CASS
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2025, n. 32927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32927 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE LA ER CU IA GR CU - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: LE EU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/02/2025 del Tribunale di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e i motivi nuovi depositati in data odierna dall’avv. Vannetiello;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. Nicola Quaranta per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. Dario Vannetiello per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bari, Sezione per il riesame, con ordinanza del 7 febbraio 2025, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame proposta da EU LE ha annullato l’ordinanza emessa il 9 gennaio 2025 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, limitatamente al delitto di cui agli artt. 2 e 4, commi 1 e 2 e 7, l. 895 del 1967 e 416- bis.1 cod. pen. oggetto del capo 3) dell’imputazione cautelare e ha confermato nel resto il provvedimento con riferimento all’applicazione della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 l. 895 del 1967 e 416-bis.1 cod. pen. oggetto dei capi 1) e 2) per la detenzione e il porto in luogo pubblico di una pistola non meglio identificata e di una Beretta calibro 7,65. 2. I fatti si riferiscono a quanto accaduto la notte del 22 settembre 2024 nel corso della quale, nella discoteca Bahia beach di Molfetta, è stata uccisa ON LO e sono stati feriti quattro ragazzi, tra i quali il ricorrente, attinti dai colpi di pistola sparati da CH OP. La vicenda è secondo gli investigatori inserita nei rapporti che intercorrono tra i clan Parisi/LE da una parte e ST dall’altra con i c.d. rampolli delle due consorterie che si fronteggiano anche nei locali notturni ostentando armi. Dalle indagini, nello specifico dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia , così come dall’analisi di altri episodi avvenuti con modalità similari a Bari e Provincia, è emerso lo spaccato di quanto accaduto ed igravi indizi di colpevolezza Penale Sent. Sez. 1 Num. 32927 Anno 2025 Presidente: ON ON Relatore: CO RC IA Data Udienza: 10/06/2025 a carico del ricorrente circa la detenzione e il porto di una pistola la sera dell’omicidio e, più in generale, circa la detenzione di una pistola Beretta cal. 7,65 e di un’altra arma non meglio specificata. A seguito della richiesta proposta dall’organo dell’accusa il giudice delle indagini preliminari ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per tutti i fatti, anche ritenendo l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sia sotto il profilo del metodo che dell’agevolazione. All’esito del riesame proposto dalla difesa il Tribunale, ritenuto di escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla detenzione e il porto di un’arma con riferimento all’episodio oggetto del capo 3) relativo a quanto accaduto alla discoteca “Divinae follie”, ha confermato il provvedimento cautelare per gli altri due capi di imputazione e anche quanto alla sussistenza dell’aggravante (cfr. pag. 43 e seguenti) e alla consistenza delle esigenze (pag. 51 e seguenti).
3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. limitatamente alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria con riferimento al solo capo 2) dell’imputazione, la detenzione della Beretta cal. 7,65. Nel primo motivo la difesa evidenzia che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sarebbe errata in quanto gli elementi posti a fondamento della decisione - costituiti dalla lettura di una intercettazione ambientale e dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia (ordinanza impugnata da pag. 39)- non sarebbero idonei a ritenere che la Beretta sia un’arma ulteriore e diversa da quella detenuta e portata la sera del 22 settembre al Bahia beach, mai rinvenuta, oggetto della contestazione di cui al capo 1) e la motivazione resa sul punto dal Tribunale sarebbe manifestamente illogica e/o contraddittoria.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. con riferimento a entrambi i profili, del metodo e dell’agevolazione. Nel secondo motivo la difesa rileva che la decisione del Tribunale sul punto sarebbe generica e contraddittoria e non terrebbe nel dovuto conto che il ricorrente non ha ostentato l’arma ai fini pure indicati nel provvedimento impugnato.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen quanto alla ritenuta sussistenza e consistenza delle esigenze cautelari con riferimento alla violazione dei principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare.
4. Nel corso dell’udienza l’avv. Dario Vannetiello ha depositato dei motivi nuovi nei quali ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di cui al capo 2) e alla sussistenza dell’aggravante quanto al reato sub 1). Nello specifico la difesa ha evidenziato che l’ordinanza impugnata sarebbe affetta da una insanabile contraddittorietà interna per gli errati riferimenti nella stessa contenuti quanto al coinvolgimento del ricorrente in “più procedimenti, anche di criminalità organizzata”, circa la presunta appartenenza a un agguerrito clan mafioso e in ordine alle dichiarazioni rese da AL, collaboratore di giustizia, circa il possesso di armi da parte dello stesso e la contrarietà del di lui padre a che questo avvenisse. Ciò anche considerata l’apoditticità degli ulteriori argomenti indicati nel provvedimento impugnato in ordine alla valutazione delle immagini acquisite e delle captazioni intercettate. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Nel primo motivo di ricorso e nei motivi nuovi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. limitatamente alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria con riferimento al solo capo 2) dell’imputazione, la detenzione della Beretta cal. 7,65. La doglianza, formulata impropriamente anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce alla logicità e completezza della motivazione, è infondata.
2.1. In materia di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nel giudizio di legittimità, infatti, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Ciò in quanto il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02).
2.2. Nel caso di specie il provvedimento impugnato non è affetto da alcuno dei vizi previsti tassativamente dall’art. 606 cod. proc. pen. e il ragionamento esposto a fondamento della conclusione non è manifestamente illogico o contraddittorio. La motivazione dell’ordinanza, infatti, ricostruite in termini analitici le indagini effettuate in merito a quanto accaduto la sera del 22 settembre 2024, con gli specifici riferimenti al contenuto delle intercettazioni e alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, è adeguata in ordine alla detenzione della Beretta cal. 7,65 e non è pertanto sindacabile in questa sede. La valutazione degli elementi acquisiti - nello specifico della captazione citata, laddove il ricorrente aveva fatto riferimento a “la mia Beretta”, come a pistola diversa rispetto a quella detenuta e portata la sera del 22 settembre- non risulta manifestamente illogica o incoerente, ciò anche considerato che risulta pure sufficientemente accertato che lo stesso aveva la disponibilità di armi e pistole (una delle quali proprio una Beretta), che era solito 3 portare con sé (così le dichiarazioni rese da AL nel complesso degli argomenti illustrati nelle pagine 39 e 40 dell’ordinanza impugnata). In ordine alla possibilità di censurare la lettura fornita dai giudici di merito delle captazioni, d’altro canto, va ribadito che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto che, se la valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724) essendo possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. Di Maro, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 – 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 – 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994 - 01).
3. Alle medesime conclusioni si deve pervenire in ordine alla violazione di legge e al vizio di motivazione che la difesa deduce in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. nel secondo motivo e nei motivi nuovi con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., contestata per il reato di cui al capo 1) sia quanto al profilo del metodo che a quello dell’agevolazione. Facendo specifico riferimento a quanto ricostruito ed emerso allo stato dagli atti, infatti, il Tribunale ha dato adeguato conto di essersi conformato alla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla configurabilità e sussistenza della contestata aggravante, puntualmente citata sia sotto il profilo del metodo, che dell’agevolazione (su tali punti, tra le tante, Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241577 – 01; Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 – 01; Sez. 1, n. 28594 del 27/04/2021, Barone, Rv. 281640 – 02). Sotto tale profilo, d’altro canto, la motivazione, contenuta da pag. 43 a pag. 51, nella quale si evidenzia l’atteggiamento complessivamente tenuto dal ricorrente sin dall’ingresso del locale anche solo con il gesto di avvicinare la mano alla cintola dei pantaloni, dà coerente conto della modalità mafiosa e della valenza fortemente intimidatoria della condotta -peraltro risultata estremamente efficace visto che nessuno ha reso dichiarazioni in merito a quanto accaduto- nonché della finalità del ricorrente e della consapevolezza dello stesso di confermare e aumentare il prestigio del clan, anche solo della famiglia, di riferimento e ciò senza che sia necessaria la formale appartenenza al sodalizio mafioso comunque esistente.
4. Del pari infondata, infine, è la censura contenuta nel terzo motivo e nei motivi nuovi nei quali la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen quanto alla ritenuta sussistenza e consistenza delle esigenze cautelari con riferimento alla violazione dei principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare. Anche in ordine a tali aspetti, pure tenuto conto della presunzione prevista dall’art. 275 cod. proc. pen., il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione congrua e adeguata che non è pertanto sindacabile in questa sede. Il riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate -nelle quali si dice che 4 OP è uomo morto che cammina, ovunque andrà a manifestare un intento ritenuto chiaramente vendicativo- e la provata disponibilità di armi, così come le considerazioni in merito alla gravità del reato e alla condotta antecedente e successiva, dà infatti coerente conto della sussistenza, gravità e attualità delle esigenze cautelari, nello specifico il pericolo di recidiva, e di come questo possa essere adeguatamente tutelato e contenuto con la sola misura della custodia cautelare in carcere (cfr. pagine da 51 a 54 dell’ordinanza impugnata).
5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 10/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RC IA CO ON ON 5
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. Nicola Quaranta per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. Dario Vannetiello per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bari, Sezione per il riesame, con ordinanza del 7 febbraio 2025, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame proposta da EU LE ha annullato l’ordinanza emessa il 9 gennaio 2025 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, limitatamente al delitto di cui agli artt. 2 e 4, commi 1 e 2 e 7, l. 895 del 1967 e 416- bis.1 cod. pen. oggetto del capo 3) dell’imputazione cautelare e ha confermato nel resto il provvedimento con riferimento all’applicazione della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 l. 895 del 1967 e 416-bis.1 cod. pen. oggetto dei capi 1) e 2) per la detenzione e il porto in luogo pubblico di una pistola non meglio identificata e di una Beretta calibro 7,65. 2. I fatti si riferiscono a quanto accaduto la notte del 22 settembre 2024 nel corso della quale, nella discoteca Bahia beach di Molfetta, è stata uccisa ON LO e sono stati feriti quattro ragazzi, tra i quali il ricorrente, attinti dai colpi di pistola sparati da CH OP. La vicenda è secondo gli investigatori inserita nei rapporti che intercorrono tra i clan Parisi/LE da una parte e ST dall’altra con i c.d. rampolli delle due consorterie che si fronteggiano anche nei locali notturni ostentando armi. Dalle indagini, nello specifico dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia , così come dall’analisi di altri episodi avvenuti con modalità similari a Bari e Provincia, è emerso lo spaccato di quanto accaduto ed igravi indizi di colpevolezza Penale Sent. Sez. 1 Num. 32927 Anno 2025 Presidente: ON ON Relatore: CO RC IA Data Udienza: 10/06/2025 a carico del ricorrente circa la detenzione e il porto di una pistola la sera dell’omicidio e, più in generale, circa la detenzione di una pistola Beretta cal. 7,65 e di un’altra arma non meglio specificata. A seguito della richiesta proposta dall’organo dell’accusa il giudice delle indagini preliminari ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per tutti i fatti, anche ritenendo l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sia sotto il profilo del metodo che dell’agevolazione. All’esito del riesame proposto dalla difesa il Tribunale, ritenuto di escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla detenzione e il porto di un’arma con riferimento all’episodio oggetto del capo 3) relativo a quanto accaduto alla discoteca “Divinae follie”, ha confermato il provvedimento cautelare per gli altri due capi di imputazione e anche quanto alla sussistenza dell’aggravante (cfr. pag. 43 e seguenti) e alla consistenza delle esigenze (pag. 51 e seguenti).
3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. limitatamente alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria con riferimento al solo capo 2) dell’imputazione, la detenzione della Beretta cal. 7,65. Nel primo motivo la difesa evidenzia che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sarebbe errata in quanto gli elementi posti a fondamento della decisione - costituiti dalla lettura di una intercettazione ambientale e dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia (ordinanza impugnata da pag. 39)- non sarebbero idonei a ritenere che la Beretta sia un’arma ulteriore e diversa da quella detenuta e portata la sera del 22 settembre al Bahia beach, mai rinvenuta, oggetto della contestazione di cui al capo 1) e la motivazione resa sul punto dal Tribunale sarebbe manifestamente illogica e/o contraddittoria.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. con riferimento a entrambi i profili, del metodo e dell’agevolazione. Nel secondo motivo la difesa rileva che la decisione del Tribunale sul punto sarebbe generica e contraddittoria e non terrebbe nel dovuto conto che il ricorrente non ha ostentato l’arma ai fini pure indicati nel provvedimento impugnato.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen quanto alla ritenuta sussistenza e consistenza delle esigenze cautelari con riferimento alla violazione dei principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare.
4. Nel corso dell’udienza l’avv. Dario Vannetiello ha depositato dei motivi nuovi nei quali ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di cui al capo 2) e alla sussistenza dell’aggravante quanto al reato sub 1). Nello specifico la difesa ha evidenziato che l’ordinanza impugnata sarebbe affetta da una insanabile contraddittorietà interna per gli errati riferimenti nella stessa contenuti quanto al coinvolgimento del ricorrente in “più procedimenti, anche di criminalità organizzata”, circa la presunta appartenenza a un agguerrito clan mafioso e in ordine alle dichiarazioni rese da AL, collaboratore di giustizia, circa il possesso di armi da parte dello stesso e la contrarietà del di lui padre a che questo avvenisse. Ciò anche considerata l’apoditticità degli ulteriori argomenti indicati nel provvedimento impugnato in ordine alla valutazione delle immagini acquisite e delle captazioni intercettate. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Nel primo motivo di ricorso e nei motivi nuovi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. limitatamente alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria con riferimento al solo capo 2) dell’imputazione, la detenzione della Beretta cal. 7,65. La doglianza, formulata impropriamente anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce alla logicità e completezza della motivazione, è infondata.
2.1. In materia di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nel giudizio di legittimità, infatti, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Ciò in quanto il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02).
2.2. Nel caso di specie il provvedimento impugnato non è affetto da alcuno dei vizi previsti tassativamente dall’art. 606 cod. proc. pen. e il ragionamento esposto a fondamento della conclusione non è manifestamente illogico o contraddittorio. La motivazione dell’ordinanza, infatti, ricostruite in termini analitici le indagini effettuate in merito a quanto accaduto la sera del 22 settembre 2024, con gli specifici riferimenti al contenuto delle intercettazioni e alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, è adeguata in ordine alla detenzione della Beretta cal. 7,65 e non è pertanto sindacabile in questa sede. La valutazione degli elementi acquisiti - nello specifico della captazione citata, laddove il ricorrente aveva fatto riferimento a “la mia Beretta”, come a pistola diversa rispetto a quella detenuta e portata la sera del 22 settembre- non risulta manifestamente illogica o incoerente, ciò anche considerato che risulta pure sufficientemente accertato che lo stesso aveva la disponibilità di armi e pistole (una delle quali proprio una Beretta), che era solito 3 portare con sé (così le dichiarazioni rese da AL nel complesso degli argomenti illustrati nelle pagine 39 e 40 dell’ordinanza impugnata). In ordine alla possibilità di censurare la lettura fornita dai giudici di merito delle captazioni, d’altro canto, va ribadito che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto che, se la valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724) essendo possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. Di Maro, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 – 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 – 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994 - 01).
3. Alle medesime conclusioni si deve pervenire in ordine alla violazione di legge e al vizio di motivazione che la difesa deduce in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. nel secondo motivo e nei motivi nuovi con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., contestata per il reato di cui al capo 1) sia quanto al profilo del metodo che a quello dell’agevolazione. Facendo specifico riferimento a quanto ricostruito ed emerso allo stato dagli atti, infatti, il Tribunale ha dato adeguato conto di essersi conformato alla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla configurabilità e sussistenza della contestata aggravante, puntualmente citata sia sotto il profilo del metodo, che dell’agevolazione (su tali punti, tra le tante, Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241577 – 01; Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 – 01; Sez. 1, n. 28594 del 27/04/2021, Barone, Rv. 281640 – 02). Sotto tale profilo, d’altro canto, la motivazione, contenuta da pag. 43 a pag. 51, nella quale si evidenzia l’atteggiamento complessivamente tenuto dal ricorrente sin dall’ingresso del locale anche solo con il gesto di avvicinare la mano alla cintola dei pantaloni, dà coerente conto della modalità mafiosa e della valenza fortemente intimidatoria della condotta -peraltro risultata estremamente efficace visto che nessuno ha reso dichiarazioni in merito a quanto accaduto- nonché della finalità del ricorrente e della consapevolezza dello stesso di confermare e aumentare il prestigio del clan, anche solo della famiglia, di riferimento e ciò senza che sia necessaria la formale appartenenza al sodalizio mafioso comunque esistente.
4. Del pari infondata, infine, è la censura contenuta nel terzo motivo e nei motivi nuovi nei quali la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen quanto alla ritenuta sussistenza e consistenza delle esigenze cautelari con riferimento alla violazione dei principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare. Anche in ordine a tali aspetti, pure tenuto conto della presunzione prevista dall’art. 275 cod. proc. pen., il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione congrua e adeguata che non è pertanto sindacabile in questa sede. Il riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate -nelle quali si dice che 4 OP è uomo morto che cammina, ovunque andrà a manifestare un intento ritenuto chiaramente vendicativo- e la provata disponibilità di armi, così come le considerazioni in merito alla gravità del reato e alla condotta antecedente e successiva, dà infatti coerente conto della sussistenza, gravità e attualità delle esigenze cautelari, nello specifico il pericolo di recidiva, e di come questo possa essere adeguatamente tutelato e contenuto con la sola misura della custodia cautelare in carcere (cfr. pagine da 51 a 54 dell’ordinanza impugnata).
5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 10/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RC IA CO ON ON 5