Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00207/2026REG.PROV.COLL.
N. 00909/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 909 del 2025, proposto da
ON AN e Figli di ON NZ e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B5A203F384, rappresentata e difesa dall'avvocato TO Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mezzasalma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Jonico s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresento e difeso dall'avvocato Alfio D'Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fid S.r.l., Framich S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania, sez. V, n. 2481/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Consorzio Jonico s.c. a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. IO TO AS AN e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con determina dirigenziale del Settore 4° Lavori Pubblici n. 368/2025 il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha approvato il progetto di “ Manutenzione straordinaria della rete viaria del comparto Ovest per il miglioramento delle condizioni di sicurezza – Programmi interventi su strade e scuole annualità 2021-2025 ” e gli atti conseguenti, tra i quali un Accordo Quadro ex art. 59 Dlgs 36/23, finalizzato all’esecuzione dei lavori, da aggiudicarsi “ …mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi degli art. 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ” per un importo complessivo di €. 1.961.514,48 (C.I.G. B5A203F384; C.U.P. F47H24000980001).
Ai sensi dell’art. 3 del disciplinare di gara l’intervento era contraddistinto dalle seguenti categorie di lavori:
- Opere stradali – OG3 classifica IV per € 1.663.622,78;
- Segnaletica stradale – OS10 classifica I per € 72.141,70;
- Barriere e protezioni stradali – OS12-A classifica I per € 225.750,48;
- per un importo complessivo dei lavori di € 1.961.514,48.
Nelle note si precisava che:
- con riguardo alla Segnaletica stradale – OS10 classifica I “ la categoria è subappaltabile al 100% ad impresa qualificata (NO ART. 90), in questo caso la categoria prevalente posseduta deve coprire l’intero appalto (OG3 di almeno class. IV) ”;
- con riguardo alle Barriere e protezioni stradali – OS12-A classifica I “ Poiché l’importo della categoria supera il 10% del totale delle lavorazioni, NON è ammesso l’istituto dell’avvalimento. La categoria è comunque subappaltabile al 100% ad impresa qualificata (NO ART. 90), in questo caso la categoria prevalente posseduta dal concorrente deve coprire l’intero appalto (OG3 di almeno class. IV) ”.
L’art. 4 del disciplinare di gara rubricato “ soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione” prevedeva, tra l’altro, che “ Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
I Consorzi di cui all’art. 65, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre ”.
L’art. 5 del disciplinare di gara statuiva, poi, a pena di esclusione che “ In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
Ai sensi dell’art. Art. 67 del codice, comma 1, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66,b comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato 11.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):
a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 ”.
All’esito delle operazioni di gara veniva redatta la seguente graduatoria:
------------------------------------------ il lotto unico ------------------------------------
1. Consorzio Jonico s.c. a r.l.
2. ON AN e Figlio di ON NZ & C. s.a.s.
3. RO TO – RO EL
------------------------------------------------------------------------------------------------
Con provvedimento n. 1709/2025 del 27/05/25, comunicato il successivo 29/05/25, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa aggiudicava l’appalto a favore del Consorzio Jonico s.c. a r.l., che, nella sua qualità di consorzio stabile, ha partecipato alla gara indicando quale consorziate esecutrici la ID s.r.l. e la AM s.r.l., precisando che:
- la AM s.r.l. avrebbe eseguito i lavori di OG3 all’85%, ossia per € 1.414.079,36;
- la ID s.r.l. avrebbe eseguito i lavori di OG 3 al 15%, ossia per € 249.543,42;
- le opere specialistiche di cui alle categorie OS12-A e OS10 sarebbero state subappaltate;
- la ID s.r.l. è in possesso della categoria OG3 con classifica I;
- la AM s.r.l. è in possesso della categoria OG3 con classifica III- bis .
Con ricorso notificato il 28 giugno 2025 e depositato il 30 giugno 2025 la ON AN e Figlio di ON NZ & C. s.a.s. impugnava la predetta aggiudicazione, domandandone l’annullamento per violazione degli articoli 1, 67 e 100 nonché delle norme contenute nell’allegato II.12 del decreto
legislativo n. 36/2023 – violazione degli articoli 3, 5 e 6 della lex specialis – eccesso di potere per difetto di istruttoria.
La ricorrente sosteneva che l’aggiudicazione fosse illegittima poiché nessuna delle consorziate esecutrici possiederebbe il requisito minimo di qualificazione prescritto dalla lex specialis (in particolare dall’art. 3 del disciplinare in combinato disposto con l’art. 5) per i concorrenti privi di qualificazione nelle categorie di opere specializzate OS10 e OS12-A, ossia un’attestazione SOA nella categoria prevalente OG3 che “ deve coprire l’intero appalto (OG3 di almeno class. IV) ”.
Infatti, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa avrebbe dovuto escludere il Consorzio Jonico s.c. a r.l. per mancanza dei requisiti di partecipazione in capo alle consorziate designate ID s.r.l. e AM s.r.l., non avendo partecipato con la propria struttura, ma avendo designato quale imprese esecutrici la ID s.r.l. (qualificata in OG 3 Class. I) e la AM s.r.l. (qualificata in OG3 Class. III bis ). In siffatte ipotesi, l’art. 67, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, richiamato dall’art. 5 del disciplinare di gara, richiederebbe che i requisiti di partecipazione siano posseduti “ in proprio da ciascuna di esse ”, non essendo più ammesso alcun “ cumulo ”.
Il Consorzio Jonico s.c. a r.l. si è costituito in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso, sostenendo che:
a) l’appalto non sarebbe stato aggiudicato alla ID s.r.l. e alla AM s.r.l., ma al Consorzio stabile, unico partecipante alla gara, in possesso in proprio della categoria OG11, classifica VII, superiore a quella richiesta e dunque non sarebbe revocabile in dubbio la sua legittimazione a partecipare;
b) la ID s.r.l. e la AM s.r.l. sarebbero collettivamente titolari della qualificazione prevista dalla gara perché, cumulando i requisiti dell’una e dell’altra “ si arriva sicuramente ad una qualificazione per una cifra superiore a quella necessaria per partecipare alla gara ” secondo il seguente conteggio:
- la AM s.r.l., essendo titolare di una qualificazione per lavori di categoria OG3 classifica III bis, potrebbe eseguire lavorazioni fino a € 1.800.000,00 (1.500.000,00 + 300.000,00 incremento del quinto ai sensi dell’art. 2, comma 2 dell’Allegato II.12 al codice dei contratti);
- la ID s.r.l., essendo titolare di una qualificazione per lavori di categoria OG3 classifica I, potrebbe eseguire lavorazioni fino a € 258.000,00;
- le qualificazioni sommate ammonterebbero così a € 2.058.000,00 ossia un importo superiore a quello complessivo dell’appalto che è di € 1.961.514,48, comprensivo dei lavori di categorie scorporabili concessi in subappalto a imprese esterne;
- la qualificazione della AM s.r.l. supererebbe da sola l’importo delle opere stradali, categoria prevalente dell’appalto, ammontante a € 1.663.622,78.
c) la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui le consorziate esecutrici dei lavori dovrebbero possedere, ognuna separatamente dall’altra, i requisiti per intero previsti per la partecipazione alla gara, sarebbe in contrasto con l’intero sistema delle qualificazioni delle imprese ai fini della partecipazione alle gare di appalto e determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra l’impresa consorziata ad un Consorzio Stabile e l’impresa partecipante ad un R.T.I. o ad un Consorzio ordinario.
Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa si opponeva all’accoglimento del ricorso poiché le categorie prevalenti categoria OG3, posseduta “in cumulo” dalle consorziate AM s.r.l. e ID s.r.l. (OG3 di III-bis + OG3 I = 1.500.000+258.000=1.758.000), incrementate ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 al Codice, coprirebbero l’importo di € 2.109.600,00 che sarebbe ampiamente superiore all’intera somma dell’appalto (categoria prevalente + categorie scorporabili = 1.961.514,48).
Con sentenza n. 2481/2025 pubblicata il 29 luglio 2025 e pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. all’esito della camera di consiglio indetta per la decisione dell’istanza cautelare della ricorrente, il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. V, rigettava il ricorso, ritenendolo infondato, e compensava fra le parti le spese processuali.
Il Tribunale, dopo avere individuato la questione dirimente della decisione nella corretta applicazione dell’art. 67 co. 1 D.Lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 (“Correttivo”) entrato in vigore il 31 dicembre 2024 ed applicabile all’appalto in questione, ha ritenuto che le società consorziate indicate dal Consorzio partecipante alla gara quali esecutrici delle prestazioni dovute fossero in possesso dei requisiti all’uopo occorrenti, poiché la locuzione “ in proprio ” richiamata dal citato art. 67 co. 1 lett. c ) escluderebbe la possibilità per queste ultime di beneficiare dei requisiti di altre imprese consorziate o di terzi (salva l’ipotesi dell’avvalimento), ma non anche la possibilità di cumulare tra loro, ossia tra le medesime imprese indicate quale esecutrici, i requisiti dalle medesime posseduti, in tal senso deponendo l’interpretazione della disciplina esaminata secondo i principi generali del risultato, della massima partecipazione, della libera concorrenza e della proporzionalità.
Con l’appello notificato e depositato il 2 settembre 2025 la ON AN e Figli di ON NZ & C. s.a.s. domandava la riforma della predetta decisione, in ragione dell’asserita fondatezza dell’unico ed articolato motivo dedotto con il ricorso di primo grado respinto dal T.A.R.
Il Liberto Consorzio Comunale di Ragusa ed il Consorzio Jonico s.c. a r.l. si opponevano all’accoglimento dell’appello.
Con ordinanza n. 318/2025 il Collegio accoglieva l’istanza cautelare dell’appellante ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55 co. 10 c.p.a..
Le parti depositavano delle memorie conclusive.
All’udienza del 17 dicembre 2025 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito i difensori delle parti in causa, tratteneva l’appello in decisione.
DIRITTO
Il thema decidendum attiene al possesso dei requisiti di partecipazione.
Il Consorzio Jonico s.c. a r.l. ha partecipato alla procedura manifestando la volontà di subappaltare le opere specialistiche inerenti alla “ Segnaletica stradale ” categoria OS10 classifica I e alle “ Barriere e protezioni stradali ” categoria OS12-A classifica I ed indicando, ai sensi dell’art. 4 del disciplinare di gara, la ID s.r.l. e la AM s.r.l. quali imprese consorziate esecutrici.
Avvalendosi della riconosciuta facoltà di ricorrere al subappalto, il Consorzio Jonico s.c. a r.l. era tenuto a rispettare la regola contemplata nelle note dell’art. 3 del disciplinare di gara secondo cui occorreva possedere la categoria prevalente in grado di coprire l’intero appalto, ossia la categoria OG3 di almeno classifica IV che abilita all’esecuzione di lavori per un valore fino ad € 2.582.000,00.
Considerato che i lavori oggetto di gara erano stimati nel loro ammontare complessivo in € 1.961.514,48, il Consorzio Jonico s.c. a r.l. riteneva il requisito soddisfatto dalle predette imprese consorziate indicate come esecutrici in quanto: la AM S.r.l. era titolare della qualificazione OG3 di classifica III bis che abilita all’esecuzione di lavori fino ad € 1.500.00,00 e la ID S.r.l. della qualificazione OG3 di classifica I che consente lavori sino ad € 258.000,00.
Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa aggiudicava l’appalto al Consorzio Jonico s.c. a r.l. poiché riteneva che l’importo dei lavori ai quali erano abilitate le due imprese consorziate dovesse essere aumentato di un quinto ai sensi dell’art. 30 co. 2 dell’allegato II.12. del D.Lgs. n. 36/2023 (€ 1.500.000,00 + € 258.000,00 = € 1.758.000 che aumentato di 1/5 diviene € 2.109.600,00).
L’appellante lamenta che il cumulo dei requisiti di partecipazione posseduti dalle due imprese consorziate non sia possibile e che, quindi, il Consorzio Jonico s.c. a r.l. dovesse essere escluso.
Il T.A.R. ha, invece, ritenuto con la sentenza impugnata che il cumulo non sia possibile soltanto tra le imprese esecutrici e le altre imprese consorziate non esecutrici, essendo invece possibile tra imprese esecutrici del medesimo Consorzio.
L’appellante sostiene, per contro, che il cumulo non sia possibile neanche in questo caso poiché si eluderebbero i requisiti di partecipazione richiesti in proprio alle imprese esecutrici, ossia per ciascuna di essa.
L’appello è infondato.
La questione di diritto dedotta dalle parti attiene all’interpretazione dell’art. 67 co. 1 lett. c ) D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui:
I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):
[…]
c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.
Il Collegio condivide le conclusioni alle quali è pervenuto il T.A.R. deponendo in tal senso, anzitutto, il criterio interpretativo letterale della richiamata disposizione normativa.
Il plurale riferito alle “ consorziate indicate in sede di gara ”, infatti, induce a ritenere che la locuzione “ in proprio ” debba intendersi riferita a tutte le imprese del Consorzio che siano state dal Consorzio stesso designate ed individuate per l’esecuzione dell’appalto e non anche a ciascuna di esse, posto che qualora il legislatore avesse voluto affermare una regola differente avrebbe chiarito che ognuna delle imprese consorziate indicate avrebbe dovuto possedere e provare il requisito di partecipazione. Invece, l’utilizzo del plurale è sufficientemente indicativo dell’intendimento del legislatore di consentire il cumulo tra consorziate esecutrici per escluderlo con le consorziate non esecutrici.
La regola cioè che la richiamata disposizione normativa afferma è l’esclusione soltanto del c.d. “ cumulo verticale ” tra il Consorzio e le società consorziate non esecutrici da un lato e le altre società consorziate esecutrici dall’altro, ammettendo, invece, il c.d. “ cumulo orizzontale ” tra società consorziate esecutrici.
A siffatto esito si perviene anche all’esito di un’interpretazione sistematica della normativa in esame orientata al rispetto dei principi del favor partecipationis e di proporzionalità.
Come noto, infatti, il primo dei due principi di matrice eurounitaria richiamati deve orientare l’interprete al punto che in caso di dubbi interpretativi o a fronte di più possibili interpretazioni deve essere preferita la soluzione ermeneutica che consenta la massima partecipazione alla gara, onde garantire alla Stazione appaltante la più ampia facoltà di scelta possibile tra gli operatori interessati. Ed in tal senso, l’ammissibilità del predetto cumulo orizzontale appare coerente con siffatta logica, assicurando un’ampia apertura del mercato dei contratti pubblici in ossequio a quanto, peraltro, previsto in uno dei tre principi fondamentali del codice dei contratti pubblici, ossia quello contemplato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 36/2023.
Peraltro, l’esigenza di assicurare l’intervento in gara anche delle piccole e medie imprese è stata avvertita dal Libero Consorzio Comune di Ragusa, essendo stato espressamente previsto dall’art. 3 del disciplinare di gara che “ L’appalto è costituito da un unico lotto poiché l’esiguo importo stanziato e la natura degli interventi posti in essere, non permettono il ricorso alla suddivisione in lotti funzionali e perché la suddivisione in lotti produrrebbe diseconomie connesse all’affidamento delle lavorazioni a appaltatori differenti e che, in ogni caso, con la presente procedura viene assicurata la partecipazione alla gara alle piccole e medie imprese ”.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche avendo riguardo al rispetto della proporzionalità. Se, infatti, il presupposto per la partecipazione è il possesso di un certo requisito è possibile, ove non sia vietato, che più imprese cumulino i loro requisiti per partecipare alla gara qualora non vi ostino motivate ragioni escludenti.
Con riguardo al caso in esame, il bando richiede il possesso della categoria OG3 classificazione IV che abilita all’esecuzione di lavori per un valore sino ad € 2.582.000,00 quando i lavori in concreto da eseguire ammontano ad una somma inferiore, ossia ad € 1.961.514,48 a sua volta di poco superiore alla soglia di € 1.800.000,00 (desumibile dall’aumento del 20% di € 1.500.000,00) per la quale l’abilitazione è consentita dalla classificazione III bis .
Ferma restando la necessità che il requisito di cui alla classificazione IV sia soddisfatto, per l’Amministrazione potrebbe anche non ostare il cumulo dei requisiti di più imprese partecipanti alla gara ove non sussistano ragioni peculiari di segno contrario, tanto più se tra le imprese interessate sussista una relazione qualificata in ragione della partecipazione al medesimo Consorzio concorrente per l’aggiudicazione della gara.
Nel caso in esame non appaiono sussistere motivi ostativi al predetto cumulo, sembrando, anzi, l’interpretazione prospettata dalla ricorrente contraria al principio di proporzionalità.
Considerato, infatti, che l’aggiudicatario è il Consorzio Jonico s.c. a r.l. e che le due imprese consorziate indicate come esecutrici soddisfano insieme il requisito di partecipazione richiesto garantendo l’esecuzione integrale dei lavori oggetto dell’appalto, non può ritenersi che la decisione dell’Amministrazione sia illegittima anche nell’ottica del rispetto del principio del risultato.
Come è noto, infatti, l’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che il principio del risultato costituisce il “ criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto ” (art. 1, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023) e costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei collaterali principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Come affermato dal Consiglio di Stato (sez. III, 15 novembre 2023, n. 9812 e 26 marzo 2024, n. 2866), anche se il “ principio del risultato ” è stato reso solo di recente esplicito dal nuovo codice dei contratti pubblici del 2023, era già “ immanente ” al sistema della c.d. amministrazione di risultato (ricondotto al principio di buon andamento dell’attività amministrativa, già prima dell’espressa affermazione contenuta nell’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023).
Anche la Corte costituzionale ha ribadito che quello del risultato è uno dei principi che reggono l’azione amministrativa nel settore degli appalti pubblici (Corte cost. 16 luglio 2024, n. 132) e costituisce diretta attuazione del canone di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., in quanto orienta l’azione delle stazioni appaltanti (Corte cost. 30 maggio 2025, n. 77) affinché si realizzi “ il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza ” (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023).
Inoltre, il risultato può essere adottato dal giudice quale criterio orientativo anche per i casi in cui debba essere risolto il dubbio sulla sorte di procedure ad evidenza pubblica non rette dal d.lgs. n. 36/2023 (Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924; sez. VI, 4 giugno 2024, n. 4996; sez. II, 9 maggio 2025, n. 3959).
L’amministrazione, secondo questo nuovo paradigma, deve tendere al miglior risultato possibile per il raggiungimento dell’interesse pubblico perseguito tramite la procedura ad evidenza pubblica, trattandosi “ di un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire (…) e che esclude che l’azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell’obiettivo finale (…) ” (Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924).
Il dettato legislativo secondo cui il principio del risultato “ costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale ” va letto, dunque, nell’ottica di un recupero e di una valorizzazione dello spazio di discrezionalità dell’amministrazione (e, pertanto, della dimensione del “merito” amministrativo).
Siffatto nuovo paradigma deve orientare anche le decisioni del giudice amministrativo, in quanto, come detto, rappresenta il criterio interpretativo al quale ricorrere per risolvere (anche) i casi dubbi.
In coerenza, il Consiglio di Stato ha concretamente applicato il principio del risultato non nel senso di ampliare il sindacato del giudice amministrativo (essendo, invece, stata ampliata la discrezionalità dell’amministrazione), bensì nel senso di perseguire al meglio il risultato stabilito dalla stessa Amministrazione in sede di bando e che potrebbe essere contraddetto da alcune sue scelte (è il caso, ad es., Cons. Stato, sez. III, 26 marzo 2024, n. 2866, ma anche di sez. III, 27 maggio 2024, n. 4701, ove peraltro si dà atto anche dell’esistenza di una diversa impostazione teorica secondo cui il principio del risultato avrebbe ampliato il sindacato del giudice).
In ragione delle richiamate argomentazioni, il Collegio non ritiene illegittima l’aggiudicazione disposta in favore del Consorzio Jonica s.c. a r.l. considerato che sul piano del risultato non si apprezza alcuna incompatibilità del cumulo di requisiti tra imprese consorziate esecutrici con il soddisfacimento dell’interesse pubblico perseguito dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, all’uopo rilevando che gli operatori economici selezionati all’esito della gara erano in possesso delle abilitazioni e capacità tecniche occorrenti per garantire la piena e corretta esecuzione dell’obbligazione assunta con la stipula dell’appalto.
Depone, inoltre, a favore di siffatta conclusione un’ulteriore precisazione contemplata dall’art. 67 co. 1 lett. c) D.Lgs. n. 36/2023 nella parte in cui consente alle imprese consorziate indicate in sede di gara di poter provare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti anche “ mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 ”.
Se, infatti, all’impresa consorziata esecutrice è concesso avvalersi dei requisiti di altra impresa esterna al Consorzio per provare il possesso dei predetti requisiti a maggior ragione deve ritenersi consentito il c.d. cumulo orizzontale con i requisiti di altra impresa appartenente al medesimo Consorzio e da quest’ultimo del pari indicata per l’esecuzione dell’appalto; diversamente opinando incorrendosi in una conclusione illogica e irrazionale a fronte dell’insussistenza di ragioni idonee a giustificare una significativa disparità di trattamento dipendente dall’appartenenza o meno al Consorzio degli operatori economici coinvolti.
Pertanto, per gli appalti di lavori, qualora il Consorzio agisca esclusivamente con la propria struttura l’art. 67 co. 1 lett. b ) D.Lgs. n. 36/2023 ammette il cumulo dei requisiti posseduti in proprio con quelli posseduti dalle singole imprese consorziate, mentre qualora demandi l’esecuzione a determinate imprese consorziate dovranno essere queste ultime a possedere i requisiti richiesti essendo ammissibile il cumulo tra le medesime ma non anche con le altre imprese consorziate non esecutrici.
Con riguardo al caso in esame, il Consorzio Jonica s.c. a r.l. ha indicato per l’esecuzione del contratto la AM s.r.l. titolare della qualificazione OG3 class. III bis che abilita all’esecuzione di lavori fino ad € 1.500.000,00 e la ID s.r.l. in possesso della qualificazione OG3 class. I che consente lavori sino ad € 258.000,00.
L’aumento del quinto previsto dall’art. 30, comma 2 dell’allegato II.12 (secondo cui “ La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 ) si applica soltanto alla AM s.r.l. (poiché titolata ad eseguire lavori per un importo superiore ad un quinto del valore a base di gara ed ossia per oltre € 392.302,89) ma non anche alla ID s.r.l. (poiché abilitata ad eseguire lavori per un importo inferiore alla suddetta soglia, ossia per € 258.000,00).
Di conseguenza, considerato che la AM s.r.l., in virtù della qualificazione OG3 class. III bis poteva eseguire lavori sino ad (€ 1.500.000,00 + 20% cioè € 300.000,00 =) € 1.800.000,00 e che a siffatto importo deve cumularsi anche il valore dei lavori che può svolgere la ID s.r.l. (pari ad € 258.000,00), il Consorzio Jonico s.c. a r.l. deve ritenersi in possesso del requisito di partecipazione, avendo indicato per l’esecuzione dell’appalto due imprese abilitate nel complesso ad eseguire lavori per un ammontare complessivo di € 2.058.000,00 ed ossia per un valore superiore a quello di € 1.961.514,48 a base di gara.
L’appello è, dunque, infondato e deve essere respinto.
La novità della disciplina normativa in esame giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in relazione alla procedura di affidamento contraddistinta con il C.I.G. B5A203F384 lo respinge.
Compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER VA, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
IO TO AS AN, Consigliere, Estensore
AN Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO TO AS AN | ER VA |
IL SEGRETARIO