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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/05/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 18.02.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 07.05.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 866 del ruolo generale per l'anno 2020, promossa da
1. , nato a [...], il [...], ivi residente, p.zza Parte_1
Granatieri di Sardegna n. 6, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alghero n.
29, presso lo Studio dell'Avv. Luigi PATERI, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. corrente in Cagliari, v.le Bonaria n. 28, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Livorno, c.so
Amedeo n. 58, presso lo Studio dell'Avv. Matteo POLLASTRINI, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
resistente
pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“-accertare e dichiarare la nullità, invalidità ed illegittimità del recesso
impugnato, per violazione di norme imperative di legge e comunque per difetto di
giusta causa e/giustificato motivo;
-ordinare alla società convenuta di riassumere il ricorrente nel termine di 3
giorni dalla sentenza o, in difetto, a erogare indennizzo non inferiore a sei
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a €.1.805,45 lordi;
-Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello di
cui al dedotto CCNL a far data dal 30.6.2014 e, a partire dall'8.11.2017, nel 3°
livello del dedotto CCNL.
- Condannare la società convenuta al pagamento di tutte le conseguenti e
connesse differenze retributive tra le retribuzioni mensili percepite dal ricorrente
e quelle a lui spettanti sulla base del 4° livello per il periodo dal 30/6/2014
all'8/11/2017, e sulla base del 3° livello del CCNL dedotto, per il periodo
dall'8/11/2017 alla fine del rapporto, nella misura che sarà accertata in causa,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione dei
crediti al saldo.
-Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato
anticipante”.
Nell'interesse dell'Ente resistente:
“voglia l'on.le Tribunale adito,
- In via principale respingere le domande tutte svolte dal ricorrente poiché
infondate in fatto e in diritto;
pagina 2 - In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle
domande svolte dal ricorrente in punto di asserita illegittimità del licenziamento
per giusta causa, limitare la quantificazione del risarcimento del danno nel
minimi di legge, detratto l'aliunde perceptum così come sarà quantificato
all'esito dell'eventuale istruttoria in relazione alle attività lavorative svolte dal
ricorrente o che egli avrebbe potuto svolgere usando l'ordinaria diligenza;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento delle domande del ricorrente in punto di inefficacia del
licenziamento per violazione della procedura ex art. 7 SL, limitare la
quantificazione del risarcimento del danno nel minimi di legge, detratto l'aliunde
perceptum così come sarà quantificato all'esito dell'eventuale istruttoria in
relazione alle attività lavorative svolte dal ricorrente o che egli avrebbe potuto
svolgere usando l'ordinaria diligenza;
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti di al fine di impugnare il licenziamento intimato e, per Controparte_1
l'effetto, ottenere la reintegrazione sul posto di lavoro occupato e il pagamento di un'indennità risarcitoria, nonché il riconoscimento di un inquadramento superiore.
In specie, egli ha rappresentato:
− di avere lavorato alle dipendenze di dal 30.06.2014 con Controparte_1
contratto di apprendistato professionalizzante volto al conseguimento della qualifica di operaio, V livello CCNL Terziario, per la gestione e la raccolta di rifiuti portuali;
pagina 3 − di non avere mai ricevuto la formazione necessaria per conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato, in palese violazione degli obblighi contenuti nell'art. 60 del CCNL Terziario, espressamente richiamato dalle parti nel contratto di assunzione;
− di avere, sin dal primo giorno di assunzione, svolto attività lavorativa imbarcato sulla motobarca da traffico Saiga 4 di tonnellate 6, iscritta al N.
CA/3924 del Registro Nazionale, destinata alla gestione e alla raccolta dei rifiuti nel tratto di mare antistante il porto di Sarroch, dal 2014 al 2017, e dal 2017 fino alla cessazione del rapporto, nel tratto di mare antistante il porto di Cagliari;
− di essere stato erroneamente e illegittimamente retribuito quale apprendista, laddove le mansioni attribuitegli e da lui stesso svolte risultavano pacificamente riconducibili nel IV livello e di essere stato, al termine dell'inesistente periodo di apprendistato, inquadrato sulla base del V livello del
CCNL, a far data dal 01.07.2017;
− di essere stato, con atto del 08.11.2017 n. 981/17, arruolato sulla motobarca da traffico Saiga IV di tonnellate 6 iscritta al N. CA/3924 del Registro
Nazionale, con mansioni di comandante e direttore di macchina, a tempo indeterminato;
− che illegittimamente il proprio livello di inquadramento rimaneva invariato al V livello, laddove le mansioni attribuitegli risultavano pacificamente riconducibili nel III livello del CCNL dedotto;
− di avere lavorato, a bordo dell'imbarcazione sopracitata dal 30.06.2014,
ininterrottamente e quotidianamente, alla raccolta dei rifiuti sullo specchio d'acqua antistante il porto di Sarroch (CA), per otto ore al dì, per sei giorni alla settimana e
pagina 4 dal 08.11.2017 e, fino alla cessazione del rapporto lavorativo, quale comandante e direttore di macchina dell'imbarcazione sopradetta, organizzando e dirigendo la raccolta dei rifiuti nello specchio d'acqua antistante il porto di Cagliari, nonché
tutte le operazioni di governo del natante, di ormeggio e di disormeggio del medesimo, e di direzione e di organizzazione dell'attività del personale imbarcato,
con impegno lavorativo di otto ore al giorno per sei giorni a settimana;
− di occuparsi, inoltre, dopo la raccolta dei rifiuti, unitamente ad altri due lavoratori che costituivano l'equipaggio della motobarca, della sistemazione a bordo dei rifiuti e, successivamente, del relativo smistamento e deposito presso gli appositi contenitori esistenti nell'area portuale e a ciò destinati;
− di avere, dal 2014 e fino al 2017, operato nel porto di Sarroch, luogo di ormeggio del natante e di deposito e smistamento dei rifiuti raccolti in mare e,
successivamente, dal 2017, nel porto di Cagliari per le medesime incombenze,
fino alla cessazione del rapporto;
− che con lettera del 09.10.2019, consegnata soltanto il 16.10.2019, la società datrice di lavoro aveva proceduto al di lui licenziamento per asserita giusta causa, lettera del seguente tenore: “Gentile Sig. [...] Oggetto: Parte_1
Licenziamento per giusta causa. La presente per notificarle dalla data 8 ottobre
2019 (e come già comunicato verbalmente nella stessa data) il licenziamento per
giusta causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 242 del vigente CCNL (Recesso ex
art. 2119 c.c.), e ciò in relazione a: - fatti avvenuti in data 8 ottobre 2019 durante
i quali Lei si è reso responsabile di grave insubordinazione verso i superiori
accompagnata da comportamento oltraggioso. Inoltre Lei si è rifiutato in modo
immotivato ed aggressivo di eseguire la prestazione lavorativa nonostante ripetuti
inviti dei Suoi superiori. La invitiamo a prendere accordi con il nostro Ufficio ai
pagina 5 fini per la riconsegna delle chiavi e dell'attrezzatura da lavoro in Suo possesso.
Le Sue spettanze di fine rapporto verranno corrisposte nei termini di legge.
Distinti saluti. ”; Controparte_1
− di avere impugnato il provvedimento di recesso con lettera raccomandata
A.R. del 16.10.2019;
− che il licenziamento impugnato è nullo, invalido, illegittimo e inefficace,
nonché privo di giusta causa e/o giustificato motivo poiché adottato in difetto di qualsivoglia previa contestazione di addebito e, conseguentemente, in palese violazione delle prescrizioni di cui all'art. 7, l.300/1970.
2. La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande.
In specie, la società ha sostenuto:
− che, il 08.10.2019, il ricorrente odierno si era occupato di svolgere le mansioni di direttore di macchina addetto alla raccolta dei rifiuti e comunicazioni con il bordo, su una unità armata, assieme al collega al Persona_1
comando dell'imbarcazione;
− che alle ore 10 circa aveva iniziato il servizio di raccolta rifiuti Pt_1
dalla nave Etrusco armata dalla ELBANA DI NAVIGAZIONE s.p.a. ormeggiata al pontile P2 della per il carico del prodotto;
CP_2
− che non appena la propria imbarcazione era giunta sotto bordo della motonave era nato un diverbio tra il personale di bordo della nave e Pt_2
, in quanto questi pretendeva che i rifiuti fossero conferiti sul lato di Pt_1
dritta, mentre il personale di bordo richiedeva di conferirli (per praticità) sul lato sinistro;
pagina 6 − che aveva, quindi, comunicato al collega che non Pt_1 Per_1
avrebbe ritirato i rifiuti e aveva compilato un buono di servizio con termine servizio ore 10,35 nel quale indicava tra le note che “Il bordo si rifiuta di
collaborare mancando di rispetto il personale ”; CP_1
− che il buono che indicava che non erano stati ritirati rifiuti per responsabilità della nave, non era stato tuttavia firmato dal comando nave per accettazione del servizio il quale, invece, aveva immediatamente sollevato una contestazione all'Agenzia marittima raccomandataria (che CP_3
rappresenta l'armatore in porto);
− che l'agente marittimo, a quel punto, aveva contattato , _4
amministratore di essa stessa per manifestare il disappunto per la Controparte_1
mancata esecuzione del servizio e per i toni usati dal dipendente durante Pt_1
il diverbio;
− che aveva quindi cercato di contattare telefonicamente _4
, il quale non aveva risposto alla chiamata, e successivamente, aveva Pt_1
chiamato il collega , il quale aveva riferito che il ricorrente odierno aveva Per_1
rifiutato categoricamente di eseguire il servizio;
− che, a questo punto, l'amministratore aveva chiamato per _4 Pt_1
comunicargli il perentorio ordine di servizio per il ritiro dei rifiuti alla nave ma,
con toni concitati e oltraggiosi, il dipendente aveva ribadito il proprio rifiuto;
− che l'amministratore aveva, ancora una volta, intimato l'ordine di _4
servizio al ricorrente odierno, di andare nuovamente sottobordo della nave
per eseguire senza ulteriore indugio il ritiro dei rifiuti, ma, Pt_2
immediatamente, il dipendente gli aveva espresso la volontà di dover Pt_1
pagina 7 interrompere le proprie prestazioni lavorative per malattia (sopraggiunta in quel momento evidentemente), costringendo al rientro in porto l'imbarcazione;
− che, al rientro al porto, , nonostante avesse espressamente Pt_1
comunicato l'interruzione del servizio per cause di malattia, aveva iniziato a scaricare dall'imbarcazione i rifiuti precedentemente ritirati dalle altre navi nei servizi eseguiti prima della nave;
Pt_2
− che aveva, dunque, comunicato al dipendente che, pertanto, _4
doveva abbandonare il posto di lavoro per successivamente farsi visitare e inoltrare il certificato di malattia all'azienda;
− che, a questo punto, era nato un diverbio molto acceso durante il quale il aveva dichiarato che avrebbe continuato a lavorare e aveva inveito Pt_1
contro , con atteggiamento minaccioso sia verbalmente che fisicamente, _4
avvicinandosi in modo aggressivo al viso del proprio superiore;
− che, a causa della grave insubordinazione verso il superiore accompagnata da comportamento oltraggioso, aveva intimato a di _4 Pt_1
abbandonare immediatamente il luogo di lavoro;
− che il servizio di ritiro dei rifiuti alla motonave era stato Pt_2
successivamente eseguito dai colleghi e Persona_1 CP_5
(termine del servizio ore 13,35) senza alcun tipo di problematiche relative alla modalità di conferimento;
− che il 09.10.2019 era stata inoltrata la raccomandata di avvio di procedimento disciplinare a , restituita a essa stessa Parte_1 CP_1
in quanto mai ritirata dal medesimo dipendente;
[...]
pagina 8 − che il ricorrente era stato assunto con il contratto di apprendistato professionalizzante il 01.07.2014, per cui il CCNL applicabile è quello del
18.07.2008;
− che la normativa di riferimento in vigore alla data di assunzione è il T.U. dell'apprendistato (d.lgs. n. 167/2011) e quella indicata in detto CCNL (63, capo
II) e non quella del CCNL del 30.03.2015 depositato ex adverso, in quanto successivo alla data di assunzione e disciplinato dalla nuova normativa (d.lgs. n.
81/2015);
− che, pertanto, il CCNL di riferimento aveva previsto una durata del periodo formativo di 36 mesi per raggiungere il livello V e come livelli di inquadramento aveva previsto, per la prima metà del periodo formativo, i primi 18
mesi, due livelli inferiori e per la seconda metà del periodo formativo, gli altri 18
mesi, un livello inferiore;
− che risulta, quindi, evidente come l'inquadramento sia stato rispettato, sia nei passaggi dei livelli, sia negli aggiornamenti economici che si sono succeduti,
sia durante il periodo formativo, al conseguimento della qualifica e livello V fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. La causa è stata istruita con prova per interrogatorio formale, per testi e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, devono essere confermati i provvedimenti istruttori assunti dal precedente Giudice che ha ritenuto, viste le contestazioni mosse al recesso dalla difesa ricorrente, con particolare riferimento alla violazione dell'art. 7, l. n. 300/1970 e la documentazione prodotta dalla società convenuta, di
pagina 9 ammettere in quanto legale e rilevante la sola prova per testi dedotta dal lavoratore ricorrente.
5. Nel merito, la domanda proposta da è infondata e deve Parte_1
essere rigettata.
Nella vicenda scrutinata, è, anzitutto, pacifica anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la ricostruzione dei fatti posti alla base del licenziamento, in assenza di specifica contestazione da parte della Difesa del ricorrente.
È stato, altresì, documentalmente provato che il 09.10.2019 la Controparte_1
avesse adottato, nei confronti di la seguente contestazione Parte_1
disciplinare: “Come noto e qui ribadito Lei, in data 8.10.2019 si è reso
responsabile di grave insubordinazione verso i superiori, accompagnata da
comportamento oltraggioso. Inoltre, Lei si è rifiutato in modo immotivato ed
aggressivo di eseguire la prestazione lavorativa nonostante ripetuti invito dei suoi
superiori.
Nel frattempo, vista l'estrema gravità dei fatti contestati, la sospendiamo
cautelativamente dal lavoro sino al termine del presente procedimento
disciplinare”, tempestivamente inviata dalla ex datrice di lavoro e mai ritirata dalla giacenza da (doc. n. 3, prodotto con la memoria di Parte_1
costituzione).
6. Deve affermarsi, anzitutto, legittimo il licenziamento intimato da a . Controparte_1 Parte_1
Come, infatti, anticipato è pacifico tra le parti che il ricorrente odierno si fosse reso protagonista il 08.10.2019 di una “grave insubordinazione verso i superiori
accompagnata da comportamento oltraggioso. Inoltre, Lei si è rifiutato in modo
immotivato ed aggressivo di eseguire la prestazione lavorativa nonostante ripetuti
pagina 10 inviti dei Suoi superiori” (doc. n. 5, lettera di licenziamento del 16.10.2019,
prodotta con la memoria di costituzione).
La vicenda che ha originato il licenziamento per cui è causa, chiarita nella memoria di costituzione di è rimasta priva di specifica Controparte_1
contestazione, nei suoi elementi essenziali, da parte della Difesa del ricorrente nel presente giudizio.
Vieppiù, in sede stragiudiziale, non ha mai fornito, nei termini Parte_1
di legge, giustificazioni della propria condotta a e, come si vedrà Controparte_1
meglio infra, ha lasciato, senza dispiegare alcuna valida motivazione a riguardo,
che si verificasse la compiuta giacenza della lettera raccomandata contenente la contestazione disciplinare indirizzatagli.
Ebbene, sui fatti per cui è causa, non ha nemmeno dedotto prova Parte_1
per testi, né in ricorso, né nelle successive note, in presenza di una contestazione,
precisa e mirata a suo carico espressa dalla ex datrice di lavoro, di una condotta gravemente insubordinata che, si ribadisce, non è stata specificamente contestata in ricorso neppure attraverso una mera rappresentazione alternativa della vicenda per cui è causa.
La genericità e l'apoditticità delle difese dispiegate dal ricorrente odierno, che si è
limitato a negare di avere mai assunto alcuna condotta insubordinata il
08.10.2019, non avendo questi indicato circostanze di tempo, luogo e soprattutto di persone, non ha neppure consentito a questo Tribunale di esercitare i poteri di cui all'art. 421 c.p.c.
Rilevata, dunque, la non contestazione della vicenda che ha dato origine al licenziamento per cui è causa, questo Giudice ritiene che la stessa, come contestata e descritta in memoria di costituzione da integri una Controparte_1
pagina 11 palese violazione dell'obbligo generale di esecuzione della prestazione secondo i canoni di correttezza e buona fede in senso oggettivo ex artt. 1175 e 1375 c.c.,
certamente applicabili anche al rapporto di lavoro subordinato.
L'impugnazione del licenziamento da parte del ricorrente odierno si fonda,
peraltro, principalmente su un asserito vizio formale, ossia la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 7, l. 20.05.1970, n. 300, cioè sul fatto che non Pt_1
aveva mai ricevuto la contestazione disciplinare di Controparte_1
In questo senso, per giurisprudenza di legittimità costante, un atto unilaterale recettizio, qual è la contestazione disciplinare, così come il licenziamento, si presume conosciuto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, restando, dunque, irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario (cfr. Cass. civ., Sez. L., 28.09.2018, ord.
n. 23589; Cass. civ., Sez. L., 31.03.2016, n. 6256).
Per quanto sopra esposto, dunque, non può essere accolta la domanda di reintegrazione sul posto di lavoro ovvero di risarcimento del danno, non sussistendo alcuna violazione di norme imperative di legge.
7. Deve essere, poi, esaminata la domanda avanzata dal ricorrente di riconoscimento di inquadramento nel IV livello di cui al CCNL di categoria, dal
30.06.2014 e, a partire dal 08.11.2017, nel III livello dello stesso CCNL.
Non coglie nel segno la Difesa di parte resistente per cui al rapporto di lavoro del
TRONU non sarebbe stato applicabile il rinnovo del CCNL di categoria del 2015,
non avendo, peraltro, la stessa indicato alcuna plausibile ragione di esclusione del lavoratore dallo stesso e dell'operatività nell'ordinamento del c.d. favor
pagina 12 lavoratoris (cfr. Cass. civ., Sez. L., 2016, n. 12900, che ha affermato il principio generale dell'inderogabilità in peius, che consente ai contraenti pattuizioni migliorative del trattamento minimo legale o collettivo, secondo il principio del
favor per il lavoratore, ossia della prevalenza della fonte a questi più favorevole,
sia essa la legge, il contratto collettivo o quello individuale).
In ogni caso, attraverso le testimonianze acquisite, non ha trovato, comunque,
conferma la ricostruzione del rapporto di lavoro, come formulata dal ricorrente con riferimento alle mansioni effettivamente svolte, per vero attraverso allegazioni già alquanto generiche.
In specie, al fine della prova del livello superiore a quello formalmente ricoperto da , non possono essere comunque considerate esaustive le dichiarazioni Pt_1
dei testi sentiti nel presente giudizio, alla luce della citata genericità delle allegazioni contenute in ricorso, limitate a una mera elencazione delle mansioni svolte dal ricorrente stesso, senza ulteriori indicazioni di elementi fattuali in termini di continuità e prevalenza, nonché relativi alla concreta e materiale declinazione delle stesse nel corso degli anni, anche a causa del lungo periodo di tempo in cui si è stesa la vicenda esaminata.
In sede di interrogatorio formale, esperito il 17.05.2022, il legale rappresentante della società, , ha dichiarato essere vero che “il ricorrente era _4
imbarcato come comandante e direttore di macchina dal novembre 2017 e
provvedeva a tutte le operazioni di governo del natante, di ormeggio e
disormeggio del medesimo, non provvedeva invece alla direzione e
organizzazione del personale imbarcato, è vero che provvedeva allo smistamento
dei rifiuti al termine del servizio non è vero l'orario di lavoro ha lavorato anche
meno di quaranta ore settimanali. Ad eccezione di quanto ho precisato tutto il
pagina 13 resto del capo non è vero. Preciso che prima del 2017 dall'assunzione era
mozzo”.
Ha, infine, ammesso essere vero che dal 2014 e fino al 2017 _4 Pt_1
aveva operato nel porto di Sarroch, luogo di ormeggio del natante e di deposito e smistamento dei rifiuti raccolti in mare, mentre, dal 2017, aveva lavorato nel porto di Cagliari per le medesime incombenze, fino alla cessazione del rapporto.
Ancora, i testi di parte ricorrente hanno coerentemente indicato che Pt_1
avesse svolto, nei due diversi periodi menzionati, attività comunque riconducibili al livello formalmente attribuito.
In particolare, il teste (udienza del 17.05.2022), ex collega Testimone_1
del ricorrente odierno, ha ricordato di essere stato assunto da nel Controparte_1
2018, imbarcato sulla motobarca Saiga nel porto di Cagliari, e di essere “addetto
alla raccolta gestione rifiuti. Sono stato collega di lavoro del ricorrente quando
io ho iniziato lui vi lavorava già. Da quando lo conosco ha sempre svolto le stesse
mansioni, svolgiamo la stessa attività. Il ricorrente è comandante e direttore di
macchina dell'imbarcazione, lavoravamo su dei turni e quando era in turno lui
organizzava e dirigeva la raccolta dei rifiuti, nonché tutte le operazioni di
ormeggio, disormeggio, manovre, pilotava la barca. Nel turno poteva fare il
comandante o il motorista, nel turno con lui per es. anche io potevo fare il
comandante o il motorista. Preciso che in ogni turno c'è un comandante, un
motorista e un marinaio se eravamo in tre, talvolta eravamo solo in due il
comandante e il motorista. Nei primi sei mesi della mia attività è stato il
ricorrente a insegnarmi il lavoro, poi sono diventato autonomo”.
Infine, il teste di parte ricorrente , anch'egli sentito nell'udienza Testimone_2
del 17.05.2022, ormeggiatore a Sarroch dal 1982, ha unicamente riferito di avere
pagina 14 visto, nel periodo dal 2014 al 2017, il ricorrente “sulla barca alla guida oppure
caricando i rifiuti”, senza null'altro aggiungere o specificare.
Trova applicazione il principio costantemente enunciato nella giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui “Il procedimento logico-giuridico diretto alla
determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in
tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative
in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal
contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima
indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è
sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale
il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto
delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta
mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento”
(Cass. civ., Sez. L., 28.04.2015, n. 8589; da ultimo, Cass. civ., Sez. L.,
22.11.2019, ord. n. 30580).
Dall'esame delle declaratoria di cui all'art. 113 rubricato “classificazione” di cui al CCNL Commercio del 30.03.2015, applicabile al caso di specie, risulta che gli operai di cui al III livello, ambito dall'odierno ricorrente, “svolgono mansioni di
concetto prevalentemente tali che comportino particolari conoscente tecniche ed
adeguata esperienza, lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di
autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che
comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante
approfondita preparazione teorica tecnico-pratica comunque conseguita”.
Ancora, i lavoratori di cui al superiore livello IV “eseguono compiti operativi
anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti
pagina 15 ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità
tecnico-pratiche comunque acquisite”.
Infine, i lavoratori di cui al V livello, a cui formalmente era stato assegnato dal 2017, sono impegnati in “lavori qualificati per la cui esecuzione Pt_1
sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche,
comunque conseguite”.
Nel complesso, dall'esame della prova per testi e della esposta declaratoria contrattuale, è evidente, da un lato, che , unico tra i testi sentiti Testimone_2
potenzialmente in grado di riferire in relazione al periodo 2014-2017, ha reso dichiarazioni del tutto generiche e vaghe a proposito delle mansioni ricoperte da
, che non consentono neppure di effettuare un giudizio comparativo con Pt_1
le superiori mansioni richieste, così come descritte nel CCNL applicato al rapporto;
dall'altro lato, il teste ha confermato che , Tes_1 Pt_1
limitatamente al periodo successivo al 04.01.2018, genericamente svolgesse le mansioni indicate nel ricorso, ma senza essere in grado di munire di contenuti specifici e concreti l'attività svolta dal ricorrente e, tanto meno, di riferire alcunché sull'asserita particolare capacità e autonomia operativa del ricorrente anche in relazione alla specifica tipologia di imbarcazione condotta e propria del livello contrattuale rivendicato (III livello del CCNL del Commercio), e,
puntualizzando, anzi che “svolgiamo la stessa attività [...] Nel turno poteva fare il
comandante o il motorista, nel turno con lui per es. anche io potevo fare il
comandante o il motorista”, e di essere stato in grado egli stesso teste di svolgere le mansioni assegnate anche a , in maniera autonoma, dopo appena sei Pt_1
mesi dall'assunzione.
pagina 16 Per tutte le suesposte ragioni, nel caso di specie non sussistono i presupposti previsti dall'art. 2103 c.c. per il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica superiore.
Pertanto, il ricorso proposto da deve essere integralmente Parte_1
rigettato.
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
[...]
deve essere condannato a rifondere delle spese del Pt_1 Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in dispositivo, calcolate secondo lo scaglione di valore indeterminabile basso, secondo tariffe calcolate sui minimi, in ragione dall'attività effettivamente espletata.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2. condanna a rifondere in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 4.600,00 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 07.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 17