CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 470/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/09/2024 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 13/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3258/2023 depositato il 10/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229006579174000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229006579174000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229006579174000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229006579174000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229006579174000 BOLLO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140012398607000 BOLLO AUTO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160015212627000 BOLLO AUTO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160015212627000 BOLLO AUTO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180013336316000 BOLLO AUTO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180013336316000 BOLLO AUTO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.5.2023 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di Reggio Calabria- e notificato alla Regione Calabria e alla Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA, Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), domiciliato in Melito Porto Salvo (RC) alla Indirizzo_1 presso lo studio dell'Avv. Difensore_1, impugnava la intimazione di pagamento n. 09420229006579174000 notificata il 20.12.2022 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa a omesso pagamento di tassa automobilista anni 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, sostenendo: inesistenza dell'atto impugnato per vizio insanabile di notifica, in quanto le cartelle, gli avvisi di accertamento e i solleciti di pagamento non sono stati mai notificati al contribuente;
prescrizione della pretesa e decadenza dell'azione di recupero, errore di calcolo degli interessi e sanzioni.
Concludeva il contribuente chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la declaratoria di nullità e l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e degli estratti impugnati, con vittoria di spese e competenze, con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo il difetto di legittimazione passiva in quanto agente della riscossione e il ricorso è relativo a vizi dell'iter procedurale di formazione del titolo esecutivo;
Con atto in data 18.3.2024 si costituiva in giudizio la Regione Calabria che previa eccezione circa la carenza di legittimazione passiva, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per regolarità dell'iter di formazione del titolo impugnato e contestava in diritto quanto dedotto dal ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguenziale statuizione.
Seguivano memorie del ricorrente.
All'udienza del 13.9.2024 il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte inammissibile, da accogliere in relazione ad una cartella.
Parte ricorrente propone opposizione avverso la intimazione di pagamento per l'omesso pagamento delle tasse auto nel dettaglio in ricorso introduttivo, deducendo l'intervenuta prescrizione dell'azione di recupero, oltre alla mancata notifica degli atti detti, vizio genetico della procedura esecutiva.
Sussiste inammissibilità del ricorso in relazione ai dedotti vizi dell'iter di formazione della intimazione di pagamento.
Dall'esame della documentazione in atti, nella specie vedasi documentazione allegata alla comparsa di costituzione della Regione Calabria, emerge che gli avvisi emessi dalla Regione Calabria risultano regolarmente notificati alla parte opponente a mezzo servizio postale al contribuente in data 19/10/2016 e
10/12/2014, nel terzo anno successivo a quello di scadenza del pagamento;
di seguito alla notifica del primo atto e stante il mancato pagamento o l'impugnazione la prescrizione del credito è decennale, dovendosi escludere l'applicabilità al credito erariale per la riscossione dell'imposta a seguito di accertamento divenuto definitivo, del termine di prescrizione ordinario, non ricorrendo l'applicabilità dell'art. 2953 cod. civ.. discorso differente va fatto per l'avviso n. 778465659153 relativo alla tassa auto
2008 in quanto dagli atti prodotti dalla Regione risulta notificato a mani di addetto alla casa (incaricato), non seguito dalla notifica di raccomandata informativa. In relazione a tale atto l'intimazione di pagamento impugnata va annullata in parte qua.
Di seguito alla mancata impugnazione e al mancato pagamento risultano correttamente eseguite le iscrizioni a ruolo esecutivo sulla base delle cartelle nn. 09420160015212627000 e
09420180013336316000 (tassa auto 2011-2012 e tassa auto 2013-2014) rispettivamente in data
3.9.2016 e 6.12.2018.
Ebbene la parte non avendo impugnato nel termine di legge successivamente all'avvenuta notifica per le argomentazioni mosse nell'attuale ricorso avverso la pretesa dell'Ente, è incorsa nell'inammissibilità; le notifiche sono regolari atteso che l'Agente della riscossione ha prodotto copia dell'attestazione relativa al deposito presso la casa comunale essendo risultati vani i tentativi di recapito presso il domicilio, e della spedizione dell'avviso nonché della ricevuta della raccomandata informativa sottoscritta dal figlio;
gli avvisi della Regione risultano notificati uno a mani proprie della destinataria ricorrente, l'altro a mani della nuora convivente.
Nessun dubbio sussiste circa la fondatezza della pretesa impositiva, peraltro non contestata specificatamente dalla opponente, in merito alla dedotta prescrizione che sarebbe intervenuta per la mancata notifica degli atti prodromici con valenza interruttiva, in quanto smentita dalla documentazione in atti prodotta dall'Ente.
Dalla regolarità della notifica degli atti presupposti e di tutta la sequenza procedimentale, risulta pertanto che oltre alla notifica nel termine del terzo anno successivo alla scadenza del pagamento della tassa auto, sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il prescritto termine decennale, come è dato evincere dalla documentazione prodotta dalla Regione e dall'AdER. Ne consegue pertanto anche sotto questo profilo l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi.
In considerazione del parziale accoglimento del ricorso si ritengono ricorrenti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione 5^, dichiara inammissibile in parte il ricorso con ogni consequenziale statuizione relativamente alle cartelle nn. 09420160015212627000 e 09420180013336316000 (tassa auto anni 2011-12 e 2013-14) sottese all'intimazione di pagamento impugnata. Accoglie il ricorso nella parte della mancata notifica degli avvisi prodromici alla cartella n. 09420140012398607000 (tassa auto 2008). Compensa le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, 13.9.2024 IL GIUDICE Dott. Eugenio Facciolla
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/09/2024 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 13/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3258/2023 depositato il 10/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229006579174000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229006579174000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229006579174000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229006579174000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229006579174000 BOLLO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140012398607000 BOLLO AUTO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160015212627000 BOLLO AUTO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160015212627000 BOLLO AUTO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180013336316000 BOLLO AUTO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180013336316000 BOLLO AUTO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.5.2023 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di Reggio Calabria- e notificato alla Regione Calabria e alla Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA, Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), domiciliato in Melito Porto Salvo (RC) alla Indirizzo_1 presso lo studio dell'Avv. Difensore_1, impugnava la intimazione di pagamento n. 09420229006579174000 notificata il 20.12.2022 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa a omesso pagamento di tassa automobilista anni 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, sostenendo: inesistenza dell'atto impugnato per vizio insanabile di notifica, in quanto le cartelle, gli avvisi di accertamento e i solleciti di pagamento non sono stati mai notificati al contribuente;
prescrizione della pretesa e decadenza dell'azione di recupero, errore di calcolo degli interessi e sanzioni.
Concludeva il contribuente chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la declaratoria di nullità e l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e degli estratti impugnati, con vittoria di spese e competenze, con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo il difetto di legittimazione passiva in quanto agente della riscossione e il ricorso è relativo a vizi dell'iter procedurale di formazione del titolo esecutivo;
Con atto in data 18.3.2024 si costituiva in giudizio la Regione Calabria che previa eccezione circa la carenza di legittimazione passiva, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per regolarità dell'iter di formazione del titolo impugnato e contestava in diritto quanto dedotto dal ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguenziale statuizione.
Seguivano memorie del ricorrente.
All'udienza del 13.9.2024 il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte inammissibile, da accogliere in relazione ad una cartella.
Parte ricorrente propone opposizione avverso la intimazione di pagamento per l'omesso pagamento delle tasse auto nel dettaglio in ricorso introduttivo, deducendo l'intervenuta prescrizione dell'azione di recupero, oltre alla mancata notifica degli atti detti, vizio genetico della procedura esecutiva.
Sussiste inammissibilità del ricorso in relazione ai dedotti vizi dell'iter di formazione della intimazione di pagamento.
Dall'esame della documentazione in atti, nella specie vedasi documentazione allegata alla comparsa di costituzione della Regione Calabria, emerge che gli avvisi emessi dalla Regione Calabria risultano regolarmente notificati alla parte opponente a mezzo servizio postale al contribuente in data 19/10/2016 e
10/12/2014, nel terzo anno successivo a quello di scadenza del pagamento;
di seguito alla notifica del primo atto e stante il mancato pagamento o l'impugnazione la prescrizione del credito è decennale, dovendosi escludere l'applicabilità al credito erariale per la riscossione dell'imposta a seguito di accertamento divenuto definitivo, del termine di prescrizione ordinario, non ricorrendo l'applicabilità dell'art. 2953 cod. civ.. discorso differente va fatto per l'avviso n. 778465659153 relativo alla tassa auto
2008 in quanto dagli atti prodotti dalla Regione risulta notificato a mani di addetto alla casa (incaricato), non seguito dalla notifica di raccomandata informativa. In relazione a tale atto l'intimazione di pagamento impugnata va annullata in parte qua.
Di seguito alla mancata impugnazione e al mancato pagamento risultano correttamente eseguite le iscrizioni a ruolo esecutivo sulla base delle cartelle nn. 09420160015212627000 e
09420180013336316000 (tassa auto 2011-2012 e tassa auto 2013-2014) rispettivamente in data
3.9.2016 e 6.12.2018.
Ebbene la parte non avendo impugnato nel termine di legge successivamente all'avvenuta notifica per le argomentazioni mosse nell'attuale ricorso avverso la pretesa dell'Ente, è incorsa nell'inammissibilità; le notifiche sono regolari atteso che l'Agente della riscossione ha prodotto copia dell'attestazione relativa al deposito presso la casa comunale essendo risultati vani i tentativi di recapito presso il domicilio, e della spedizione dell'avviso nonché della ricevuta della raccomandata informativa sottoscritta dal figlio;
gli avvisi della Regione risultano notificati uno a mani proprie della destinataria ricorrente, l'altro a mani della nuora convivente.
Nessun dubbio sussiste circa la fondatezza della pretesa impositiva, peraltro non contestata specificatamente dalla opponente, in merito alla dedotta prescrizione che sarebbe intervenuta per la mancata notifica degli atti prodromici con valenza interruttiva, in quanto smentita dalla documentazione in atti prodotta dall'Ente.
Dalla regolarità della notifica degli atti presupposti e di tutta la sequenza procedimentale, risulta pertanto che oltre alla notifica nel termine del terzo anno successivo alla scadenza del pagamento della tassa auto, sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il prescritto termine decennale, come è dato evincere dalla documentazione prodotta dalla Regione e dall'AdER. Ne consegue pertanto anche sotto questo profilo l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi.
In considerazione del parziale accoglimento del ricorso si ritengono ricorrenti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione 5^, dichiara inammissibile in parte il ricorso con ogni consequenziale statuizione relativamente alle cartelle nn. 09420160015212627000 e 09420180013336316000 (tassa auto anni 2011-12 e 2013-14) sottese all'intimazione di pagamento impugnata. Accoglie il ricorso nella parte della mancata notifica degli avvisi prodromici alla cartella n. 09420140012398607000 (tassa auto 2008). Compensa le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, 13.9.2024 IL GIUDICE Dott. Eugenio Facciolla