Articolo 12 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 11Articolo 13
Versione
30 giugno 1874
Art. 12.

Non si puo' far parte che di un solo collegio, salvo il caso previsto dall'articolo 2.

L'avvocato iscritto in un albo puo' farai iscrivere in un altro, rinunciando all'iscrizione gia' esistente, la quale deve essere cancellata.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874