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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3655/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3655/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._1 Parte_3
), (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3 [...]
(C.F. ) e (C.F. Pt_5 C.F._4 Parte_6
), con il patrocinio dell'avv. CLEMENTI GIORGIA e dell'avv. C.F._5
POMPA VINCENZO
ATTORI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._6
Controparte_1
CONVENUTO
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. MORGANTI DAVID TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 ottobre 2024
pagina1 di 10 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno citato a comparire Parte_4 Parte_5 Parte_6 innanzi all'intestato Tribunale l'avv. chiedendone l'accertamento di Controparte_1 responsabilità in relazione all'attività professionale prestata in loro favore, nella dedotta qualità di domiciliatario di altro difensore, nell'ambito di più contenziosi che li hanno visti opporsi alle pretese creditorie della , Controparte_3 ovvero società cessionarie del credito da quest'ultima, e la conseguente condanna al risarcimento dei danni, indicati nell'importo di 910.000,00 euro. Si è costituito l'avv. chiedendo l'integrale rigetto delle domande CP_1 proposte dalle controparti. Ha rappresentato in via preliminare la necessità della sospensione del presente processo all'esito dello speculare giudizio promosso dagli attori, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, e rubricato con R.G. 5043/2021. Detta necessità sorge sia per rispettare il principio del “ne bis in idem” sia per evitare possibili contrasti di giudicato, atteso che le singolari e fantasiose prospettazioni avversarie su cui è “basata” l'inverosimile iniziativa giudiziaria che intrattiene ed avente R.G. 3655/2022 sono le stesse proposte dai medesimi attori nell'indicato, diverso, contenzioso. Nel merito, ha rilevato di conoscere le parti attrici da diverso tempo e di avere in più occasioni sconsigliato a queste ultime di intraprendere le iniziative giudiziarie che questi hanno nondimeno deciso di coltivare nei riguardi degli istituti bancari che vantavano pretese creditorie nei loro confronti. Ha esposto di avere patrocinato in loro favore e di avere pertanto diritto ai compensi con riferimento ai procedimenti iscritti al R.G. 2990/2017, R.G. 3774/2014, R.G.2645/2017, R.G. 519/2020 innanzi al Tribunale civile di Tivoli. In relazione a dette attività ha ottenuto dal Tribunale n. 3 decreti ingiuntivi, n. 1012/2021, n. 1220/2021, n. 1517/2021, per gli importi, rispettivamente di euro 24.054,27, 32.923,29 e 100.529,26, oltre spese e interessi. I tre decreti ingiuntivi sono stati opposti nell'ambito dei giudizi iscritti al R.G. nn. 4380/2021, 4099/2021 e 5043/2021. Ha chiesto la condanna della controparte per responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Ha in ogni caso chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazioni “ , con cui ha dedotto di Controparte_2 avere stipulato polizza assicurativa professionale per la responsabilità civile. Il Giudice ha dunque autorizzato la chiamata in causa del terzo, richiesta dalla parte convenuta. Si è costituita la Compagnia di assicurazioni Controparte_2
contestando la pretesa risarcitoria della parte attrice e la domanda di
[...] manleva sollevata dall'avvocato convenuto. Ha avanzato eccezione di improcedibilità della domanda di manleva per omesso esperimento del procedimento di mediazione civile. Ha eccepito la pagina2 di 10 prescrizione del diritto alla corresponsione dell'indennizzo fatto valere dal convenuto. Ha eccepito la violazione da parte dell'assicurato dell'obbligo di denuncia del sinistro, rilevando altresì che la richiesta risarcitoria si riferisce a fatti verificatisi nel periodo anteriore alla stipula della polizza, fatti noti all'assicurato ma da esso non dichiarati alla compagnia, con conseguente decadenza dal diritto alla manleva. Ha inoltre rilevato che l'assicurazione non copre fatti dolosi dell'assicurato, né attività da quest'ultimo svolta quale mero domiciliatario. Sulla richiesta delle parti, il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa è stata istruita in via documentale. All'udienza del 30 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda proposta dalle parti attrici sia infondata, per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo deve rilevarsi che non può trovare accoglimento l'istanza di sospensione del presente giudizio avanzata dal convenuto avv. CP_1 dovendosi dare atto che l'istituito della sospensione è suscettibile di trovare applicazione solo in caso di pendenza dei processi presso diversi uffici giudiziari, dovendo altrimenti farsi ricorso ad altri istituti quali la riunione dei giudizi: “Ove tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione” così Cass., (Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 12441 del 17/05/2017 (Rv. 644294 - 01)). D'altra parte si osserva che, anche nel merito, l'eccezione è infondata, in quanto dall'esame dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che ha dato luogo al giudizio iscritto al RG n. 5043/2021 (all. n. 86) alla comparsa di risposta) non è emersa la presenza di domande riconvenzionali analoghe o anche solo assimilabili alle domande proposte dalle parti attrici nel presente giudizio. Quanto al merito della causa, deve osservarsi che in base alla prospettazione delle parti attrici, il danno dalle stesse subito e riconducibile alla condotta dell'avv. sarebbe individuabile nella differenza di valore (pari, per l'appunto, a CP_1 euro 910.000,00) tra le somme di cui aveva Controparte_3 intimato il pagamento nelle procedure esecutive avviate nei loro confronti (pari al euro 1.740.000,00) e il minor importo (pari ad euro 830.000,00) al quale le parti si erano accordate di transigere l'intero contenzioso tra le stesse esistente, accordo pagina3 di 10 venuto meno, nella prospettazione delle parti attrici, per effetto dell'iniziativa illecita dell'odierno convenuto. In particolare, hanno esposto le parti attrici che l'avv. avesse CP_1 operato in loro favore quale mero domiciliatario dell'avvocato cui era stato affidato l'incarico difensivo, avv. Mariani, nell'ambito di più giudizi pendenti con
[...]
. Secondo la prospettazione delle parti attrici, tra gli odierni attori Controparte_3
e la mandataria del si era Controparte_4 CP_5 addivenuti ad una sostanziale accettazione della proposta formulata da parte di in data 23/12/2021, a chiusura di tutte controversie tra le Parti CP_5 pendenti innanzi il Tribunale di Tivoli. Nel breve termine “essenziale” di cinque giorni dalla formulazione della proposta, gli attori erano riusciti a fornire la materiale disponibilità dell'intera somma per la chiusura di tutto il contenzioso (€ 830.000,00) appunto entro il 28/12/2021, nonostante la presenza in quei cinque giorni del Santo Natale e della festività di Santo Stefano. In particolare, l'offerta transattiva, prevedeva la chiusura di tutti i contenziosi tra cui ben quattro procedure esecutive per un totale di oltre euro 1.740.000,00, mancando solo una procura di firmataria, in Controparte_4 quanto in uno dei giudizi pendenti tra le parti risultava costituita appunto da
[...]
e non quale mandataria di Controparte_4 CP_5 Controparte_6
cessionaria di
[...] Controparte_4
L'avv. nonostante gli fosse stato revocato il mandato, aveva CP_1 illegittimamente fatto accesso al fascicolo telematico del giudizio iscritto al R.G. n. 2690/2017, carpendo la notizia della pendenza di trattative per la definizione di tutto il contenzioso tra le parti e il traendola Controparte_4 dall'illegittima acquisizione di un atto giudiziario depositato nel fascicolo telematico, ove congiuntamente le Parti avevano depositato istanza (in data 11/02/2022) per il differimento dell'udienza fissata per il 16/2/2022 stante la pendenza di trattative. L'avv. aveva dunque inviato comunicazione pec anche alle Società CP_1
Gruppo BMPS nonché ai rispettivi legali, intimando proprio a queste ultime società il pagamento della complessiva somma di € 157.000,00 oltre spese, facendo credere di avere titolo al riguardo, visto che indicava il proprio IBAN al fine di indurre indebitamente al pagamento immediato in suo favore. Pertanto, l'avv. nella sua pec, in modo surrettizio, emulativo ed CP_1 illegittimo, non si limitava a rappresentare un suo eventuale, inesistente, diritto alla solidarietà professionale ex art 13, ma faceva intendere di essere già titolare di un titolo esecutivo, tanto da invitare tutte le Parti, compreso il Controparte_4
ad effettuare il pagamento in suo favore della somma di 157.000,00 euro.
[...]
Questa indebita sollecitazione dell'avv. ha avuto, come unico CP_1 effetto, la conseguente comunicazione del 07.03.2022, da parte dell'avv. CP_7
di “considerare concluse con esito negativo le trattative intercorse
[...] finalizzate al bonario componimento delle controversie tra le parti”. Gli esponenti hanno dunque perso la possibilità di transigere con un esborso inferiore di circa un milione di euro e ciò dopo essere riusciti ad ottenere la pagina4 di 10 sospensione di ben tre procedure esecutive (n. 325/2017, n. 273/2020 e n. 837/2021) sulle quattro promosse dal Parte_7
La condotta posta in essere dall'Avv. in relazione alla pec inviata il CP_1
21.02.2022 al , configura ad avviso delle parti Controparte_4 attrici la fattispecie dell'infedele patrocinio, con conseguente diritto degli odierni attori ad avanzare richiesta risarcitoria quantificabile in euro 910.000,00 pari alla differenza tra quanto convenuto a titolo transattivo (euro 830.000,00) e l'importo delle procedure esecutive come sopra quantificato. Ha replicato l'avv. di avere avuto notizia del perfezionando accordo CP_1 transattivo tra le parti attrici e la banca MPS e i suoi cessionari in data 8/02/2022, in occasione dell'udienza tenutasi nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui al R.G. 4380/2021. In quella sede l'avv. Fabrizio Castellano, patrocinatore degli attori e titolare dello studio dove esercita il codifensore Avv. Giorgia Clementi, gli ha riferito delle trattative pendenti. In ogni caso l'ex adverso ritenuto “illegittimo accesso” nel fascicolo R.G. 519- 2020 che, è stato introdotto, patrocinato sino alla conclusione della fase di sospensiva (con esito favorevole) esclusivamente dall'Avv. quindi Controparte_1
l'aver mantenuto la cancelleria l'accesso al detto fascicolo, al pari di quelli relativi a contenziosi conclusi in cui il legale degli attori era sempre l'Avv. Controparte_1 non può configurare responsabilità alcuna a suo carico. Ha esposto che con comunicazione p.e.c. del 21/02/2022 e racc. a.r. del 25/02/2022 indirizzata sia agli attori che alle controparti processuali ( e CP_8 suoi cessionari), nonché ai rispettivi legali, l'Avv. ha rappresentato Controparte_1 la sussistenza di proprie insoddisfatte ragioni di credito in relazione ai contenziosi giudiziari oggetto di possibile accordo, in ragione delle quali in caso di accordo sussistevano i contenuti solidali passivi previsti dall'art. 13 VIII^ co. L. 247/2012. In data 14/03/2022 l'Avv. Fabrizio Castellano raggiungeva l'avv. CP_1 presso il suo studio, riferendogli che gli attori erano disponibili e volevano transigere e chiudere le opposizioni a Decreto Ingiuntivo in corso con il convenuto corrispondendogli l'importo di euro 30.000,00 “in nero” altrimenti era probabile che i predetti Sig.ri avrebbero avviato in danno dell'Avv. azione di Pt_2 CP_1 responsabilità per l'omesso deposito del precetto nel giudizio R.G. 2645/2017. Detta proposta venne immediatamente rifiutata dall'Avv. che ricordò che il CP_1 deposito dei documenti della causa R.G. 2645/2017 e, segnatamente, dell'atto di precetto oggetto di opposizione, era stata demandata dai clienti al codifensore in detto giudizio, Avv. Fabia Mariani. Due giorni dopo, ovvero il 16/03/2022, l'Avv. Castellano comunicò via p.e.c. all'Avv. l'intenzione dei propri clienti di proporre azione di responsabilità CP_1 professionale in relazione al giudizio R.G. 2647 Tribunale Civile di Tivoli. Successivamente l'Avv. Castellano con comunicazione p.e.c del 6/04/2022 riferiva essere stato “falsamente notiziato il Giudice circa il contenuto di un colloquio tra legali”. Con p.e.c. dello stesso 6/04/2022 l'avv. replicava ricordando CP_1 le esatte dinamiche intervenute.
pagina5 di 10 Successivamente, con comunicazione p.e.c. del 20/04/2022, in luogo dell'Avv. Castellano avanzò analoga corrispondenza “anticipatoria” della qui proposta domanda giudiziale, l'Avv. Vincenzo Pompa. L'Avv. riscontrava la missiva CP_1 con p.e.c. del 10/05/2022. Ha osservato che è quantomeno singolare che la presente domanda giudiziale sia stata proposta in danno dell'Avv. per asserita “violazione Controparte_1 dell'esercizio del patrocinio legale” quando in tutti i giudizi pendenti, ivi compreso il presente, viene assunto che il predetto avvocato fosse “mero domiciliatario”; è a dir poco grottesco il fatto che altro motivo di responsabilità venga ravvisato dagli attori nell'aver il creditore azionato un diritto, ovvero aver messo a conoscenza le parti soggette al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 VIII^ co. L. 247/2012 dell'esistenza di propri crediti portati da Decreti Ingiuntivi ancorché opposti (circostanza mai celata). Ha posto in evidenza l'irragionevolezza della richiesta risarcitoria delle controparti, atteso che dopo gli esiti favorevoli dei giudizi a lui affidati dalle parti attrici - sospensione esecutività titoli nel Procedimento R.G. 519/2020 e accoglimento appello con Sentenza n. 414/2021 dove è stata accolta la precedentemente sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della Banca procedente in executivis - non si è arrivato ad un accordo in base al quale gli attori avrebbero risparmiato euro 910.000,00 e questa somma dovrebbe essere corrisposta dallo stesso avvocato che ha condotto gli stessi attori a CP_1 poter accordarsi su tali cifre ma neanche è stato pagato per le prestazioni professionali svolte. Osserva il Giudice che le parti attrici non hanno chiaramente indicato quale sia l'inquadramento dell'ipotesi di responsabilità fatta valere nel presente giudizio, limitandosi a fare riferimento all'ipotesi (contemplata dal codice penale) dell'infedele patrocinio. Tanto che la responsabilità addebitata all'avv. venga qualificata alla CP_1 stregua di responsabilità contrattuale, tanto che - conformemente alla prospettata già avvenuta revoca del mandato allorché l'avvocato avrebbe posto in essere la condotta contestata, nonché conformemente a quanto le stesse parti attrici sembrerebbero ritenere in un passaggio della comparsa conclusionale depositata - venga qualificata alla stregua di responsabilità extracontrattuale, ritiene il Giudice che non possa in ogni caso dirsi che le parti attrici abbiano assolto all'onere della prova sulle stesse gravanti. E' infatti rimasta del tutto sfornita di supporto probatorio l'affermazione secondo cui l'avv. avrebbe effettuato un accesso non consentito al CP_1 fascicolo telematico iscritto al R.G. n. 2690/2017, apprendendo così indebitamente la notizia dell'avvenuto raggiungimento di un accordo tra gli odierni attori e l'istituto bancario che avanzava pretese creditorie nei loro riguardi. Le parti attrici hanno affidato la dimostrazione dell'indicata circostanza al contenuto dei documenti depositati ai nn. 11, 12 e 43 in allegato all'atto di citazione. Tali documenti sono però privi di capacità dimostrativa nel senso indicato.
pagina6 di 10 Invero gli allegati nn. 12 e 43 contengono, rispettivamente, l'istanza di rinvio di udienza per trattative e la lettera di revoca del mandato con contestazione della notula inviata dall'avv. mentre l'allegato n. 11, che contiene la “storia” CP_1 del fascicolo processuale n. 2690/2017, estratta dall'applicativo Sicid, non contempla tra gli eventi considerati il denunciato accesso dell'avv. al CP_1 fascicolo processuale (né del resto avrebbe potuto, considerato che, secondo la prospettazione di entrambe le parti, l'odierno convenuto, allorché apprese la notizia del possibile accordo, risultava ancora abilitato alla consultazione degli atti processuali). L'avv. diversamente, ha rappresentato di avere avuto notizia delle CP_1 trattative pendenti in data 8/02/2022, dall'avv. Castellano, in occasione dell'udienza tenutasi nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui al R.G. 4380/2021. Osserva il Giudice che, in assenza di riscontro alcuno, non vi sono elementi per preferire la versione dei fatti narrata dalle parti attrici rispetto a quella esposta dalla parte convenuta. Dal che discende che, spettando l'onere della prova a carico delle parti attrici (in quanto attinente alla stessa allegazione dell'inadempimento della controparte ovvero, in base al paradigma della responsabilità extra-contrattuale, in quanto attinente alla prova della condotta causativa del danno lamentato dalle parti attrici), le conseguenze del relativo mancato assolvimento devono essere fatte ricadere sulle parti attrici. Sotto distinto profilo si osserva che, essendo l'avv. ancora abilitato CP_1 alla consultazione del fascicolo telematico, appare condivisibile quanto dallo stesso esposto circa l'assenza di profili di illiceità nella sua condotta, essendosi del resto lo stesso limitato a rappresentare ai creditori, dopo avere appreso la notizia delle trattative pendenti, l'importo del credito che lo stesso vantava nei riguardi delle odierne parti attrici, per le attività professionali svolte. Al riguardo, quanto alla spettanza delle somme richieste dall'avv. è CP_1 sufficiente fare riferimento ai decreti ingiuntivi emessi dall'intestato Tribunale in suo favore, oltre che agli esiti, per lo stesso favorevoli, dei due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo sinora definiti, come dallo stesso convenuto documentato mediante la produzione dei relativi provvedimenti definitori (le ordinanze ex artt. 702 bis c.p.c. emesse all'esito del giudizio iscritto al RG n. 4380/2021 in data 10 luglio 2024 ed all'esito del giudizio iscritto al RG n. 4099/2021 in data 4 ottobre 2024). D'altra parte è previsto dalla disciplina dell'ordinamento della professione forense, legge n. 247/2012, che, nel caso di accordo preso in qualsiasi forma, tutte le parti del giudizio siano soggette al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8, con riferimento alle spettanze professionali del difensore che nel giudizio abbia prestato il proprio patrocinio, con la conseguenza che non costituisce senz'altro iniziativa contraria ai doveri professionali quella assunta dall'avv. ed intesa CP_1 unicamente ad informare le controparti del mancato pagamento dei propri compensi professionali da parte degli odierni attori.
pagina7 di 10 Esaminando i contenuti della missiva trasmessa dall'avv. (all. n. 16 CP_1 all'atto di citazione) appare evidente che non vi sia stata da parte di quest'ultimo la minima trasgressione dei propri doveri professionali. Invero lo stesso ha, in modo del tutto trasparente, inoltrato non solo alle controparti processuali ma anche a tutte le parti dallo stesso assistite ed agli altri difensori, precedenti e subentrati al suo posto, la propria richiesta di pagamento e di informazione dell'esistenza del vincolo di solidarietà, facendo riferimento alle somme riconosciute in suo favore dal Tribunale di Tivoli a mezzo di n. 3 decreti ingiuntivi, evidenziando – contrariamente a quanto si afferma negli scritti difensivi delle parti attrici – che avverso detti decreti ingiuntivi fosse stata proposta opposizione, con tanto di indicazione del Giudice cui i procedimenti risultavano assegnati e del numero di ruolo agli stessi attribuiti. Né la condotta assunta dall'avv. può censurarsi, contrariamente a CP_1 quanto affermato dalle parti attrici, per il fatto che lo stesso non disponesse all'epoca dell'inoltro della missiva, di un titolo esecutivo nei riguardi delle odierne parti attrici, non essendo tanto richiesto a norma dell'art. 13, comma 8, l. 247/2012, ed essendosi lo stesso difensore limitato a dare atto di quella che era la fonte della propria pretesa di pagamento, consacrata da provvedimenti (i decreti ingiuntivi opposti) aventi pur sempre provenienza giudiziale. Nemmeno è dimostrato che le trattative siano tramontate per effetto dell'iniziativa assunta dall'avv. non emergendo dalla missiva con cui le CP_1 parti creditrici avevano comunicato il loro recesso dalle trattative (all. n. 17 all'atto di citazione) quali fossero state le ragioni poste alla base di tale scelta. Per tutte le indicate ragioni la domanda risarcitoria proposta dalle parti attrici merita di essere respinta. Si osserva poi che le vicende descritte nel paragrafo dell'atto di citazione denominato “Il giudizio di opposizione a precetto di cui al R.G. n. 2645/2017”, di cui vi è menzione sino agli scritti conclusionali delle parti attrici, appaiono sostanzialmente irrilevanti ai fini della decisione in ordine alla domanda risarcitoria avanzata nel presente giudizio. Le asserite inadempienze e/o negligenze poste in essere in quel giudizio dall'avv. (ritardi nell'inserimento dei propri dati negli atti di parte;
CP_1 deposito di istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto con forme tali da non essere valutata dal Giudice prima della prima udienza fissata per la trattazione del merito della causa;
omessa allegazione, nell'istanza, dell'atto di precetto, con deposito in luogo di questo dell'atto di pignoramento;
omessa informazione in ordine all'avvenuta adozione dell'indicato provvedimento alle parti assistite, tale da determinare l'impossibilità per queste ultime di valutare l'opportunità della proposizione del reclamo;
presentazione tardiva dell'eccezione di difetto di legittimazione ad causam della precettante/intimante Controparte_3
) non possiedono invero alcuna efficacia causale rispetto al danno di
[...] cui le parti attrici hanno chiesto il ristoro, che nell'atto di citazione si individua unicamente in quello “quantificabile complessivamente in € 910.000,00, pari alla differenza tra quanto gli esponenti avrebbero potuto versare al Controparte_4
pagina8 di 10 se fosse andata in porto la proposta transattiva avanzata dal Controparte_4 medesimo Gruppo Bancario (€ 830.000,00), rispetto a quanto complessivamente intimato da quest'ultimo nelle procedure esecutive in corso (€ 1.740.000,00, oltre interessi e spese), procedure, contenzioso e quant'altro che appunto sarebbero state abbandonate con la sottoscrizione della transazione, così permettendo agli esponenti di riprendere la normale gestione della propria attività di impresa e del proprio patrimonio”. Nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, non modificate e/o precisate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., l'unica richiesta risarcitoria avanzata riguarda, per l'appunto, la somma che le parti attrici avrebbero perso per effetto del venir meno dell'accordo raggiunto con le controparti processuali. Stante l'estraneità delle indicate condotte dall'oggetto del presente giudizio, il Giudice ha ritenuto di non ammettere le richieste di prova orale articolate dalla parte attrice nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in quanto per l'appunto riguardanti circostanze irrilevanti ai fini del decidere, oltre che altre circostanze che, pur rilevanti, erano già state oggetto di prova documentale. Il rigetto della domanda risarcitoria promossa dalle parti attrici nei riguardi della parte convenuta priva di rilievo e dunque assorbe l'ulteriore domanda, di manleva, sollevata dall'avv. nei riguardi della compagnia di assicurazione CP_1 chiamata in causa. In ordine alle spese di lite, le stesse, in base al criterio della soccombenza, sono poste a carico delle parti attrici. Le stesse sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (corrispondente a quello della domanda), della complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte nel giudizio nonché delle fasi in cui il giudizio si è concretamente articolato, così che, stante la natura documentale del giudizio, può essere riconosciuto un compenso nella misura media per le fasi di studio, introduzione e decisionale della causa, mentre va riconosciuto un compenso nella misura minima per la fase di istruzione e trattazione della causa. In base al principio di causalità, le parti attrici dovranno rifondere le spese sia alla parte convenuta che alla terza chiamata nel giudizio, atteso che la chiamata di quest'ultima da parte della convenuta non ha concretato un esercizio abusivo del diritto di difesa, essendosi viceversa resa necessaria in relazione alle (infondate) tesi sostenute dalle parti attici (cfr. Cass., Sez. 2, n. 23123 del 17/09/2019 (Rv. 655244
- 01); Sez. 3, n. 31889 del 06/12/2019 (Rv. 655979 – 02; Sez. 6, n. 18710 del 01/07/2021 (Rv. 661752 - 01)). Deve essere respinta la domanda della parte convenuta intesa ad ottenere la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto che non è dato ravvisare nella condotta processuale delle parti attrici profili di mala fede o colpa grave, considerato d'altra parte che la pur riconosciuta completa infondatezza della prospettazione delle parti attrici non è sufficiente a dar luogo a responsabilità processuale aggravata: “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della
pagina9 di 10 parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (così Cass., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023 (Rv. 668146 - 01)).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: rigetta la domanda risarcitoria promossa dalle parti attrici, che condanna alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte convenuta e della parte chiamata in causa, liquidate per compensi in euro 22.426,00 ciascuna, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 25 febbraio 2025
il Giudice
Michele Cappai
pagina10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3655/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._1 Parte_3
), (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3 [...]
(C.F. ) e (C.F. Pt_5 C.F._4 Parte_6
), con il patrocinio dell'avv. CLEMENTI GIORGIA e dell'avv. C.F._5
POMPA VINCENZO
ATTORI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._6
Controparte_1
CONVENUTO
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. MORGANTI DAVID TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 ottobre 2024
pagina1 di 10 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno citato a comparire Parte_4 Parte_5 Parte_6 innanzi all'intestato Tribunale l'avv. chiedendone l'accertamento di Controparte_1 responsabilità in relazione all'attività professionale prestata in loro favore, nella dedotta qualità di domiciliatario di altro difensore, nell'ambito di più contenziosi che li hanno visti opporsi alle pretese creditorie della , Controparte_3 ovvero società cessionarie del credito da quest'ultima, e la conseguente condanna al risarcimento dei danni, indicati nell'importo di 910.000,00 euro. Si è costituito l'avv. chiedendo l'integrale rigetto delle domande CP_1 proposte dalle controparti. Ha rappresentato in via preliminare la necessità della sospensione del presente processo all'esito dello speculare giudizio promosso dagli attori, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, e rubricato con R.G. 5043/2021. Detta necessità sorge sia per rispettare il principio del “ne bis in idem” sia per evitare possibili contrasti di giudicato, atteso che le singolari e fantasiose prospettazioni avversarie su cui è “basata” l'inverosimile iniziativa giudiziaria che intrattiene ed avente R.G. 3655/2022 sono le stesse proposte dai medesimi attori nell'indicato, diverso, contenzioso. Nel merito, ha rilevato di conoscere le parti attrici da diverso tempo e di avere in più occasioni sconsigliato a queste ultime di intraprendere le iniziative giudiziarie che questi hanno nondimeno deciso di coltivare nei riguardi degli istituti bancari che vantavano pretese creditorie nei loro confronti. Ha esposto di avere patrocinato in loro favore e di avere pertanto diritto ai compensi con riferimento ai procedimenti iscritti al R.G. 2990/2017, R.G. 3774/2014, R.G.2645/2017, R.G. 519/2020 innanzi al Tribunale civile di Tivoli. In relazione a dette attività ha ottenuto dal Tribunale n. 3 decreti ingiuntivi, n. 1012/2021, n. 1220/2021, n. 1517/2021, per gli importi, rispettivamente di euro 24.054,27, 32.923,29 e 100.529,26, oltre spese e interessi. I tre decreti ingiuntivi sono stati opposti nell'ambito dei giudizi iscritti al R.G. nn. 4380/2021, 4099/2021 e 5043/2021. Ha chiesto la condanna della controparte per responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Ha in ogni caso chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazioni “ , con cui ha dedotto di Controparte_2 avere stipulato polizza assicurativa professionale per la responsabilità civile. Il Giudice ha dunque autorizzato la chiamata in causa del terzo, richiesta dalla parte convenuta. Si è costituita la Compagnia di assicurazioni Controparte_2
contestando la pretesa risarcitoria della parte attrice e la domanda di
[...] manleva sollevata dall'avvocato convenuto. Ha avanzato eccezione di improcedibilità della domanda di manleva per omesso esperimento del procedimento di mediazione civile. Ha eccepito la pagina2 di 10 prescrizione del diritto alla corresponsione dell'indennizzo fatto valere dal convenuto. Ha eccepito la violazione da parte dell'assicurato dell'obbligo di denuncia del sinistro, rilevando altresì che la richiesta risarcitoria si riferisce a fatti verificatisi nel periodo anteriore alla stipula della polizza, fatti noti all'assicurato ma da esso non dichiarati alla compagnia, con conseguente decadenza dal diritto alla manleva. Ha inoltre rilevato che l'assicurazione non copre fatti dolosi dell'assicurato, né attività da quest'ultimo svolta quale mero domiciliatario. Sulla richiesta delle parti, il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa è stata istruita in via documentale. All'udienza del 30 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda proposta dalle parti attrici sia infondata, per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo deve rilevarsi che non può trovare accoglimento l'istanza di sospensione del presente giudizio avanzata dal convenuto avv. CP_1 dovendosi dare atto che l'istituito della sospensione è suscettibile di trovare applicazione solo in caso di pendenza dei processi presso diversi uffici giudiziari, dovendo altrimenti farsi ricorso ad altri istituti quali la riunione dei giudizi: “Ove tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione” così Cass., (Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 12441 del 17/05/2017 (Rv. 644294 - 01)). D'altra parte si osserva che, anche nel merito, l'eccezione è infondata, in quanto dall'esame dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che ha dato luogo al giudizio iscritto al RG n. 5043/2021 (all. n. 86) alla comparsa di risposta) non è emersa la presenza di domande riconvenzionali analoghe o anche solo assimilabili alle domande proposte dalle parti attrici nel presente giudizio. Quanto al merito della causa, deve osservarsi che in base alla prospettazione delle parti attrici, il danno dalle stesse subito e riconducibile alla condotta dell'avv. sarebbe individuabile nella differenza di valore (pari, per l'appunto, a CP_1 euro 910.000,00) tra le somme di cui aveva Controparte_3 intimato il pagamento nelle procedure esecutive avviate nei loro confronti (pari al euro 1.740.000,00) e il minor importo (pari ad euro 830.000,00) al quale le parti si erano accordate di transigere l'intero contenzioso tra le stesse esistente, accordo pagina3 di 10 venuto meno, nella prospettazione delle parti attrici, per effetto dell'iniziativa illecita dell'odierno convenuto. In particolare, hanno esposto le parti attrici che l'avv. avesse CP_1 operato in loro favore quale mero domiciliatario dell'avvocato cui era stato affidato l'incarico difensivo, avv. Mariani, nell'ambito di più giudizi pendenti con
[...]
. Secondo la prospettazione delle parti attrici, tra gli odierni attori Controparte_3
e la mandataria del si era Controparte_4 CP_5 addivenuti ad una sostanziale accettazione della proposta formulata da parte di in data 23/12/2021, a chiusura di tutte controversie tra le Parti CP_5 pendenti innanzi il Tribunale di Tivoli. Nel breve termine “essenziale” di cinque giorni dalla formulazione della proposta, gli attori erano riusciti a fornire la materiale disponibilità dell'intera somma per la chiusura di tutto il contenzioso (€ 830.000,00) appunto entro il 28/12/2021, nonostante la presenza in quei cinque giorni del Santo Natale e della festività di Santo Stefano. In particolare, l'offerta transattiva, prevedeva la chiusura di tutti i contenziosi tra cui ben quattro procedure esecutive per un totale di oltre euro 1.740.000,00, mancando solo una procura di firmataria, in Controparte_4 quanto in uno dei giudizi pendenti tra le parti risultava costituita appunto da
[...]
e non quale mandataria di Controparte_4 CP_5 Controparte_6
cessionaria di
[...] Controparte_4
L'avv. nonostante gli fosse stato revocato il mandato, aveva CP_1 illegittimamente fatto accesso al fascicolo telematico del giudizio iscritto al R.G. n. 2690/2017, carpendo la notizia della pendenza di trattative per la definizione di tutto il contenzioso tra le parti e il traendola Controparte_4 dall'illegittima acquisizione di un atto giudiziario depositato nel fascicolo telematico, ove congiuntamente le Parti avevano depositato istanza (in data 11/02/2022) per il differimento dell'udienza fissata per il 16/2/2022 stante la pendenza di trattative. L'avv. aveva dunque inviato comunicazione pec anche alle Società CP_1
Gruppo BMPS nonché ai rispettivi legali, intimando proprio a queste ultime società il pagamento della complessiva somma di € 157.000,00 oltre spese, facendo credere di avere titolo al riguardo, visto che indicava il proprio IBAN al fine di indurre indebitamente al pagamento immediato in suo favore. Pertanto, l'avv. nella sua pec, in modo surrettizio, emulativo ed CP_1 illegittimo, non si limitava a rappresentare un suo eventuale, inesistente, diritto alla solidarietà professionale ex art 13, ma faceva intendere di essere già titolare di un titolo esecutivo, tanto da invitare tutte le Parti, compreso il Controparte_4
ad effettuare il pagamento in suo favore della somma di 157.000,00 euro.
[...]
Questa indebita sollecitazione dell'avv. ha avuto, come unico CP_1 effetto, la conseguente comunicazione del 07.03.2022, da parte dell'avv. CP_7
di “considerare concluse con esito negativo le trattative intercorse
[...] finalizzate al bonario componimento delle controversie tra le parti”. Gli esponenti hanno dunque perso la possibilità di transigere con un esborso inferiore di circa un milione di euro e ciò dopo essere riusciti ad ottenere la pagina4 di 10 sospensione di ben tre procedure esecutive (n. 325/2017, n. 273/2020 e n. 837/2021) sulle quattro promosse dal Parte_7
La condotta posta in essere dall'Avv. in relazione alla pec inviata il CP_1
21.02.2022 al , configura ad avviso delle parti Controparte_4 attrici la fattispecie dell'infedele patrocinio, con conseguente diritto degli odierni attori ad avanzare richiesta risarcitoria quantificabile in euro 910.000,00 pari alla differenza tra quanto convenuto a titolo transattivo (euro 830.000,00) e l'importo delle procedure esecutive come sopra quantificato. Ha replicato l'avv. di avere avuto notizia del perfezionando accordo CP_1 transattivo tra le parti attrici e la banca MPS e i suoi cessionari in data 8/02/2022, in occasione dell'udienza tenutasi nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui al R.G. 4380/2021. In quella sede l'avv. Fabrizio Castellano, patrocinatore degli attori e titolare dello studio dove esercita il codifensore Avv. Giorgia Clementi, gli ha riferito delle trattative pendenti. In ogni caso l'ex adverso ritenuto “illegittimo accesso” nel fascicolo R.G. 519- 2020 che, è stato introdotto, patrocinato sino alla conclusione della fase di sospensiva (con esito favorevole) esclusivamente dall'Avv. quindi Controparte_1
l'aver mantenuto la cancelleria l'accesso al detto fascicolo, al pari di quelli relativi a contenziosi conclusi in cui il legale degli attori era sempre l'Avv. Controparte_1 non può configurare responsabilità alcuna a suo carico. Ha esposto che con comunicazione p.e.c. del 21/02/2022 e racc. a.r. del 25/02/2022 indirizzata sia agli attori che alle controparti processuali ( e CP_8 suoi cessionari), nonché ai rispettivi legali, l'Avv. ha rappresentato Controparte_1 la sussistenza di proprie insoddisfatte ragioni di credito in relazione ai contenziosi giudiziari oggetto di possibile accordo, in ragione delle quali in caso di accordo sussistevano i contenuti solidali passivi previsti dall'art. 13 VIII^ co. L. 247/2012. In data 14/03/2022 l'Avv. Fabrizio Castellano raggiungeva l'avv. CP_1 presso il suo studio, riferendogli che gli attori erano disponibili e volevano transigere e chiudere le opposizioni a Decreto Ingiuntivo in corso con il convenuto corrispondendogli l'importo di euro 30.000,00 “in nero” altrimenti era probabile che i predetti Sig.ri avrebbero avviato in danno dell'Avv. azione di Pt_2 CP_1 responsabilità per l'omesso deposito del precetto nel giudizio R.G. 2645/2017. Detta proposta venne immediatamente rifiutata dall'Avv. che ricordò che il CP_1 deposito dei documenti della causa R.G. 2645/2017 e, segnatamente, dell'atto di precetto oggetto di opposizione, era stata demandata dai clienti al codifensore in detto giudizio, Avv. Fabia Mariani. Due giorni dopo, ovvero il 16/03/2022, l'Avv. Castellano comunicò via p.e.c. all'Avv. l'intenzione dei propri clienti di proporre azione di responsabilità CP_1 professionale in relazione al giudizio R.G. 2647 Tribunale Civile di Tivoli. Successivamente l'Avv. Castellano con comunicazione p.e.c del 6/04/2022 riferiva essere stato “falsamente notiziato il Giudice circa il contenuto di un colloquio tra legali”. Con p.e.c. dello stesso 6/04/2022 l'avv. replicava ricordando CP_1 le esatte dinamiche intervenute.
pagina5 di 10 Successivamente, con comunicazione p.e.c. del 20/04/2022, in luogo dell'Avv. Castellano avanzò analoga corrispondenza “anticipatoria” della qui proposta domanda giudiziale, l'Avv. Vincenzo Pompa. L'Avv. riscontrava la missiva CP_1 con p.e.c. del 10/05/2022. Ha osservato che è quantomeno singolare che la presente domanda giudiziale sia stata proposta in danno dell'Avv. per asserita “violazione Controparte_1 dell'esercizio del patrocinio legale” quando in tutti i giudizi pendenti, ivi compreso il presente, viene assunto che il predetto avvocato fosse “mero domiciliatario”; è a dir poco grottesco il fatto che altro motivo di responsabilità venga ravvisato dagli attori nell'aver il creditore azionato un diritto, ovvero aver messo a conoscenza le parti soggette al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 VIII^ co. L. 247/2012 dell'esistenza di propri crediti portati da Decreti Ingiuntivi ancorché opposti (circostanza mai celata). Ha posto in evidenza l'irragionevolezza della richiesta risarcitoria delle controparti, atteso che dopo gli esiti favorevoli dei giudizi a lui affidati dalle parti attrici - sospensione esecutività titoli nel Procedimento R.G. 519/2020 e accoglimento appello con Sentenza n. 414/2021 dove è stata accolta la precedentemente sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della Banca procedente in executivis - non si è arrivato ad un accordo in base al quale gli attori avrebbero risparmiato euro 910.000,00 e questa somma dovrebbe essere corrisposta dallo stesso avvocato che ha condotto gli stessi attori a CP_1 poter accordarsi su tali cifre ma neanche è stato pagato per le prestazioni professionali svolte. Osserva il Giudice che le parti attrici non hanno chiaramente indicato quale sia l'inquadramento dell'ipotesi di responsabilità fatta valere nel presente giudizio, limitandosi a fare riferimento all'ipotesi (contemplata dal codice penale) dell'infedele patrocinio. Tanto che la responsabilità addebitata all'avv. venga qualificata alla CP_1 stregua di responsabilità contrattuale, tanto che - conformemente alla prospettata già avvenuta revoca del mandato allorché l'avvocato avrebbe posto in essere la condotta contestata, nonché conformemente a quanto le stesse parti attrici sembrerebbero ritenere in un passaggio della comparsa conclusionale depositata - venga qualificata alla stregua di responsabilità extracontrattuale, ritiene il Giudice che non possa in ogni caso dirsi che le parti attrici abbiano assolto all'onere della prova sulle stesse gravanti. E' infatti rimasta del tutto sfornita di supporto probatorio l'affermazione secondo cui l'avv. avrebbe effettuato un accesso non consentito al CP_1 fascicolo telematico iscritto al R.G. n. 2690/2017, apprendendo così indebitamente la notizia dell'avvenuto raggiungimento di un accordo tra gli odierni attori e l'istituto bancario che avanzava pretese creditorie nei loro riguardi. Le parti attrici hanno affidato la dimostrazione dell'indicata circostanza al contenuto dei documenti depositati ai nn. 11, 12 e 43 in allegato all'atto di citazione. Tali documenti sono però privi di capacità dimostrativa nel senso indicato.
pagina6 di 10 Invero gli allegati nn. 12 e 43 contengono, rispettivamente, l'istanza di rinvio di udienza per trattative e la lettera di revoca del mandato con contestazione della notula inviata dall'avv. mentre l'allegato n. 11, che contiene la “storia” CP_1 del fascicolo processuale n. 2690/2017, estratta dall'applicativo Sicid, non contempla tra gli eventi considerati il denunciato accesso dell'avv. al CP_1 fascicolo processuale (né del resto avrebbe potuto, considerato che, secondo la prospettazione di entrambe le parti, l'odierno convenuto, allorché apprese la notizia del possibile accordo, risultava ancora abilitato alla consultazione degli atti processuali). L'avv. diversamente, ha rappresentato di avere avuto notizia delle CP_1 trattative pendenti in data 8/02/2022, dall'avv. Castellano, in occasione dell'udienza tenutasi nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui al R.G. 4380/2021. Osserva il Giudice che, in assenza di riscontro alcuno, non vi sono elementi per preferire la versione dei fatti narrata dalle parti attrici rispetto a quella esposta dalla parte convenuta. Dal che discende che, spettando l'onere della prova a carico delle parti attrici (in quanto attinente alla stessa allegazione dell'inadempimento della controparte ovvero, in base al paradigma della responsabilità extra-contrattuale, in quanto attinente alla prova della condotta causativa del danno lamentato dalle parti attrici), le conseguenze del relativo mancato assolvimento devono essere fatte ricadere sulle parti attrici. Sotto distinto profilo si osserva che, essendo l'avv. ancora abilitato CP_1 alla consultazione del fascicolo telematico, appare condivisibile quanto dallo stesso esposto circa l'assenza di profili di illiceità nella sua condotta, essendosi del resto lo stesso limitato a rappresentare ai creditori, dopo avere appreso la notizia delle trattative pendenti, l'importo del credito che lo stesso vantava nei riguardi delle odierne parti attrici, per le attività professionali svolte. Al riguardo, quanto alla spettanza delle somme richieste dall'avv. è CP_1 sufficiente fare riferimento ai decreti ingiuntivi emessi dall'intestato Tribunale in suo favore, oltre che agli esiti, per lo stesso favorevoli, dei due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo sinora definiti, come dallo stesso convenuto documentato mediante la produzione dei relativi provvedimenti definitori (le ordinanze ex artt. 702 bis c.p.c. emesse all'esito del giudizio iscritto al RG n. 4380/2021 in data 10 luglio 2024 ed all'esito del giudizio iscritto al RG n. 4099/2021 in data 4 ottobre 2024). D'altra parte è previsto dalla disciplina dell'ordinamento della professione forense, legge n. 247/2012, che, nel caso di accordo preso in qualsiasi forma, tutte le parti del giudizio siano soggette al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8, con riferimento alle spettanze professionali del difensore che nel giudizio abbia prestato il proprio patrocinio, con la conseguenza che non costituisce senz'altro iniziativa contraria ai doveri professionali quella assunta dall'avv. ed intesa CP_1 unicamente ad informare le controparti del mancato pagamento dei propri compensi professionali da parte degli odierni attori.
pagina7 di 10 Esaminando i contenuti della missiva trasmessa dall'avv. (all. n. 16 CP_1 all'atto di citazione) appare evidente che non vi sia stata da parte di quest'ultimo la minima trasgressione dei propri doveri professionali. Invero lo stesso ha, in modo del tutto trasparente, inoltrato non solo alle controparti processuali ma anche a tutte le parti dallo stesso assistite ed agli altri difensori, precedenti e subentrati al suo posto, la propria richiesta di pagamento e di informazione dell'esistenza del vincolo di solidarietà, facendo riferimento alle somme riconosciute in suo favore dal Tribunale di Tivoli a mezzo di n. 3 decreti ingiuntivi, evidenziando – contrariamente a quanto si afferma negli scritti difensivi delle parti attrici – che avverso detti decreti ingiuntivi fosse stata proposta opposizione, con tanto di indicazione del Giudice cui i procedimenti risultavano assegnati e del numero di ruolo agli stessi attribuiti. Né la condotta assunta dall'avv. può censurarsi, contrariamente a CP_1 quanto affermato dalle parti attrici, per il fatto che lo stesso non disponesse all'epoca dell'inoltro della missiva, di un titolo esecutivo nei riguardi delle odierne parti attrici, non essendo tanto richiesto a norma dell'art. 13, comma 8, l. 247/2012, ed essendosi lo stesso difensore limitato a dare atto di quella che era la fonte della propria pretesa di pagamento, consacrata da provvedimenti (i decreti ingiuntivi opposti) aventi pur sempre provenienza giudiziale. Nemmeno è dimostrato che le trattative siano tramontate per effetto dell'iniziativa assunta dall'avv. non emergendo dalla missiva con cui le CP_1 parti creditrici avevano comunicato il loro recesso dalle trattative (all. n. 17 all'atto di citazione) quali fossero state le ragioni poste alla base di tale scelta. Per tutte le indicate ragioni la domanda risarcitoria proposta dalle parti attrici merita di essere respinta. Si osserva poi che le vicende descritte nel paragrafo dell'atto di citazione denominato “Il giudizio di opposizione a precetto di cui al R.G. n. 2645/2017”, di cui vi è menzione sino agli scritti conclusionali delle parti attrici, appaiono sostanzialmente irrilevanti ai fini della decisione in ordine alla domanda risarcitoria avanzata nel presente giudizio. Le asserite inadempienze e/o negligenze poste in essere in quel giudizio dall'avv. (ritardi nell'inserimento dei propri dati negli atti di parte;
CP_1 deposito di istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto con forme tali da non essere valutata dal Giudice prima della prima udienza fissata per la trattazione del merito della causa;
omessa allegazione, nell'istanza, dell'atto di precetto, con deposito in luogo di questo dell'atto di pignoramento;
omessa informazione in ordine all'avvenuta adozione dell'indicato provvedimento alle parti assistite, tale da determinare l'impossibilità per queste ultime di valutare l'opportunità della proposizione del reclamo;
presentazione tardiva dell'eccezione di difetto di legittimazione ad causam della precettante/intimante Controparte_3
) non possiedono invero alcuna efficacia causale rispetto al danno di
[...] cui le parti attrici hanno chiesto il ristoro, che nell'atto di citazione si individua unicamente in quello “quantificabile complessivamente in € 910.000,00, pari alla differenza tra quanto gli esponenti avrebbero potuto versare al Controparte_4
pagina8 di 10 se fosse andata in porto la proposta transattiva avanzata dal Controparte_4 medesimo Gruppo Bancario (€ 830.000,00), rispetto a quanto complessivamente intimato da quest'ultimo nelle procedure esecutive in corso (€ 1.740.000,00, oltre interessi e spese), procedure, contenzioso e quant'altro che appunto sarebbero state abbandonate con la sottoscrizione della transazione, così permettendo agli esponenti di riprendere la normale gestione della propria attività di impresa e del proprio patrimonio”. Nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, non modificate e/o precisate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., l'unica richiesta risarcitoria avanzata riguarda, per l'appunto, la somma che le parti attrici avrebbero perso per effetto del venir meno dell'accordo raggiunto con le controparti processuali. Stante l'estraneità delle indicate condotte dall'oggetto del presente giudizio, il Giudice ha ritenuto di non ammettere le richieste di prova orale articolate dalla parte attrice nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in quanto per l'appunto riguardanti circostanze irrilevanti ai fini del decidere, oltre che altre circostanze che, pur rilevanti, erano già state oggetto di prova documentale. Il rigetto della domanda risarcitoria promossa dalle parti attrici nei riguardi della parte convenuta priva di rilievo e dunque assorbe l'ulteriore domanda, di manleva, sollevata dall'avv. nei riguardi della compagnia di assicurazione CP_1 chiamata in causa. In ordine alle spese di lite, le stesse, in base al criterio della soccombenza, sono poste a carico delle parti attrici. Le stesse sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (corrispondente a quello della domanda), della complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte nel giudizio nonché delle fasi in cui il giudizio si è concretamente articolato, così che, stante la natura documentale del giudizio, può essere riconosciuto un compenso nella misura media per le fasi di studio, introduzione e decisionale della causa, mentre va riconosciuto un compenso nella misura minima per la fase di istruzione e trattazione della causa. In base al principio di causalità, le parti attrici dovranno rifondere le spese sia alla parte convenuta che alla terza chiamata nel giudizio, atteso che la chiamata di quest'ultima da parte della convenuta non ha concretato un esercizio abusivo del diritto di difesa, essendosi viceversa resa necessaria in relazione alle (infondate) tesi sostenute dalle parti attici (cfr. Cass., Sez. 2, n. 23123 del 17/09/2019 (Rv. 655244
- 01); Sez. 3, n. 31889 del 06/12/2019 (Rv. 655979 – 02; Sez. 6, n. 18710 del 01/07/2021 (Rv. 661752 - 01)). Deve essere respinta la domanda della parte convenuta intesa ad ottenere la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto che non è dato ravvisare nella condotta processuale delle parti attrici profili di mala fede o colpa grave, considerato d'altra parte che la pur riconosciuta completa infondatezza della prospettazione delle parti attrici non è sufficiente a dar luogo a responsabilità processuale aggravata: “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della
pagina9 di 10 parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (così Cass., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023 (Rv. 668146 - 01)).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: rigetta la domanda risarcitoria promossa dalle parti attrici, che condanna alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte convenuta e della parte chiamata in causa, liquidate per compensi in euro 22.426,00 ciascuna, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 25 febbraio 2025
il Giudice
Michele Cappai
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