Art. 12.
Non si puo' far parte che di un solo collegio, salvo il caso previsto dall'articolo 2.
L'avvocato iscritto in un albo puo' farai iscrivere in un altro, rinunciando all'iscrizione gia' esistente, la quale deve essere cancellata.
Non si puo' far parte che di un solo collegio, salvo il caso previsto dall'articolo 2.
L'avvocato iscritto in un albo puo' farai iscrivere in un altro, rinunciando all'iscrizione gia' esistente, la quale deve essere cancellata.