono poste le spese di c.t.u. medico legale, diretta a quantificare il danno.
Circa le spese di c.t.p., come statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. 10173/2015), sebbene le spese di consulenza tecnica di parte rientrino tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi
8 rimborsate, tuttavia il giudice ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. ha la facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. La liquidazione, dunque, presuppone che sia formulata specifica domanda di rimborso ed inoltre, onde consentire la valutazione di congruità da parte del Tribunale, la parte che domanda il pagamento deve quantomeno fornire un parametro per la valutazione di congruità, mediante produzione della notula emessa dal professionista, con indicazione dell'attività prestata e dei compensi richiesti.
Nella fattispecie è versata in atti una notula per € 312, valore che risulta congruo a fronte della somma liquidata in atti al c.t.u.
Nei rapporti tra convenuta e terza chiamata si osserva che la compagnia terza chiamata non ha mai contestato né il rapporto contrattuale con la convenuta né la responsabilità della CP_2 propria assicurata;
del tutto infondata si appalesa l'eccepita violazione del patto di lite, peraltro anche generica, posto che la compagnia terza chiamata si limita a richiamare le condizioni generali di contratto che tuttavia non ha depositato integralmente in atti, rendendo dunque impossibile prenderne visione. In ogni caso, la convenuta, in quanto citata in giudizio dall'attore, aveva pieno diritto di esplicare le proprie difese, mentre non ha provveduto alla nomina di un proprio c.t.p. limitando notevolmente i costi del giudizio.
Non vi è dubbio, pertanto, che in forza del principio generale di cui all'art. 1917 c.c. anche le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore.
Si ritiene tuttavia, in ragione della limitata attività difensiva relativa al profilo della chiamata in manleva, che le spese di lite per la difesa della convenuta vadano parametrate sui minimi tabellari.
Non sussistono invece i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., attesa la necessità di istruttoria per giungere alla decisione finale, tale da escludere un abuso degli strumenti processuali da parte della compagnia convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
9 1) condanna a corrispondere ad la somma di Controparte_2 Controparte_1
€10.100, oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto (28.1.2020) ad oggi sulla somma devalutata al momento del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutata, anno per anno fino ad oggi, secondo il medesimo indice, ed oltre successivi interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
2) condanna a corrispondere ad le spese di lite Controparte_2 Controparte_1 di questo giudizio che liquida in €5.077, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, spese per contributo unificato, bollo e notifiche come da notula da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) pone a carico di le spese di c.t.u. come liquidate in giudizio e le spese per Controparte_2 il c.t.p. di parte attrice come da progetto di notula in atti;
4) condanna a manlevare e tenere indenne di Controparte_3 Controparte_2 quanto dovuto in relazione ai punti che precedono;
5) condanna a corrispondere a le spese di lite di Controparte_3 Controparte_2 questo giudizio che liquida in €2.552, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 16.30
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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