Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 470
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Vizi di notifica degli atti prodromici

    La Corte ritiene inammissibile il ricorso per i vizi di notifica dedotti in relazione ad alcune cartelle, poiché la documentazione prodotta dimostra la regolarità delle notifiche effettuate.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa erariale

    La Corte rigetta la dedotta prescrizione, ritenendo che gli atti interruttivi siano stati notificati entro i termini di legge e che il credito erariale non sia soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.

  • Rigettato
    Errore di calcolo degli interessi e sanzioni

    La Corte non entra nel merito di tale contestazione, in quanto la domanda viene rigettata per infondatezza delle altre eccezioni.

  • Accolto
    Mancata notifica avvisi prodromici

    La Corte accoglie il ricorso relativamente alla tassa auto 2008, poiché risulta che l'avviso n. 778465659153 è stato notificato a mani di addetto alla casa senza successiva raccomandata informativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 470
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 470
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo