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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. del Ruolo Generale 1656 dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Giuliana Brambilla, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Rosa Abbate ed Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Aliprandi, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 158/2022 del Tribunale di Treviso pubblicata in data
03/02/2022, non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, ritenuto che nel caso di
specie non sussistono i presupposti di cui all'art. 348 bis/ter c.p.c. per la dichiarazione di
inammissibilità dell'impugnazione, previa eventuale comparizione delle parti ai fini del tentativo
di conciliazione ex art. 350 c.p.c., in accoglimento del proposto appello e dei motivi di gravame
specificamente dedotti, previe le tutte le opportune declaratorie, Voglia dichiarare, in totale o
parziale riforma dell'impugnata sentenza,
In via principale, quanto al capo impugnato sub n.1), per tutti i motivi di gravame
specificamente esposti, previe le opportune preliminari declaratorie in ordine alla carenza di
legittimazione attiva di e alla carenza di interesse a coltivare l'azione Controparte_1
recuperatoria, in relazione all'intervenuto fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento dedotta
in giudizio, revocare il decreto ingiuntivo n. 248/2018 emesso dal Tribunale di Treviso e
conseguentemente dichiarare che nulla è più dovuto a in relazione al credito per Controparte_1
cui è causa, essendo cessata la materia del contendere a seguito del pagamento eseguito in
favore di dalla Consap/Fondo di Garanzia dei Mediatori assicurativi e Controparte_1
riassicurativi, surrogatasi ex lege nei diritti di quest'ultima verso Parte_1
fino a concorrenza dell'importo erogato, come da documentazione probatoria, non contestata,
versata in atti e confermata da controparte;
per l'effetto e di conseguenza ritenere assorbita
ogni altra questione, inclusa l'eccezione di compensazione, in riforma del capo 2) della
2 sentenza;
In via istruttoria, quanto all'ulteriore capoverso impugnato del punto 2) della sentenza,
in accoglimento dell'interposto gravame, dichiarare ammissibile e non tardiva - in quanto
tempestivamente proposta in base ai nuovi elementi documentali acquisiti in corso di causa e
non producibili prima delle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle
conclusioni - l'istanza di chiamata in causa di Consap presso cui è istituito il Fondo di Garanzia
dei Mediatori di assicurazione e riassicurazione, ed eventualmente, previa rimessione del
fascicolo sul ruolo, autorizzare la chiamata del suddetto terzo, affinchè venga da questi
confermato che il pagamento eseguito in favore di di Euro 171.312,07 (pari al Controparte_1
controvalore della valuta, ai sensi dell'art. 1278 c.c.) è riferito indubitabilmente al credito
vantato nei confronti dell'opponente , come indicato nel suo esatto ammontare (in Parte_1
dollari) nel decreto ingiuntivo opposto per cui è causa. Circostanza che emerge, al di là di ogni
ragionevole dubbio e al di là di ogni aberrante ricostruzione interpretativa, nella domanda di
pagamento avanzata alla Consap/Fondo di Garanzia, dal medesimo difensore di;
Controparte_1
In via gradata, quanto al capo di impugnazione sub 3, per i motivi sopra esposti,
dichiarare totalmente irrituali le Note di replica di trattazione scritta depositate in via
telematica dalla difesa in data 19/10/2021 (mentre il termine concesso era Controparte_1
scaduto in data 16/10/2021) e per l'effetto espungere dal processo tale atto e non tenere conto di
quanto in esso eccepito, dedotto o argomentato, in violazione del principio di leale
contraddittorio;
Nel merito, a) in riforma della sentenza impugnata, accogliere integralmente l'appello,
con rifusione delle spese del primo e secondo grado di giudizio b) in riforma della sentenza
3 impugnata, accogliere integralmente l'appello, ponendo le spese del presente grado di
in punto spese di primo grado, rimodulare la liquidazione delle stesse in favore
dell'opponente, tenuto conto della posizione mantenuta in causa da parte opposta, CP_1
, che ha continuato a coltivare la domanda creditoria originaria, nonostante il pagamento
[...]
interamente estintivo avvenuto nelle more del giudizio ad opera di un terzo (Consap)
In via meramente subordinata e residuale, nella denegata ipotesi di mancato
accoglimento degli assorbenti motivi di gravame che precedono, in accoglimento dell'eccezione
di compensazione, previa ammissione dei mezzi di prova formulati in via istruttoria, dichiarare
che la somma dovuta da ammonta ad Euro 20.600,00 pari al controvalore di USD Parte_1
25.364,31 ovvero a quella maggiore o minore meglio vista, previa ammissione di C.T.U.
contabile, a fronte del credito contro dedotto risultante dalle rispettive posizioni
creditorie/debitorie comprovate dagli estratti conto prodotti, con conseguente compensazione
contabile delle partite in dare/avere (costituite da premi, provvigioni e liquidazioni sinistri)
effettuate in esecuzione delle condizioni contrattuali, da cui sono sorte le reciproche
obbligazioni di pagamento, non suscettibili di unilaterale modifica, né di contestazione postuma.
In ogni caso respingere ogni e qualsiasi avversa domanda di pagamento per voci
residuali, in quanto tardiva, irrituale e inammissibile, o con le causali meglio viste, su cui
l'appellante dichiara di non accettare il contraddittorio.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio di entrambe i gradi di giudizio, in
favore del sottoscritto difensore antistatario e, se ritenuto, con condanna di controparte per
responsabilità aggravata stante il comportamento processuale tenuto, anche in primo grado, ex
art. 96 c.p.c.”
4 Per parte appellata
Voglia lIll.ma Corte di Appello adita:
1) In via preliminare, in accoglimento delle eccezioni e difese svolte dall'appellata, per i motivi
tutti esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'inammissibilità dei motivi di gravame (ai sensi
dei richiamati art. 342 c.p.c. e art. 345 c.p.c.) e, per l'effetto, respingere ex art. 348bis c.p.c.
l'appello proposto da avverso la sentenza n. 158 pubbl. il 3.2.2022 del Tribunale di Parte_1
Treviso con integrale conferma della medesima;
2) In via subordinata, rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e Parte_1
diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre rimborso
forfettario e accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione in opposizione tempestivamente notificato,
[...]
(d'ora in poi, anche solo conveniva in giudizio Parte_1 Parte_1 [...]
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 248/2018 del Tribunale di Treviso - CP_1
per USD 203.604,45 (o per il corrispondente controvalore in euro al cambio esistente al momento della scadenza ex art. 1278 cc, che l'attrice individuava in €165.400,00), oltre a interessi legali dal dovuto al saldo e spese del procedimento monitorio - ingiuntole sul presupposto del mancato ottemperamento all'obbligo di versare all'assicuratrice convenuta i premi riscossi per conto dei clienti. dopo aver dato conto dell'esistenza di un Parte_1
rapporto di collaborazione tra le parti, iniziato con contratto stipulato in data 30 aprile 2013
5 denominato “Lettera di Regolamentazione dei Rapporti Ramo Trasporti”, rinnovato in data 9
settembre 2016 a mezzo di “Lettera di collaborazione diretta e conclusosi Controparte_1
il 9 novembre 2017, a seguito della revoca dell'incarico da parte di esponeva che il CP_1
credito vantato da quest'ultima era invero non superiore a circa € 20.000,00 e ciò in virtù di controcrediti che l'opponente affermava esserle dovuti per l'attività di gestione dei sinistri posta in essere per conto di nonché per altre attività collaterali che aveva svolto con CP_1
riferimento ai contratti conclusi con i clienti prima della revoca dell'incarico.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la quale contestava nel merito Controparte_1
la fondatezza dell'opposizione, deducendo tanto l'assenza di prova dell'esistenza del preteso controcredito nonché, in ogni caso, la mancanza dei presupposti per operare la compensazione.
Chiedeva altresì la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc.
3. Il Giudice istruttore, dopo aver concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, assegnava i termini ex art. 183, co. 6, cpc. Esaurita l'istruttoria, solo documentale,
fissava udienza cartolare di precisazione delle conclusioni da tenersi il giorno 21 ottobre 2021. In
data 15 ottobre 2021 la convenuta opposta depositava le proprie conclusioni, mentre, con atto depositato il 16 ottobre 2021, deduceva di essere venuta a conoscenza in data 31 Parte_1
agosto 2021 dell'intervenuta corresponsione a favore di da parte del Fondo di Garanzia CP_1
dei Mediatori Assicurativi istituiti presso il Consap della somma di € 171.312,07, per le causali di cui al decreto ingiuntivo. Allegava a riprova il verbale del 29 ottobre 2020 n. 113 del Comitato
recante la delibera con cui veniva autorizzato il pagamento. Tanto esposto, Parte_1
concludeva chiedendo di accertare l'intervenuta estinzione del credito azionato e di dichiarare la cessazione della materia del contendere, formulando altresì istanza per la chiamata in causa di
6 Consap. La convenuta opposta, con note di replica depositate il 19 ottobre 2021, eccepiva l'irritualità e inammissibilità delle conclusioni e dei documenti depositati dalla controparte.
4. Con la sentenza n. 158/2022 il Tribunale di Treviso, rigettata l'eccezione di compensazione per l'assenza dei presupposti, dichiarata inammissibile la chiamata in causa del terzo e ritenuta non certa la riferibilità della somma versata dal al credito oggetto di causa, CP_2
non essendo stata fornita prova dell'intervenuta surroga nel credito azionato del terzo, rigettava in definitiva l'opposizione, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo e condannando l'attrice opponente alla rifusione integrale delle spese di lite.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato in data 5 settembre 2022,
[...]
impugnava la predetta sentenza sulla base dei Parte_1
seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo si doleva dell'erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione e interpretazione della documentazione relativa alla somma corrisposta dal Consap. Adduceva che, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, dal tenore del verbale della riunione poteva evincersi l'esatta coincidenza tra la somma erogata dal e il credito azionato in via monitoria, dovendosi valorizzare in questo senso sia la CP_2
corrispondenza di importi, sia la congruità temporale (in quanto nel verbale veniva fatto riferimento all'istanza presentata dall'appellata in data 15 giugno 2018). Chiedeva, inoltre, un riesame della domanda di chiamata in causa del terzo, rigettata poiché proposta non tempestivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, in sua tesi ingiustamente,
evidenziando sul punto di essere venuta a conoscenza dell'intervenuto pagamento solo a seguito
7 di autonoma richiesta di accesso agli atti e relativa risposta del Fondo giunta in data 31 agosto
2021, quindi in data successiva all'ultima udienza di trattazione.
5.2 Con il secondo motivo denunciava l'incongruenza e illogicità della motivazione nella parte in cui era stata rigettata l'eccezione di compensazione.
5.3 Con il terzo motivo denunciava l'erroneità della sentenza per avere ritenuto ammissibili le note di replica irritualmente depositate dall'appellata in data 19 ottobre 2021.
5.4 Con il quarto motivo instava per la riforma della gravata sentenza anche in punto di ripartizione delle spese di lite, censurando la liquidazione della fase istruttoria come effettuata nei valori medi stante l'assenza di attività istruttoria e comunque la ridotta attività difensiva svolta, che avrebbe dovuto comportare o l'esclusione della fase o almeno la riduzione dell'importo liquidato.
6. Si costituiva tempestivamente in giudizio la parte appellata Controparte_1
la quale, eccepita l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis cpc, nonché, in riferimento al primo motivo di appello, ex art. 345 cpc, giacché in sua tesi gli elementi dedotti dall'appellante comportavano l'introduzione di fatti e domande nuove, chiedeva la conferma nel merito della sentenza impugnata. In relazione al primo motivo, deduceva che la somma erogabile dal Fondo ha natura risarcitoria e non potrebbe in ogni caso ritenersi totalmente corrispondente al credito azionato, comprensivo di sorte capitale, interessi e spese liquidate oltre accessori di legge;
in relazione al secondo motivo, ribadiva l'infondatezza dell'eccezione di compensazione,
stante l'assenza di documenti idonei a dimostrare né l'esistenza del credito, né la sussistenza dei presupposti per operare la compensazione;
in relazione al terzo motivo di impugnazione,
adduceva che gli scritti difensivi depositati in data 19 ottobre 2021 dovevano ritenersi
8 ammissibili in quanto volti a preservare l'integrità del contraddittorio.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 23 gennaio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione. Il Collegio, ritenuto necessario chiedere chiarimenti alle parti in relazione al pagamento del credito vantato da ad opera del terzo, ed in particolare Controparte_1
al fine di verificare l'effettivo avvenuto pagamento, rimetteva la causa sul ruolo e la rinviava all'udienza istruttoria del 23 settembre 2024, tenutasi in presenza delle parti. All'udienza, il processo veniva dichiarato interrotto in ragione della sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale del difensore costituito di parte appellante. A seguito di tempestiva riassunzione ed esaurita l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, all'esito dell'udienza cartolare del 17 marzo 2025, con nuova assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Entrambe le parti depositavano gli scritti conclusivi.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
9. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione. In
punto di pretesa violazione dell'art. 342 cpc, si rileva che l'atto di appello consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere chiaramente il contenuto delle censure ed alla controparte di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Va parimenti rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis, in quanto detta norma pone un primo filtro di inammissibilità
dell'appello con valutazione da compiersi non oltre la prima udienza di trattazione. Quanto
9 invece all'eccepita violazione dell'art. 345 cpc, sollevata con riguardo al solo primo profilo di gravame, va osservato che con la proposizione di tale motivo l'appellante non ha contravvenuto al divieto di nova in appello. Infatti, da un lato, già in sede di precisazione delle Parte_1
conclusioni in primo grado ha prodotto il verbale della riunione del 29 ottobre 2020 recante la delibera di pagamento disposta dal Consap a favore di quale fatto sopravvenuto (va CP_1
rammentato infatti che il provvedimento del Tribunale che rinviava all'udienza di p.c. del 21
ottobre 2021 risaliva al giorno 11 novembre 2019) volto a dimostrare l'avvenuta estinzione del credito. È stata inoltre dimessa la mail di richiesta di accesso agli atti (e la relativa risposta)
formulata da al Fondo nel mese di agosto 2021, dimostrando così la tempestività Parte_1
della deduzione, non essendo stato possibile per l'appellante allegare prima di allora tale fatto per causa a sé non imputabile, non avendone avuto in precedenza contezza. Va, d'altro lato,
rilevato che con la gravata sentenza il Tribunale non ha dichiarato l'inammissibilità del documento ma, al contrario, ne ha valutato l'efficacia probatoria, reputandolo tuttavia inidoneo a dimostrare l'estinzione del credito azionato, sicché in definitiva deve ritenersi ammissibile il primo motivo di impugnazione con cui è stato censurato il capo di sentenza che ha deciso sul merito e sulla rilevanza della documentazione sopravvenuta prodotta dall'opponente.
10. Passando al merito della causa, il primo motivo di impugnazione è parzialmente fondato,
con conseguente assorbimento dei rimanenti profili di gravame. Infatti, l'istruttoria svolta nel corso del presente giudizio ha permesso di accertare la sicura riferibilità della somma erogata dal
Consap a favore dell'appellata al credito per cui la stessa ha ottenuto il decreto ingiuntivo opposto. Sul punto, si osserva che con la denuncia di sinistro per ammanco somme inviata al
Fondo di garanzia con lettera raccomandata del 15 giugno 2018 (depositata dall'appellata il 10
10 marzo 2025), aveva chiesto di essere indennizzata per l'importo di USD Controparte_1
203.604,45 per sorte capitale, adducendo come causale la mancata rimessione da parte di Pt_1
delle medesime posizioni assicurative dedotte con il ricorso monitorio, tanto che la stessa
[...]
appellata, nella denuncia, ha dato atto di aver “chiesto ed ottenuto da Tribunale di Treviso
decreto ingiuntivo n. 248/2018 del 22.1.2018 per l'importo di USD 203.604,45”. All'esito della riunione del Consap tenutasi il 29 ottobre 2020, tale richiesta di risarcimento, nel frattempo rimasta sospesa in attesa di conoscere l'esito del giudizio di opposizione, è stata riesaminata su sollecito di (che, con l'istanza di riesame, aveva pure riferito che “il giudizio davanti al CP_1
Tribunale di Treviso è ancora pendente e trovasi rinviato all'udienza del 21 ottobre 2021 per la
precisazione delle conclusioni. Non ravvisandosi, allo stato, evidenze ostative alla procedura
risarcitoria in favore della mia assistita, si insta ancora una volta affinché codesto Spett.le
Ufficio voglia procedere ad un riesame della posizione oggetto dell'emarginata procedura ai fini
dell'accoglimento dell'istanza di cui alla comunicazione del 15 giugno 2018 e successive”) e,
infine, accolta con liquidazione a favore dell'assicuratrice dell'importo di € 171.312,07. A
riprova dell'intervenuto pagamento, è stata depositata da parte appellata, su disposizione del
Collegio, la quietanza per la predetta somma, ove si legge, a tacitazione di ogni dubbio, che la causale del versamento è da ricondursi alla richiesta di risarcimento inviata dall'assicuratrice il
15 giugno 2018. L'appellata ha riferito di aver ricevuto l'importo il giorno 19 novembre 2020
(cfr. note del 30 giugno 2024). Alla luce di quanto esposto non permangono dubbi circa l'avvenuta estinzione del credito per sorte capitale azionato con il decreto ingiuntivo opposto per effetto del pagamento del terzo, in ciò surrogatosi all'odierna appellante (come peraltro ulteriormente testimoniato dalla disposizione contenuta nel verbale del 29 ottobre 2020, con cui
11 “il Comitato autorizza il Servizio legale di Consap ad effettuare i necessari approfondimenti in
ordine all'esperibilità di un'azione di recupero coattivo del credito nei confronti della società di
mediazione tenendo anche conto delle relative Parte_1
indagini socio-patrimoniali”). Tanto argomentato e tenuto altresì conto del principio per cui “Il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di
ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi,
modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al
momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi
successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma
portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che
rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di
emissione dell'ingiunzione.” (cfr. Cass. civ. n. 13085/2008, n. 21432/2011), in parziale accoglimento del primo motivo di gravame, va revocato il decreto ingiuntivo per effetto dell'accertata estinzione per le ragioni sopra esposte del credito ingiunto pari a USD 203.604,45
(controvalore in € 171.312,07).
Tuttavia, non può essere dichiarata, come invece richiesto da la cessazione della Parte_1
materia del contendere, dovendosi sul punto osservare che il pagamento disposto dal Consap non ha coperto, come puntualmente dedotto negli atti del presente giudizio da (in CP_1
contestazione del primo motivo di gravame), gli interessi maturati sul credito per sorte capitale,
già richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo. Essi, pertanto, sono ancora dovuti, con conseguente condanna per il relativo pagamento a carico dell'appellante, e andranno calcolati dal dovuto fino al pagamento da parte del terzo, occorso in data 19 novembre 2020.
12 11. Infine, va rigettata la domanda di condanna di per responsabilità Controparte_1
aggravata, non sussistendo i requisiti normativamente previsti.
12. Il quarto motivo sulle spese di lite è assorbito dalla nuova valutazione che consegue alla riforma della sentenza impugnata, con la sola precisazione che già nel primo grado i valori della fase trattazione/istruttoria erano stati individuati nei minimi, per l'assenza di attività istruttoria costituenda, sicché la determinazione era da ritenersi corretta.
Conclusioni e spese di lite
13. Va, dunque, parzialmente accolto l'appello proposto.
14. Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, vanno compensate per 1/3
tra le parti, ponendo il rimanente a carico dell'appellante, prevalentemente soccombente, atteso che per il primo grado la soddisfazione del credito ingiunto, da parte del terzo, è occorsa solo dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione e in prossimità della definizione del predetto giudizio. Le spese di lite per il primo grado di giudizio sono determinate nell'intero in €
11.810,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, se dovuto per legge, con assorbimento delle spese del decreto ingiuntivo. Le spese di lite del presente grado di giudizio, vanno, invece liquidate nei valori medi delle controversie del valore del decisum, sicché sono determinate con riferimento ai valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 nella misura, per l'intero,
di euro 5.809,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
13 1) In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza:
a) Dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 248/2018 del Tribunale di Treviso;
b) Accerta il pagamento da parte del terzo del credito vantato da per Controparte_1
sorte capitale per la somma USD 203.604,45 (controvalore in € 171.312,07) per le ragioni di cui in motivazione;
c) Condanna parte appellante Parte_1
al pagamento a favore di parte appellata egli interessi come Controparte_1
da domanda, da calcolarsi sulla somma di USD 203.604,45 (controvalore in €
171.312,07) dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo fino al 19 novembre 2020.
2) Compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna
[...]
al pagamento a favore di Controparte_3 Controparte_1
dei residui 2/3 delle spese di lite, spese che liquida nella misura già ridotta di 2/3:
- per il primo grado di giudizio, in € 7.873,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre CPA e IVA, se dovuta per legge, oltre esborsi
(CU e marca, anche del procedimento per decreto ingiuntivo);
- per il presente giudizio in € 3.873,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre CPA e IVA, se dovuta per legge.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. del Ruolo Generale 1656 dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Giuliana Brambilla, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Rosa Abbate ed Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Aliprandi, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 158/2022 del Tribunale di Treviso pubblicata in data
03/02/2022, non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, ritenuto che nel caso di
specie non sussistono i presupposti di cui all'art. 348 bis/ter c.p.c. per la dichiarazione di
inammissibilità dell'impugnazione, previa eventuale comparizione delle parti ai fini del tentativo
di conciliazione ex art. 350 c.p.c., in accoglimento del proposto appello e dei motivi di gravame
specificamente dedotti, previe le tutte le opportune declaratorie, Voglia dichiarare, in totale o
parziale riforma dell'impugnata sentenza,
In via principale, quanto al capo impugnato sub n.1), per tutti i motivi di gravame
specificamente esposti, previe le opportune preliminari declaratorie in ordine alla carenza di
legittimazione attiva di e alla carenza di interesse a coltivare l'azione Controparte_1
recuperatoria, in relazione all'intervenuto fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento dedotta
in giudizio, revocare il decreto ingiuntivo n. 248/2018 emesso dal Tribunale di Treviso e
conseguentemente dichiarare che nulla è più dovuto a in relazione al credito per Controparte_1
cui è causa, essendo cessata la materia del contendere a seguito del pagamento eseguito in
favore di dalla Consap/Fondo di Garanzia dei Mediatori assicurativi e Controparte_1
riassicurativi, surrogatasi ex lege nei diritti di quest'ultima verso Parte_1
fino a concorrenza dell'importo erogato, come da documentazione probatoria, non contestata,
versata in atti e confermata da controparte;
per l'effetto e di conseguenza ritenere assorbita
ogni altra questione, inclusa l'eccezione di compensazione, in riforma del capo 2) della
2 sentenza;
In via istruttoria, quanto all'ulteriore capoverso impugnato del punto 2) della sentenza,
in accoglimento dell'interposto gravame, dichiarare ammissibile e non tardiva - in quanto
tempestivamente proposta in base ai nuovi elementi documentali acquisiti in corso di causa e
non producibili prima delle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle
conclusioni - l'istanza di chiamata in causa di Consap presso cui è istituito il Fondo di Garanzia
dei Mediatori di assicurazione e riassicurazione, ed eventualmente, previa rimessione del
fascicolo sul ruolo, autorizzare la chiamata del suddetto terzo, affinchè venga da questi
confermato che il pagamento eseguito in favore di di Euro 171.312,07 (pari al Controparte_1
controvalore della valuta, ai sensi dell'art. 1278 c.c.) è riferito indubitabilmente al credito
vantato nei confronti dell'opponente , come indicato nel suo esatto ammontare (in Parte_1
dollari) nel decreto ingiuntivo opposto per cui è causa. Circostanza che emerge, al di là di ogni
ragionevole dubbio e al di là di ogni aberrante ricostruzione interpretativa, nella domanda di
pagamento avanzata alla Consap/Fondo di Garanzia, dal medesimo difensore di;
Controparte_1
In via gradata, quanto al capo di impugnazione sub 3, per i motivi sopra esposti,
dichiarare totalmente irrituali le Note di replica di trattazione scritta depositate in via
telematica dalla difesa in data 19/10/2021 (mentre il termine concesso era Controparte_1
scaduto in data 16/10/2021) e per l'effetto espungere dal processo tale atto e non tenere conto di
quanto in esso eccepito, dedotto o argomentato, in violazione del principio di leale
contraddittorio;
Nel merito, a) in riforma della sentenza impugnata, accogliere integralmente l'appello,
con rifusione delle spese del primo e secondo grado di giudizio b) in riforma della sentenza
3 impugnata, accogliere integralmente l'appello, ponendo le spese del presente grado di
in punto spese di primo grado, rimodulare la liquidazione delle stesse in favore
dell'opponente, tenuto conto della posizione mantenuta in causa da parte opposta, CP_1
, che ha continuato a coltivare la domanda creditoria originaria, nonostante il pagamento
[...]
interamente estintivo avvenuto nelle more del giudizio ad opera di un terzo (Consap)
In via meramente subordinata e residuale, nella denegata ipotesi di mancato
accoglimento degli assorbenti motivi di gravame che precedono, in accoglimento dell'eccezione
di compensazione, previa ammissione dei mezzi di prova formulati in via istruttoria, dichiarare
che la somma dovuta da ammonta ad Euro 20.600,00 pari al controvalore di USD Parte_1
25.364,31 ovvero a quella maggiore o minore meglio vista, previa ammissione di C.T.U.
contabile, a fronte del credito contro dedotto risultante dalle rispettive posizioni
creditorie/debitorie comprovate dagli estratti conto prodotti, con conseguente compensazione
contabile delle partite in dare/avere (costituite da premi, provvigioni e liquidazioni sinistri)
effettuate in esecuzione delle condizioni contrattuali, da cui sono sorte le reciproche
obbligazioni di pagamento, non suscettibili di unilaterale modifica, né di contestazione postuma.
In ogni caso respingere ogni e qualsiasi avversa domanda di pagamento per voci
residuali, in quanto tardiva, irrituale e inammissibile, o con le causali meglio viste, su cui
l'appellante dichiara di non accettare il contraddittorio.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio di entrambe i gradi di giudizio, in
favore del sottoscritto difensore antistatario e, se ritenuto, con condanna di controparte per
responsabilità aggravata stante il comportamento processuale tenuto, anche in primo grado, ex
art. 96 c.p.c.”
4 Per parte appellata
Voglia lIll.ma Corte di Appello adita:
1) In via preliminare, in accoglimento delle eccezioni e difese svolte dall'appellata, per i motivi
tutti esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'inammissibilità dei motivi di gravame (ai sensi
dei richiamati art. 342 c.p.c. e art. 345 c.p.c.) e, per l'effetto, respingere ex art. 348bis c.p.c.
l'appello proposto da avverso la sentenza n. 158 pubbl. il 3.2.2022 del Tribunale di Parte_1
Treviso con integrale conferma della medesima;
2) In via subordinata, rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e Parte_1
diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre rimborso
forfettario e accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione in opposizione tempestivamente notificato,
[...]
(d'ora in poi, anche solo conveniva in giudizio Parte_1 Parte_1 [...]
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 248/2018 del Tribunale di Treviso - CP_1
per USD 203.604,45 (o per il corrispondente controvalore in euro al cambio esistente al momento della scadenza ex art. 1278 cc, che l'attrice individuava in €165.400,00), oltre a interessi legali dal dovuto al saldo e spese del procedimento monitorio - ingiuntole sul presupposto del mancato ottemperamento all'obbligo di versare all'assicuratrice convenuta i premi riscossi per conto dei clienti. dopo aver dato conto dell'esistenza di un Parte_1
rapporto di collaborazione tra le parti, iniziato con contratto stipulato in data 30 aprile 2013
5 denominato “Lettera di Regolamentazione dei Rapporti Ramo Trasporti”, rinnovato in data 9
settembre 2016 a mezzo di “Lettera di collaborazione diretta e conclusosi Controparte_1
il 9 novembre 2017, a seguito della revoca dell'incarico da parte di esponeva che il CP_1
credito vantato da quest'ultima era invero non superiore a circa € 20.000,00 e ciò in virtù di controcrediti che l'opponente affermava esserle dovuti per l'attività di gestione dei sinistri posta in essere per conto di nonché per altre attività collaterali che aveva svolto con CP_1
riferimento ai contratti conclusi con i clienti prima della revoca dell'incarico.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la quale contestava nel merito Controparte_1
la fondatezza dell'opposizione, deducendo tanto l'assenza di prova dell'esistenza del preteso controcredito nonché, in ogni caso, la mancanza dei presupposti per operare la compensazione.
Chiedeva altresì la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc.
3. Il Giudice istruttore, dopo aver concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, assegnava i termini ex art. 183, co. 6, cpc. Esaurita l'istruttoria, solo documentale,
fissava udienza cartolare di precisazione delle conclusioni da tenersi il giorno 21 ottobre 2021. In
data 15 ottobre 2021 la convenuta opposta depositava le proprie conclusioni, mentre, con atto depositato il 16 ottobre 2021, deduceva di essere venuta a conoscenza in data 31 Parte_1
agosto 2021 dell'intervenuta corresponsione a favore di da parte del Fondo di Garanzia CP_1
dei Mediatori Assicurativi istituiti presso il Consap della somma di € 171.312,07, per le causali di cui al decreto ingiuntivo. Allegava a riprova il verbale del 29 ottobre 2020 n. 113 del Comitato
recante la delibera con cui veniva autorizzato il pagamento. Tanto esposto, Parte_1
concludeva chiedendo di accertare l'intervenuta estinzione del credito azionato e di dichiarare la cessazione della materia del contendere, formulando altresì istanza per la chiamata in causa di
6 Consap. La convenuta opposta, con note di replica depositate il 19 ottobre 2021, eccepiva l'irritualità e inammissibilità delle conclusioni e dei documenti depositati dalla controparte.
4. Con la sentenza n. 158/2022 il Tribunale di Treviso, rigettata l'eccezione di compensazione per l'assenza dei presupposti, dichiarata inammissibile la chiamata in causa del terzo e ritenuta non certa la riferibilità della somma versata dal al credito oggetto di causa, CP_2
non essendo stata fornita prova dell'intervenuta surroga nel credito azionato del terzo, rigettava in definitiva l'opposizione, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo e condannando l'attrice opponente alla rifusione integrale delle spese di lite.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato in data 5 settembre 2022,
[...]
impugnava la predetta sentenza sulla base dei Parte_1
seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo si doleva dell'erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione e interpretazione della documentazione relativa alla somma corrisposta dal Consap. Adduceva che, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, dal tenore del verbale della riunione poteva evincersi l'esatta coincidenza tra la somma erogata dal e il credito azionato in via monitoria, dovendosi valorizzare in questo senso sia la CP_2
corrispondenza di importi, sia la congruità temporale (in quanto nel verbale veniva fatto riferimento all'istanza presentata dall'appellata in data 15 giugno 2018). Chiedeva, inoltre, un riesame della domanda di chiamata in causa del terzo, rigettata poiché proposta non tempestivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, in sua tesi ingiustamente,
evidenziando sul punto di essere venuta a conoscenza dell'intervenuto pagamento solo a seguito
7 di autonoma richiesta di accesso agli atti e relativa risposta del Fondo giunta in data 31 agosto
2021, quindi in data successiva all'ultima udienza di trattazione.
5.2 Con il secondo motivo denunciava l'incongruenza e illogicità della motivazione nella parte in cui era stata rigettata l'eccezione di compensazione.
5.3 Con il terzo motivo denunciava l'erroneità della sentenza per avere ritenuto ammissibili le note di replica irritualmente depositate dall'appellata in data 19 ottobre 2021.
5.4 Con il quarto motivo instava per la riforma della gravata sentenza anche in punto di ripartizione delle spese di lite, censurando la liquidazione della fase istruttoria come effettuata nei valori medi stante l'assenza di attività istruttoria e comunque la ridotta attività difensiva svolta, che avrebbe dovuto comportare o l'esclusione della fase o almeno la riduzione dell'importo liquidato.
6. Si costituiva tempestivamente in giudizio la parte appellata Controparte_1
la quale, eccepita l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis cpc, nonché, in riferimento al primo motivo di appello, ex art. 345 cpc, giacché in sua tesi gli elementi dedotti dall'appellante comportavano l'introduzione di fatti e domande nuove, chiedeva la conferma nel merito della sentenza impugnata. In relazione al primo motivo, deduceva che la somma erogabile dal Fondo ha natura risarcitoria e non potrebbe in ogni caso ritenersi totalmente corrispondente al credito azionato, comprensivo di sorte capitale, interessi e spese liquidate oltre accessori di legge;
in relazione al secondo motivo, ribadiva l'infondatezza dell'eccezione di compensazione,
stante l'assenza di documenti idonei a dimostrare né l'esistenza del credito, né la sussistenza dei presupposti per operare la compensazione;
in relazione al terzo motivo di impugnazione,
adduceva che gli scritti difensivi depositati in data 19 ottobre 2021 dovevano ritenersi
8 ammissibili in quanto volti a preservare l'integrità del contraddittorio.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 23 gennaio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione. Il Collegio, ritenuto necessario chiedere chiarimenti alle parti in relazione al pagamento del credito vantato da ad opera del terzo, ed in particolare Controparte_1
al fine di verificare l'effettivo avvenuto pagamento, rimetteva la causa sul ruolo e la rinviava all'udienza istruttoria del 23 settembre 2024, tenutasi in presenza delle parti. All'udienza, il processo veniva dichiarato interrotto in ragione della sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale del difensore costituito di parte appellante. A seguito di tempestiva riassunzione ed esaurita l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, all'esito dell'udienza cartolare del 17 marzo 2025, con nuova assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Entrambe le parti depositavano gli scritti conclusivi.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
9. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione. In
punto di pretesa violazione dell'art. 342 cpc, si rileva che l'atto di appello consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere chiaramente il contenuto delle censure ed alla controparte di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Va parimenti rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis, in quanto detta norma pone un primo filtro di inammissibilità
dell'appello con valutazione da compiersi non oltre la prima udienza di trattazione. Quanto
9 invece all'eccepita violazione dell'art. 345 cpc, sollevata con riguardo al solo primo profilo di gravame, va osservato che con la proposizione di tale motivo l'appellante non ha contravvenuto al divieto di nova in appello. Infatti, da un lato, già in sede di precisazione delle Parte_1
conclusioni in primo grado ha prodotto il verbale della riunione del 29 ottobre 2020 recante la delibera di pagamento disposta dal Consap a favore di quale fatto sopravvenuto (va CP_1
rammentato infatti che il provvedimento del Tribunale che rinviava all'udienza di p.c. del 21
ottobre 2021 risaliva al giorno 11 novembre 2019) volto a dimostrare l'avvenuta estinzione del credito. È stata inoltre dimessa la mail di richiesta di accesso agli atti (e la relativa risposta)
formulata da al Fondo nel mese di agosto 2021, dimostrando così la tempestività Parte_1
della deduzione, non essendo stato possibile per l'appellante allegare prima di allora tale fatto per causa a sé non imputabile, non avendone avuto in precedenza contezza. Va, d'altro lato,
rilevato che con la gravata sentenza il Tribunale non ha dichiarato l'inammissibilità del documento ma, al contrario, ne ha valutato l'efficacia probatoria, reputandolo tuttavia inidoneo a dimostrare l'estinzione del credito azionato, sicché in definitiva deve ritenersi ammissibile il primo motivo di impugnazione con cui è stato censurato il capo di sentenza che ha deciso sul merito e sulla rilevanza della documentazione sopravvenuta prodotta dall'opponente.
10. Passando al merito della causa, il primo motivo di impugnazione è parzialmente fondato,
con conseguente assorbimento dei rimanenti profili di gravame. Infatti, l'istruttoria svolta nel corso del presente giudizio ha permesso di accertare la sicura riferibilità della somma erogata dal
Consap a favore dell'appellata al credito per cui la stessa ha ottenuto il decreto ingiuntivo opposto. Sul punto, si osserva che con la denuncia di sinistro per ammanco somme inviata al
Fondo di garanzia con lettera raccomandata del 15 giugno 2018 (depositata dall'appellata il 10
10 marzo 2025), aveva chiesto di essere indennizzata per l'importo di USD Controparte_1
203.604,45 per sorte capitale, adducendo come causale la mancata rimessione da parte di Pt_1
delle medesime posizioni assicurative dedotte con il ricorso monitorio, tanto che la stessa
[...]
appellata, nella denuncia, ha dato atto di aver “chiesto ed ottenuto da Tribunale di Treviso
decreto ingiuntivo n. 248/2018 del 22.1.2018 per l'importo di USD 203.604,45”. All'esito della riunione del Consap tenutasi il 29 ottobre 2020, tale richiesta di risarcimento, nel frattempo rimasta sospesa in attesa di conoscere l'esito del giudizio di opposizione, è stata riesaminata su sollecito di (che, con l'istanza di riesame, aveva pure riferito che “il giudizio davanti al CP_1
Tribunale di Treviso è ancora pendente e trovasi rinviato all'udienza del 21 ottobre 2021 per la
precisazione delle conclusioni. Non ravvisandosi, allo stato, evidenze ostative alla procedura
risarcitoria in favore della mia assistita, si insta ancora una volta affinché codesto Spett.le
Ufficio voglia procedere ad un riesame della posizione oggetto dell'emarginata procedura ai fini
dell'accoglimento dell'istanza di cui alla comunicazione del 15 giugno 2018 e successive”) e,
infine, accolta con liquidazione a favore dell'assicuratrice dell'importo di € 171.312,07. A
riprova dell'intervenuto pagamento, è stata depositata da parte appellata, su disposizione del
Collegio, la quietanza per la predetta somma, ove si legge, a tacitazione di ogni dubbio, che la causale del versamento è da ricondursi alla richiesta di risarcimento inviata dall'assicuratrice il
15 giugno 2018. L'appellata ha riferito di aver ricevuto l'importo il giorno 19 novembre 2020
(cfr. note del 30 giugno 2024). Alla luce di quanto esposto non permangono dubbi circa l'avvenuta estinzione del credito per sorte capitale azionato con il decreto ingiuntivo opposto per effetto del pagamento del terzo, in ciò surrogatosi all'odierna appellante (come peraltro ulteriormente testimoniato dalla disposizione contenuta nel verbale del 29 ottobre 2020, con cui
11 “il Comitato autorizza il Servizio legale di Consap ad effettuare i necessari approfondimenti in
ordine all'esperibilità di un'azione di recupero coattivo del credito nei confronti della società di
mediazione tenendo anche conto delle relative Parte_1
indagini socio-patrimoniali”). Tanto argomentato e tenuto altresì conto del principio per cui “Il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di
ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi,
modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al
momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi
successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma
portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che
rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di
emissione dell'ingiunzione.” (cfr. Cass. civ. n. 13085/2008, n. 21432/2011), in parziale accoglimento del primo motivo di gravame, va revocato il decreto ingiuntivo per effetto dell'accertata estinzione per le ragioni sopra esposte del credito ingiunto pari a USD 203.604,45
(controvalore in € 171.312,07).
Tuttavia, non può essere dichiarata, come invece richiesto da la cessazione della Parte_1
materia del contendere, dovendosi sul punto osservare che il pagamento disposto dal Consap non ha coperto, come puntualmente dedotto negli atti del presente giudizio da (in CP_1
contestazione del primo motivo di gravame), gli interessi maturati sul credito per sorte capitale,
già richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo. Essi, pertanto, sono ancora dovuti, con conseguente condanna per il relativo pagamento a carico dell'appellante, e andranno calcolati dal dovuto fino al pagamento da parte del terzo, occorso in data 19 novembre 2020.
12 11. Infine, va rigettata la domanda di condanna di per responsabilità Controparte_1
aggravata, non sussistendo i requisiti normativamente previsti.
12. Il quarto motivo sulle spese di lite è assorbito dalla nuova valutazione che consegue alla riforma della sentenza impugnata, con la sola precisazione che già nel primo grado i valori della fase trattazione/istruttoria erano stati individuati nei minimi, per l'assenza di attività istruttoria costituenda, sicché la determinazione era da ritenersi corretta.
Conclusioni e spese di lite
13. Va, dunque, parzialmente accolto l'appello proposto.
14. Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, vanno compensate per 1/3
tra le parti, ponendo il rimanente a carico dell'appellante, prevalentemente soccombente, atteso che per il primo grado la soddisfazione del credito ingiunto, da parte del terzo, è occorsa solo dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione e in prossimità della definizione del predetto giudizio. Le spese di lite per il primo grado di giudizio sono determinate nell'intero in €
11.810,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, se dovuto per legge, con assorbimento delle spese del decreto ingiuntivo. Le spese di lite del presente grado di giudizio, vanno, invece liquidate nei valori medi delle controversie del valore del decisum, sicché sono determinate con riferimento ai valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 nella misura, per l'intero,
di euro 5.809,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
13 1) In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza:
a) Dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 248/2018 del Tribunale di Treviso;
b) Accerta il pagamento da parte del terzo del credito vantato da per Controparte_1
sorte capitale per la somma USD 203.604,45 (controvalore in € 171.312,07) per le ragioni di cui in motivazione;
c) Condanna parte appellante Parte_1
al pagamento a favore di parte appellata egli interessi come Controparte_1
da domanda, da calcolarsi sulla somma di USD 203.604,45 (controvalore in €
171.312,07) dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo fino al 19 novembre 2020.
2) Compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna
[...]
al pagamento a favore di Controparte_3 Controparte_1
dei residui 2/3 delle spese di lite, spese che liquida nella misura già ridotta di 2/3:
- per il primo grado di giudizio, in € 7.873,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre CPA e IVA, se dovuta per legge, oltre esborsi
(CU e marca, anche del procedimento per decreto ingiuntivo);
- per il presente giudizio in € 3.873,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre CPA e IVA, se dovuta per legge.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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