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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2738/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMONE ANTONIO, Presidente e Relatore GIORDANO ROSARIA, Giudice NATALINI ALDO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7513/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen.della Chiesa 10 00054 Fiumicino RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AUTOTUTELA n. 325-352 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 766/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. proponeva ricorso nei confronti di Comune di Fiumicino, contestando il silenzio-diniego a seguito di istanza di annullamento in autotutela delle cartelle di pagamento n. 09720120155553250000 e n. 0972013029237352000, istanza presentata in data 14/10/2024. Ritenendo che l'amministrazione fosse tenuta a rispondere alla richiesta di autotutela qualificabile come obbligatoria, la ricorrente proponeva i seguenti motivi.
- Nullità delle cartelle di pagamento oggetto del presente ricorso per avvenuto pagamento delle stesse: insussistenza della pretesa tributaria.
- Richiesta di liquidazione del maggior danno ex art. 96 c.p.c. Concludeva chiedendo di annullare le cartelle di pagamento n. 09720120155553250000 e n. 0972013029237352000 e condannare parte resistente al pagamento delle spese processuali oltre il maggior danno da quantificare ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio, il Comune di Fiumicino il quale sosteneva che il ricorso proposto Ricorrente_1dalla società fosse palesemente inammissibile, infondato e temerario e ne chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
La questione verte sulle annualità TARI 2011 e 2012 per le quali il Comune di Fiumicino aveva emesso i corrispondenti avvisi di accertamento TARI, rimasti insoluti e consolidatisi per mancata impugnazione, con successiva iscrizione a ruolo e notifica delle cartelle esattoriali n. 09720120155553250000 e n. 0972013029237352000, anch'esse rimaste insolute. La richiesta di parte privata riguarda il diniego di annullamento in autotutela di dette Cartelle sulla base dell'assunto dell'avvenuto pagamento delle somme in esse riportate. In particolare, si deve osservare come a fronte della ricostruzione della società ricorrente circa l'avvenuto pagamento delle somme riportate nelle Cartelle impugnate, nessuna prova documentale viene fornita al riguardo. Infatti, parte privata desume l'avvenuto versamento richiamando l'avviso di pagamento TASSA RIFIUTI ANNO 2024 – UTENZE NON DOMESTICHE. Alla pagina n. 3 di tale avviso viene fornito il dettaglio dei documenti scaduti e non pagati. Tra questi non risultano essere presenti le annualità 2011 e 2012, permanendo solo le rate dall'annualità 2019. Di conseguenza, questa è la conclusione cui giunge la ricorrente, le cartelle di pagamento non avrebbero ragione di essere, in quanto l'obbligazione dell'atto presupposto è stata estinta proprio perché non riportate nel successivo avviso di pagamento. Tale conclusione indiretta circa l'avvenuto pagamento (partendo da un atto che non richiama le somme pretese) non può essere condivisa in quanto solo a fronte di espressa prova documentale dell'avvenuto versamento le Cartelle oggi in contestazione possono ritenersi illegittime. Del resto, a fronte della notifica prima degli avvisi di accertamento e poi delle conseguenti cartelle divenute definitive per mancata impugnazione, nessuna necessità aveva l'Ente impositore a richiamare ancora in un successivo atto gli importi dovuti e consolidatisi.
Per quanto detto il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 850,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 27 gennaio 2026. Il presidente relatore
ON MO
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMONE ANTONIO, Presidente e Relatore GIORDANO ROSARIA, Giudice NATALINI ALDO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7513/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen.della Chiesa 10 00054 Fiumicino RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AUTOTUTELA n. 325-352 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 766/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. proponeva ricorso nei confronti di Comune di Fiumicino, contestando il silenzio-diniego a seguito di istanza di annullamento in autotutela delle cartelle di pagamento n. 09720120155553250000 e n. 0972013029237352000, istanza presentata in data 14/10/2024. Ritenendo che l'amministrazione fosse tenuta a rispondere alla richiesta di autotutela qualificabile come obbligatoria, la ricorrente proponeva i seguenti motivi.
- Nullità delle cartelle di pagamento oggetto del presente ricorso per avvenuto pagamento delle stesse: insussistenza della pretesa tributaria.
- Richiesta di liquidazione del maggior danno ex art. 96 c.p.c. Concludeva chiedendo di annullare le cartelle di pagamento n. 09720120155553250000 e n. 0972013029237352000 e condannare parte resistente al pagamento delle spese processuali oltre il maggior danno da quantificare ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio, il Comune di Fiumicino il quale sosteneva che il ricorso proposto Ricorrente_1dalla società fosse palesemente inammissibile, infondato e temerario e ne chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
La questione verte sulle annualità TARI 2011 e 2012 per le quali il Comune di Fiumicino aveva emesso i corrispondenti avvisi di accertamento TARI, rimasti insoluti e consolidatisi per mancata impugnazione, con successiva iscrizione a ruolo e notifica delle cartelle esattoriali n. 09720120155553250000 e n. 0972013029237352000, anch'esse rimaste insolute. La richiesta di parte privata riguarda il diniego di annullamento in autotutela di dette Cartelle sulla base dell'assunto dell'avvenuto pagamento delle somme in esse riportate. In particolare, si deve osservare come a fronte della ricostruzione della società ricorrente circa l'avvenuto pagamento delle somme riportate nelle Cartelle impugnate, nessuna prova documentale viene fornita al riguardo. Infatti, parte privata desume l'avvenuto versamento richiamando l'avviso di pagamento TASSA RIFIUTI ANNO 2024 – UTENZE NON DOMESTICHE. Alla pagina n. 3 di tale avviso viene fornito il dettaglio dei documenti scaduti e non pagati. Tra questi non risultano essere presenti le annualità 2011 e 2012, permanendo solo le rate dall'annualità 2019. Di conseguenza, questa è la conclusione cui giunge la ricorrente, le cartelle di pagamento non avrebbero ragione di essere, in quanto l'obbligazione dell'atto presupposto è stata estinta proprio perché non riportate nel successivo avviso di pagamento. Tale conclusione indiretta circa l'avvenuto pagamento (partendo da un atto che non richiama le somme pretese) non può essere condivisa in quanto solo a fronte di espressa prova documentale dell'avvenuto versamento le Cartelle oggi in contestazione possono ritenersi illegittime. Del resto, a fronte della notifica prima degli avvisi di accertamento e poi delle conseguenti cartelle divenute definitive per mancata impugnazione, nessuna necessità aveva l'Ente impositore a richiamare ancora in un successivo atto gli importi dovuti e consolidatisi.
Per quanto detto il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 850,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 27 gennaio 2026. Il presidente relatore
ON MO